52.2004.380
delibera per la sostituzione di ascensori
17 gennaio 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2004.380
Data decisione, Autorità:
17.01.2005, TRAM
Titolo:
delibera per la sostituzione di ascensori
AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA
art. 26 LCPUBB
art. 38 cpv. 3 LCPUBB
art. 31 RLCPUBB
Incarto n.
52.2004.380
Lugano
17 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 9 novembre 2004 del municipio di CO 2,
che delibera alla CO 1 i lavori di sostituzione del gruppo di ascensori triplex
dell'autosilo di via __________;
viste le risposte:
- 16 dicembre 2004 della CO
1;
- 16 dicembre 2004 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo aver
chiesto ed ottenuto dall'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) di procedere
mediante concorso ad invito, il 1° settembre 2004 il municipio di CO 2 ha
sollecitato tre ditte, fra cui la ricorrente RI 1 (EF) e la CO 1 (AS) a
presentare un'offerta per la sostituzione degli ascensori triplex dell'autosilo
di via __________.
Il capitolato stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione:
- aspetto economico dell'appalto 40%
- aspetto economico della manutenzione
5%
- referenze per lavori analoghi 10%
- rispetto rigoroso delle specifiche del modulo d'offerta
15%
- qualità delle certificazioni 20%
Esso specificava inoltre in dettaglio le
scale e le modalità di valutazione dei singoli aspetti delle offerte.
B. In
tempo utile, sono pervenute al committente le offerte delle ditte invitate;
quella della ricorrente EF ammontava a fr. 901'903.20, mentre quella della
resistente AS era di fr. 946'701.40.
Valutatele, il consulente del committente ha
proposto al municipio di aggiudicare i lavori alla ditta AS, che aveva ottenuto
94.65 punti, contro gli 82.37 punti conseguiti dalla EF, classificatasi al
secondo rango. Nel suo rapporto di valutazione, il consulente rileva che purtroppo,
diverse e palesi divergenze tecniche sono emerse in fase d'analisi, cosa che mi
ha costretto a tutta una serie di verifiche supplementari, con relative domande
di riscontro di dati e calcoli (...). Tutte le informazioni, determinanti per
una corretta ed imparziale valutazione d'aggiudicazione, mi sono poi state
consegnate e/o sono emerse, di conseguenza ed automaticamente, dai riscontri
effettuati con i dati di progetto forniti. (...) Alcune omissioni tecniche e/o
errori di calcolazione avrebbero potuto penalizzare dei concorrenti, al punto
di doverli escludere dalla gara. Rientrata, in extremis, secondo scienza e
coscienza, questa eventualità ho potuto così concludere il mio rapporto.
Facendo proprio il preavviso del consulente,
con decisione 28 ottobre 2004 il municipio ha aggiudicato la commessa alla AS.
C. Contro
questa decisione la EF insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando l'estromissione dell'offerta della AS.
In limine, l'insorgente eccepisce l'ammissibilità
della procedura ad invito adottata, esortando questo tribunale ad accertarne la
legittimità. Richiamandosi al rapporto del consulente, l'EF contesta in seguito
il completamento delle offerte che sarebbe stato attuato in sede di
valutazione. Nel contempo, rimprovera al municipio di aver violato il suo
diritto di essere sentita, negandole il permesso di consultare - ai fini dell'allestimento
del ricorso - i documenti allegati dalla resistente all'offerta.
In relazione ai singoli criteri d'aggiudicazione,
l'insorgente contesta il punteggio attribuito al prezzo offerto dalla AS,
obiettando che non comprende il costo dei lavori del genio civile occorrenti
per aprire il tetto del locale macchine. Errate sarebbero pure le valutazioni
operate in ordine ai costi di manutenzione previsti dalla AS ed alle referenze,
che non giustificherebbero un divario di 6 punti. Censurabili sarebbero infine
Fatti
i punteggi assegnati per i certificati ISO e per il servizio di assistenza.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e la AS, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui di seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La ricorrente rimprovera al
municipio di aver violato il suo diritto di essere sentita, negandole - per motivi
di tutela della natura confidenziale dei dati indicati dai concorrenti - il
diritto di consultare gli atti allegati all'offerta inoltrata dalla AS.
Per atti concludenti, la ricorrente ha
tuttavia rinunciato a consultare, ai fini dell'inoltro di una replica, la
documentazione che il municipio ha prodotto a questo tribunale con la risposta
al ricorso. Il fatto che la resistente, richiamandosi all'art. 5 lett. g LCPubb,
che tutela la natura confidenziale dei dati contenuti nelle offerte, si sia
opposta alla consultazione di alcuni atti particolari, non le impediva comunque
di prendere visione della documentazione restante e di prendere posizione su
aspetti in relazione ai quali sarebbe stata limitata nell'esercizio dei suoi
diritti di difesa.
Considerandi
2.
Procedura
2.1
La LCPubb prevede procedure aperte
(procedura libera, selettiva) e procedure a concorrenza limitata (procedura ad
invito, incarico diretto). A differenza delle prime, che richiedono l'esperimento
di un pubblico concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente,
le seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono
carattere eccezionale, tant'è che possono essere applicate soltanto in casi
particolari, elencati esaustivamente dalla legge (Zufferey/Mail-lard/Michel, Droit
des marchés publics, p. 86 e 207; Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb,
in RDAT I-2001, p. 450). Il committente non può quindi aggiudicare lavori e
forniture mediante procedura ad invito o incarico diretto al di fuori delle
ipotesi contemplate agli art. 11 e 13 LCPubb, norme che devono essere
interpretate in modo restrittivo (Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
n. 134 p. 63).
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LCPubb, la
procedura ad invito è ammissibile quando il valore della commessa non supera
determinati valori soglia (lett. a), quando in una procedura libera o selettiva
non vengono presentate offerte accettabili o nessun concorrente adempie ai
criteri d'idoneità (lett. b), oppure ancora quando si tratti di commesse che richiedono
qualità ed abilità professionali particolari o l'applicazione di provvedimenti
ed attrezzature speciali (lett. c).
2.2
Dopo aver partecipato senza riserve
alla gara alla quale è stata invitata, l'EF contesta l'aggiudicazione eccependo
anzitutto la legittimità della procedura ad invito adottata dal committente. L'eccezione
è di per sé contraria al principio della buona fede. Contro la decisione di
aggiudicazione non sono invero proponibili eccezioni che non sono state
sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). La
partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica d'altro canto l'accettazione
di tutte le condizioni contenute negli atti del concorso (art. 31 cpv. 2 RLCPubb).
L'improponibilità dell'eccezione non impedisce comunque a questo tribunale di
esaminare d'ufficio la legittimità della procedura adottata. L'adozione di una
procedura a concorrenza limitata in assenza dei presupposti sanciti dalla legge
configura in effetti una violazione del diritto che per la sua gravità può
essere rilevata d'ufficio dall'autorità di ricorso (STA 11.10.04 in re Sangiorgio
Elio SA e lc; VPB 64, 83 seg.; AGVE 1997, 346 seg.; Galli/Moser/ Lang, op. cit.,
n. 162, pag. 76).
Considerate le particolari caratteristiche
della commessa, nel caso concreto, si può comunque ammettere che fossero dati i
presupposti per l'adozione della procedura ad invito. In concreto, non si tratta
in effetti di fornire e posare un impianto standard per una nuova
costruzione, ma di sostituire un vecchio impianto, sottoposto ad un'utilizzazione
estremamente intensa (ca. 5'000 movimenti al giorno), all'interno di una
struttura che non può essere modificata in modo rilevante (cfr. 07 Descrizione
opere a concorso, pag. 19 n. 2), senza interromperne il funzionamento 24 ore su
24.
(cfr. 05 Condizioni particolari opere a concorso, pag. 9), assicurando un
ineccepibile servizio di manutenzione (cfr. 10 Specifica per la proposta di
manutenzione). Condizioni, queste, che esigono particolari capacità tecniche ed
organizzative in capo al concorrente.
Anche se sarebbe stato preferibile adottare
una procedura libera o selettiva, subordinata a rigorosi criteri d'idoneità, si
può dunque ritenere soddisfatti i presupposti dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LCPubb,
considerato che alla gara sono state in pratica invitate tutte le ditte in
grado di soddisfare le particolari esigenze del committente. Si può peraltro
ragionevolmente escludere che dal profilo della partecipazione una procedura
libera o selettiva avrebbe portato a risultati diversi.
Di transenna, va comunque rilevato che la
procedura ad invito non era soggetta ad alcuna autorizzazione da parte dell'ULSA,
il cui ruolo poteva essere unicamente di consulenza.
3.
Completezza
dell'offerta
3.1
Giusta l'art. 26 LCPubb, i concorrenti
devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo
(cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte
tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). Le offerte
pervenute al committente vanno esaminate tanto dal profilo formale, quanto dal
profilo sostanziale in modo da renderle oggettivamente comparabili ai fini dell'aggiudicazione
(cfr. art. 25 OAPub; Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 323, pag. 145). L'allestimento
della comparabilità costituisce in linea di massima un processo interno. Non si
può tuttavia escludere a priori che occorra raccogliere ulteriori informazioni
dai concorrenti. Lo stesso RLCPubb prevede invero questa eventualità, obbligando
i concorrenti a presentare in sede di esame dell'offerta tutte le analisi richieste
dal committente, pena l'estromissione dalla gara (art. 34 RLCPubb).
L'assunzione di ragguagli non deve comunque
tradursi in un illecito completamento delle offerte. Al fine di garantire la
necessaria trasparenza di questa delicata fase, particolarmente esposta al
rischio di manipolazioni, il committente deve tenere un accurato protocollo
delle informazioni complementari raccolte, che assicuri la parità di
trattamento fra i concorrenti e permetta nel contempo all'autorità di ricorso
in caso di contestazione di pronunciarsi sull'ammissibilità dei complementi.
3.2
Nell'evenienza concreta, il consulente
del committente ha affermato nel suo rapporto di valutazione di essere stato
costretto ad assumere ulteriori dati tecnici al fine di esaminare le offerte
pervenute in modo corretto ed imparziale. Le informazioni supplementari
raccolte interpellando le ditte concorrenti non sono state consegnate in un
apposito, dettagliato protocollo.
L'omissione non costituisce tuttavia un
difetto tale da giustificare l'annullamento dell'aggiudicazione per violazione
del principio della trasparenza. Una diversa conclusione configurerebbe un
eccesso di formalismo.
Dagli atti di gara emerge infatti
chiaramente che il consulente si è in sostanza limitato a chiedere a tutti i
concorrenti di fornirgli mediante compilazione di un apposito formulario i dati
tecnici necessari per comparare su un piano di parità la potenza ed il
rendimento degli impianti offerti. All'AS ha inoltre chiesto di specificargli
la natura del contratto di manutenzione proposto, ottenendo la risposta che si
trattava di un contratto del tipo full.
Almeno per quanto riguarda l'aggiudicataria,
si può dunque escludere che le informazioni raccolte dal consulente si siano tradotte
in un inammissibile completamento dell'offerta. Ai fini del giudizio non
occorre stabilire se ciò valga anche per la ricorrente e per la terza ditta
invitata.
4.
Prezzo
4.1
Il capitolato stabiliva che il prezzo
sarebbe stato valutato secondo criterio matematico lineare al miglior prezzo
d'offerta globale. La formulazione del metodo di valutazione non brilla
certo per chiarezza e precisione. Non appare tuttavia fuori luogo interpretarla
nel senso che il punteggio massimo (Nmax) sarebbe stato attribuito
al minor prezzo (Pmin), mentre gli altri prezzi (Px) avrebbero
conseguito un punteggio (Nx) direttamente proporzionale al loro
rapporto con il prezzo più basso (Pmin / Px), ovvero:
Pmin
Nx = Nmax ∙
Px
Il metodo di valutazione applicato è in
sostanza quello in uso nei cantoni romandi (Guide romand pour l'adjudication des
marchés publics, 1999, pag. 14), che fra i tanti metodi ammissibili (cfr. Denis Esseiva, Les problèmes liés au
prix; BR Sonderheft 2004, 27 seg.), è uno dei più diffusi.
In base alla formula summenzionata il
consulente ha assegnato 40 punti al prezzo dell'offerta della EF (fr. 901'903.20),
rispettivamente 38.48 punti al prezzo (fr. 946'701.40) offerto dalla AS.
In realtà, il punteggio corretto avrebbe
dovuto essere soltanto di 38.11 punti (∆ - 0.37 punti), come lo stesso
municipio e la resistente ammettono in sede di risposta al ricorso.
4.2
La ricorrente contesta il prezzo dell'offerta
AS ritenuto dal consulente, obiettando che non comprende i costi dell'apertura
nella soletta del tetto del locale macchine, prevista dai piani allegati. Nel
rapporto di valutazione (pag. 12, cifra 08, osservazioni generali), il
consulente ha rilevato che questo intervento si rende necessario per il
corretto montaggio del macchinario, rispettivamente che il dettaglio è
stato affrontato in sede di discussione tecnica e risulta fattibile senza
problemi particolari e con costi moderati.
Con la risposta al ricorso il municipio
sostiene che si tratterebbe di una variante, non indispensabile, che
permetterebbe al committente di risparmiare sui costi degli interventi del
genio civile necessari per adattare la costruzione al nuovo impianto. La resistente,
dal canto suo, afferma che si tratterebbe di una semplice proposta di variante,
per la quale non è stato preventivato alcun costo. In realtà, il controverso
intervento si configura come un semplice dettaglio esecutivo di natura
edilizia, i cui costi vanno a carico dal committente. Lo si deduce chiaramente
dalla cifra 6.1 della descrizione delle opere a concorso (cfr. cap. 07, pag. 42
del capitolato), che esclude i lavori edili in generale dal prezzo dell'impianto.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'intervento non tocca la
struttura portante del castello degli ascensori, ma soltanto la copertura del
locale macchine, che, a differenza della soletta sulla quale sono installate
può essere manomessa. La ricorrente non è quindi stata fuorviata dalle informazioni
che le sarebbero state date.
5.
Costi di
manutenzione
Le ditte invitate dovevano indicare un prezzo
globale a corpo per la manutenzione dell'impianto, che sarebbe stato valutato secondo
criterio matematico lineare al miglior prezzo.
La resistente ha proposto un contratto di
manutenzione integrale (full contract), comprendente anche la
sostituzione delle parti usurate. Il relativo prezzo (fr. 30'017.00) ha
ottenuto 2.17 punti. La EF ha
invece proposto un servizio di manutenzione che non comprende i pezzi di
ricambio. Al prezzo indicato (fr. 19'368.00) sono stati assegnati 3.37 punti.
La valutazione dei costi di manutenzione
dell'AS resiste alla critica dell'insorgente. Non è invero dato di vedere per
qual motivo sarebbe insostenibile. Irrilevante è il fatto che il servizio
proposto sia più esteso di quello richiesto dal capitolato e che la manutenzione
parziale, stando alle informazioni raccolte dal consulente in sede di esame
delle offerte, costi solo fr. 18'761.10. L'offerta della resistente non è stata
valutata in base al prezzo indicato soltanto in un secondo tempo, ma in base al
prezzo effettivamente esposto dall'offerta.
6.
Referenze
per lavori analoghi
6.1
Il capitolato chiedeva alle concorrenti
di allegare all'offerta la distinta delle referenze per impianti analoghi o
comunque significativi, sottolineando, a due riprese, che dovevano essere esaustive,
leggibili e recenti, che sarebbero state esaminate e valutate solo le
referenze documentate (cfr. 03 Prescrizioni di concorso, pos. 321.500, pos.
913.
).
La scala di valutazione era prestabilita
come segue:
03.1
Referenze d'impianti
analoghi all'impianto in oggetto (N° 4 riferimenti validi con tecnologia
GEARLESS - Sospensione 1:1)
10.
Punti
03.2
Referenze d'impianti
analoghi all'impianto in oggetto (N° 4 riferimenti validi con tecnologia
GEARLESS - Sospensione 2:1)
8.
Punti
03.2
Altre referenze
significative d'impianti simili all'oggetto (Tecnologia tradizionale -
Sospensione 1:1 o 2:1)
4.
Punti
03.3
Altre referenze
generali significative d'impianti EN 81-1 accettate
2.
Punti
03.4
Nessuna
referenza significativa
0.
Punti
6.2
La AS ha indicato 4 impianti analoghi
del tipo triplex o quadruplex, con tecnologia Gearless e sospensione 1:1 o 2:1,
realizzati in Svizzera tra il 2003 ed il 2004. Ha inoltre menzionato altri 8
impianti significativi, realizzati in prevalenza all'estero tra il 2002 ed il
2004.
Le referenze sono documentate dai piani di costruzione.
La EF ha a sua volta indicato 4 impianti
analoghi, installati dalla Kone tra il 2003 ed il 2004 in Italia. Ha inoltre
prodotto una lunga lista di impianti significativi, realizzati all'estero. Le
referenze sono documentate esclusivamente da fotografie degli stabili in cui
sono installati. Non viene specificato se si tratti di impianti con tecnologia Gearless
o tradizionale. Né viene precisato il tipo di sospensione.
6.3
Il consulente ha assegnato 10 punti
alle referenze della AS e 4 a quelle della EF.
La valutazione resiste alle critiche della ricorrente.
Essa procede da un esercizio corretto del potere d'apprezzamento riservato al
committente. È anzi magnanima nei confronti della EF se si considera che le
referenze indicate sono documentate da semplici fotografie, non precisano il
tipo di tecnologia degli impianti (Gearless o tradizionale / sospensione 1:1 o 2:1)
e che nessun impianto è stato installato effettivamente dalla EF, semplice
distributrice esclusiva ed ufficiale dei prodotti Kone per il Ticino. Le
contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione alla portata ed alla velocità
degli impianti indicati dalla AS vanno disattese, già perché il capitolato non
chiedeva impianti identici, ma semplicemente analoghi.
7.
Certificazioni
ISO
7.1
Il capitolato prevedeva che la qualità
e le certificazioni sarebbero state valutate come segue:
05.1.1
Certificazione
ISO 9001 (Visione 2000) + ISO 9014
3.
Punti
05.1.2
Certificazione
ISO 9001 (Visione 2000)
2.
Punti
05.1.3
Nessuna
certificazione di qualità
0.
Punti
La posizione R 191.200 precisava che per la
valutazione tecnica avrebbero fatto stato le dichiarazioni e gli attestati
prodotti e comprovati.
7.2
La AS ha prodotto i certificati ISO
9001:2000 / ISO 14001:1996. Non ha prodotto il certificato ISO 9014, che dovrebbe
riguardare l'ambiente. Una simile certificazione, in effetti, non esiste. La certificazione
ambientale è contrassegnata con il codice 14001.
Il consulente ha assegnato 3 punti alla AS e
2.
alla EF. In sede di risposta ha asserito di aver preso in considerazione
invece del certificato ISO 9014, il certificato ISO 14001 prodotto dalla AS.
La ricorrente lamenta una discriminazione e
produce il certificato ISO 14001:1996, rilasciato alla Kone.
L'eccezione è fondata. Se per la AS, invece
del certificato ISO 9001, si ammette il certificato ISO 14001, che non era
richiesto, occorre in effetti dare la possibilità alla ricorrente di produrre
lo stesso certificato, ancora in sede di ricorso. L'imprecisione del capitolato
non può penalizzarla.
La valutazione dell'offerta della EF va
quindi aumentata di 1 punto.
8.
Servizio di assistenza tecnica
8.1
Per valutare l'assistenza tecnica, il
capitolato stabiliva la seguente griglia:
05.5.1
Propria
centrale di sorveglianza a livello regionale o nazionale (= Call-Center 24
ore su 24), capace di assicurare un collegamento bidirezionale, permanente,
fra cabina, centrale e viceversa, con capacità di memorizzazione su supporto
informatico degli eventi avvenuti
5.
Punti
05.5.2
Centrale
esterna - Società privata di sorveglianza a livello regionale o nazionale (Call-Center
24.
ore su 24), capace di assicurare un collegamento bidirezionale,
permanente, fra cabina, centrale e viceversa, con capacità di memorizzazione
su supporto informatico degli eventi avvenuti
4.
Punti
05.5.3
Sistema di
sorveglianza, commutato da propria centrale a centrale privata, regionale,
dopo l'orario normale di lavoro, nei giorni festivi e di sabato e/o domenica,
capace di assicurare un collegamento bidirezionale, permanente, fra cabina,
centrale e viceversa, senza memorizzazione dei dati
1.
Punto
8.2
La EF ha indicato di disporre a __________
di una centrale operativa 24 ore su 24 con deviazione automatica inserita manualmente
e provata ad ogni inserimento con conferma di chiamata. Ha inoltre aggiunto
di avvalersi dei servizi di sicurezza 24/24 erogati da di __________, azienda
certificata per la gestione di una centrale operativa.
Il consulente ha ritenuto che il servizio di
manutenzione e di assistenza tecnica fosse un punto molto debole dell'offerta.
Di conseguenza, ha assegnato a questo criterio soltanto 1 punto.
La EF contesta anche questa valutazione,
sostenendo che sarebbe data l'ipotesi prefigurata dalla cifra 05.5.2 della
griglia di valutazione. Produce inoltre una dichiarazione della attestante che
le chiamate sono registrate.
Secondo il municipio, concretamente, le
chiamate al servizio guasti della EF arriverebbero durante l'orario di lavoro
al segretariato aziendale; alla fine del turno, invece, verrebbero deviate,
manualmente, presso la che dovrebbe allarmare i tecnici di picchetto tramite
collegamento telefonico. Ricorrerebbero quindi gli estremi del caso
contrassegnato con la cifra 05.5.3 della griglia.
Lo schema di collegamento prodotto dalla
ricorrente permette di accreditare questa tesi. Esso prevede infatti una
centrale operativa a __________ (recte: Morbio Inferiore), dove ha sede la ricorrente,
che verrebbe integrata dai servizi della per assicurare un servizio 24 ore su
24.
Non prevede di far capo esclusivamente ai servizi della, che lo schema di
collegamento nemmeno menziona.
L'eccezione va quindi respinta.
9.
Conclusioni
9.1
In esito
alle considerazioni dianzi esposte, le correzioni che si impongono (+ 1.37
punti) non permettono di sovvertire la graduatoria a favore della EF. Il
ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate secondo il lavoro occasionato ed il valore di causa, sono poste a
carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo alla resistente AS a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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