Lexipedia

Decisione

52.2004.350

legittimazione ricorsuale davanti al Tribunale cantonale amministrativo

27 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.350

Data decisione, Autorità:

27.10.2004, TRAM

Titolo:

legittimazione ricorsuale davanti al Tribunale cantonale amministrativo

LEGITTIMAZIONE

art. 48 LPAMM

Incarto n.

52.2004.350

Lugano

27 ottobre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo

Anastasi

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 ottobre 2004 di

RI 1

contro

la decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di

Stato, che ha respinto il ricorso presentato da __________, rispettivamente

dichiarato irricevibile quello interposto dagli “abitanti di via __________,

via __________ e via __________”, avverso la risoluzione 19 aprile 2004 con

cui il municipio di __________ ha loro comunicato che il muro realizzato sul

confine del fondo n. 1395 RFD __________ è stato eseguito conformemente ai

piani approvati con licenza edilizia 9 maggio 2003;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l’art. 48 PAmm;

ritenuto, in

fatto

che il 23

marzo 2004 alcuni cittadini residenti nel comune di __________ in via __________,

via __________ e via __________, hanno presentato una denuncia collettiva, chiedendo

al municipio di intervenire perché, a loro dire, il muro realizzato sul fondo

n. 1398 RFD di __________, a ridosso della strada comunale, comprometteva la

sicurezza della circolazione stradale;

che il 19

aprile 2004 il municipio di __________ ha comunicato agli interessati che il

manufatto non arrecava alcun pericolo siccome realizzato conformemente ai piani

Considerandi

approvati con licenza edilizia 9 maggio 2003;

che con

giudizio 21 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato

da __________ contro la predetta risoluzione municipale; lo ha invece dichiarato

irricevibile, in quanto presentato genericamente a nome degli “abitanti di via __________,

via __________ e via __________”, poiché la ricorrente non aveva esibito alcuna

valida procura che ne attestasse il potere di rappresentanza processuale;

che RI 1,

residente nel comune di __________ in via __________, ha contestato la predetta

decisione governativa, indirizzando uno scritto all’indirizzo del consigliere

di Stato Gabriele Gendotti;

che,

previo accordo del ricorrente, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

ha trattato il suddetto scritto come ricorso e l’ha trasmesso per competenza a

questo tribunale;

considerato, in

diritto

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 208 LOC;

che

giusta l’art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici

lesi direttamente nei loro interessi;

che

secondo il cosiddetto principio della lesione formale (formelle Beschwer)

è legittimato a ricorrere soltanto chi ha preso parte alla procedura già

davanti alla precedente istanza ricorsuale (Bovay, Procédure administrative;

cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5

ad art. 43);

che una

deroga a tale principio è prevista soltanto se l’interessato non ha potuto partecipare

alla pregressa procedura per motivi che non gli sono imputabili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 155);

che,

contrariamente a quanto assume il ricorrente, __________ non era autorizzata a

rappresentarlo davanti al Consiglio di Stato; benché sollecitata in tal senso,

ella non aveva infatti prodotto alcuna valida procura;

che, come

rettamente rilevato dal Consiglio di Stato, la denuncia collettiva presentata

al municipio non risponde evidentemente ai requisiti posti dall’art. 15 PAmm,

poiché non esprime la volontà dei firmatari di farsi rappresentare in sede

ricorsuale;

che il

ricorrente non ha quindi preso parte alla pregressa procedura, sebbene quale

cofirmatario della denuncia fosse obiettivamente in grado di impugnare la controversa

risoluzione municipale;

che egli

non è pertanto legittimato ad interporre ricorso davanti a questo tribunale;

che,

stante quanto precede, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

che la tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 28, 43 cpv. 1, 48 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster