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Decisione

52.2004.367

revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi

17 gennaio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B il

15 luglio 1997. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato un'unica

volta con una misura d'ammonimento per aver superato, il 2 novembre 1998, il

limite di velocità di 50 km/h (79/74 km/h).

B. Il 27

gennaio 2004, attorno alle ore 18.20, RI 1, alla guida dell'autoveicolo targato

TI 78001, ha improvvisamente sterzato a sinistra mentre circolava sull'autostrada

al fine di evitare il veicolo che lo precedeva. Dopo aver urtato lo protezione

metallica centrale, il ricorrente ha perso la padronanza dell'autovettura, che

è rimbalzata verso destra entrando così in collisione con un veicolo che

sopraggiungeva da tergo. Entrambi i conducenti hanno terminato la propria corsa

sul lato destro della carreggiata autostradale.

C. Considerato

il precedente dell'interessato e la gravità dell'infrazione commessa, il 5

agosto 2004 la Sezione della circolazione ha disposto nei suoi confronti la

revoca della licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie

speciali, per la durata di un mese. La risoluzione è stata fondata sugli art.

16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.

D. Con

giudizio 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata

dal ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato

alle circostanze ed ossequioso del principio di proporzionalità.

E. Contro il

predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che venga annullato.

Egli

avrebbe perso la padronanza del veicolo, a seguito di un improvviso e forte rumore.

La colpa a lui imputabile sarebbe quindi lieve e giustificherebbe soltanto una misura

d'ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione

impugnata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Il

provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si

configura quale decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.

6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo

statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico

a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

2. 2.1. In

virtù delle disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001

circa la LCStr (RU 2002 pag. 2767 ss) ai provvedimenti ordinati prima della sua

entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005, si applica il diritto previgente

(cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione

degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2lett. e nLCStr alle revoche di

licenze di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

2.2. In

base al pregresso diritto la licenza di condurre può essere revocata al conducente

che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del

traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di

lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo

vLCStr), tenuto conto della colpa imputabile al trasgressore e della sua reputazione

come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC). La licenza va invece

obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza

della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr). Scopo della revoca della

licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il conducente resosi

colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di

recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità

tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata

di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente

della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli

a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17

cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso

risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

3. Nell'evenienza

concreta, il ricorrente ha commesso numerose infrazioni di gravità rilevante.

Ha circolato in autostrada ad una velocità di oltre 100 km/h ad una distanza

molto ravvicinata dal veicolo che lo precedeva, disattendendo così l'art. 34

cpv. 4 LCStr, norma che impone al conducente di mantenere una sufficiente

distanza dagli altri utenti della strada. Distogliendo lo sguardo dal campo

stradale per appurare l'origine del rumore che lo aveva sorpreso, ha pure

violato l'art. 31 cpv. 1 LCStr, rispettivamente l'art. 3 cpv. 1 ONC, secondo

cui il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in particolare

evitando di compiere movimenti che ne impediscono la manovra sicura.

Contrariamente

a quanto assume il ricorrente la colpa che gli è imputabile non è insignificante.

L'autorità penale ha invero ritenuto che non ricorressero gli estremi per

ammettere un caso grave ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr. Egli non poteva

tuttavia che essere ben cosciente del notevole pericolo che creava circolando a

distanza ravvicinata dal veicolo che lo precedeva; pericolo che si è infine

concretizzato nel grave incidente stradale illustrato in narrativa. Irrilevante

in concreto è il fatto che un improvviso quanto inaspettato rumore abbia

distolto per qualche frazione di secondo l'attenzione del ricorrente dalla

guida. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza in funzione della

velocità di percorrenza serve proprio ad evitare brusche quanto repentine

manovre di salvataggio dalle conseguenze facilmente intuibili.

In simili

circostanze la colpa imputabile al ricorrente è importante. A prescindere dalla

gravità oggettiva del pericolo cagionato alla circolazione stradale (cfr. DTF

125 II 561, consid. 2b), non ricorrono quindi gli estremi per considerare l'accaduto

un caso di lieve entità giusta l'art. 16 cpv. 2 secondo periodo vLCStr. Contrariamente

a quanto assume l'insorgente, l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a

disporre nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre, ritenuto che

nessuna eccezione, segnatamente in analogia all'art. 66bis CP (DTF 124 II 97, consid. 2c; 123

Considerandi

II 106, consid. 2c) si giustifica in concreto.

4.

Considerato

l'insieme delle circostanze del caso, la durata di un mese del provvedimento di

revoca, pari al minimo legale previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr, è quindi

del tutto conforme al diritto.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31, 34, 90 LCStr;

30, 31, 33, 34 OAC; 3 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

__________.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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