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Decisione

52.2004.355

incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro a un cittadino serbomontenegrino

9 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.355

Data decisione, Autorità:

09.12.2004, TRAM

Titolo:

incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro a un cittadino serbomontenegrino

COMPETENZA

DIMORA E RESIDENZA

LAVORO

art. 3 LPAMM

art. 100 cpv. 1 let. b cf. 3 OG

art. 42 OLS

art. 49 OLS

art. 53 OLS

Incarto n.

52.2004.355

Lugano

9 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 novembre 2004 di

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

la risoluzione 12 ottobre 2004 (n. 4577) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione 1° settembre 2004 del Dipartimento finanze ed economia,

Ufficio della manodopera estera, in materia di rilascio di un permesso di

dimora a scopo di lavoro;

viste le risposte:

- 16 novembre 2004 del Consiglio

di Stato,

- 18 novembre 2004 del Dipartimento

finanze e economia, Ufficio della manodopera estera;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il cittadino serbomontenegrino RI 1

(1957) è entrato la prima volta in Svizzera nel 1987 come stagionale, dove nel

1997 ha poi ottenuto un permesso di domicilio;

che nel nostro cantone vivono la moglie __________,

dalla quale il ricorrente vive separato, e la figlia __________ entrambe al

beneficio di un permesso di domicilio;

che il 30 luglio 2001 l’insorgente ha

notificato alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni la propria partenza alla volta del suo paese d’origine, dove si è

trasferito il 10 agosto successivo;

che con decisione 1° settembre 2004 l’Ufficio

della manodopera estera (UMOE) ha respinto la domanda inoltrata il 7 giugno precedente

dalla __________ di Lugano volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora

in favore di RI 1 per impiegarlo come manovale (art. 7, 8, 9, 14, 42 e 49 OLS,

9 LALPS e 7, 21, 24 e 40 del relativo regolamento);

che l’autorità ha rilevato che RI 1 non è

cittadino comunitario o dell’AELS e ha ritenuto che non fossero date le

premesse per una deroga, il lavoratore in parola non essendo sufficientemente

qualificato e il datore di lavoro non avendo dimostrato l’impossibilità di

impiegare manodopera indigena o proveniente dalla CE o dall'AELS;

che contro la predetta risoluzione

dipartimentale RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando il

ripristino del proprio permesso di domicilio e, in via del tutto subordinata,

il rilascio di un permesso di dimora;

che il ricorrente ha sostenuto di aver

vissuto all’estero meno di sei mesi e che il suo permesso di domicilio non

sarebbe pertanto decaduto, di aver diritto in ogni caso a un’autorizzazione di

soggiorno giusta l’art. 17 cpv. 2 LDDS perché nel nostro cantone vivono sua moglie

e sua figlia titolari di un permesso C, e di essersi comportato bene durante il

suo precedente soggiorno in Svizzera;

Considerandi

che con giudizio 12 ottobre 2004, il

Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell’UMOE, respingendo il gravame

contro di essa inoltrata da RI 1 e dichiarando la propria risoluzione definitiva;

che dopo aver ribadito i motivi addotti

dall’UMOE, il Governo ha soggiunto che da tempo il ricorrente non è più

titolare di un permesso di domicilio per aver notificato nell’estate del 2001 la

propria partenza per l’estero e che non può invocare il ricongiungimento

famigliare con la moglie per ottenere un permesso di dimora in Svizzera in

quanto non vive in comunione domestica con la stessa, il 22 settembre 2003 il Pretore

del Distretto di Lugano avendo autorizzato i coniugi __________ a vivere separati;

che l’Esecutivo cantonale ha considerato irricevibile,

in quanto nuova domanda, la richiesta di ripristino del permesso di domicilio

formulata per la prima volta dall'insorgente in sede ricorsuale e lo ha invitato

a presentarla alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, autorità

competente a deciderla in prima istanza;

che contro la predetta pronunzia governativa

RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l’annullamento e postulando, in via principale il ripristino del permesso di

domicilio e, in via del tutto subordinata, il rilascio di un permesso di

dimora;

che, in sostanza, l'insorgente ribadisce e

sviluppa gli argomenti esposti dinnanzi all’Esecutivo cantonale;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

l'UMOE, senza formulare particolari osservazioni, mentre il Consiglio di Stato

propone di dichiarare irricevibile il gravame;

considerato, in

diritto

che in materia di diritto degli stranieri la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai

gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto

nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);

che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3

OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi

al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

che le autorità cantonali di polizia degli

stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi; esse

possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività lucrativa

unicamente dopo aver avuto la decisione di massima o il preavviso dell'autorità

preposta al mercato del lavoro; è salva l'approvazione dell’Ufficio federale dell'immigrazione,

dell’integrazione e dell’emigrazione, IMES (art. 51 OLS);

che, quindi, prima che le autorità cantonali

di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il permesso di esercitare

un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro esamina se

sono adempiute le condizioni per l'esercizio della stessa (decisione di

massima: art. 42 cpv. 1 primo periodo e 49 cpv. 1 lett. d OLS);

che questo si giustifica in quanto

un'autorizzazione di soggiorno per motivi di lavoro non comprende solo il

diritto di risiedere, ma anche di esercitare un'attività lucrativa (DTF 114 Ia

307, consid. 2b);

che se l'autorità preposta al mercato del

lavoro ritiene che non vi siano i presupposti per autorizzare un cittadino

straniero a lavorare, la decisione può essere impugnata giusta l'art. 53 OLS (art. 53 cpv. 1 e 4 OLS; Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht,

Berna 1999, pag. 52);

che, nel caso concreto, il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile, in quanto le

misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS non

conferiscono allo straniero il diritto all'ottenimento di un permesso di dimora

(RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 segg.);

che una conclusione diversa non sarebbe

conciliabile con l'art. 4 LDDS, il quale concede alle autorità cantonali libero

apprezzamento nel vagliare se un'autorizzazione possa essere rilasciata;

che, pertanto, la decisione volta a negare un’autorizzazione

di soggiorno per motivi di lavoro all’insorgente era impugnabile solo fino al

Consiglio di Stato che a ragione l'ha dichiarata definitiva, la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo non essendo data;

che non vi sono altre particolari

disposizioni di diritto internazionale o federale da cui potrebbe scaturire per

il ricorrente un diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno in Svizzera;

che invano egli invoca l’applicazione

dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, secondo cui il coniuge di uno straniero titolare di

un permesso di domicilio ha diritto al rilascio di permesso di dimora fintanto

che i coniugi vivono insieme: in primo luogo dinnanzi all’autorità di prime

cure egli non ha chiesto la concessione di un permesso per risiedere in Svizzera

a titolo di ricongiungimento familiare ma per potervi lavorare, in secondo

luogo egli non contesta di vivere separato dalla moglie (ricorso ad 3, pag. 5),

motivo per cui detta disposizione non risulta applicabile alla fattispecie in

esame;

che, infine, nella misura in cui l’insorgente

postula il ripristino del permesso di domicilio al quale aveva rinunciato

diversi anni fa, a ragione il Consiglio di Stato l’ha considerata quale nuova domanda

ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 PAmm e lo ha invitato a inoltrare la relativa

istanza direttamente dinnanzi all’autorità di prime cure, in quanto la presente

procedura ricorsuale verte unicamente sul rifiuto di rilasciargli un permesso

di dimora;

che sulla scorta di quanto precede il

ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile per incompetenza del

Tribunale adìto, senza che occorra esaminarne la tempestività;

che tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS;

l'OLS; 10 LALPS e il relativo regolamento; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

per conoscenza:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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