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Decisione

52.2004.379

Accertamento del carattere forestale di un fondo - mancata pubblicazione della decisione di accertamento forestale

16 agosto 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I comuni e le associazioni che non hanno

interposto rimedi giuridici possono intervenire come parti nell'ulteriore fase

procedurale soltanto se la decisione viene modificata a favore di un'altra parte

ed esse ne risultano lese (cpv. 3).

In concreto né la decisione d'accertamento

forestale 1. dicembre 2003 né la risoluzione governativa 6 luglio 2004 sono

state pubblicate o notificate per iscritto ai comuni e alle associazioni di cui

all'art. 12 LPN. La tesi sostenuta dalle ricorrenti secondo cui il loro gravame

avverso quest'ultimo atto governativo sarebbe tempestivo va pertanto confermata.

È infatti solo in occasione della

pubblicazione della seconda decisione d'accertamento da parte della sezione

forestale che le associazioni ricorrenti sono venute a conoscenza della

decisione governativa in oggetto. A quel momento è infatti avvenuta la notifica

in forma edittale della decisione governativa, che modificava a favore di CO 2

la decisione della sezione forestale. È pertanto a partire da quella data che è

iniziato a decorrere il termine per l'inoltro del ricorso.

1.4. Ne discende che l'impugnativa,

tempestiva e inoltrata da delle associazioni legittimate ad agire, è ricevibile

in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

D'altra parte nemmeno le insorgenti sollecitano l'assunzione di ulteriori prove.

2. In

concreto, le associazioni ricorrenti contestano la risoluzione governativa che

nega il carattere boschivo di una parte del fondo dei resistenti, situata a NE

dell'edificio abitativo ivi esistente e a confine con i.

2.1.

Giusta l'art. 10 cpv. 2 LFO, al momento dell'emanazione e della revisione dei

piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del

territorio (LPT) deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale

laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.

I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti nelle zone edificabili

secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del

territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori

di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo).

Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono stabili.

Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la LFo, è dunque

soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio

della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa regolamentazione è palese: evitare

che una zona di fondamentale importanza come la zona edificabile venga

modificata da un elemento per sua natura in continua evoluzione qual è il

bosco.

2.2. Giusta l'art. 3 LFo l'area forestale

non va diminuita. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o

arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1

cpv. 1 lett. c LFo. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel

registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo).

Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le

selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali

radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di

rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati

di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi

verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a

breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su

terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo).

Il messaggio del Consiglio federale, la

giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno precisato cosa si

deve intendere per "funzioni forestali" ai sensi dell'art. 1 cpv. 1

lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge

da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni,

cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione

sociale se per posizione, genere di alberi e forma, offre all'uomo uno spazio

rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio

o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni),

procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e

costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile.

La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto produce legno che

può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del CF sulla LFo del 29 giugno

1988, in FF 1998 III 137, pag. 151 segg.; Stefano Jaissle, Der dynamische Waldbegriff

und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; DTF 124 II 85 consid.

3d/bb; DTF 114 Ib 224 consid. 9a/ac; STA 9 maggio 2005 in re R. H.).

2.3. I Cantoni possono stabilire, entro i

limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve

avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che

devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali

non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive

particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 OFo fissa tali

Considerandi

limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo),

10-12 m per la lunghezza (incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del

popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo,

il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti

si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua

lunghezza o dalla sua età.

2.4

In attuazione e completamento delle

menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una

superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare

bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno

12.

m ed un'età di almeno 20 anni. Tali quantitativi minimi costituiscono dei

criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del concetto

qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di

principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi

sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre il contrario in loro difetto

(DTF 125 II 440 consid. 2c; messaggio del Consiglio federale, in FF cit., p.

153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto

che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata

lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di aggregati boschivi rari,

i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di

un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una

superficie di almeno 500 mq (cpv. 3).

3.

3.1. In

concreto il Consiglio di Stato, in occasione del sopralluogo effettuato il 10

maggio 2004, ha potuto constatare, che attualmente l'area litigiosa è tenuta a

pascolo e che a causa di questo utilizzo i pochi alberi esistenti sulla

medesima risultano danneggiati o morti (cfr. in proposito le foto aeree agli

atti scattate nel 1999 e nel 2004). Il Governo ha comunque rilevato che fino al

1997.

tale superficie costituiva il prolungamento naturale verso nord della zona

boschiva ancora presente a sud della stessa. Dalla documentazione fotografica

risulta infatti che perlomeno fino al 1995 la zona in esame era interamente ricoperta

da alberi e da arbusti ed era compresa nella più ampia area forestale a confine

con la zona edificabile che si estendeva sui fondi limitrofi.

Tale situazione si è modificata nel 1997

allorquando CO 2 ha fatto eseguire, senza disporre di alcuna autorizzazione, un

taglio raso, su di un'area di ca. 2'500 mq, di alberi di quercia americana,

castagni, frassini e ciliegi presenti sul suo fondo (cfr. rapporto di

contravvenzione 5 settembre 1997). Nel 1999, dopo aver sospeso su richiesta del

proprietario la procedura contravvenzionale avviata in seguito a questo

episodio, la sezione forestale ha proceduto al rilevamento delle ceppaie

presenti sul fondo. Densità, età e specie degli alberi hanno portato l'autorità

alla conclusione che l'aggregato arboreo soppresso fosse effettivamente di

natura forestale. In particolare è stata accertata la presenza di diverse

piante di quercia, ciliegio, acero, frassino (cfr. rilevamento 14 aprile 1999).

Si tratta di specie d'alberi contemplate dall'allegato 9 all'ordinanza sulla

protezione dei vegetali del 28 febbraio 2001 (OPV), relativo agli alberi e agli

arbusti forestali.

La preesistenza del bosco, peraltro

riconosciuta anche dalla precedente autorità di giudizio, appare manifesta e non

può pertanto essere negata.

3.2

Come appena esposto, allo stato attuale

delle cose la superficie di terreno in questione si presenta come un ronco

adibito a pascolo con vegetazione di poco valore. Se è vero che per definire un

foresta sono decisive le condizioni esistenti al momento del giudizio (DTF 120 Ib

339.

consid. 4a), è altrettanto vero che, in determinate circostanze, occorre

tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509 consid. 5; 107 Ib 50

consid. 4a). In casi particolari può quindi essere considerato bosco anche un

fondo privo di alberi qualora la vegetazione silvestre è stata allontanata

abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane tale anche se sono stati

effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib 339 consid. 4; 111 Ib 302 consid.

2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b).

La legge federale sulle foreste, oltre a

vietare i dissodamenti, proibisce pure il taglio raso d'alberi. Per entrambi

gli interventi è infatti necessaria una formale autorizzazione (cfr. art. 5 e

22.

LFo). A differenza della superficie dissodata, quella tagliata rasa permane

foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile (FF 1988 III p. 167). Le

superfici abusivamente dissodate non possono dunque in alcun modo ridurre l'esistente

zona boschiva (S. Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib 509 consid. 3).

Ritenuta la preesistenza del bosco nella

zona e posto che il mappale dei resistenti non ha mai beneficiato di formali autorizzazioni

di dissodamento, in concreto dev'essere ammessa, a dispetto della scarsa

vegetazione attualmente esistente, la natura forestale dell'area in questione. Nulla

muta a questo proposito che il mappale dei resistenti si trovi in tale stato da

ormai svariati anni, non potendo gli stessi trarre alcun beneficio dal

perdurare di una situazione di illegalità da loro stessi provocata. Oltretutto l'autorità

forestale detiene tutt'ora la facoltà di esigere il ripristino dello stato

anteriore del fondo, visto che un eventuale ordine di rimboschimento soggiacerebbe

ad un termine di prescrizione di trent'anni (DTF 105 Ib 265 consid. 6).

Irrilevante ai fini del presente giudizio è poi la circostanza che la procedura

contravvenzionale avviata nel 1997 dalla sezione forestale nei confronti di CO

2.

per il taglio raso di vegetazione da lui effettuato sia caduta in

prescrizione a causa del comportamento dimostrato nell'occasione dalla sezione

forestale. Da quest'ultima circostanza non si può infatti dedurre che l'autorità

cantonale abbia in tal modo voluto tacitamente sanare a posteriori e al di

fuori di qualsiasi procedura prevista dalla legge l’a-buso commesso dal

proprietario del fondo.

4.

In esito

ai precedenti considerandi, il gravame va pertanto accolto, annullando il giudizio

impugnato.

La tassa di giustizia viene posta a carico

di CO 2, unici resistenti.

Non essendo le associazioni ricorrenti patrocinate da un legale iscritto

nell’apposito registro non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 5, 13, 20, 22 LFo; 12 OFO; 3,

4, 41, 42 LCFo; 12 LPN; 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 6 luglio 2004 (n.

3071) del Consiglio di Stato è annullata, riconfermando la decisione 1. dicembre

2003 della sezione forestale.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 2.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 1

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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