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Decisione

52.2004.358

concorso pubblico per opere da elettricista

10 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri d’aggiudicazione ed i fattori di ponderazione del precedente

capitolato. L’invito specificava che il municipio si riservava la scelta di

deliberare le opere secondo questa variante con sistema BMS oppure come a

precedente concorso.

C. Nel termine

assegnato tutte le ditte partecipanti al concorso hanno inoltrato l’offerta per

la variante. Quella della ditta __________ ammontava a fr. 294'382.25, mentre

quella della ditta __________ era di fr. 242’480.20. Ad eccezione di quest’ultima,

che era inferiore dell’1.54% alla precedente, tutte le offerte inoltrate dalle

altre sette ditte per la variante superavano le precedenti da un minimo di

5.64% ad un massimo del 30.35%.

L’offerta in variante della __________ è

risultata prima con 75 punti. Quella della __________ si è invece classificata

al terzo posto con 53.60 punti.

Il 21 ottobre 2004 il municipio ha deciso di

privilegiare la soluzione tecnologicamente avanzata ed ha aggiudicato la

commessa alla ditta __________.

D. Contro

questa decisione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli atti al

municipio per nuova decisione sulla base del concorso iniziale.

L’insorgente rimprovera anzitutto al

municipio di non aver previsto sin dall’inizio due varianti. Osserva che la

variante è stata proposta dopo l’apertura delle offerte, per cui i concorrenti

erano a conoscenza delle offerte presentate dagli altri partecipanti alla gara.

Questo modo di procedere lederebbe il principio di una concorrenza efficace e

quello della tutela dei dati forniti dall’offerente. Non sarebbero infine state

date le premesse per interrompere il concorso iniziale.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppongono il municipio e l’aggiudicataria, contestando in

dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1.Il competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 36 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la ditta __________ è

legittimata ad impugnare l’aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Attorno ai fatti rilevanti per il giudizio non

Considerandi

sussistono invero particolari contestazioni.

2.2.1

Giusta l’art. 31 cpv. 3 RLCPubb, la partecipazione alla gara

con l’inoltro dell’offerta, implica l’accettazione di tutte le condizioni

contenute negli atti di gara. Contro le decisioni di aggiudicazione, dispone inoltre

l’art. 38 cpv. 3 LCPubb, non sono proponibili eccezioni che non sono state

sollevate mediante impugnazione del bando. La norma rappresenta un corollario

del principio della buona fede, che preclude in linea di massima ai concorrenti

soccombenti in sede di aggiudicazione di contestare le regole della gara alla

quale hanno preso parte senza riserve.

2.2

Dopo aver aperto e valutato le offerte

pervenutegli in seguito al concorso inizialmente pubblicato, nell’evenienza

concreta, il municipio ha invitato tutte le ditte partecipanti al concorso a presentare

un’ulteriore offerta per una variante del progetto d’impianto sul quale era

impostato il primo capitolato. Nell’invito, il committente si è espressamente

riservato la scelta di deliberare i lavori secondo la variante oppure come al

precedente concorso. Tutte le ditte concorrenti, compresa la __________, hanno

partecipato a questa seconda fase del concorso senza sollevare obiezioni di

natura procedurale. Nessuna ha in particolare chiesto che la procedura di

concorso pendente fosse interrotta e ripresa daccapo con un capitolato che

prevedesse le due varianti.

In tali circostanze, appaiono del tutto

fuori luogo, dal profilo della buona fede, le contestazioni sollevate dalla

ricorrente contro la decisione di aggiudicazione con riferimento

all’ammissibilità della variante. È ben vero che il valore della commessa supera

abbondantemente il limite (fr. 50'000.-) fissato dall’art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb

per le procedure ad invito riguardanti opere edili che non siano di impresario

costruttore o di pavimentazione. La presente procedura di variante non

costituisce tuttavia una gara a sé stante, ma si inserisce nel quadro di un

concorso che è stato correttamente indetto secondo la procedura libera. Non soggiace

dunque ai limiti di valore fissati dall’art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb.

La procedura adottata non ha peraltro

minimamente pregiudicato la ricorrente nei suoi legittimi interessi. Il

committente le ha invero dato le medesime opportunità offerte agli altri

concorrenti: tutte le ditte invitate erano a conoscenza degli importi globali

delle offerte inoltrate dalle concorrenti nel precedente concorso. Tutte

potevano quindi facilmente prevedere che le offerte in variante si sarebbero

scostate nella minor misura possibile da quelle inoltrate in precedenza. Benché

opinabile, la procedura adottata dal committente non ha certamente leso il

principio di un’efficace concorrenza sancito dall’art. 1 lett. b o l’obbligo di

garantirla enunciato dall’art. 5 lett. b LCPubb. Tutt’al più l’ha fortemente incentivata

a suo esclusivo vantaggio. Tanto meno il municipio ha disatteso l’obbligo di

tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dall’offerente sancito

dall’art. 5 lett. g LCPubb. Il committente non ha reso noto alcun dato di

natura confidenziale. Ha soltanto aperto pubblicamente le offerte tanto nella

prima, quanto nella seconda fase.

3.

In esito

alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va quindi confermata

siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall’impugnativa

sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 36, 37, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'500.-

alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

__________.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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