52.2004.353
autorizzazione apertura domenicale
21 dicembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.353
Data decisione, Autorità:
21.12.2004, TRAM
Titolo:
autorizzazione apertura domenicale
LAVORO
art. 18 LL
art. 19 LL
art. 27 cpv. 1 OLL 1
Incarto n.
52.2004.353
Lugano
21 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 ottobre 2004 della
RI 1
Contro
la decisione 19 ottobre 2004 del Dipartimento delle
Finanze e Economia, che ha autorizzato i nuovi negozi del centro commerciale __________
ad occupare personale domenica 31 ottobre 2004;
vista la risposta 17 novembre
2004 dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12
ottobre 2004 l’CO 1 ha chiesto all’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro (UIL) di
rilasciare a 30 negozi insediatisi nella nuova ala del centro commerciale __________
un’autorizzazione al lavoro domenicale per la giornata del 31 ottobre 2004
dalle 10 alle 18. Quale motivo ha addotto l’inaugurazione dell’edificio. Con domanda
separata di ugual data, la stessa società ha inoltre chiesto il permesso di
aprire anche i negozi che erano già in attività nella parte vecchia
dell’immobile.
Con decisioni del 18 ottobre 2004, la
Sezione della promozione economica (SPE) ha accolto la prima istanza e respinto
la seconda. Ha quindi autorizzato i negozi di nuova formazione ad aprire
domenica 31 ottobre 2004 dalle 10 alle 18.
Sulla scorta di questa autorizzazione, il 19
ottobre 2004 l’UIL ha a sua volta autorizzato gli stessi negozi ad occupare
personale maschile e femminile domenica 31 ottobre 2004 (cifra 1). L’autorizzazione
precisava che il lavoratore doveva essere consenziente (cifra 2), che aveva
diritto ad un supplemento salariale del 50% (cifra 3), che il lavoro domenicale
di durata superiore alle 5 ore doveva essere compensato con un riposo non
inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo seguente il riposo
giornaliero della settimana precedente o successiva (cifra 4) e che il datore
di lavoro non poteva derogare ad accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori
(cifra 5).
B. Contro la
decisione dell’UIL l’RI 1 (RI 1) è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia ritenuta abusiva e non conforme ai disposti di legge.
L’insorgente lamenta anzitutto che
l’autorizzazione sia stata rilasciata in tempi ristretti senza consultare il
personale e senza neppure sentire la commissione paritetica del settore.
L’apertura domenicale, prosegue, non sarebbe giustificata dall’urgente bisogno,
da motivi tecnici o economici delle aziende e neppure dall’indispensabilità
economica e dai bisogni dei consumatori. Conclude sottolineando l’importanza
del divieto del lavoro domenicale e la discriminazione sia per il personale
che per gli altri commerci che a rigore di legge sarebbero rimasti chiusi.
C. All’accoglimento
del ricorso si è opposto l’UIL, contestando in dettaglio le tesi
dell’insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso. L’CO 1 non ha
preso posizione.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2
della legge cantonale sul lavoro (Llav). Oggetto dell’impugnativa è infatti un
provvedimento fondato sulla legge federale sul lavoro (LL).
Il sindacato ricorrente rappresenta numerosi
lavoratori del settore della vendita occupati nel centro commerciale di
Grancia. Gli va quindi riconosciuta la legittimazione attiva (art. 58 cpv. 1
LL). Considerato che la fattispecie potrebbe ripetersi, il ricorrente ha
tuttora un interesse degno di protezione all’accertamento della legittimità
dell’autorizzazione impugnata (DTF 123 II 285 consid. 4; RJJ 2001, 137 seg.;
RDAT 1995 II n. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 43 PAmm, n. 3).
Il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), è
dunque ricevibile in ordine. Non essendovi contestazione sui fatti, può essere
evaso senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Il lavoro domenicale è per principio vietato (art. 18 LL). Sebbene
non abbia conseguenze dirette sulla salute, la sua incidenza sul piano sociale
e culturale è infatti molto importante. L’istituzione di un giorno libero per
tutti permette invero alle persone di godere di riposo e di svago e di
Considerandi
recuperare energie e calma. Il tempo libero comune facilita inoltre la cura dei
rapporti interpersonali all’interno ed all’esterno della famiglia (DTF 116 Ib
284.
consid. 4a pag. 288; RDAT I-1996 n. 63). La limitazione del lavoro
domenicale è quindi ancor più rigorosa di quella del lavoro notturno (DTF 120
Ib 332 consid. 3a pag. 333).
2.2
Il divieto del lavoro domenicale non è
tuttavia assoluto. Deroghe sono ammesse quando l’azienda fornisce la prova
dell’indispensabilità tecnica o economica o di un urgente bisogno (art. 19 LL).
La prova dell’indispensabilità è richiesta nei casi in cui motivi tecnici o
economici rendono necessario il lavoro domenicale regolare o periodico (art. 19
cpv. 2 LL). La dimostrazione dell’urgente bisogno va invece fornita quando il
lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero occasionale (art. 19 cpv. 3 LL).
Costituisce lavoro temporaneo quello che sin dall’inizio è previsto per una durata
limitata (Walter Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, ad art. 19
n. 4).
Secondo l’art. 27 cpv. 1 OLL 1, sussiste un urgente bisogno
(a) quando sorge la necessità di eseguire lavori supplementari che non possono
essere differiti e che nessuna pianificazione o misura organizzativa consente
di svolgere di giorno o durante i giorni feriali, (b) quando per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza interna, determinati lavori possono essere
svolti solo di notte o di domenica, oppure (c) quando eventi di natura culturale,
sociale o sportiva legati a condizioni e usi locali o a bisogni specifici della
clientela esigono l’esecuzione di lavori di durata limitata, durante la notte o
la domenica.
Stando alle indicazioni relative all’OLL 1, edite dal SECO, si
è in presenza di un urgente bisogno quando l’espletamento di un lavoro non può
essere differito. La causa di un urgente bisogno può anche essere esterna
all’azienda. Vi è urgente bisogno anche quando occorre includere la
domenica in manifestazioni culturali o eventi sociali (feste con costumi
regionali, corali e jodeln, feste cittadine, di quartiere ecc.), in avvenimenti
sportivi a livello federale e cantonale (feste della ginnastica, dello sport,
della lotta svizzera), in fiere ed esposizioni di automobili, motocicli e biciclette
(presentazione di nuovi modelli), in fiere sul campeggio, in festeggiamenti per
una ricorrenza aziendale e ancora in vendite o mercatini prenatalizi (cfr.
in proposito DTF 120 Ib 332 consid. 4b; STF 5 settembre1995 =2A.413/1994 in
RDAT I-1996 n. 63 consid. 5; 5 maggio 2000 =2A.578/1999; 1. ottobre 2002 = 2A
542/2001 in BVR 2003, 490 seg.).
3.
Nell’evenienza
concreta, l’CO 1 ha giustificato la domanda di autorizzazione al lavoro
domenicale con l’inaugurazione dei negozi insediatisi nella nuova ala del __________.
Trattandosi di un evento occasionale di durata limitata, l’autorizzazione in
deroga poteva essere rilasciata soltanto se in questo evento erano ravvisabili
gli estremi di un urgente bisogno secondo gli art. 19 cpv. 3 LL e 27 OLL1. Non
occorreva portare la prova dell’indispensabilità del lavoro domenicale.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione
non forniva ulteriori ragguagli in merito alle modalità dell’evento. È comunque
certo che l’inaugurazione va ricondotta esclusivamente all’iniziativa dei
commercianti. Nessun particolare motivo imponeva loro di inaugurare i nuovi
negozi domenica 31 ottobre 2004. Non si trattava quindi di una necessità
determinata dall’indifferibilità dell’evento. L’istante non ha fatto valere alcun
motivo di natura organizzativa che impediva di inaugurare la nuova ala in un
giorno feriale. Non erano quindi dati i presupposti per riconoscere l’urgente bisogno
in base all’art. 27 cpv. 1 lett. a OLL1.
D’altra parte, non v’era alcuna concomitanza
con altri eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a condizioni e
usi locali od a bisogni specifici della clientela. Il bisogno era creato dai
commercianti stessi. Non era indotto da fattori esterni. Né era riconducibile a
particolari condizioni od usi locali. Non presentava quindi nemmeno le
connotazioni dell’urgenza ai sensi dell’art. 27 cpv. lett. c OLL1. Anche da
questo profilo non erano quindi soddisfatti i presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione. Una deroga al divieto del lavoro domenicale si giustifica
in effetti soltanto se l’apertura soddisfa una necessità preesistente. È invece
esclusa se è l’apertura stessa a determinare il bisogno (STF 2A.542/2001 del 1°
ottobre 2002 consid. 4.2 = BVR 2003, pag. 499) o se risponde unicamente ad
esigenze di promozione commerciale del richiedente.
Stando così le cose, ben si deve concludere
che la deroga al divieto di lavoro accordata dall’UIL non era conforme agli
art. 19 cpv. 3 LL e 27 cpv. 1 OLL1.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
dunque accolto, accertando l’illegittimità dell’autorizzazione 19 ottobre 2004,
rilasciata dall’UIL all’CO 1.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18,19, 56, 58 LL; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, è accertato che
l’autorizzazione 19 ottobre 2004, rilasciata dall’UIL all’CO 1 era illegittima.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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