52.2004.381
delibera per fornitura di un veicolo multifunzionale
3 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.381
Data decisione, Autorità:
03.02.2005, TRAM
Titolo:
delibera per fornitura di un veicolo multifunzionale
ESCLUSIONE
art. 26 cpv. 2 LCPUBB
art. 36 cpv. 2 LCPUBB
art. 31 RLCPUBB
Incarto n.
52.2004.381
Lugano
3 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 17 novembre 2004 del CO 2 che delibera
alla ditta CO 1 la fornitura di un veicolo multifunzionale categoria B;
viste le risposte:
- 10 dicembre 2004 della CO
1;
- 15 dicembre 2004 del CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
il 10 settembre 2004 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un veicolo
multifunzionale categoria B (FU n. 73/2004 pag. 6495);
che il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che la commessa sarebbe stata
aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione
e fattori di ponderazione:
- Prezzo 50%
- Servizio dopo vendita 30%
- Garanzia 50%
- Sede centro servizi 50%
- Termine di consegna 10%
- Formazione apprendisti 10%;
che per ogni
criterio erano specificate in dettaglio le relative modalità di valutazione;
che il
capitolato avvertiva inoltre che le offerte che non si fossero attenute esattamente
alla descrizione del veicolo e non avessero rispettato i dati tecnici contenuti
nel modulo d'offerta non sarebbero state considerate (cfr. art. 2 condizioni
generali);
che veniva in
particolare chiesto ai concorrenti di compilare il “modulo d'offerta”,
ribadendo nuovamente l'esclusione delle offerte che non ottemperavano i dati
tecnici ivi indicati;
che
alla gara hanno partecipato cinque ditte, fra cui la ricorrente RI 1 con un'offerta
di fr. 120'800.- e la resistente CO 1 con due offerte, una delle quali di fr.
130'536.45 (modello __________);
che, valutate le
Considerandi
offerte pervenutegli, il 17 novembre 2004 il committente ha aggiudicato la
commessa alla CO 1, scartando nel contempo l'offerta della ricorrente e delle altre
ditte concorrenti, per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste;
che il municipio
ha evidenziato che a prescindere dall'esclusione delle altre ditte concorrenti,
la resistente risultava in ogni caso la miglior offerente; il municipio ha infatti
valutato tutte le offerte, in base ai criteri di aggiudicazione, allestendo una
graduatoria che fissava come miglior offerente appunto la CO 1 (cfr.
graduatoria 17 novembre 2004);
che
contro questa decisione la ditta RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che per il sottocriterio
sede centro servizi le venga assegnata la nota 4;
che, senza
entrare nel merito dell'esclusione operata dal committente, l'insorgente si
limita a contestare il punteggio assegnatole in relazione appunto al sottocriterio
sede centro servizi;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la CO 1 con argomenti
che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso;
considerato, in diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che
in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata ad
impugnare l'aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che
il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine (art. 46 PAmm) e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la
norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano
lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che il
capitolato d'appalto, precisa l'art. 31 RLCPubb, deve essere compilato dal
concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,
delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di
principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A__________ ;
STA 3.3.2003 in re L__________; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte
dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3
LAPub: Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der
Schweiz, n. 407);
che,
notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono la
legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i
concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;
che una diversa
conclusione, che permettesse ai concorrenti di offrire prestazioni diverse da
quelle richieste dal capitolato sarebbe manifestamente contraria al principio
della parità di trattamento;
che nell'evenienza
concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che le
offerte che non si fossero attenute esattamente alla descrizione del veicolo e
non avessero rispettato i dati tecnici contenuti nel “modulo d'offerta” non
sarebbero state considerate (cfr. art. 2 condizioni generali);
che il modulo d'offerta
chiedeva fra le altre cose che il veicolo multifunzionale in oggetto avesse una
larghezza massima di 1650 mm, un'altezza massima di 2200 mm, una trasmissione
meccanica di 2 gruppi x 5 marce, un passo dello sterzo massimo di
240.
cm e la portata olio minima di 80 lit / minuto con pressione di 200
bar;
che, in concreto,
la ricorrente prevede invece di fornire un veicolo di 1700 mm di larghezza
e di 2260 mm d'altezza, con 2 gruppi x 6 marce, con uno sterzo di
2750.
mm di passo e con una portata olio di 50/180; il veicolo offerto non possiede
neppure un superinduttore inseribile elettroidraulicamente come
postulato dal modulo d'offerta;
che la
ricorrente ha pertanto offerto un veicolo che non risponde alle esigenze del
capitolato; tale fatto non è peraltro contestato;
che la sua
offerta non conforme alle prescrizioni di gara non poteva dunque entrare in
considerazione ai fini dell'aggiudicazione e andava senz'altro scartata; in
ossequio al principio della parità di trattamento;
che, stando così
le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia
è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18,
28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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