52.2004.367
revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi
17 gennaio 2005Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.367
Data decisione, Autorità:
17.01.2005, TRAM
Titolo:
revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 LCSTR
art. 17 LCSTR
Incarto n.
52.2004.367
Lugano
17 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 novembre 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 26 ottobre 2004 (n. 4796) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 5 agosto 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di
un mese (revoca di ammonimento);
vista la risposta 23 novembre
2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, qui
ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B il
15 luglio 1997. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato un'unica
volta con una misura d'ammonimento per aver superato, il 2 novembre 1998, il
limite di velocità di 50 km/h (79/74 km/h).
B. Il 27
gennaio 2004, attorno alle ore 18.20, RI 1, alla guida dell'autoveicolo targato
TI 78001, ha improvvisamente sterzato a sinistra mentre circolava sull'autostrada
al fine di evitare il veicolo che lo precedeva. Dopo aver urtato lo protezione
metallica centrale, il ricorrente ha perso la padronanza dell'autovettura, che
è rimbalzata verso destra entrando così in collisione con un veicolo che
sopraggiungeva da tergo. Entrambi i conducenti hanno terminato la propria corsa
sul lato destro della carreggiata autostradale.
C. Considerato
il precedente dell'interessato e la gravità dell'infrazione commessa, il 5
agosto 2004 la Sezione della circolazione ha disposto nei suoi confronti la
revoca della licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie
speciali, per la durata di un mese. La risoluzione è stata fondata sugli art.
16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
dal ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato
alle circostanze ed ossequioso del principio di proporzionalità.
E. Contro il
predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato.
Egli
avrebbe perso la padronanza del veicolo, a seguito di un improvviso e forte rumore.
La colpa a lui imputabile sarebbe quindi lieve e giustificherebbe soltanto una misura
d'ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si
configura quale decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico
a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
2. 2.1. In
virtù delle disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001
circa la LCStr (RU 2002 pag. 2767 ss) ai provvedimenti ordinati prima della sua
entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005, si applica il diritto previgente
(cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione
degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2lett. e nLCStr alle revoche di
licenze di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
2.2. In
base al pregresso diritto la licenza di condurre può essere revocata al conducente
che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del
traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di
lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo
vLCStr), tenuto conto della colpa imputabile al trasgressore e della sua reputazione
come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC). La licenza va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza
della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr). Scopo della revoca della
licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il conducente resosi
colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di
recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente
della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17
cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso
risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3. Nell'evenienza
concreta, il ricorrente ha commesso numerose infrazioni di gravità rilevante.
Ha circolato in autostrada ad una velocità di oltre 100 km/h ad una distanza
molto ravvicinata dal veicolo che lo precedeva, disattendendo così l'art. 34
cpv. 4 LCStr, norma che impone al conducente di mantenere una sufficiente
distanza dagli altri utenti della strada. Distogliendo lo sguardo dal campo
stradale per appurare l'origine del rumore che lo aveva sorpreso, ha pure
violato l'art. 31 cpv. 1 LCStr, rispettivamente l'art. 3 cpv. 1 ONC, secondo
cui il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in particolare
evitando di compiere movimenti che ne impediscono la manovra sicura.
Contrariamente
a quanto assume il ricorrente la colpa che gli è imputabile non è insignificante.
L'autorità penale ha invero ritenuto che non ricorressero gli estremi per
ammettere un caso grave ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr. Egli non poteva
tuttavia che essere ben cosciente del notevole pericolo che creava circolando a
distanza ravvicinata dal veicolo che lo precedeva; pericolo che si è infine
concretizzato nel grave incidente stradale illustrato in narrativa. Irrilevante
in concreto è il fatto che un improvviso quanto inaspettato rumore abbia
distolto per qualche frazione di secondo l'attenzione del ricorrente dalla
guida. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza in funzione della
velocità di percorrenza serve proprio ad evitare brusche quanto repentine
manovre di salvataggio dalle conseguenze facilmente intuibili.
In simili
circostanze la colpa imputabile al ricorrente è importante. A prescindere dalla
gravità oggettiva del pericolo cagionato alla circolazione stradale (cfr. DTF
125 II 561, consid. 2b), non ricorrono quindi gli estremi per considerare l'accaduto
un caso di lieve entità giusta l'art. 16 cpv. 2 secondo periodo vLCStr. Contrariamente
a quanto assume l'insorgente, l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a
disporre nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre, ritenuto che
nessuna eccezione, segnatamente in analogia all'art. 66bis CP (DTF 124 II 97, consid. 2c; 123
Considerandi
II 106, consid. 2c) si giustifica in concreto.
4.
Considerato
l'insieme delle circostanze del caso, la durata di un mese del provvedimento di
revoca, pari al minimo legale previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr, è quindi
del tutto conforme al diritto.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31, 34, 90 LCStr;
30, 31, 33, 34 OAC; 3 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
__________.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster