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Decisione

52.2004.377

Recupero delle spese per intervento pompieri

14 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel mese di

novembre del 2002 i pompieri del Cantone sono stati impegnati per diversi

giorni in interventi di vario tipo, a causa dei disagi provocati da una forte

ondata di maltempo che si era abbattuta sull'intero Ticino. In particolare a C__________

il locale corpo pompieri è intervenuto nel periodo tra il 16 e il 30 novembre

2002 per contenere, tra le altre cose, lo straripamento del riale che scende

dalla zona del __________ a P__________

Con lettera 10 settembre 2003 l'Ufficio della difesa contro gli incendi ha

comunicato al comune di CRI 1 che era sua intenzione procedere al recupero

delle spese, ammontanti a complessivi fr. 93'539.40, che erano state sostenute

dal Fondo incendi per i predetti interventi a P__________.

Il 16 novembre 2003 il comune di CRI 1 ha preso posizione in merito a tale

scritto, manifestando il proprio dissenso in proposito e rilevando come, giusta

l'art. 15 della legge del 5 febbraio 1996 sull'organizzazione della lotta

contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), toccasse al

Cantone assumersi i costi derivanti da interventi effettuati nell'ambito di una

situazione di necessità.

B. Con risoluzione 8 luglio 2004 la Divisione delle risorse del Dipartimento

delle finanze e dell'economia (DFE) ha formalmente accollato al comune di CRI 1

le spese relative ai suddetti interventi effettuati dal locale corpo pompieri,

per un importo complessivo di fr. 93'539.40.

La decisione è stata confermata su ricorso

dal Consiglio di Stato con giudizio 9 novembre 2004. Il Governo, pur

riconoscendo la straordinaria situazione di maltempo, che nel novembre 2002 aveva

colpito la quasi totalità del territorio cantonale, ha ritenuto che nella

misura in cui in quell'occasione non era stato decretato lo stato di necessità,

così come previsto dagli art. 2 e 3 della legge del 15 aprile 1996 per lo stato

di necessità (LSN), le spese d'intervento dei pompieri comunali non potevano

essere assunte dal Cantone.

C. Contro tale pronuncia il comune di CRI 1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. A suo dire, il

fatto che in occasione dell'alluvione del novembre 2002 non fosse stato formalmente

dichiarato lo stato di necessità, così come previsto dalla relativa legge

cantonale, sarebbe irrilevante ai fini della ripartizione delle spese d'intervento

dei pompieri: ciò che conta è invece l'eccezionalità dell'evento, nonché la sua

riconducibilità a cause naturali. Mette poi in dubbio che la domanda di

rimborso formulata dal DFE si riferisca ad interventi contemplati dalla

direttiva 8 gennaio 1999 del DFE

n. 914.99.002 concernente la casistica degli interventi dei corpi pompieri per

la quale è previsto il recupero delle spese. Rimprovera infine all'Esecutivo

cantonale di non aver fatto uso della facoltà - prevista dall'art. 26 del regolamento

cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti

e i danni della natura (RLLI) - di rinunciare al recupero delle spese di intervento

in situazioni di necessità o in caso di particolare rigore.

D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato

che il DFE, senza formulare osservazioni.

Considerato, in diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 5

LLI. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dalla

decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 15 cpv. 1 primo periodo LLI stabilisce che lo Stato assume le

spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità.

In caso di incendio intenzionale o colposo esso procede al recupero delle spese

sostenute dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni

oggettive e soggettive (cpv. 2).

Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore

delle quali è stato prestato intervento o dal richiedente (cpv.3).

Per il finanziamento dei compiti stabiliti dalla LLI, l'art. 19 cpv. 2 LLI

prevede l'istituzione di un fondo, denominato Fondo incendi, amministrato dal

DEF e alimentato tramite il prelievo presso le compagnie di assicurazione

contro gli incendi operanti in Ticino di una tassa pari a 5 centesimi per ogni

mille franchi di valore assicurato. Giusta il cpv. 3 di quest'ultimo articolo,

il Cantone si assume comunque gli oneri straordinari derivanti da eventi catastrofici

o da una eccezionale ondata di incendi di boschi, nella misura in cui non vi si

possa far fronte con le disponibilità del suddetto fondo.

3.

Il comune di CRI 1 censura in primo luogo l'errata applicazione alla

fattispecie concreta delle regole, previste dall'art. 15 cpv. 1 LLI, relative alla

ripartizione delle spese d'intervento dei pompieri.

3.1

Come accennato in narrativa, il Consiglio di Stato, facendo propri gli

argomenti addotti dal DFE nel corso di causa, ha in sostanza ritenuto che

condizione necessaria affinché il Cantone si assuma, per il tramite del Fondo

incendi, i costi derivanti dagli interventi compiuti dai pompieri nei casi che

esulano dallo spegnimento di un incendio è l'esistenza di una situazione di

necessità, ai sensi dell'art. 2 LSN, formalmente dichiarata dalle competenti

autorità, non potendo essere tale concetto inteso diversamente dal modo in cui

viene definito da quest'ultima disposizione.

Ora, giusta quest'ultima norma, vi è stato di necessità quando a seguito di

catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d'emergenza che comportano un

pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile

garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa o i servizi di

interesse pubblico, come pure la protezione e l'assistenza delle persone e

delle cose a livello cantonale, regionale o locale. Lo stato di necessità dev'essere

dichiarato, rispettivamente revocato dal Consiglio di Stato per l'intero

territorio cantonale e per parte di questo, e dal municipio sul territorio

comunale (art. 3 LLI).

3.2

La tesi del Governo sfugge alle critiche sollevate dal ricorrente. La

stessa si fonda su di un'interpretazione letterale dell'art. 15 cpv. 1 LLI, il

cui tenore risulta tutto sommato chiaro. È vero che né dal testo della citata

norma, né dai materiali legislativi che la riguardano emerge in modo esplicito

un rinvio alla LSN in merito al modo in cui dev'essere intesa in questo

specifico contesto la nozione di "stato di necessità". Occorre

però considerare che la LSN e la LLI sono state adottate dal Parlamento

cantonale a distanza di poco più di un anno l'una dall'altra e che su alcuni

punti esse regolano aspetti strettamente legati tra loro: è pertanto del tutto

verosimile che il concetto in parola rivesta il medesimo significato in entrambe

le normative sopra menzionate, contribuendo in questo modo a definire in

maniera netta e precisa le regole di riparto delle spese sancite dall'art. 15

cpv. 1 LLI. D'altronde se il legislatore avesse effettivamente voluto istituire

il principio secondo cui il Cantone è tenuto ad assumersi le spese di

intervento dei corpi pompieri in tutte le situazioni originate da un evento

naturale, come sembra sostenere il comune di CRI 1, allora esso avrebbe dovuto

formulare diversamente tale disposizione, in modo tale da rendere esplicita questa

sua intenzione. Circostanza questa che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente,

non può affatto essere desunta dall'art. 19 cpv. 3 LLI, il quale si limita a

sancire il ruolo sussidiario dello Stato, in caso di eventi catastrofici o di

un'ondata eccezionale di incendi di boschi, qualora i mezzi finanziari a

disposizione del Fondo incendi non dovessero essere sufficienti, senza per

contro stabilire alcuna regola di riparto delle spese.

4.

Il ricorrente mette poi in dubbio che gli interventi all'origine

della domanda di rimborso litigiosa rientrino nella casistica contemplata dalla

già menzionata direttiva 8 gennaio 1999 del DFE, n. 914.99.002. A questo

proposito occorre rammentare che le direttive amministrative, pur enunciando

regole giuridiche, non sono legge secondo l'accezione di questo termine. Esse

sono destinate esclusivamente all'amministrazione al fine di disciplinarne il

comportamento e non determinano la situazione giuridica di terzi: il loro scopo

consiste in effetti prevalentemente nel garantire una prassi amministrativa

unitaria e nel facilitare l'applicazione della legge da parte dei funzionari. Per

questo motivo le medesime non possono, per evidenti motivi, prevedere delle

regole che si scostano dal quadro giuridico stabilito dalla legge a cui si

riferiscono (DTF 121 II 473 consid. 2b con rinvii; Scolari, Diritto

amministrativo – parte generale -, 2a ed., n. 128 e segg.). Ne discende che la

questione sollevata dal ricorrente può rimanere aperta in questa sede, poiché

ininfluente sull'esito della vertenza. In effetti determinante ai fini della

decisione con cui il DFE ha disposto il recupero della somma litigiosa è

unicamente il fatto che gli interventi effettuati dai pompieri di Chiasso non

sono avvenuti né per domare degli incendi, né nel contesto di una situazione di

necessità ai sensi dell'art. 2 LNS, ragione per la quale, richiamato quanto

disposto dall'art. 15 cpv. 1 LLI, le stesse non possono essere assunte dal Cantone

e questo a prescindere dal contenuto della citata direttiva.

5.

Da ultimo il comune di CRI 1 rimprovera al Consiglio di Stato di non

avere preso in considerazione la possibilità, prevista dall'art. 26 RLLI, di

rinunciare al recupero delle spese in casi eccezionali.

A torto. Detta norma disciplina infatti l'istituto del condono, il quale può

essere pronunciato soltanto una volta accertata l'esistenza a favore del

Cantone di un ben preciso credito di rimborso verso terzi. Sennonché, nel caso concreto,

la lite verte per l'appunto sulla questione di sapere se sia stato a giusta ragione

o meno che il DFE ha chiesto al comune ricorrente la somma di fr 93'539.40, a

titolo di restituzione delle spese sostenute dal Fondo incendi per gli

interventi compiuti dai pompieri di C__________ nel novembre 2001 in territorio

di P__________. Nel giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato si è dunque correttamente

limitato a statuire su questo problema, senza per contro prendere in considerazione

altre questioni - quale ad esempio quella qui sollevata dall'insorgente - che

in quel contesto si sarebbero rivelate premature. Non si vede in effetti come

l'Esecutivo cantonale avrebbe potuto pronunciarsi sull'eventuale condono del

suo credito, allorquando il medesimo era – ed è tuttora – controverso.

6.6.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto

e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

Nella misura in cui gli interventi in parola sono stati effettuati per porre

rimedio ad una situazione d'emergenza venutasi a creare per cause naturali sul

territorio del comune di CRI 1, è corretto, in virtù dell'art. 15 cpv. 3 LLI,

ritenere che sia quest'ultimo a doversi assumere i relativi costi.

6.2

Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a

carico del ricorrente il quale è comparso in causa non per motivi derivanti

dalla sua funzione, ma per tutelare i suoi particolari interessi (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 e 19 LLI; 26 RLLI; 2 e 3 LSN; 3, 18,

28, 43, 46, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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