52.2004.374
assegnazione di una classe di stipendio inferiore a titolo di sanzione disciplinare
15 marzo 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.374
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, TRAM
Titolo:
assegnazione di una classe di stipendio inferiore a titolo di sanzione disciplinare
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
art. 32 cpv. 1 LORD
art. 33 LORD
art. 36 LORD
Incarto n.
52.2004.374
Lugano
15 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 novembre 2004 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 4772) che assegna all'insorgente una classe di stipendio inferiore per la
durata di un anno a titolo di sanzione disciplinare;
vista la risposta 13 gennaio
2005 della Sezione delle risorse umane (SRU);
preso atto:
- della replica 4 febbraio 2005 del
ricorrente;
- della duplica 22 febbraio 2005 della SRU;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il
ricorrente RI 1, ingegnere diplomato STS, lavora dal 1° marzo 1999 alle dipendenze
dello Stato quale analista programmatore presso il Servizio informatica della Polizia
cantonale. Dal 1° giugno 2003 è sostituto del responsabile del servizio.
Il 22 dicembre 2003 il ricorrente ha
segnalato al Comandante della Polizia che erano state commesse delle
irregolarità nell'ambito del suo lavoro. In seguito a questa segnalazione, il
23 febbraio 2004 il Comandante della Polizia ha aperto un'inchiesta
disciplinare nei confronti del ricorrente e di altri collaboratori del servizio
in questione.
Esperiti i necessari accertamenti, con
rapporto del luglio 2004 indirizzato al Comandante della Polizia cantonale, i
funzionari inquirenti hanno mosso al ricorrente i seguenti addebiti:
3.1. Violazione di segreti privati,
accesso indebito ad un sistema per l'elaborazione di dati
Per avere violato, per sua stessa
ammissione, la posta elettronica di __________ dopo aver ricevuto istruzioni da
__________, al fine di aprire un e-mail privato, leggerne il contenuto e fare
una stampa di tale documento.
3.2. Giochi
Per avere portato in ufficio e
utilizzato una consolle per giocare con programmi informatici unitamente ad
altri colleghi (verbale __________ 23.3.04 pag. 8/9) mediante impiego di
attrezzature informatiche di proprietà dello Stato;
3.3. Utilizzo improprio di una pistola ad
aria compressa in ufficio
Per essersi esercitato unitamente
a R. __________ e A. __________ con una pistola ad aria compressa all'interno
dell'ufficio, tanto da danneggiarne le pareti;
3.4. Appropriazione indebita di software
Per essersi indebitamente
appropriato di software di proprietà della Polizia cantonale per uso al proprio
domicilio (verbale 23.3.04 pag. 7/9)
Con dettagliate osservazioni del 19 agosto
2004 il ricorrente si è giustificato, rilevando in sostanza:
- di aver aperto l'e-mail in questione siccome spinto da curiosità
d'ordine essenzialmente tecnico;
- di aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del gestore del
software a prelevare i programmi istallati al suo domicilio;
- di aver sì giocato con i PC di servizio assieme ad altri colleghi,
ma solo saltuariamente, al di fuori degli orari di lavoro e dietro insistente
sollecitazione di __________;
B. Su proposta
del Comandante della Polizia, il 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto
di punire il ricorrente con l'assegnazione di una classe di stipendio inferiore
per la durata di un anno. Con decisione succintamente motivata, il Governo ha
ritenuto in sostanza fondati gli addebiti mossi al ricorrente in relazione alla
violazione di segreti privati, all'appropriazione indebita di software ed al
gioco sul posto di lavoro. Ha inoltre rilevato che le giustificazioni da questi
addotte potevano essere solo parzialmente prese in considerazione.
C. Contro la
predetta sanzione disciplinare __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga ridotta ad una multa di fr. 500.-.
L'insorgente rimprovera in sostanza al Governo
di non aver chiaramente e dettagliatamente specificato le violazioni dei doveri
di servizio che gli vengono addebitate.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposta le SRU, obiettando che le violazioni dei doveri di
servizio addebitate all'insorgente emergono chiaramente dagli atti dell'inchiesta
disciplinare richiamati dal provvedimento censurato.
E. Con la
replica __________ ha ribadito di non aver violato alcuna prescrizione di
servizio per aver giocato con i colleghi al di fuori degli orari di lavoro con
una consolle portata in ufficio. Sostiene inoltre di essere stato autorizzato
dal gestore a prelevare i programmi che ha installato al suo domicilio.
In sede di duplica la SRU ha contestato le tesi del ricorrente, rilevando
in particolare che l'installazione di programmi del ricorrente sugli impianti
dello Stato è contraria alla prescrizioni di servizio. Altrettanto lesiva di
tali prescrizioni è l'installazione al proprio domicilio di programmi concessi
in licenza allo Stato. Il ricorrente non poteva ignorare che il gestore non è
abilitato ad autorizzare l'esportazione di tali programmi. Peso decisivo ai
fini della commisurazione della sanzione andrebbe comunque attribuita all'infrazione
dei doveri di servizio commessa violando il segreto della posta elettronica.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1
lett. d LOrd. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa
può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm). L'assunzione di
ulteriori prove non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
1.3. Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce con pieno potere di cognizione sui ricorsi proposti contro
provvedimenti disciplinari (art. 70 cpv. 1 PAmm). Può quindi anche sostituire
il proprio apprezzamento a quello dell'istanza inferiore.
2. 2.1. Giusta
l'art 32 cpv. 1 LOrd, le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le
seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la multa
sino fr. 500.-;
c) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli
aumenti ordinari di stipendio;
d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello
stipendio fino a tre mesi;
e) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
f) la destituzione.
Nello stabilire i provvedimenti
disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente,
del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e
dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi
(art. 33 LOrd).
2.2. L'art. 36 cpv. 2 LOrd esige che al
dipendente sia data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta;
tutte le sanzioni, soggiunge la norma, devono essergli comunicate per iscritto
e motivate (cpv. 3).
La motivazione delle sanzioni disciplinari deve essere adeguatamente
circostanziata. Essa deve in particolare specificare concretamente gli estremi
materiali dell'infrazione rimproverata al dipendente e prendere posizione sulle
eventuali giustificazioni addotte. L'obbligo di motivazione serve a permettere
al dipendente punito di prendere compiutamente coscienza dello sbaglio commesso,
di correggersi e semmai di contestare il provvedimento davanti all'autorità di
ricorso.
3. 3.1. Nell'evenienza
concreta, la decisione impugnata è motivata in modo sommario. Dalla stessa non
è invero possibile dedurre con precisione gli estremi materiali degli addebiti
mossi al ricorrente. Le infrazioni ai doveri di servizio sono descritte in modo
succinto. Il semplice rinvio agli atti dell'inchiesta, senza alcun confronto
con le giustificazioni addotte dal ricorrente, non risponde alle esigenze
minime di motivazione dei provvedimenti disciplinari.
3.2. Gli estremi materiali degli addebiti mossi al ricorrente
sono stati tuttavia meglio precisati in questa sede, davanti alla quale la SRU
ha in particolare sottolineato la gravità della violazione dei doveri di
servizio commessa leggendo abusivamente la posta elettronica di un altro
dipendente.
Orbene, questa specifica infrazione non può essere banalizzata.
Si tratta, a non averne dubbio, di una violazione grave dei doveri di servizio,
che appare ancor più preoccupante ove si consideri che è stata commessa da un funzionario
dirigente. Anche se circoscritta ad un singolo episodio, l'infrazione appare in
effetti atta a minare la fiducia riposta dagli altri utenti della rete di posta
elettronica nei confronti del servizio d'informatica ed a screditare nel
contempo l'autorità ed il prestigio di cui un funzionario dirigente deve godere
nei confronti dei suoi subordinati.
Per verificare - con la complicità del gestore - il livello
di protezione del servizio di posta elettronica il ricorrente avrebbe potuto benissimo
far uso di altri mezzi. Non occorre essere specialisti in informatica per
capire che nessuna ragione tecnica gli imponeva di violare una e-mail scambiata
tra terzi, di stamparne per giunta una copia e di sottacere a lungo l'abuso
perpetrato.
Già questa violazione dei doveri di
servizio, commessa con piena consapevolezza dell'illecito, giustifica la
sanzione inflitta, che in definitiva si traduce in una decurtazione dello
stipendio di fr. 997.10 sull'arco di un anno.
3.3. L'infrazione riguardante il gioco è
invece di minore importanza. Il ricorrente non poteva comunque ignorare che l'installazione
anche solo temporanea di programmi esterni sugli apparecchi dello Stato non è
priva di rischi e disattende prescrizioni del servizio d'informatica note a
tutti i dipendenti.
Il fatto che le modalità concrete dell'infrazione
siano state messe in evidenza soltanto con la duplica non giustifica comunque una
riduzione della sanzione inflitta.
3.4. Analoghe considerazioni valgono per l'ultima
infrazione addebitata al ricorrente (appropriazione indebita di software).
Nella sua qualità di specialista informatico e di sostituto del caposervizio, l'insorgente
non poteva ignorare che l'asportazione di programmi informatici è atta a ledere
Fatti
i diritti di licenza. Parimenti, doveva sapere che non poteva essere
autorizzata dal gestore del software.
4. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
Considerandi
Non potendosi negare che il ricorrente sia
stato almeno in parte costretto ad impugnare la sanzione disciplinare
inflittagli al fine di conoscere gli estremi materiali delle infrazioni
rimproverategli, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta,
commisurata unicamente al fatto che dopo essere venuto a conoscenza di tali
precisazioni ha comunque mantenuto l'impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 33, 36, 67 LOrd; 3, 18, 28, 43, 46,
60, 61, 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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