52.2004.360
permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare negato alla figlia di una cittadina italo-dominicana
14 dicembre 2004Italiano16 min
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Numero d'incarto:
52.2004.360
Data decisione, Autorità:
14.12.2004, TRAM
Titolo:
permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare negato alla figlia di una cittadina italo-dominicana
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
Incarto n.
52.2004.360
Lugano
14 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 novembre 2004 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
la risoluzione 19 ottobre 2004 (n. 4702) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 23 agosto 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di autorizzazione
d’entrata e di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento
familiare in favore della figlia J__________ (4.2.1988);
viste le risposte:
- 11 novembre 2004 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 23 novembre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La cittadina dominicana RI 1 (1965) è entrata la prima volta in
Svizzera il 12 maggio 1991 allo scopo di sposarsi con __________ (1938), di
nazionalità italiana e titolare di un’autorizzazione di domicilio nel nostro
Paese. A seguito del matrimonio celebrato il 13 settembre 1991, ella ha
ottenuto un permesso di domicilio.
Il 14 gennaio 1993 RI 1 è stata raggiunta in
Svizzera dalla figlia J__________ (4.2.1988), nata da una relazione con il
connazionale __________, la quale è stata posta al beneficio di un permesso di
domicilio per vivere presso la madre.
Il 20 agosto 1995 J__________ è rientrata definitivamente
nella Repubblica Dominicana, dove è poi stata raggiunta il 20 dicembre 1996 dalla
madre, la quale aveva ottenuto nel frattempo la cittadinanza italiana.
B. Rientrata in Svizzera il 15 agosto 2000 presso il marito, RI 1 è
stata posta al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno annuale, trasformata
successivamente in permesso di dimora CE/AELS valido fino al 14 agosto 2007.
C. a) Il 30 marzo 2004 la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi
e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, tramite il Consolato
generale di Svizzera a Santo Domingo, di autorizzare l'entrata di J__________
nel nostro Paese e di rilasciare a quest'ultima un permesso di soggiorno,
allegando alla domanda la sentenza 30 luglio 2002 del Tribunale dei bambini,
bambine e adolescenti, Dipartimento giuridico di L__________ (RD), che ratificava
la custodia della figlia alla ricorrente.
b) Con decisione 23 agosto 2003, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, rilevando che il ricongiungimento
famigliare era stato richiesto tardivamente e senza motivi validi ed era
essenzialmente volto a offrire a J__________ condizioni di vita migliori e
un'educazione scolastica più favorevole che nella Repubblica Dominicana.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 16 LDDS, 17 OLS, 8 ODDS e 8 CEDU.
D. Con giudizio 19 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI
1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non
fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento famigliare, segnatamente
perché non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le
relazioni come erano state vissute fino a quel momento tra madre e figlia. Per
il resto, ha ribadito gli argomenti addotti dal dipartimento.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando
che J__________ sia autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di
un permesso di soggiorno.
Sostiene che il legame con sua figlia è
intenso ed effettivamente vissuto e di aver sempre mantenuto i contatti con la
stessa durante la loro separazione, rendendole visita di sovente e per lunghi
periodi.
La ricorrente afferma poi che sua figlia
vive sola come un'orfana, ritenuto che sua sorella, la quale si occupava di
lei, si è recentemente sposata e si è trasferita una località distante due ore
di autobus. In Svizzera, soggiunge l'insorgente, J__________ avrebbe anche la
possibilità di continuare gli studi.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a
con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana o Dominicana, dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno in favore di J__________
a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Ci si può chiedere se il diritto in
parola possa essere dedotto dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone.
1.4.1. Detto trattato, entrato in vigore il
1° giugno 2002, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di
soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione
di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme
direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1°
giugno 2002).
Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo
periodo Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento famigliare:
riprendendo in sostanza quanto istituito dall'art. 10 del Regolamento CEE n.
1612/68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della
famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno
hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2
lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia
la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.
1.4.2. RI 1 è divenuta cittadina italiana in
seguito al suo matrimonio con __________. In quanto titolare di un permesso di
dimora CE/AELS (art 5 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione della
libera circolazione delle persone; OLCP), ella rientra di principio nel novero
delle persone che possono invocare l’ALC per chiedere il rilascio di un permesso
di soggiorno in favore di un proprio discendente che non ha ancora compiuto 21
anni.
1.4.3. In un suo recente giudizio,
concernente un caso di ricongiungimento tra coniugi, la Corte di Giustizia
della CE (CdGCE) ha precisato che il Regolamento CEE 1612/68 riguarda solo la
libera circolazione delle persone all’interno della Comunità e non dispone
alcunché in merito all’esistenza del diritto per un cittadino di un paese terzo
di accedere al territorio della Comunità, trattandosi questa di una questione attinente
all’immigrazione per la quale fanno stato di principio le regole di diritto
interno adottate da ciascuno Stato membro. A partire da ciò la CdGCE ha stabilito
che, per poter fruire dei diritti garantiti dall’art. 10 del citato regolamento,
il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino dell’Unione deve
soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo
trasferimento in un altro Stato membro verso il quale il cittadino comunitario
emigra o è emigrato (sentenza della CdGCE del 23 settembre 2003 nella causa
C-109/2001 Akrich, n. 49 e segg.).
Rifacendosi a questa importante sentenza
della CdGCE, il Tribunale federale ha quindi avuto modo di chiarire che l’art.
3 Allegato I ALC, il cui tenore – come sopra accennato - coincide sostanzialmente
con quello dell’art. 10 del Regolamento CEE 1612/68, deve essere interpretato
tenendo conto per analogia dei principi giurisprudenziali appena illustrati, e
questo non solo nei casi di riunificazione tra coniugi, ma più in generale in
tutte le fattispecie che concernono una richiesta di ricongiungimento famigliare
e quindi anche laddove la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è volta
a favorire l’entrata nel nostro Paese di un discendente (DTF 130 I 1, consid.
3.6.3). Per il che, nella misura in cui J__________ non soggiorna legalmente in
uno Stato firmatario dell’ALC, ma risiede tutt’ora nella Repubblica Dominicana,
l’art. 3 Allegato I ALC non le conferisce il diritto di ricongiungersi in
Svizzera con la madre. Alla stessa stregua del Regolamento CEE 1612/68, anche
l’ALC contempla infatti una serie di norme volte a rendere più agevole la
circolazione delle persone esclusivamente tra gli Stati firmatari di questo
accordo, senza con questo nulla prevedere in merito all’immigrazione da Stati
terzi.
1.5. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi
ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte.
La ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio. Ne
consegue che __________ non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera
dalla figlia in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.6. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che abbia la certezza di vedersi accordato un permesso
di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a) può invocare, a protezione della propria
vita famigliare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed
effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un
permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di
rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5
consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La
legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è
stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende
ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Nella fattispecie, __________ è coniugata con
un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio in Svizzera con il
quale vive in comunione domestica. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, ella
ha pertanto il diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di
soggiornare in Svizzera. Inoltre, possedendo la cittadinanza italiana e
svolgendo una regolare attività lucrativa, ella gode di un identico diritto autonomo
sotto il profilo dell’ALC giusta gli art. 2 e 6 Allegato I ALC.
La ricorrente sostiene esplicitamente di
avere mantenuto con la figlia un legame vivo e intenso da quando J__________ ha
lasciato la Svizzera, vivendo o recandosi spesso e per lunghi periodi presso la
stessa da quando è al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS.
Per la soluzione della vertenza non è necessario
esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono,
nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse
ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.7. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può
esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non
in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
2.2
L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione famigliare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo
famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita famigliare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi. Difatti, in presenza di
un'ingerenza nella vita famigliare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU
dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera -
in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal
mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -,
appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio
al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla
libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi
famigliari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti
rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione
delle relazioni famigliari non sono ostacolate dall'autorità (DTF 122 II 392
consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c).
3.
3.1. In
concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 12 maggio 1991, dove si è poi
sposata il 13 settembre successivo con __________ (1938), ottenendo per tale motivo
un permesso di domicilio. Il 14 gennaio 1993 J__________, che all’epoca aveva poco
meno di 4 anni ed era affidata a una zia paterna (dichiarazione 30 novembre
1992.
di __________), dopo essere stata autorizzata dal padre __________ ad espatriare,
ha raggiunto la madre nel nostro paese ed è stata posta al beneficio di un permesso
di domicilio a titolo di ricongiungimento familiare. Già il 20 agosto 1995 ella
è comunque rientrata nella Repubblica Dominicana.
Il 20 dicembre 1996
anche RI 1 si è trasferita nel paese d'origine. Tuttavia, il 15 agosto 2000 è tornata
a vivere presso il marito e posta per tale motivo al beneficio di un permesso
di dimora. È solo nel marzo del
2004.
che l’insorgente ha chiesto nuovamente il ricongiungimento familiare con
la figlia.
3.2
La ricorrente invoca essenzialmente la
modifica delle relazioni esistenti. Sostiene che ad occuparsi di J__________
era in precedenza sua madre fino al suo decesso avvenuto nel 1997 e che da quando
è tornata in Svizzera nel 2000 sua figlia è stata affidata a sua sorella __________.
Quest'ultima però sarebbe andata a vivere nel dicembre 2003 con il convivente a
due ore di autobus dal luogo di residenza di J__________, ciò che non le permetterebbe
più di occuparsi della stessa.
Sennonché, sul piano familiare, la
situazione di J__________ non è tale da impedirle di continuare a vivere nella
Repubblica Dominicana e costringerla a raggiungere la madre, unico legame che
ha in Svizzera. Vista la distanza che le separa, non è dato a vedere come la
zia Maritza non possa continuare ad occuparsi in qualche modo della nipote, la
quale può peraltro beneficiare dell'assistenza della vicina di casa in caso di
necessità (v. doc. 4: dichiarazione 29 ottobre 2004 di __________, ancorché non
tradotta in italiano). Va pure rilevato che nella Repubblica Dominicana vivono
anche altri parenti (v. atto autentico di notorietà pubblica del 20 febbraio
2002).
Inoltre, il fatto che durante questi 4 anni
di separazione la ricorrente avrebbe continuato a mantenere J__________ e le
renderebbe visita regolarmente diverse volte l'anno per lunghi periodi non è
determinante, ritenuto che è del tutto naturale che madre e figlia mantengano
dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque insufficiente per
far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel
proprio paese d'origine.
Va anche considerato che J__________ è ormai
prossima al compimento del 17° anno di età. Si può pertanto considerare che è
ormai in grado di affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese
d’origine, dove è nata e cresciuta e ha i suoi legami sociali e culturali più
stretti.
In siffatte circostanze, non si vedono
oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad
avviare nuovamente una pratica di ricongiungimento famigliare, se non,
verosimilmente, la volontà che sua figlia benefici di un futuro migliore,
segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di
quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana. Del resto l'insorgente non ha
mai nascosto l'obiettivo di voler permettere alla figlia di continuare gli
studi liceali in Svizzera (v. ricorso ad 4, pag. 3).
Va infine rilevato che nulla impedisce a __________
di continuare a mantenere le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute
finora.
4.
Rifiutando
di rilasciare il permesso di dimora alla figlia della ricorrente, le autorità
inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La
decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Tassa e
spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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