52.2004.358
concorso pubblico per opere da elettricista
10 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2004.358
Data decisione, Autorità:
10.12.2004, TRAM
Titolo:
concorso pubblico per opere da elettricista
CONCORSO PUBBLICO
PROCEDURA
art. 38 cpv. 3 LCPUBB
art. 31 cpv. 3 RLCPUBB
Incarto n.
52.2004.358
Lugano
10 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 2004 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 20 ottobre 2004 del __________ che
delibera alla ditta __________ SA le opere da elettricista del nuovo centro
civico;
viste le risposte:
- 15 novembre 2004 del
municipio;
- 2 dicembre 2004 della __________
SA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
febbraio 2004 il __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb
ed impostato secondo la procedura libera, per l’aggiudicazione delle opere da
elettricista del nuovo centro civico (FU n. 15 pag. 1412). Il capitolato
prevedeva la realizzazione di un impianto di tipo tradizionale.
In tempo utile sono pervenute al committente
le offerte di otto
ditte, fra cui quella della __________) di
fr. 238'654.30 e quella della __________ SA (__________di fr. 246'335.15.
Valutate le offerte in base ai criteri
d’aggiudicazione ed ai fattori di ponderazione prestabiliti, la ditta __________
è risultata prima in graduatoria con 100 punti. La ditta __________ si è invece
classificata al terzo posto con 96.78 punti.
B. Il 17
maggio 2004 il municipio ha risolto di invitare le ditte partecipanti alla gara
ad inoltrare un’offerta per una variante tecnologicamente più avanzata che
permettesse al committente di utilizzare gli spazi del nuovo centro civico in
modo più flessibile.
Il capitolato allegato all’invito riprendeva
Fatti
i criteri d’aggiudicazione ed i fattori di ponderazione del precedente
capitolato. L’invito specificava che il municipio si riservava la scelta di
deliberare le opere secondo questa variante con sistema BMS oppure come a
precedente concorso.
C. Nel termine
assegnato tutte le ditte partecipanti al concorso hanno inoltrato l’offerta per
la variante. Quella della ditta __________ ammontava a fr. 294'382.25, mentre
quella della ditta __________ era di fr. 242’480.20. Ad eccezione di quest’ultima,
che era inferiore dell’1.54% alla precedente, tutte le offerte inoltrate dalle
altre sette ditte per la variante superavano le precedenti da un minimo di
5.64% ad un massimo del 30.35%.
L’offerta in variante della __________ è
risultata prima con 75 punti. Quella della __________ si è invece classificata
al terzo posto con 53.60 punti.
Il 21 ottobre 2004 il municipio ha deciso di
privilegiare la soluzione tecnologicamente avanzata ed ha aggiudicato la
commessa alla ditta __________.
D. Contro
questa decisione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli atti al
municipio per nuova decisione sulla base del concorso iniziale.
L’insorgente rimprovera anzitutto al
municipio di non aver previsto sin dall’inizio due varianti. Osserva che la
variante è stata proposta dopo l’apertura delle offerte, per cui i concorrenti
erano a conoscenza delle offerte presentate dagli altri partecipanti alla gara.
Questo modo di procedere lederebbe il principio di una concorrenza efficace e
quello della tutela dei dati forniti dall’offerente. Non sarebbero infine state
date le premesse per interrompere il concorso iniziale.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e l’aggiudicataria, contestando in
dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1.Il competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 36 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la ditta __________ è
legittimata ad impugnare l’aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Attorno ai fatti rilevanti per il giudizio non
Considerandi
sussistono invero particolari contestazioni.
2.2.1
Giusta l’art. 31 cpv. 3 RLCPubb, la partecipazione alla gara
con l’inoltro dell’offerta, implica l’accettazione di tutte le condizioni
contenute negli atti di gara. Contro le decisioni di aggiudicazione, dispone inoltre
l’art. 38 cpv. 3 LCPubb, non sono proponibili eccezioni che non sono state
sollevate mediante impugnazione del bando. La norma rappresenta un corollario
del principio della buona fede, che preclude in linea di massima ai concorrenti
soccombenti in sede di aggiudicazione di contestare le regole della gara alla
quale hanno preso parte senza riserve.
2.2
Dopo aver aperto e valutato le offerte
pervenutegli in seguito al concorso inizialmente pubblicato, nell’evenienza
concreta, il municipio ha invitato tutte le ditte partecipanti al concorso a presentare
un’ulteriore offerta per una variante del progetto d’impianto sul quale era
impostato il primo capitolato. Nell’invito, il committente si è espressamente
riservato la scelta di deliberare i lavori secondo la variante oppure come al
precedente concorso. Tutte le ditte concorrenti, compresa la __________, hanno
partecipato a questa seconda fase del concorso senza sollevare obiezioni di
natura procedurale. Nessuna ha in particolare chiesto che la procedura di
concorso pendente fosse interrotta e ripresa daccapo con un capitolato che
prevedesse le due varianti.
In tali circostanze, appaiono del tutto
fuori luogo, dal profilo della buona fede, le contestazioni sollevate dalla
ricorrente contro la decisione di aggiudicazione con riferimento
all’ammissibilità della variante. È ben vero che il valore della commessa supera
abbondantemente il limite (fr. 50'000.-) fissato dall’art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb
per le procedure ad invito riguardanti opere edili che non siano di impresario
costruttore o di pavimentazione. La presente procedura di variante non
costituisce tuttavia una gara a sé stante, ma si inserisce nel quadro di un
concorso che è stato correttamente indetto secondo la procedura libera. Non soggiace
dunque ai limiti di valore fissati dall’art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb.
La procedura adottata non ha peraltro
minimamente pregiudicato la ricorrente nei suoi legittimi interessi. Il
committente le ha invero dato le medesime opportunità offerte agli altri
concorrenti: tutte le ditte invitate erano a conoscenza degli importi globali
delle offerte inoltrate dalle concorrenti nel precedente concorso. Tutte
potevano quindi facilmente prevedere che le offerte in variante si sarebbero
scostate nella minor misura possibile da quelle inoltrate in precedenza. Benché
opinabile, la procedura adottata dal committente non ha certamente leso il
principio di un’efficace concorrenza sancito dall’art. 1 lett. b o l’obbligo di
garantirla enunciato dall’art. 5 lett. b LCPubb. Tutt’al più l’ha fortemente incentivata
a suo esclusivo vantaggio. Tanto meno il municipio ha disatteso l’obbligo di
tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dall’offerente sancito
dall’art. 5 lett. g LCPubb. Il committente non ha reso noto alcun dato di
natura confidenziale. Ha soltanto aperto pubblicamente le offerte tanto nella
prima, quanto nella seconda fase.
3.
In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va quindi confermata
siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall’impugnativa
sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 36, 37, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'500.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
__________.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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