52.2004.363
revoca della licenza di condurre per la durata di sei mesi
28 gennaio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2004.363
Data decisione, Autorità:
28.01.2005, TRAM
Titolo:
revoca della licenza di condurre per la durata di sei mesi
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 68 CPS
art. 16 LCSTR
art. 17 LCSTR
art. 41 LCSTR
art. 51 LCSTR
Incarto n.
52.2004.363
Lugano
28 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 19 ottobre 2004 (n. 4697) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso
la risoluzione 22 aprile 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la
durata di sei mesi (revoca di ammonimento);
vista la risposta 16 novembre
2004 del Consiglio di Stato:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, qui
ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B l'8
gennaio 1973. Successivamente è stata oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
4 dicembre 1987 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (110/104 km/h);
20 ottobre 1995 ammonimento
per aver provocato una collisione immettendosi in autostrada;
17 gennaio 2003 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (117/111 km/h);
B. a) Il 30
ottobre 2002 l'insorgente, alla guida dell'autoveicolo targato __________, ha
tamponato a Zurigo una motociclista alla quale ha fornito i propri dati
personali ed un indennizzo per il motociclo danneggiato, prima di allontanarsi
dal luogo dell'incidente.
A seguito della suddetta infrazione, il
procuratore incaricato del distretto di Zurigo (Hauptabteilung 1) le ha
inflitto una multa di fr. 5'000.– per aver perso la padronanza del veicolo
(art. 90 cfr. 1 e 31 cpv. 1 LCStr) e per essersi intenzionalmente sottratta
alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCStr).
b) Il 29
dicembre 2003, verso le 00.05, la ricorrente è stata sorpresa dalla polizia
cantonale dei Grigioni mentre in territorio di St. Moritz circolava a le luci
spente sulla sua autovettura in stato di ebrietà, definito dalla perizia etilometrica
in 1.33 – 1.89 g/kg.
Per quest'ulteriore
infrazione il competente ufficio della circolazione dell'Alta Engadina le ha
inflitto una multa di fr. 5909.–, fondando la propria decisione sugli art. 41 cpv.
1 e 90 cfr. 1 LCStr, rispettivamente 91 cpv. 1 LCStr.
C. Il 22
aprile 2004 la Sezione della circolazione, considerati i precedenti dell'interessata
e la complessiva gravità delle infrazioni commesse, ha disposto la revoca della
licenza di condurre per la durata di sei mesi. La risoluzione è stata fondata
sugli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b e g, 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 19 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
dall'insorgente ed ha confermato il provvedimento globale di revoca, giudicandolo
adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.
E. Contro il
predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando che la durata del provvedimento di revoca venga
adeguatamente ridotto a tre mesi, in considerazione dell'esiguo grado di colpa
a lei imputabile in relazione alle infrazioni. La misura di revoca impugnata
sarebbe eccessiva anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di revoca
della licenza di condurre.
F. Il
Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata
dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si
configura quale decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico
a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
2. 2.1. In
virtù delle disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001
circa la LCStr (RU 2002 pag. 2767 ss) i provvedimenti ordinati prima della sua
entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005, lo sono in base al diritto
previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione
degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2lett. e nLCStr alle revoche di licenze
di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
2.2. In base al pregresso diritto la licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art.
16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato
un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo vLCStr). La licenza va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr), ha guidato in
stato di ebrietà (lett. b) o si è intenzionalmente opposto o sottratto alla
prova del sangue che era stato ordinata o che egli doveva presumere che lo
fosse (lett. g). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente
della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17
cpv. 1 vLCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso
risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr).
3. 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. pro multis DTF 123
Considerandi
II 97 e DTF 121 II 217 consid. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare
la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in
cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e
ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo
non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi
di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2
Nel
caso di specie, la ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che le infrazioni
commesse a Zurigo e successivamente a St. Moritz avrebbero comportato l'adozione
di misure amministrative nei suoi confronti. Essa non ha tuttavia impugnato presso
le relative istanze penali superiori le determinazioni pronunciate dal procuratore
pubblico zurighese, rispettivamente dall'Ufficio della circolazione dell'Alta Engadina,
che sono così cresciute in giudicato. Ne ha quindi implicitamente riconosciuta
la correttezza e ora non può più rimettere in discussione i fatti di cui
trattasi, né tanto meno può contestare l'apprezzamento giuridico degli stessi
operato dalle rispettive autorità penali.
4.
Gli addebiti mossi a RI 1 sono indubbiamente di rilevante gravità. Sebbene
la conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro occorso a Zurigo nel 2002
avesse invitato la ricorrente a non abbandonare il luogo dell'incidente, essa
non ha atteso l'arrivo della polizia, disattendendo così l'obbligo di
partecipare all'accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 3 LCStr e 56 cpv. 2 ONC).
La ricorrente è pertanto incorsa nel reato di sottrazione della prova del
sangue che essa doveva presumere fosse ordinata dalla polizia nei suoi
confronti, considerato che stava circolando in stato di ebrietà, come emerge
dall'incontestata dichiarazione rilasciata dalla motociclista al procuratore incaricato
dell'inchiesta (cfr. Strafbefehl 1. marzo 2004 pag. 3, agli atti).
Riguardo
alle infrazioni commesse nel dicembre del 2003 a St. Moritz, occorre rilevare
che a notte fonda la ricorrente si è messa alla guida del suo veicolo in evidente
stato d'ebrietà, per di più a luci spente, disattendendo i chiari disposti
degli art. 31 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LCStr e mettendo seriamente in pericolo la
circolazione stradale. Anche in questo frangente la colpa che le è imputabile è
tanto più rilevante se si considera che il rischio per la sicurezza della
circolazione aumenta esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia
del conducente.
In simili
circostanze l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a disporre nei suoi
confronti la revoca della licenza di condurre.
5.
5.1. Secondo
costante giurisprudenza, l'art. 68 CP è applicabile per analogia per
determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 22.1.2003,
inc. n. 6°.82/2002 in re A.; DTF 120 Ib 54, consid. 2a). La misura di revoca
per l'infrazione più grave, determinata in base ai periodi minimi di revoca
previsti dall'art. 17 cpv. 1 vLCStr, deve essere aumentata adeguatamente in funzione
della colpa imputabile all'interessato per le ulteriori infrazioni commesse
(cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol.
3, n. 2455 s).
5.2
In
concreto, la revoca della licenza di condurre non può essere in ogni caso inferiore
a due mesi, avendo RI 1 guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b vLCStr).
Tenuto conto del notevole tasso alcolico riscontrato nel sangue della ricorrente,
della relativa prassi adottata dai tribunali svizzeri (cfr. Schaffhauser, op. cit.,
n. 2458), delle ulteriori gravi infrazioni commesse e della colpa concretamente
imputabile, la misura di revoca tutelata dal Consiglio di Stato non può che
ulteriormente essere confermata da questo tribunale siccome conforme al diritto
e rispettosa del principio di proporzionalità.
6.
Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31,
41, 51 LCStr; 30; 33 OAC; 56 ONC; 68 CP; 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
Ufficio federale delle strade, Segreteria
provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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