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Decisione

52.2004.381

delibera per fornitura di un veicolo multifunzionale

3 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.381

Data decisione, Autorità:

03.02.2005, TRAM

Titolo:

delibera per fornitura di un veicolo multifunzionale

ESCLUSIONE

art. 26 cpv. 2 LCPUBB

art. 36 cpv. 2 LCPUBB

art. 31 RLCPUBB

Incarto n.

52.2004.381

Lugano

3 febbraio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 di

RI 1

contro

la decisione 17 novembre 2004 del CO 2 che delibera

alla ditta CO 1 la fornitura di un veicolo multifunzionale categoria B;

viste le risposte:

- 10 dicembre 2004 della CO

1;

- 15 dicembre 2004 del CO

2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che

il 10 settembre 2004 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un veicolo

multifunzionale categoria B (FU n. 73/2004 pag. 6495);

che il

capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che la commessa sarebbe stata

aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione

e fattori di ponderazione:

- Prezzo 50%

- Servizio dopo vendita 30%

- Garanzia 50%

- Sede centro servizi 50%

- Termine di consegna 10%

- Formazione apprendisti 10%;

che per ogni

criterio erano specificate in dettaglio le relative modalità di valutazione;

che il

capitolato avvertiva inoltre che le offerte che non si fossero attenute esattamente

alla descrizione del veicolo e non avessero rispettato i dati tecnici contenuti

nel modulo d'offerta non sarebbero state considerate (cfr. art. 2 condizioni

generali);

che veniva in

particolare chiesto ai concorrenti di compilare il “modulo d'offerta”,

ribadendo nuovamente l'esclusione delle offerte che non ottemperavano i dati

tecnici ivi indicati;

che

alla gara hanno partecipato cinque ditte, fra cui la ricorrente RI 1 con un'offerta

di fr. 120'800.- e la resistente CO 1 con due offerte, una delle quali di fr.

130'536.45 (modello __________);

che, valutate le

Considerandi

offerte pervenutegli, il 17 novembre 2004 il committente ha aggiudicato la

commessa alla CO 1, scartando nel contempo l'offerta della ricorrente e delle altre

ditte concorrenti, per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste;

che il municipio

ha evidenziato che a prescindere dall'esclusione delle altre ditte concorrenti,

la resistente risultava in ogni caso la miglior offerente; il municipio ha infatti

valutato tutte le offerte, in base ai criteri di aggiudicazione, allestendo una

graduatoria che fissava come miglior offerente appunto la CO 1 (cfr.

graduatoria 17 novembre 2004);

che

contro questa decisione la ditta RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che per il sottocriterio

sede centro servizi le venga assegnata la nota 4;

che, senza

entrare nel merito dell'esclusione operata dal committente, l'insorgente si

limita a contestare il punteggio assegnatole in relazione appunto al sottocriterio

sede centro servizi;

che

all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la CO 1 con argomenti

che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso;

considerato, in diritto

che

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che

in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata ad

impugnare l'aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che

il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine (art. 46 PAmm) e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che

giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la

norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano

lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che il

capitolato d'appalto, precisa l'art. 31 RLCPubb, deve essere compilato dal

concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,

delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di

principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A__________ ;

STA 3.3.2003 in re L__________; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte

dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3

LAPub: Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der

Schweiz, n. 407);

che,

notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono la

legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i

concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;

che una diversa

conclusione, che permettesse ai concorrenti di offrire prestazioni diverse da

quelle richieste dal capitolato sarebbe manifestamente contraria al principio

della parità di trattamento;

che nell'evenienza

concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che le

offerte che non si fossero attenute esattamente alla descrizione del veicolo e

non avessero rispettato i dati tecnici contenuti nel “modulo d'offerta” non

sarebbero state considerate (cfr. art. 2 condizioni generali);

che il modulo d'offerta

chiedeva fra le altre cose che il veicolo multifunzionale in oggetto avesse una

larghezza massima di 1650 mm, un'altezza massima di 2200 mm, una trasmissione

meccanica di 2 gruppi x 5 marce, un passo dello sterzo massimo di

240.

cm e la portata olio minima di 80 lit / minuto con pressione di 200

bar;

che, in concreto,

la ricorrente prevede invece di fornire un veicolo di 1700 mm di larghezza

e di 2260 mm d'altezza, con 2 gruppi x 6 marce, con uno sterzo di

2750.

mm di passo e con una portata olio di 50/180; il veicolo offerto non possiede

neppure un superinduttore inseribile elettroidraulicamente come

postulato dal modulo d'offerta;

che la

ricorrente ha pertanto offerto un veicolo che non risponde alle esigenze del

capitolato; tale fatto non è peraltro contestato;

che la sua

offerta non conforme alle prescrizioni di gara non poteva dunque entrare in

considerazione ai fini dell'aggiudicazione e andava senz'altro scartata; in

ossequio al principio della parità di trattamento;

che, stando così

le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia

è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18,

28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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