52.2004.350
legittimazione ricorsuale davanti al Tribunale cantonale amministrativo
27 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.350
Data decisione, Autorità:
27.10.2004, TRAM
Titolo:
legittimazione ricorsuale davanti al Tribunale cantonale amministrativo
LEGITTIMAZIONE
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2004.350
Lugano
27 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di
Stato, che ha respinto il ricorso presentato da __________, rispettivamente
dichiarato irricevibile quello interposto dagli “abitanti di via __________,
via __________ e via __________”, avverso la risoluzione 19 aprile 2004 con
cui il municipio di __________ ha loro comunicato che il muro realizzato sul
confine del fondo n. 1395 RFD __________ è stato eseguito conformemente ai
piani approvati con licenza edilizia 9 maggio 2003;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l’art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il 23
marzo 2004 alcuni cittadini residenti nel comune di __________ in via __________,
via __________ e via __________, hanno presentato una denuncia collettiva, chiedendo
al municipio di intervenire perché, a loro dire, il muro realizzato sul fondo
n. 1398 RFD di __________, a ridosso della strada comunale, comprometteva la
sicurezza della circolazione stradale;
che il 19
aprile 2004 il municipio di __________ ha comunicato agli interessati che il
manufatto non arrecava alcun pericolo siccome realizzato conformemente ai piani
Considerandi
approvati con licenza edilizia 9 maggio 2003;
che con
giudizio 21 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato
da __________ contro la predetta risoluzione municipale; lo ha invece dichiarato
irricevibile, in quanto presentato genericamente a nome degli “abitanti di via __________,
via __________ e via __________”, poiché la ricorrente non aveva esibito alcuna
valida procura che ne attestasse il potere di rappresentanza processuale;
che RI 1,
residente nel comune di __________ in via __________, ha contestato la predetta
decisione governativa, indirizzando uno scritto all’indirizzo del consigliere
di Stato Gabriele Gendotti;
che,
previo accordo del ricorrente, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
ha trattato il suddetto scritto come ricorso e l’ha trasmesso per competenza a
questo tribunale;
considerato, in
diritto
che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 208 LOC;
che
giusta l’art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici
lesi direttamente nei loro interessi;
che
secondo il cosiddetto principio della lesione formale (formelle Beschwer)
è legittimato a ricorrere soltanto chi ha preso parte alla procedura già
davanti alla precedente istanza ricorsuale (Bovay, Procédure administrative;
cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5
ad art. 43);
che una
deroga a tale principio è prevista soltanto se l’interessato non ha potuto partecipare
alla pregressa procedura per motivi che non gli sono imputabili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 155);
che,
contrariamente a quanto assume il ricorrente, __________ non era autorizzata a
rappresentarlo davanti al Consiglio di Stato; benché sollecitata in tal senso,
ella non aveva infatti prodotto alcuna valida procura;
che, come
rettamente rilevato dal Consiglio di Stato, la denuncia collettiva presentata
al municipio non risponde evidentemente ai requisiti posti dall’art. 15 PAmm,
poiché non esprime la volontà dei firmatari di farsi rappresentare in sede
ricorsuale;
che il
ricorrente non ha quindi preso parte alla pregressa procedura, sebbene quale
cofirmatario della denuncia fosse obiettivamente in grado di impugnare la controversa
risoluzione municipale;
che egli
non è pertanto legittimato ad interporre ricorso davanti a questo tribunale;
che,
stante quanto precede, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;
che la tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 28, 43 cpv. 1, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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