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Decisione

52.2004.366

ammonimento per violazione delle norme sulla circolazione stradale

4 febbraio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla legge sono

perentori (art. 11 PAmm).

Per quanto riguarda la decorrenza dei

termini ricorsuali, va osservato quanto segue. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela

infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o

nella casella postale del destinatario. Questo avviso avverte il destinatario

che è autorizzato a ritirare l'invio entro sette giorni (cfr. Condizioni

generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo).

Se non viene ritirata prima, la raccomandata

è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio

postale, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un

atto da parte di un'autorità (STF 14.01.2004 N.1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF

127 I 31 consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14).

La regola secondo cui il termine di ricorso

inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione

da parte della posta rappresenta un principio generale riconosciuto (DTF 127 I

31 consid. 2a/aa). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione

della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad

esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b).

La notificazione si dà per avvenuta il

settimo giorno di giacenza dell'avviso di ritiro, indipendentemente dal fatto

che questo sia un sabato o un giorno festivo (STF 14.01.2004 N.1P.536/2003,

consid. 2 segg.; DTF 127 I 31, consid. 2b).

Si rileva infine che, riservata la tutela

della buona fede, il termine di intimazione non viene prorogato qualora il

ritiro dell'invio presso la Posta avvenga materialmente dopo la scadenza dei sette

giorni, sia a seguito di un ordine di fermo-posta (DTF 123 III 492 consid. 1),

sia perché la Posta trattiene spontaneamente la raccomandata (DTF 127 I 31

Considerandi

consid. 2b).

2.2

Nel

caso in esame, la ricorrente sostiene che il Governo le ha trasmesso la decisione

in oggetto con invio raccomandato del 15 novembre 2004.

Gli accertamenti postali esperiti d'ufficio attestano

invece che la decisione 28 settembre 2004, munita dell'indicazione dei mezzi e

dei termini di ricorso, è stata inviata per raccomandata venerdì 1. ottobre

2004.

Lunedì 4 ottobre 2004 è stato emesso e collocato nella bucalettere dell'interessata

un invito di ritiro. Non essendo stato ritirato durante il periodo di giacenza,

l'invio è stato retrocesso al mittente il 13 ottobre 2004.

In virtù dei principi sopra enunciati, l'invio

raccomandato va considerato come validamente notificato il 10 ottobre 2004. Avendo

inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato, RI 1 doveva infatti attendersi l'intimazione

di una decisione formale e doveva vegliare di conseguenza affinché l'atto

amministrativo le potesse essere recapitato (DTF 123 I 492 consid. 1).

In concreto, il termine di ricorso ha quindi

iniziato a decorrere lunedì 11 ottobre ed è giunto a scadenza lunedì 25 ottobre

2004.

Pertanto

il gravame inoltrato il 9 novembre 2004 risulta chiaramente tardivo. Non permette

di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato abbia

nuovamente inviato per raccomandata la suddetta decisione. Come il Tribunale federale

ha già avuto modo di evidenziare, né la Costituzione federale né il diritto cantonale

impongono all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto

essere notificato nel quadro di una prima distribuzione (RDAT II-2001 n. 12).

D'altra

parte, il ricorso si avvera tardivo anche per rapporto alla seconda notifica. In

effetti, gli accertamenti postali eseguiti comprovano che la seconda

intimazione della decisione impugnata, effettuata con invio raccomandato 15

ottobre 2004, è stata ritirata il 22 ottobre e non già il 25 ottobre 2004 come

sostenuto dalla ricorrente. Ne consegue che il termine di ricorso risulta in ogni

modo scaduto infruttuosamente.

3.

Sulla

scorta di quanto precede l'impugnativa deve essere quindi dichiarata irricevibile

in ordine siccome tardiva.

La tassa

di giustizia e le spese seguono l'esito (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 3, 10, 11,

13, 21, 28, 43, 46, 47, 48 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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