52.2004.371
licenza edilizia per la demolizione di alcuni stabili esistenti e l'edificazione di uno stabile industriale
10 gennaio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2004.371
Data decisione, Autorità:
10.01.2005, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la demolizione di alcuni stabili esistenti e l'edificazione di uno stabile industriale
LEGITTIMAZIONE
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2004.371
Lugano
10 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 novembre 2004 di
RI 1
RI 2
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 4780) che accoglie il ricorso presentato dal Dipartimento del territorio
avverso la licenza edilizia 22 marzo 2001 rilasciata dal municipio di CO 1
agli insorgenti per la demolizione di alcuni stabili esistenti e
l’edificazione di un nuovo stabile industriale (part. n. 80 RF);
viste le risposte:
- 23 novembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 26 novembre 2004 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
gennaio 2000 i ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di CO 1 il
permesso di costruire uno stabile industriale di grandi dimensioni al posto del
vecchio deposito __________;
che nel termine di pubblicazione sono pervenute
al municipio quattro opposizioni, fra cui quella del Dipartimento del
territorio, che ha contestato l’inserimento estetico dello stabile nel quadro
del paesaggio, ritenendolo deturpante;
che con decisione 22 marzo 2001 il municipio
ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo tutte le opposizioni;
che contro la predetta decisione il
Dipartimento del territorio è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l’annullamento;
che con giudizio 26 ottobre 2004, reso dopo
vicissitudini note alle parti che non occorre qui rievocare, il Governo ha
accolto l’impugnativa, annullando la licenza rilasciata dal municipio a RI 1 e RI
2;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che la domanda di costruzione fosse carente e che la costruzione non
si inserisse adeguatamente nel quadro del paesaggio ed integrasse gli estremi
della deturpazione;
che contro il predetto giudizio i
soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia accertato che il Consiglio di Stato ha abusato del potere discrezionale
conferitogli dal DLBN e dalla LPT per aver ritenuto che la costruzione non si
inserisse adeguatamente nel quadro del paesaggio ed integrasse gli estremi
della deturpazione;
che, dopo aver rilevato di avere nel
frattempo inoltrato una nuova domanda di costruzione, i ricorrenti si limitano
ad osservare di essere portatori di un interesse legittimo affinché sia
accertato che il Governo è incorso in una violazione del diritto, sotto il profilo
dell’abuso di potere, nell’ambito del controllo di legalità della valutazione
d’ordine estetico espressa dal Dipartimento del territorio per il tramite della
CBN;
che il Consiglio di Stato e il Dipartimento
del territorio postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare
osservazioni, mente il municipio sollecita il ripristino della licenza con argomenti
che saranno semmai discussi più avanti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che per principio unanimemente riconosciuto
da dottrina e giurisprudenza, il ricorso è dato soltanto contro il dispositivo
delle decisioni; i motivi non sono impugnabili (DTF 113 V 159, 96 I 295; Max
Imboden / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35
B VI a, 42 B II);
che il ricorso contro i motivi di una
decisione è proponibile soltanto quando il dispositivo vi rinvia espressamente,
per cui diventano parte integrante dello stesso (René Rhinow / Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B VI; ZBl 1983, 216);
che i ricorsi interposti esclusivamente
contro i motivi di una decisione, ai quali il dispositivo non rinvia, vanno
respinti in ordine per carenza d’interesse legittimo, ovvero degno di
protezione (art. 43 PAmm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2); l’interesse fatto valere da
chi contesta soltanto i motivi di un provvedimento, di cui tuttavia non
sollecita l’annullamento è per principio considerato insufficiente;
che nell’evenienza concreta, i ricorrenti
non contestano il dispositivo del giudizio con cui il Consiglio di Stato ha
annullato la licenza edilizia 22 marzo 2001 rilasciata loro dal municipio; in
particolare, non ne sollecitano il ripristino;
che i ricorrenti contestano in effetti
soltanto quella parte della motivazione del giudizio impugnato, con la quale il
Governo ha condiviso la valutazione estetica operata dal Dipartimento del
territorio; non censurano invece minimamente le considerazioni sviluppate allo
scopo di giustificare l’annullamento della licenza per insufficienza formale
della domanda di costruzione;
che il dispositivo del giudizio governativo impugnato
non rinvia ai considerandi; dichiara soltanto di accogliere il ricorso e di
annullare la licenza;
che il ricorso si avvera dunque palesemente
inammissibile per carenza d’interesse legittimo;
che invano i ricorrenti si richiamano
all’art. 41 PAmm per chiedere che sia accertata in questa sede la conformità
dell’opera progettata per rapporto alle prescrizioni di natura estetica del
DLBN e della LPT;
che secondo la predetta disposizione, le
domande intese ad accertare l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di un
diritto o di un obbligo vanno proposte all’autorità competente a decidere per
materia in prima istanza; in materia edilizia, in particolare, sotto forma di
domanda di licenza preliminare (art. 15 LE);
che all’inammissibilità di un ricorso proposto
esclusivamente contro i motivi di una decisione non può essere posto rimedio facendo
capo all’art. 41 PAmm; la domanda di accertamento costituisce infatti una nuova
domanda, che in quanto tale non è ammessa (art. 62 cpv. 2 PAmm);
che, stando così le cose, il ricorso va
respinto siccome improponibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dei ricorrenti in solido;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 41, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
Fatti
1. Il ricorso
è inammissibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido;
3. Intimazione
a:
;
;
.
Considerandi
terzi implicati
1.
CO 1
2.
CO 2
3.
CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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