52.2004.366
ammonimento per violazione delle norme sulla circolazione stradale
4 febbraio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2004.366
Data decisione, Autorità:
04.02.2005, TRAM
Titolo:
ammonimento per violazione delle norme sulla circolazione stradale
TEMPESTIVITÀ
art. 46 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
52.2004.366
Lugano
4 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 28 settembre 2004 (n. 4338) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 maggio 2004 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, le ha inflitto un ammonimento;
vista la risposta 23 novembre
2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
ottobre 1978 RI 1 ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore. Da allora
non ha mai interessato le autorità amministrative preposte alla sorveglianza
della sicurezza della circolazione.
B. Il 22
dicembre 2003, verso le ore 19.35, la ricorrente, alla guida della vettura
targata, è entrata in collisione con una motoleggera proveniente da destra mentre
stava per immettersi su via uscendo dal parcheggio della propria abitazione.
C. A seguito
della suddetta infrazione, la Sezione della circolazione l'ha condannata al
pagamento di una multa di fr. 400.-, oltre a tasse di giustizia e spese. La
sanzione è cresciuta in giudicato incontestata.
Con
decisione 28 maggio 2004 la stessa autorità ha inoltre inflitto all'interessata
un ammonimento.
D. Il 28
settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato quest'ultima risoluzione dipartimentale,
respingendo il ricorso contro di essa interposto dalla ricorrente.
Il
Governo ha ritenuto in sostanza che non vi fossero motivi per scostarsi dagli
accertamenti esperiti in sede penale.
E. Contro il
predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
La
ricorrente invoca in primo luogo un vizio di procedura, sostenendo di non aver
mai ricevuto alcuna intimazione di contravvenzione. Contesta inoltre i fatti
posti a fondamento della sanzione penale e della misura amministrativa. Ribadisce
di essersi immessa su via a passo d'uomo e con estrema prudenza, per poter
scorgere a tempo eventuali altri utenti della strada. Evidenzia infine che la
collisione è imputabile alla motociclista, che a suo dire circolava a velocità
eccessiva.
F. Con scritto
16 novembre 2004 la ricorrente ha precisato di aver inoltrato il proprio
gravame a questo tribunale già il 9 novembre 2004. A tal proposito dichiara di
essersi recata all'ufficio postale, alla presenza di due testimoni, verso le
ore 19.35 (cfr. dichiarazioni). Ritenuto che a quell'ora l'ufficio postale era
già chiuso, al proprio ricorso sarebbe stato apposto il timbro postale del 10
novembre 2004. Evidenzia inoltre che la risoluzione governativa 28
settembre 2004 sarebbe stata spedita solo il 15 ottobre. Ritenuto che la Posta ha
indicato un termine di giacenza fino al 25 ottobre 2004, il termine di ricorso avrebbe
iniziato a decorrere il 26 ottobre e il gravame 9 novembre 2004 sarebbe pertanto
a suo avviso tempestivo.
G. Con lettera
raccomandata 30 novembre 2004 questo tribunale ha trasmesso alla ricorrente le
risultanze degli accertamenti postali compiuti in relazione all'intimazione
della risoluzione governativa 28 settembre 2004, assegnandole un termine di 7
giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. La ricorrente, che non ha
ritirato la raccomandata, è rimasta silente.
H. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Prima
di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa, l'autorità adita esamina
d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti.
1.2. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e
personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
2. Resta da
verificare la tempestività del gravame.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso
deve essere insinuato all'autorità competente entro 15 giorni dall'intimazione
della decisione impugnata.
Fatti
I termini stabiliti dalla legge sono
perentori (art. 11 PAmm).
Per quanto riguarda la decorrenza dei
termini ricorsuali, va osservato quanto segue. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela
infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o
nella casella postale del destinatario. Questo avviso avverte il destinatario
che è autorizzato a ritirare l'invio entro sette giorni (cfr. Condizioni
generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo).
Se non viene ritirata prima, la raccomandata
è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio
postale, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un
atto da parte di un'autorità (STF 14.01.2004 N.1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF
127 I 31 consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14).
La regola secondo cui il termine di ricorso
inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione
da parte della posta rappresenta un principio generale riconosciuto (DTF 127 I
31 consid. 2a/aa). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione
della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad
esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b).
La notificazione si dà per avvenuta il
settimo giorno di giacenza dell'avviso di ritiro, indipendentemente dal fatto
che questo sia un sabato o un giorno festivo (STF 14.01.2004 N.1P.536/2003,
consid. 2 segg.; DTF 127 I 31, consid. 2b).
Si rileva infine che, riservata la tutela
della buona fede, il termine di intimazione non viene prorogato qualora il
ritiro dell'invio presso la Posta avvenga materialmente dopo la scadenza dei sette
giorni, sia a seguito di un ordine di fermo-posta (DTF 123 III 492 consid. 1),
sia perché la Posta trattiene spontaneamente la raccomandata (DTF 127 I 31
Considerandi
consid. 2b).
2.2
Nel
caso in esame, la ricorrente sostiene che il Governo le ha trasmesso la decisione
in oggetto con invio raccomandato del 15 novembre 2004.
Gli accertamenti postali esperiti d'ufficio attestano
invece che la decisione 28 settembre 2004, munita dell'indicazione dei mezzi e
dei termini di ricorso, è stata inviata per raccomandata venerdì 1. ottobre
2004.
Lunedì 4 ottobre 2004 è stato emesso e collocato nella bucalettere dell'interessata
un invito di ritiro. Non essendo stato ritirato durante il periodo di giacenza,
l'invio è stato retrocesso al mittente il 13 ottobre 2004.
In virtù dei principi sopra enunciati, l'invio
raccomandato va considerato come validamente notificato il 10 ottobre 2004. Avendo
inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato, RI 1 doveva infatti attendersi l'intimazione
di una decisione formale e doveva vegliare di conseguenza affinché l'atto
amministrativo le potesse essere recapitato (DTF 123 I 492 consid. 1).
In concreto, il termine di ricorso ha quindi
iniziato a decorrere lunedì 11 ottobre ed è giunto a scadenza lunedì 25 ottobre
2004.
Pertanto
il gravame inoltrato il 9 novembre 2004 risulta chiaramente tardivo. Non permette
di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato abbia
nuovamente inviato per raccomandata la suddetta decisione. Come il Tribunale federale
ha già avuto modo di evidenziare, né la Costituzione federale né il diritto cantonale
impongono all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto
essere notificato nel quadro di una prima distribuzione (RDAT II-2001 n. 12).
D'altra
parte, il ricorso si avvera tardivo anche per rapporto alla seconda notifica. In
effetti, gli accertamenti postali eseguiti comprovano che la seconda
intimazione della decisione impugnata, effettuata con invio raccomandato 15
ottobre 2004, è stata ritirata il 22 ottobre e non già il 25 ottobre 2004 come
sostenuto dalla ricorrente. Ne consegue che il termine di ricorso risulta in ogni
modo scaduto infruttuosamente.
3.
Sulla
scorta di quanto precede l'impugnativa deve essere quindi dichiarata irricevibile
in ordine siccome tardiva.
La tassa
di giustizia e le spese seguono l'esito (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 3, 10, 11,
13, 21, 28, 43, 46, 47, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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