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Decisione

52.2004.359

concorso pubblico per l'archiviazione di documenti

14 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono

ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo fondamento di fatto,

possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla scorta degli

atti, (art. 18 PAmm), integrati dalla graduatoria del fallimento della __________,

acquisita d’ufficio da parte di questo tribunale.

2.Ricorso SRT

2.1. Giusta l’art. 10 LCPubb, nella

procedura ad invito il committente decide quali offerenti vuole invitare

direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un’offerta

entro un termine adeguato, ossia opportunamente ragguagliato alle particolarità

della commessa.

Per la procedura libera, l’art. 8 lett. a RLCPubb

fissa un termine minimo di 30 giorni dalla messa a disposizione dei documenti.

Nella procedura selettiva, fa invece stato un termine minimo di 25 giorni (art.

8 lett. b RLCPubb). Nessun termine minimo è infine fissato nella procedura ad

invito.

Partecipando alla gara con l’inoltro

dell’offerta il concorrente ne accetta tutte le condizioni (art. 31 cpv. 2 RLCPubb).

2.2. Nel caso concreto, il capitolato d’appalto,

trasmesso il 27 settembre 2004 alle ditte invitate, stabiliva in modo chiaro ed

inequivocabile che le offerte avrebbero dovuto pervenire alla direzione dell’CO

3 entro le 1500 di martedì 19 ottobre 2004.

Nessuna delle ditte invitate ha sollevato

obiezioni di sorta in merito all’adeguatezza del termine. Nemmeno la CO 2.

La CO 2 ha presentato la sua offerta alle

1503 di martedì 19 ottobre 2004. Il committente l’ha quindi esclusa siccome

tardiva.

La deduzione è senz’altro conforme al

diritto.

Palesemente a torto la ricorrente la

contesta richiamandosi al termine di 30 giorni fissato dall’art. 8 lett. a RLCPubb.

Il termine in questione non è applicabile nelle procedure ad invito ed anche se

lo fosse non potrebbe essere invocato con successo. Contro l’aggiudicazione non

sono in effetti proponibili eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate

mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Inoltrando l’offerta,

la CO 2 ha inoltre accettato le condizioni fissate dal capitolato (art. 31 cpv.

2 RLCPubb).

Già per questo motivo, il ricorso della CO 2

va quindi respinto.

Considerandi

3.

Ricorso RI

1.

3.1

Giusta l'art. 25 lett. f LCPubb, il committente esclude dalla procedura le

ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone

e che non adempiono ai principi dell'art. 5 della stessa legge.

I motivi

di esclusione di cui alle lett. da a) ad e) della norma in esame ricalcano in

sostanza l'art. 11 LAPub, rispettivamente il paragrafo 11 DirCIAP. Il motivo di

cui alla lett. f) costituisce invece un aliud per rapporto a queste

disposizioni. Come ben si può evincere dai materiali legislativi, questo motivo

di esclusione non era in effetti previsto dal messaggio governativo concernente

la LCPubb. Esso è stato aggiunto soltanto in un secondo tempo, su proposta

della commissione della legislazione, allo scopo precipuo di frenare in

questo modo il fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento

delle imposte o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono

all'assegnazione di commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque

la stessa sostanza aziendale (cfr. Rapporto 19.01.2001 della commissione

della legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag. 15).

La norma non intende escludere dalla gara

tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari o siano controllate

dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali operano persone attive a

livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai principi dell'art. 5 LCPubb.

Ai fini dell'esclusione non basta quindi che vi sia identità a livello di titolari

o di detentori del potere di disposizione, ma occorre anche che questi

dirigenti siano attivi in seno a ditte che disattendono i principi suddetti,

segnatamente a ditte che sono in mora con il pagamento degli oneri sociali. Non

è necessario che quest’ultime partecipino al concorso. Lo scopo della norma è invero

quello di estromettere dalla gara quelle ditte che sono soltanto l'emanazione

di altre ditte, impedite a partecipare o comunque da escludere perché violano i

principi in questione (STA 8.9.2004 in re __________, 1.3.2002 in re Centro __________

= RDAT II-2002 n. 40; STA 30.4.2003 in re __________, confermata dal Tribunale

federale con sentenza 17.3.2004).

3.2

Nel caso concreto,

la titolare della ditta CO 1, aggiudicataria e qui resistente, era

amministratrice unica della ditta __________, dichiarata fallita il 30 marzo

2004.

Fra i crediti ammessi nella graduatoria del fallimento figurano diversi importi

per un totale di oltre fr. 100'000.-. per contributi sociali non pagati (AVS/

AD/ LPP).

L’insieme delle circostanze e l’eloquente

silenzio dell’interessata all’invito a prendere posizione sulla graduatoria del

fallimento trasmessale da questo tribunale, inducono a ritenere che la ditta

individuale di CO 1 costituisca in sostanza una semplice continuazione della

ditta fallita. Risultano pertanto perfezionati gli estremi del motivo di esclusione

dell’art. 25 lett. f LCPubb. Già per questo motivo, il ricorso della RI 1 va

quindi accolto, annullando la delibera impugnata. Gli atti vanno ritornati all’CO

3.

affinché statuisca nuovamente sul concorso.

4.

La tassa

di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della CO 2 e dell’CO 3 proporzionalmente

al rispettivo grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 25, 36, 37 LCPubb; 31 RLCPubb; 3,

18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. 1.1. Il

ricorso della CO 1 (a) è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.1. La decisione

22 ottobre 2004 della Direzione dell’CO 3 è annullata.

1.1.2. Gli atti sono

rinviati all’CO 3 per nuova decisione.

1.2. Il ricorso della CO 2 (b) è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell’CO 3,

della CO 2 e della CO 1 in ragione di un terzo ciascuno.

3. A titolo di

ripetibili:

- la CO 2 verserà

fr. 500.- all’CO 3;

- l’CO 3 verserà

fr. 500.- alla RI 1;

- la CO 1

verserà fr. 500.- alla RI 1.

4. Intimazione

a:

,

patr. da: lic.iur. Raffaele Colombo, c/o studio avv.

Giovanni Colombo, 6904 Lugano;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinata da: PA 2

3. CO 3

patrocinato da: PA 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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