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Decisione

52.2004.380

delibera per la sostituzione di ascensori

17 gennaio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i punteggi assegnati per i certificati ISO e per il servizio di assistenza.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il municipio e la AS, contestando in dettaglio le tesi

dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui di seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La ricorrente rimprovera al

municipio di aver violato il suo diritto di essere sentita, negandole - per motivi

di tutela della natura confidenziale dei dati indicati dai concorrenti - il

diritto di consultare gli atti allegati all'offerta inoltrata dalla AS.

Per atti concludenti, la ricorrente ha

tuttavia rinunciato a consultare, ai fini dell'inoltro di una replica, la

documentazione che il municipio ha prodotto a questo tribunale con la risposta

al ricorso. Il fatto che la resistente, richiamandosi all'art. 5 lett. g LCPubb,

che tutela la natura confidenziale dei dati contenuti nelle offerte, si sia

opposta alla consultazione di alcuni atti particolari, non le impediva comunque

di prendere visione della documentazione restante e di prendere posizione su

aspetti in relazione ai quali sarebbe stata limitata nell'esercizio dei suoi

diritti di difesa.

Considerandi

2.

Procedura

2.1

La LCPubb prevede procedure aperte

(procedura libera, selettiva) e procedure a concorrenza limitata (procedura ad

invito, incarico diretto). A differenza delle prime, che richiedono l'esperimento

di un pubblico concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente,

le seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono

carattere eccezionale, tant'è che possono essere applicate soltanto in casi

particolari, elencati esaustivamente dalla legge (Zufferey/Mail-lard/Michel, Droit

des marchés publics, p. 86 e 207; Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb,

in RDAT I-2001, p. 450). Il committente non può quindi aggiudicare lavori e

forniture mediante procedura ad invito o incarico diretto al di fuori delle

ipotesi contemplate agli art. 11 e 13 LCPubb, norme che devono essere

interpretate in modo restrittivo (Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

n. 134 p. 63).

Secondo l'art. 11 cpv. 1 LCPubb, la

procedura ad invito è ammissibile quando il valore della commessa non supera

determinati valori soglia (lett. a), quando in una procedura libera o selettiva

non vengono presentate offerte accettabili o nessun concorrente adempie ai

criteri d'idoneità (lett. b), oppure ancora quando si tratti di commesse che richiedono

qualità ed abilità professionali particolari o l'applicazione di provvedimenti

ed attrezzature speciali (lett. c).

2.2

Dopo aver partecipato senza riserve

alla gara alla quale è stata invitata, l'EF contesta l'aggiudicazione eccependo

anzitutto la legittimità della procedura ad invito adottata dal committente. L'eccezione

è di per sé contraria al principio della buona fede. Contro la decisione di

aggiudicazione non sono invero proponibili eccezioni che non sono state

sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). La

partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica d'altro canto l'accettazione

di tutte le condizioni contenute negli atti del concorso (art. 31 cpv. 2 RLCPubb).

L'improponibilità dell'eccezione non impedisce comunque a questo tribunale di

esaminare d'ufficio la legittimità della procedura adottata. L'adozione di una

procedura a concorrenza limitata in assenza dei presupposti sanciti dalla legge

configura in effetti una violazione del diritto che per la sua gravità può

essere rilevata d'ufficio dall'autorità di ricorso (STA 11.10.04 in re Sangiorgio

Elio SA e lc; VPB 64, 83 seg.; AGVE 1997, 346 seg.; Galli/Moser/ Lang, op. cit.,

n. 162, pag. 76).

Considerate le particolari caratteristiche

della commessa, nel caso concreto, si può comunque ammettere che fossero dati i

presupposti per l'adozione della procedura ad invito. In concreto, non si tratta

in effetti di fornire e posare un impianto standard per una nuova

costruzione, ma di sostituire un vecchio impianto, sottoposto ad un'utilizzazione

estremamente intensa (ca. 5'000 movimenti al giorno), all'interno di una

struttura che non può essere modificata in modo rilevante (cfr. 07 Descrizione

opere a concorso, pag. 19 n. 2), senza interromperne il funzionamento 24 ore su

24.

(cfr. 05 Condizioni particolari opere a concorso, pag. 9), assicurando un

ineccepibile servizio di manutenzione (cfr. 10 Specifica per la proposta di

manutenzione). Condizioni, queste, che esigono particolari capacità tecniche ed

organizzative in capo al concorrente.

Anche se sarebbe stato preferibile adottare

una procedura libera o selettiva, subordinata a rigorosi criteri d'idoneità, si

può dunque ritenere soddisfatti i presupposti dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LCPubb,

considerato che alla gara sono state in pratica invitate tutte le ditte in

grado di soddisfare le particolari esigenze del committente. Si può peraltro

ragionevolmente escludere che dal profilo della partecipazione una procedura

libera o selettiva avrebbe portato a risultati diversi.

Di transenna, va comunque rilevato che la

procedura ad invito non era soggetta ad alcuna autorizzazione da parte dell'ULSA,

il cui ruolo poteva essere unicamente di consulenza.

3.

Completezza

dell'offerta

3.1

Giusta l'art. 26 LCPubb, i concorrenti

devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo

(cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte

tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). Le offerte

pervenute al committente vanno esaminate tanto dal profilo formale, quanto dal

profilo sostanziale in modo da renderle oggettivamente comparabili ai fini dell'aggiudicazione

(cfr. art. 25 OAPub; Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 323, pag. 145). L'allestimento

della comparabilità costituisce in linea di massima un processo interno. Non si

può tuttavia escludere a priori che occorra raccogliere ulteriori informazioni

dai concorrenti. Lo stesso RLCPubb prevede invero questa eventualità, obbligando

i concorrenti a presentare in sede di esame dell'offerta tutte le analisi richieste

dal committente, pena l'estromissione dalla gara (art. 34 RLCPubb).

L'assunzione di ragguagli non deve comunque

tradursi in un illecito completamento delle offerte. Al fine di garantire la

necessaria trasparenza di questa delicata fase, particolarmente esposta al

rischio di manipolazioni, il committente deve tenere un accurato protocollo

delle informazioni complementari raccolte, che assicuri la parità di

trattamento fra i concorrenti e permetta nel contempo all'autorità di ricorso

in caso di contestazione di pronunciarsi sull'ammissibilità dei complementi.

3.2

Nell'evenienza concreta, il consulente

del committente ha affermato nel suo rapporto di valutazione di essere stato

costretto ad assumere ulteriori dati tecnici al fine di esaminare le offerte

pervenute in modo corretto ed imparziale. Le informazioni supplementari

raccolte interpellando le ditte concorrenti non sono state consegnate in un

apposito, dettagliato protocollo.

L'omissione non costituisce tuttavia un

difetto tale da giustificare l'annullamento dell'aggiudicazione per violazione

del principio della trasparenza. Una diversa conclusione configurerebbe un

eccesso di formalismo.

Dagli atti di gara emerge infatti

chiaramente che il consulente si è in sostanza limitato a chiedere a tutti i

concorrenti di fornirgli mediante compilazione di un apposito formulario i dati

tecnici necessari per comparare su un piano di parità la potenza ed il

rendimento degli impianti offerti. All'AS ha inoltre chiesto di specificargli

la natura del contratto di manutenzione proposto, ottenendo la risposta che si

trattava di un contratto del tipo full.

Almeno per quanto riguarda l'aggiudicataria,

si può dunque escludere che le informazioni raccolte dal consulente si siano tradotte

in un inammissibile completamento dell'offerta. Ai fini del giudizio non

occorre stabilire se ciò valga anche per la ricorrente e per la terza ditta

invitata.

4.

Prezzo

4.1

Il capitolato stabiliva che il prezzo

sarebbe stato valutato secondo criterio matematico lineare al miglior prezzo

d'offerta globale. La formulazione del metodo di valutazione non brilla

certo per chiarezza e precisione. Non appare tuttavia fuori luogo interpretarla

nel senso che il punteggio massimo (Nmax) sarebbe stato attribuito

al minor prezzo (Pmin), mentre gli altri prezzi (Px) avrebbero

conseguito un punteggio (Nx) direttamente proporzionale al loro

rapporto con il prezzo più basso (Pmin / Px), ovvero:

Pmin

Nx = Nmax ∙

Px

Il metodo di valutazione applicato è in

sostanza quello in uso nei cantoni romandi (Guide romand pour l'adjudication des

marchés publics, 1999, pag. 14), che fra i tanti metodi ammissibili (cfr. Denis Esseiva, Les problèmes liés au

prix; BR Sonderheft 2004, 27 seg.), è uno dei più diffusi.

In base alla formula summenzionata il

consulente ha assegnato 40 punti al prezzo dell'offerta della EF (fr. 901'903.20),

rispettivamente 38.48 punti al prezzo (fr. 946'701.40) offerto dalla AS.

In realtà, il punteggio corretto avrebbe

dovuto essere soltanto di 38.11 punti (∆ - 0.37 punti), come lo stesso

municipio e la resistente ammettono in sede di risposta al ricorso.

4.2

La ricorrente contesta il prezzo dell'offerta

AS ritenuto dal consulente, obiettando che non comprende i costi dell'apertura

nella soletta del tetto del locale macchine, prevista dai piani allegati. Nel

rapporto di valutazione (pag. 12, cifra 08, osservazioni generali), il

consulente ha rilevato che questo intervento si rende necessario per il

corretto montaggio del macchinario, rispettivamente che il dettaglio è

stato affrontato in sede di discussione tecnica e risulta fattibile senza

problemi particolari e con costi moderati.

Con la risposta al ricorso il municipio

sostiene che si tratterebbe di una variante, non indispensabile, che

permetterebbe al committente di risparmiare sui costi degli interventi del

genio civile necessari per adattare la costruzione al nuovo impianto. La resistente,

dal canto suo, afferma che si tratterebbe di una semplice proposta di variante,

per la quale non è stato preventivato alcun costo. In realtà, il controverso

intervento si configura come un semplice dettaglio esecutivo di natura

edilizia, i cui costi vanno a carico dal committente. Lo si deduce chiaramente

dalla cifra 6.1 della descrizione delle opere a concorso (cfr. cap. 07, pag. 42

del capitolato), che esclude i lavori edili in generale dal prezzo dell'impianto.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'intervento non tocca la

struttura portante del castello degli ascensori, ma soltanto la copertura del

locale macchine, che, a differenza della soletta sulla quale sono installate

può essere manomessa. La ricorrente non è quindi stata fuorviata dalle informazioni

che le sarebbero state date.

5.

Costi di

manutenzione

Le ditte invitate dovevano indicare un prezzo

globale a corpo per la manutenzione dell'impianto, che sarebbe stato valutato secondo

criterio matematico lineare al miglior prezzo.

La resistente ha proposto un contratto di

manutenzione integrale (full contract), comprendente anche la

sostituzione delle parti usurate. Il relativo prezzo (fr. 30'017.00) ha

ottenuto 2.17 punti. La EF ha

invece proposto un servizio di manutenzione che non comprende i pezzi di

ricambio. Al prezzo indicato (fr. 19'368.00) sono stati assegnati 3.37 punti.

La valutazione dei costi di manutenzione

dell'AS resiste alla critica dell'insorgente. Non è invero dato di vedere per

qual motivo sarebbe insostenibile. Irrilevante è il fatto che il servizio

proposto sia più esteso di quello richiesto dal capitolato e che la manutenzione

parziale, stando alle informazioni raccolte dal consulente in sede di esame

delle offerte, costi solo fr. 18'761.10. L'offerta della resistente non è stata

valutata in base al prezzo indicato soltanto in un secondo tempo, ma in base al

prezzo effettivamente esposto dall'offerta.

6.

Referenze

per lavori analoghi

6.1

Il capitolato chiedeva alle concorrenti

di allegare all'offerta la distinta delle referenze per impianti analoghi o

comunque significativi, sottolineando, a due riprese, che dovevano essere esaustive,

leggibili e recenti, che sarebbero state esaminate e valutate solo le

referenze documentate (cfr. 03 Prescrizioni di concorso, pos. 321.500, pos.

913.

).

La scala di valutazione era prestabilita

come segue:

03.1

Referenze d'impianti

analoghi all'impianto in oggetto (N° 4 riferimenti validi con tecnologia

GEARLESS - Sospensione 1:1)

10.

Punti

03.2

Referenze d'impianti

analoghi all'impianto in oggetto (N° 4 riferimenti validi con tecnologia

GEARLESS - Sospensione 2:1)

8.

Punti

03.2

Altre referenze

significative d'impianti simili all'oggetto (Tecnologia tradizionale -

Sospensione 1:1 o 2:1)

4.

Punti

03.3

Altre referenze

generali significative d'impianti EN 81-1 accettate

2.

Punti

03.4

Nessuna

referenza significativa

0.

Punti

6.2

La AS ha indicato 4 impianti analoghi

del tipo triplex o quadruplex, con tecnologia Gearless e sospensione 1:1 o 2:1,

realizzati in Svizzera tra il 2003 ed il 2004. Ha inoltre menzionato altri 8

impianti significativi, realizzati in prevalenza all'estero tra il 2002 ed il

2004.

Le referenze sono documentate dai piani di costruzione.

La EF ha a sua volta indicato 4 impianti

analoghi, installati dalla Kone tra il 2003 ed il 2004 in Italia. Ha inoltre

prodotto una lunga lista di impianti significativi, realizzati all'estero. Le

referenze sono documentate esclusivamente da fotografie degli stabili in cui

sono installati. Non viene specificato se si tratti di impianti con tecnologia Gearless

o tradizionale. Né viene precisato il tipo di sospensione.

6.3

Il consulente ha assegnato 10 punti

alle referenze della AS e 4 a quelle della EF.

La valutazione resiste alle critiche della ricorrente.

Essa procede da un esercizio corretto del potere d'apprezzamento riservato al

committente. È anzi magnanima nei confronti della EF se si considera che le

referenze indicate sono documentate da semplici fotografie, non precisano il

tipo di tecnologia degli impianti (Gearless o tradizionale / sospensione 1:1 o 2:1)

e che nessun impianto è stato installato effettivamente dalla EF, semplice

distributrice esclusiva ed ufficiale dei prodotti Kone per il Ticino. Le

contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione alla portata ed alla velocità

degli impianti indicati dalla AS vanno disattese, già perché il capitolato non

chiedeva impianti identici, ma semplicemente analoghi.

7.

Certificazioni

ISO

7.1

Il capitolato prevedeva che la qualità

e le certificazioni sarebbero state valutate come segue:

05.1.1

Certificazione

ISO 9001 (Visione 2000) + ISO 9014

3.

Punti

05.1.2

Certificazione

ISO 9001 (Visione 2000)

2.

Punti

05.1.3

Nessuna

certificazione di qualità

0.

Punti

La posizione R 191.200 precisava che per la

valutazione tecnica avrebbero fatto stato le dichiarazioni e gli attestati

prodotti e comprovati.

7.2

La AS ha prodotto i certificati ISO

9001:2000 / ISO 14001:1996. Non ha prodotto il certificato ISO 9014, che dovrebbe

riguardare l'ambiente. Una simile certificazione, in effetti, non esiste. La certificazione

ambientale è contrassegnata con il codice 14001.

Il consulente ha assegnato 3 punti alla AS e

2.

alla EF. In sede di risposta ha asserito di aver preso in considerazione

invece del certificato ISO 9014, il certificato ISO 14001 prodotto dalla AS.

La ricorrente lamenta una discriminazione e

produce il certificato ISO 14001:1996, rilasciato alla Kone.

L'eccezione è fondata. Se per la AS, invece

del certificato ISO 9001, si ammette il certificato ISO 14001, che non era

richiesto, occorre in effetti dare la possibilità alla ricorrente di produrre

lo stesso certificato, ancora in sede di ricorso. L'imprecisione del capitolato

non può penalizzarla.

La valutazione dell'offerta della EF va

quindi aumentata di 1 punto.

8.

Servizio di assistenza tecnica

8.1

Per valutare l'assistenza tecnica, il

capitolato stabiliva la seguente griglia:

05.5.1

Propria

centrale di sorveglianza a livello regionale o nazionale (= Call-Center 24

ore su 24), capace di assicurare un collegamento bidirezionale, permanente,

fra cabina, centrale e viceversa, con capacità di memorizzazione su supporto

informatico degli eventi avvenuti

5.

Punti

05.5.2

Centrale

esterna - Società privata di sorveglianza a livello regionale o nazionale (Call-Center

24.

ore su 24), capace di assicurare un collegamento bidirezionale,

permanente, fra cabina, centrale e viceversa, con capacità di memorizzazione

su supporto informatico degli eventi avvenuti

4.

Punti

05.5.3

Sistema di

sorveglianza, commutato da propria centrale a centrale privata, regionale,

dopo l'orario normale di lavoro, nei giorni festivi e di sabato e/o domenica,

capace di assicurare un collegamento bidirezionale, permanente, fra cabina,

centrale e viceversa, senza memorizzazione dei dati

1.

Punto

8.2

La EF ha indicato di disporre a __________

di una centrale operativa 24 ore su 24 con deviazione automatica inserita manualmente

e provata ad ogni inserimento con conferma di chiamata. Ha inoltre aggiunto

di avvalersi dei servizi di sicurezza 24/24 erogati da di __________, azienda

certificata per la gestione di una centrale operativa.

Il consulente ha ritenuto che il servizio di

manutenzione e di assistenza tecnica fosse un punto molto debole dell'offerta.

Di conseguenza, ha assegnato a questo criterio soltanto 1 punto.

La EF contesta anche questa valutazione,

sostenendo che sarebbe data l'ipotesi prefigurata dalla cifra 05.5.2 della

griglia di valutazione. Produce inoltre una dichiarazione della attestante che

le chiamate sono registrate.

Secondo il municipio, concretamente, le

chiamate al servizio guasti della EF arriverebbero durante l'orario di lavoro

al segretariato aziendale; alla fine del turno, invece, verrebbero deviate,

manualmente, presso la che dovrebbe allarmare i tecnici di picchetto tramite

collegamento telefonico. Ricorrerebbero quindi gli estremi del caso

contrassegnato con la cifra 05.5.3 della griglia.

Lo schema di collegamento prodotto dalla

ricorrente permette di accreditare questa tesi. Esso prevede infatti una

centrale operativa a __________ (recte: Morbio Inferiore), dove ha sede la ricorrente,

che verrebbe integrata dai servizi della per assicurare un servizio 24 ore su

24.

Non prevede di far capo esclusivamente ai servizi della, che lo schema di

collegamento nemmeno menziona.

L'eccezione va quindi respinta.

9.

Conclusioni

9.1

In esito

alle considerazioni dianzi esposte, le correzioni che si impongono (+ 1.37

punti) non permettono di sovvertire la graduatoria a favore della EF. Il

ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate secondo il lavoro occasionato ed il valore di causa, sono poste a

carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18,

28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico

importo alla resistente AS a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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