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Decisione

52.2004.376

Contributo di livellamento della potenzialità fiscale

5 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni interessati, considera in particolare la valutazione del gettito

d'imposta, gli ammortamenti contabilizzati, l'applicazione di adeguate tasse

causali e il prelievo di contributi di miglioria, eventuali uscite

contabilizzate come spese di gestione corrente, nonché l'ammontare del capitale

proprio.

3.Nel caso di specie è incontestato che il conto della gestione corrente

2003 del comune di CRI 1 è stato chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 99'342.-,

in seguito corretto in fr. 81'699.- dalla sezione enti locali in applicazione

dei criteri stabiliti dagli art. 5 cpv. 2 LPI e 14 RLPI. Pure pacifico è il

fatto che questo importo è superiore sia al 10% del gettito dell'imposta

cantonale, ammontante per il periodo in esame a fr. 9'803.-, sia all'importo minimo

di fr. 10'000.- fissato dall'art. 5 cpv. 2 LPI.

Litigiosa in questa sede è pertanto unicamente la questione di sapere se, come

sostenuto dal comune ricorrente, ai fini del calcolo del contributo che deve

essergli effettivamente versato, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tenere

conto del fatto che il risultato contabile appena menzionato era stato

conseguito unicamente grazie agli importi che gli erano stati versati durante

Considerandi

l'esercizio 2003 in seguito all'entrata in vigore della nuova LPI, e in particolare

grazie al contributo transitorio previsto dall'art. 21 LPI e al contributo

ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica previsto dall'art.

15.

LPI.

Ora, tale quesito deve essere risolto negativamente. In effetti, tanto il

tenore letterale della legge, quanto i materiali legislativi che la concernono (vedi:

messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato e rapporto 12 giugno

2002.

della commissione della legislazione) non permettono in alcun modo di ritenere

che il legislatore cantonale abbia inteso far dipendere la ripresa del

contributo di livellamento, accertato in base ai criteri sanciti dagli art. 4 e

5.

cpv. 1 LIP, dall'esistenza di un avanzo d'esercizio al netto da eventuali

contributi o sussidi ottenuti dal comune in base alla stessa LIP.

A questo proposito va d'altra parte rilevato come l'art. 5 cpv. 2 LIP si

rifaccia nella sua sostanza ad una regola già prevista dall'abrogata legge

sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 (Lcint), la quale a sua

volta non faceva alcuna distinzione tra gli elementi generanti l'avanzo

d'esercizio ai fini della ripresa del contributo di livellamento.

Ne consegue, che la decisione impugnata sfugge alle critiche sollevate dall'insorgente.

4.

Stante quanto precede il ricorso dev'essere dunque respinto, in

quanto infondato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 19 LPI; 14 RLPI; 3, 18, 28,

43, 46 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del comune di CRI 1.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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