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Decisione

52.2004.363

revoca della licenza di condurre per la durata di sei mesi

28 gennaio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B l'8

gennaio 1973. Successivamente è stata oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

4 dicembre 1987 ammonimento

per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (110/104 km/h);

20 ottobre 1995 ammonimento

per aver provocato una collisione immettendosi in autostrada;

17 gennaio 2003 ammonimento

per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (117/111 km/h);

B. a) Il 30

ottobre 2002 l'insorgente, alla guida dell'autoveicolo targato __________, ha

tamponato a Zurigo una motociclista alla quale ha fornito i propri dati

personali ed un indennizzo per il motociclo danneggiato, prima di allontanarsi

dal luogo dell'incidente.

A seguito della suddetta infrazione, il

procuratore incaricato del distretto di Zurigo (Hauptabteilung 1) le ha

inflitto una multa di fr. 5'000.– per aver perso la padronanza del veicolo

(art. 90 cfr. 1 e 31 cpv. 1 LCStr) e per essersi intenzionalmente sottratta

alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCStr).

b) Il 29

dicembre 2003, verso le 00.05, la ricorrente è stata sorpresa dalla polizia

cantonale dei Grigioni mentre in territorio di St. Moritz circolava a le luci

spente sulla sua autovettura in stato di ebrietà, definito dalla perizia etilometrica

in 1.33 – 1.89 g/kg.

Per quest'ulteriore

infrazione il competente ufficio della circolazione dell'Alta Engadina le ha

inflitto una multa di fr. 5909.–, fondando la propria decisione sugli art. 41 cpv.

1 e 90 cfr. 1 LCStr, rispettivamente 91 cpv. 1 LCStr.

C. Il 22

aprile 2004 la Sezione della circolazione, considerati i precedenti dell'interessata

e la complessiva gravità delle infrazioni commesse, ha disposto la revoca della

licenza di condurre per la durata di sei mesi. La risoluzione è stata fondata

sugli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b e g, 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.

D. Con

giudizio 19 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata

dall'insorgente ed ha confermato il provvedimento globale di revoca, giudicandolo

adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.

E. Contro il

predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando che la durata del provvedimento di revoca venga

adeguatamente ridotto a tre mesi, in considerazione dell'esiguo grado di colpa

a lei imputabile in relazione alle infrazioni. La misura di revoca impugnata

sarebbe eccessiva anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di revoca

della licenza di condurre.

F. Il

Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata

dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Il

provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si

configura quale decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.

6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo

statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico

a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

2. 2.1. In

virtù delle disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001

circa la LCStr (RU 2002 pag. 2767 ss) i provvedimenti ordinati prima della sua

entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005, lo sono in base al diritto

previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione

degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2lett. e nLCStr alle revoche di licenze

di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

2.2. In base al pregresso diritto la licenza

di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della

circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art.

16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato

un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo vLCStr). La licenza va invece

obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la

sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr), ha guidato in

stato di ebrietà (lett. b) o si è intenzionalmente opposto o sottratto alla

prova del sangue che era stato ordinata o che egli doveva presumere che lo

fosse (lett. g). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di

sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della

circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità

tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata

di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente

della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli

a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17

cpv. 1 vLCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso

risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr).

3. 3.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. pro multis DTF 123

Considerandi

II 97 e DTF 121 II 217 consid. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare

la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti

contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale

autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in

cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in

particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e

ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo

non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi

di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a

proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di

diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

3.2

Nel

caso di specie, la ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che le infrazioni

commesse a Zurigo e successivamente a St. Moritz avrebbero comportato l'adozione

di misure amministrative nei suoi confronti. Essa non ha tuttavia impugnato presso

le relative istanze penali superiori le determinazioni pronunciate dal procuratore

pubblico zurighese, rispettivamente dall'Ufficio della circolazione dell'Alta Engadina,

che sono così cresciute in giudicato. Ne ha quindi implicitamente riconosciuta

la correttezza e ora non può più rimettere in discussione i fatti di cui

trattasi, né tanto meno può contestare l'apprezzamento giuridico degli stessi

operato dalle rispettive autorità penali.

4.

Gli addebiti mossi a RI 1 sono indubbiamente di rilevante gravità. Sebbene

la conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro occorso a Zurigo nel 2002

avesse invitato la ricorrente a non abbandonare il luogo dell'incidente, essa

non ha atteso l'arrivo della polizia, disattendendo così l'obbligo di

partecipare all'accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 3 LCStr e 56 cpv. 2 ONC).

La ricorrente è pertanto incorsa nel reato di sottrazione della prova del

sangue che essa doveva presumere fosse ordinata dalla polizia nei suoi

confronti, considerato che stava circolando in stato di ebrietà, come emerge

dall'incontestata dichiarazione rilasciata dalla motociclista al procuratore incaricato

dell'inchiesta (cfr. Strafbefehl 1. marzo 2004 pag. 3, agli atti).

Riguardo

alle infrazioni commesse nel dicembre del 2003 a St. Moritz, occorre rilevare

che a notte fonda la ricorrente si è messa alla guida del suo veicolo in evidente

stato d'ebrietà, per di più a luci spente, disattendendo i chiari disposti

degli art. 31 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LCStr e mettendo seriamente in pericolo la

circolazione stradale. Anche in questo frangente la colpa che le è imputabile è

tanto più rilevante se si considera che il rischio per la sicurezza della

circolazione aumenta esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia

del conducente.

In simili

circostanze l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a disporre nei suoi

confronti la revoca della licenza di condurre.

5.

5.1. Secondo

costante giurisprudenza, l'art. 68 CP è applicabile per analogia per

determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 22.1.2003,

inc. n. 6°.82/2002 in re A.; DTF 120 Ib 54, consid. 2a). La misura di revoca

per l'infrazione più grave, determinata in base ai periodi minimi di revoca

previsti dall'art. 17 cpv. 1 vLCStr, deve essere aumentata adeguatamente in funzione

della colpa imputabile all'interessato per le ulteriori infrazioni commesse

(cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol.

3, n. 2455 s).

5.2

In

concreto, la revoca della licenza di condurre non può essere in ogni caso inferiore

a due mesi, avendo RI 1 guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b vLCStr).

Tenuto conto del notevole tasso alcolico riscontrato nel sangue della ricorrente,

della relativa prassi adottata dai tribunali svizzeri (cfr. Schaffhauser, op. cit.,

n. 2458), delle ulteriori gravi infrazioni commesse e della colpa concretamente

imputabile, la misura di revoca tutelata dal Consiglio di Stato non può che

ulteriormente essere confermata da questo tribunale siccome conforme al diritto

e rispettosa del principio di proporzionalità.

6.

Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31,

41, 51 LCStr; 30; 33 OAC; 56 ONC; 68 CP; 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

Ufficio federale delle strade, Segreteria

provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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