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Decisione

52.2004.353

autorizzazione apertura domenicale

21 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

ottobre 2004 l’CO 1 ha chiesto all’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro (UIL) di

rilasciare a 30 negozi insediatisi nella nuova ala del centro commerciale __________

un’autorizzazione al lavoro domenicale per la giornata del 31 ottobre 2004

dalle 10 alle 18. Quale motivo ha addotto l’inaugurazione dell’edificio. Con domanda

separata di ugual data, la stessa società ha inoltre chiesto il permesso di

aprire anche i negozi che erano già in attività nella parte vecchia

dell’immobile.

Con decisioni del 18 ottobre 2004, la

Sezione della promozione economica (SPE) ha accolto la prima istanza e respinto

la seconda. Ha quindi autorizzato i negozi di nuova formazione ad aprire

domenica 31 ottobre 2004 dalle 10 alle 18.

Sulla scorta di questa autorizzazione, il 19

ottobre 2004 l’UIL ha a sua volta autorizzato gli stessi negozi ad occupare

personale maschile e femminile domenica 31 ottobre 2004 (cifra 1). L’autorizzazione

precisava che il lavoratore doveva essere consenziente (cifra 2), che aveva

diritto ad un supplemento salariale del 50% (cifra 3), che il lavoro domenicale

di durata superiore alle 5 ore doveva essere compensato con un riposo non

inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo seguente il riposo

giornaliero della settimana precedente o successiva (cifra 4) e che il datore

di lavoro non poteva derogare ad accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori

(cifra 5).

B. Contro la

decisione dell’UIL l’RI 1 (RI 1) è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia ritenuta abusiva e non conforme ai disposti di legge.

L’insorgente lamenta anzitutto che

l’autorizzazione sia stata rilasciata in tempi ristretti senza consultare il

personale e senza neppure sentire la commissione paritetica del settore.

L’apertura domenicale, prosegue, non sarebbe giustificata dall’urgente bisogno,

da motivi tecnici o economici delle aziende e neppure dall’indispensabilità

economica e dai bisogni dei consumatori. Conclude sottolineando l’importanza

del divieto del lavoro domenicale e la discriminazione sia per il personale

che per gli altri commerci che a rigore di legge sarebbero rimasti chiusi.

C. All’accoglimento

del ricorso si è opposto l’UIL, contestando in dettaglio le tesi

dell’insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso. L’CO 1 non ha

preso posizione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2

della legge cantonale sul lavoro (Llav). Oggetto dell’impugnativa è infatti un

provvedimento fondato sulla legge federale sul lavoro (LL).

Il sindacato ricorrente rappresenta numerosi

lavoratori del settore della vendita occupati nel centro commerciale di

Grancia. Gli va quindi riconosciuta la legittimazione attiva (art. 58 cpv. 1

LL). Considerato che la fattispecie potrebbe ripetersi, il ricorrente ha

tuttora un interesse degno di protezione all’accertamento della legittimità

dell’autorizzazione impugnata (DTF 123 II 285 consid. 4; RJJ 2001, 137 seg.;

RDAT 1995 II n. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 43 PAmm, n. 3).

Il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), è

dunque ricevibile in ordine. Non essendovi contestazione sui fatti, può essere

evaso senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Il lavoro domenicale è per principio vietato (art. 18 LL). Sebbene

non abbia conseguenze dirette sulla salute, la sua incidenza sul piano sociale

e culturale è infatti molto importante. L’istituzione di un giorno libero per

tutti permette invero alle persone di godere di riposo e di svago e di

Considerandi

recuperare energie e calma. Il tempo libero comune facilita inoltre la cura dei

rapporti interpersonali all’interno ed all’esterno della famiglia (DTF 116 Ib

284.

consid. 4a pag. 288; RDAT I-1996 n. 63). La limitazione del lavoro

domenicale è quindi ancor più rigorosa di quella del lavoro notturno (DTF 120

Ib 332 consid. 3a pag. 333).

2.2

Il divieto del lavoro domenicale non è

tuttavia assoluto. Deroghe sono ammesse quando l’azienda fornisce la prova

dell’indispensabilità tecnica o economica o di un urgente bisogno (art. 19 LL).

La prova dell’indispensabilità è richiesta nei casi in cui motivi tecnici o

economici rendono necessario il lavoro domenicale regolare o periodico (art. 19

cpv. 2 LL). La dimostrazione dell’urgente bisogno va invece fornita quando il

lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero occasionale (art. 19 cpv. 3 LL).

Costituisce lavoro temporaneo quello che sin dall’inizio è previsto per una durata

limitata (Walter Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, ad art. 19

n. 4).

Secondo l’art. 27 cpv. 1 OLL 1, sussiste un urgente bisogno

(a) quando sorge la necessità di eseguire lavori supplementari che non possono

essere differiti e che nessuna pianificazione o misura organizzativa consente

di svolgere di giorno o durante i giorni feriali, (b) quando per motivi di

sicurezza pubblica o di sicurezza interna, determinati lavori possono essere

svolti solo di notte o di domenica, oppure (c) quando eventi di natura culturale,

sociale o sportiva legati a condizioni e usi locali o a bisogni specifici della

clientela esigono l’esecuzione di lavori di durata limitata, durante la notte o

la domenica.

Stando alle indicazioni relative all’OLL 1, edite dal SECO, si

è in presenza di un urgente bisogno quando l’espletamento di un lavoro non può

essere differito. La causa di un urgente bisogno può anche essere esterna

all’azienda. Vi è urgente bisogno anche quando occorre includere la

domenica in manifestazioni culturali o eventi sociali (feste con costumi

regionali, corali e jodeln, feste cittadine, di quartiere ecc.), in avvenimenti

sportivi a livello federale e cantonale (feste della ginnastica, dello sport,

della lotta svizzera), in fiere ed esposizioni di automobili, motocicli e biciclette

(presentazione di nuovi modelli), in fiere sul campeggio, in festeggiamenti per

una ricorrenza aziendale e ancora in vendite o mercatini prenatalizi (cfr.

in proposito DTF 120 Ib 332 consid. 4b; STF 5 settembre1995 =2A.413/1994 in

RDAT I-1996 n. 63 consid. 5; 5 maggio 2000 =2A.578/1999; 1. ottobre 2002 = 2A

542/2001 in BVR 2003, 490 seg.).

3.

Nell’evenienza

concreta, l’CO 1 ha giustificato la domanda di autorizzazione al lavoro

domenicale con l’inaugurazione dei negozi insediatisi nella nuova ala del __________.

Trattandosi di un evento occasionale di durata limitata, l’autorizzazione in

deroga poteva essere rilasciata soltanto se in questo evento erano ravvisabili

gli estremi di un urgente bisogno secondo gli art. 19 cpv. 3 LL e 27 OLL1. Non

occorreva portare la prova dell’indispensabilità del lavoro domenicale.

La domanda di rilascio dell’autorizzazione

non forniva ulteriori ragguagli in merito alle modalità dell’evento. È comunque

certo che l’inaugurazione va ricondotta esclusivamente all’iniziativa dei

commercianti. Nessun particolare motivo imponeva loro di inaugurare i nuovi

negozi domenica 31 ottobre 2004. Non si trattava quindi di una necessità

determinata dall’indifferibilità dell’evento. L’istante non ha fatto valere alcun

motivo di natura organizzativa che impediva di inaugurare la nuova ala in un

giorno feriale. Non erano quindi dati i presupposti per riconoscere l’urgente bisogno

in base all’art. 27 cpv. 1 lett. a OLL1.

D’altra parte, non v’era alcuna concomitanza

con altri eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a condizioni e

usi locali od a bisogni specifici della clientela. Il bisogno era creato dai

commercianti stessi. Non era indotto da fattori esterni. Né era riconducibile a

particolari condizioni od usi locali. Non presentava quindi nemmeno le

connotazioni dell’urgenza ai sensi dell’art. 27 cpv. lett. c OLL1. Anche da

questo profilo non erano quindi soddisfatti i presupposti per il rilascio

dell’autorizzazione. Una deroga al divieto del lavoro domenicale si giustifica

in effetti soltanto se l’apertura soddisfa una necessità preesistente. È invece

esclusa se è l’apertura stessa a determinare il bisogno (STF 2A.542/2001 del 1°

ottobre 2002 consid. 4.2 = BVR 2003, pag. 499) o se risponde unicamente ad

esigenze di promozione commerciale del richiedente.

Stando così le cose, ben si deve concludere

che la deroga al divieto di lavoro accordata dall’UIL non era conforme agli

art. 19 cpv. 3 LL e 27 cpv. 1 OLL1.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque accolto, accertando l’illegittimità dell’autorizzazione 19 ottobre 2004,

rilasciata dall’UIL all’CO 1.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18,19, 56, 58 LL; 3, 18, 28, 60, 61, 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, è accertato che

l’autorizzazione 19 ottobre 2004, rilasciata dall’UIL all’CO 1 era illegittima.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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