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Decisione

52.2004.374

assegnazione di una classe di stipendio inferiore a titolo di sanzione disciplinare

15 marzo 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di licenza. Parimenti, doveva sapere che non poteva essere

autorizzata dal gestore del software.

4. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Considerandi

Non potendosi negare che il ricorrente sia

stato almeno in parte costretto ad impugnare la sanzione disciplinare

inflittagli al fine di conoscere gli estremi materiali delle infrazioni

rimproverategli, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta,

commisurata unicamente al fatto che dopo essere venuto a conoscenza di tali

precisazioni ha comunque mantenuto l'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 33, 36, 67 LOrd; 3, 18, 28, 43, 46,

60, 61, 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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