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Decisione

52.2004.360

permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare negato alla figlia di una cittadina italo-dominicana

14 dicembre 2004Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. La cittadina dominicana RI 1 (1965) è entrata la prima volta in

Svizzera il 12 maggio 1991 allo scopo di sposarsi con __________ (1938), di

nazionalità italiana e titolare di un’autorizzazione di domicilio nel nostro

Paese. A seguito del matrimonio celebrato il 13 settembre 1991, ella ha

ottenuto un permesso di domicilio.

Il 14 gennaio 1993 RI 1 è stata raggiunta in

Svizzera dalla figlia J__________ (4.2.1988), nata da una relazione con il

connazionale __________, la quale è stata posta al beneficio di un permesso di

domicilio per vivere presso la madre.

Il 20 agosto 1995 J__________ è rientrata definitivamente

nella Repubblica Dominicana, dove è poi stata raggiunta il 20 dicembre 1996 dalla

madre, la quale aveva ottenuto nel frattempo la cittadinanza italiana.

B. Rientrata in Svizzera il 15 agosto 2000 presso il marito, RI 1 è

stata posta al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno annuale, trasformata

successivamente in permesso di dimora CE/AELS valido fino al 14 agosto 2007.

C. a) Il 30 marzo 2004 la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi

e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, tramite il Consolato

generale di Svizzera a Santo Domingo, di autorizzare l'entrata di J__________

nel nostro Paese e di rilasciare a quest'ultima un permesso di soggiorno,

allegando alla domanda la sentenza 30 luglio 2002 del Tribunale dei bambini,

bambine e adolescenti, Dipartimento giuridico di L__________ (RD), che ratificava

la custodia della figlia alla ricorrente.

b) Con decisione 23 agosto 2003, la Sezione

dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, rilevando che il ricongiungimento

famigliare era stato richiesto tardivamente e senza motivi validi ed era

essenzialmente volto a offrire a J__________ condizioni di vita migliori e

un'educazione scolastica più favorevole che nella Repubblica Dominicana.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 16 LDDS, 17 OLS, 8 ODDS e 8 CEDU.

D. Con giudizio 19 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI

1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non

fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento famigliare, segnatamente

perché non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le

relazioni come erano state vissute fino a quel momento tra madre e figlia. Per

il resto, ha ribadito gli argomenti addotti dal dipartimento.

E. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando

che J__________ sia autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di

un permesso di soggiorno.

Sostiene che il legame con sua figlia è

intenso ed effettivamente vissuto e di aver sempre mantenuto i contatti con la

stessa durante la loro separazione, rendendole visita di sovente e per lunghi

periodi.

La ricorrente afferma poi che sua figlia

vive sola come un'orfana, ritenuto che sua sorella, la quale si occupava di

lei, si è recentemente sposata e si è trasferita una località distante due ore

di autobus. In Svizzera, soggiunge l'insorgente, J__________ avrebbe anche la

possibilità di continuare gli studi.

F. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a

con rinvii).

1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra

la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana o Dominicana, dal quale potrebbe

scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno in favore di J__________

a titolo di ricongiungimento famigliare.

1.4. Ci si può chiedere se il diritto in

parola possa essere dedotto dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone.

1.4.1. Detto trattato, entrato in vigore il

1° giugno 2002, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di

soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione

di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme

direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1°

giugno 2002).

Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo

periodo Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento famigliare:

riprendendo in sostanza quanto istituito dall'art. 10 del Regolamento CEE n.

1612/68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori

all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della

famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno

hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2

lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia

la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.

1.4.2. RI 1 è divenuta cittadina italiana in

seguito al suo matrimonio con __________. In quanto titolare di un permesso di

dimora CE/AELS (art 5 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione della

libera circolazione delle persone; OLCP), ella rientra di principio nel novero

delle persone che possono invocare l’ALC per chiedere il rilascio di un permesso

di soggiorno in favore di un proprio discendente che non ha ancora compiuto 21

anni.

1.4.3. In un suo recente giudizio,

concernente un caso di ricongiungimento tra coniugi, la Corte di Giustizia

della CE (CdGCE) ha precisato che il Regolamento CEE 1612/68 riguarda solo la

libera circolazione delle persone all’interno della Comunità e non dispone

alcunché in merito all’esistenza del diritto per un cittadino di un paese terzo

di accedere al territorio della Comunità, trattandosi questa di una questione attinente

all’immigrazione per la quale fanno stato di principio le regole di diritto

interno adottate da ciascuno Stato membro. A partire da ciò la CdGCE ha stabilito

che, per poter fruire dei diritti garantiti dall’art. 10 del citato regolamento,

il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino dell’Unione deve

soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo

trasferimento in un altro Stato membro verso il quale il cittadino comunitario

emigra o è emigrato (sentenza della CdGCE del 23 settembre 2003 nella causa

C-109/2001 Akrich, n. 49 e segg.).

Rifacendosi a questa importante sentenza

della CdGCE, il Tribunale federale ha quindi avuto modo di chiarire che l’art.

3 Allegato I ALC, il cui tenore – come sopra accennato - coincide sostanzialmente

con quello dell’art. 10 del Regolamento CEE 1612/68, deve essere interpretato

tenendo conto per analogia dei principi giurisprudenziali appena illustrati, e

questo non solo nei casi di riunificazione tra coniugi, ma più in generale in

tutte le fattispecie che concernono una richiesta di ricongiungimento famigliare

e quindi anche laddove la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è volta

a favorire l’entrata nel nostro Paese di un discendente (DTF 130 I 1, consid.

3.6.3). Per il che, nella misura in cui J__________ non soggiorna legalmente in

uno Stato firmatario dell’ALC, ma risiede tutt’ora nella Repubblica Dominicana,

l’art. 3 Allegato I ALC non le conferisce il diritto di ricongiungersi in

Svizzera con la madre. Alla stessa stregua del Regolamento CEE 1612/68, anche

l’ALC contempla infatti una serie di norme volte a rendere più agevole la

circolazione delle persone esclusivamente tra gli Stati firmatari di questo

accordo, senza con questo nulla prevedere in merito all’immigrazione da Stati

terzi.

1.5. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli

celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel

permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi

ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte.

La ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio. Ne

consegue che __________ non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera

dalla figlia in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.

1.6. Lo straniero che ha uno stretto legame

di parentela con una persona che abbia la certezza di vedersi accordato un permesso

di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a) può invocare, a protezione della propria

vita famigliare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed

effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un

permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di

rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale

federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5

consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,

nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La

legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è

stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende

ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).

Nella fattispecie, __________ è coniugata con

un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio in Svizzera con il

quale vive in comunione domestica. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, ella

ha pertanto il diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di

soggiornare in Svizzera. Inoltre, possedendo la cittadinanza italiana e

svolgendo una regolare attività lucrativa, ella gode di un identico diritto autonomo

sotto il profilo dell’ALC giusta gli art. 2 e 6 Allegato I ALC.

La ricorrente sostiene esplicitamente di

avere mantenuto con la figlia un legame vivo e intenso da quando J__________ ha

lasciato la Svizzera, vivendo o recandosi spesso e per lunghi periodi presso la

stessa da quando è al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS.

Per la soluzione della vertenza non è necessario

esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono,

nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse

ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.

1.7. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata

e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può

esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non

in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una

misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,

l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati,

la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle

libertà altrui (n. 2).

2.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione famigliare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo

famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita famigliare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi. Difatti, in presenza di

un'ingerenza nella vita famigliare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU

dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera -

in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal

mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -,

appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio

al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla

libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi

famigliari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti

rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione

delle relazioni famigliari non sono ostacolate dall'autorità (DTF 122 II 392

consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c).

3.

3.1. In

concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 12 maggio 1991, dove si è poi

sposata il 13 settembre successivo con __________ (1938), ottenendo per tale motivo

un permesso di domicilio. Il 14 gennaio 1993 J__________, che all’epoca aveva poco

meno di 4 anni ed era affidata a una zia paterna (dichiarazione 30 novembre

1992.

di __________), dopo essere stata autorizzata dal padre __________ ad espatriare,

ha raggiunto la madre nel nostro paese ed è stata posta al beneficio di un permesso

di domicilio a titolo di ricongiungimento familiare. Già il 20 agosto 1995 ella

è comunque rientrata nella Repubblica Dominicana.

Il 20 dicembre 1996

anche RI 1 si è trasferita nel paese d'origine. Tuttavia, il 15 agosto 2000 è tornata

a vivere presso il marito e posta per tale motivo al beneficio di un permesso

di dimora. È solo nel marzo del

2004.

che l’insorgente ha chiesto nuovamente il ricongiungimento familiare con

la figlia.

3.2

La ricorrente invoca essenzialmente la

modifica delle relazioni esistenti. Sostiene che ad occuparsi di J__________

era in precedenza sua madre fino al suo decesso avvenuto nel 1997 e che da quando

è tornata in Svizzera nel 2000 sua figlia è stata affidata a sua sorella __________.

Quest'ultima però sarebbe andata a vivere nel dicembre 2003 con il convivente a

due ore di autobus dal luogo di residenza di J__________, ciò che non le permetterebbe

più di occuparsi della stessa.

Sennonché, sul piano familiare, la

situazione di J__________ non è tale da impedirle di continuare a vivere nella

Repubblica Dominicana e costringerla a raggiungere la madre, unico legame che

ha in Svizzera. Vista la distanza che le separa, non è dato a vedere come la

zia Maritza non possa continuare ad occuparsi in qualche modo della nipote, la

quale può peraltro beneficiare dell'assistenza della vicina di casa in caso di

necessità (v. doc. 4: dichiarazione 29 ottobre 2004 di __________, ancorché non

tradotta in italiano). Va pure rilevato che nella Repubblica Dominicana vivono

anche altri parenti (v. atto autentico di notorietà pubblica del 20 febbraio

2002).

Inoltre, il fatto che durante questi 4 anni

di separazione la ricorrente avrebbe continuato a mantenere J__________ e le

renderebbe visita regolarmente diverse volte l'anno per lunghi periodi non è

determinante, ritenuto che è del tutto naturale che madre e figlia mantengano

dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque insufficiente per

far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel

proprio paese d'origine.

Va anche considerato che J__________ è ormai

prossima al compimento del 17° anno di età. Si può pertanto considerare che è

ormai in grado di affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese

d’origine, dove è nata e cresciuta e ha i suoi legami sociali e culturali più

stretti.

In siffatte circostanze, non si vedono

oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad

avviare nuovamente una pratica di ricongiungimento famigliare, se non,

verosimilmente, la volontà che sua figlia benefici di un futuro migliore,

segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di

quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana. Del resto l'insorgente non ha

mai nascosto l'obiettivo di voler permettere alla figlia di continuare gli

studi liceali in Svizzera (v. ricorso ad 4, pag. 3).

Va infine rilevato che nulla impedisce a __________

di continuare a mantenere le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute

finora.

4.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora alla figlia della ricorrente, le autorità

inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La

decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Tassa e

spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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