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Decisione

52.2004.383

costruzione di uno stabile ad uso commerciale-abitativo

19 gennaio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I calcoli non possono tuttavia essere

accreditati, poiché si fondano su valori metrici che non trovano riscontro nei

piani agli atti. L’applicazione della norma SIA 416, più favorevole al

costruttore della norma 116, abbandonata dalla SIA dal 1° ottobre 2003 per il

calcolo volumetrico degli edifici, comporterebbe anzi un’apprezzabile riduzione

della volumetria determinante.

L’esito non potrebbe essere più favorevole

ai ricorrenti nemmeno computando la volumetria dei posteggi riservati alle

attività produttive, che gli art. 44 e 44 bis cpv. 1 NAPR allo studio non permettono

più di escludere dal calcolo dell’indice di edificabilità. A prescindere dal

fatto che la variante modifica soltanto la quota dei piani destinati a

posteggio, lasciandone invariate le dimensioni, il volume dei posteggi che

possono essere riservati ai dipendenti delle attività produttive non sarebbe

invero atto a sostanziare una disattenzione degli art. 65 cpv. 1 LALPT e 25

cpv. 2 lett. b RLALPT. Considerato che ogni posteggio ha un volume di circa 100

mc e che ai dipendenti delle attività produttive devono esserne riservati al

minimo soltanto una ventina (cfr. art. 50 cpv. 3 NAPR), il volume complessivo

di questi posteggi non permetterebbe invero di ravvisare nella mancata

sospensione dell’esame della domanda di variante gli estremi di una violazione

del diritto. Nelle particolari circostanze del caso concreto, il sorpasso

dell’indice di edificabilità non potrebbe in effetti essere considerato

sostanziale e quindi suscettibile di compromettere o intralciare il conseguimento

degli obbiettivi della variante di PR allo studio.

Anche da questo profilo la controversa

licenza appare dunque conforme al diritto.

4. Distanza

dal riale __________

Considerandi

4.1

Giusta l’art. 9 cpv. 6 NAPR, in

mancanza di altre indicazioni, le costruzioni devono rispettare una distanza di

almeno 6.00 m dal filo esterno degli argini dei corsi d’acqua. La norma

riprende in sostanza l’art. 34 RLE.

Eventuali deroghe, soggiunge l’art. 9 cpv. 6

NAPR, sottostanno alle modalità previste dall’art. 69 NAPR, che permette al

municipio di concedere o imporre con decisione motivata in modo esauriente

deroghe in presenza di situazioni eccezionali.

4.2

Nell’evenienza concreta, la serra

prevista a ridosso della facciata est dell’edificio in contestazione verrebbe a

sorgere ad una distanza di circa 4 m dall’argine del riale __________. Il municipio

l’ha autorizzata concedendo una deroga all’art. 9 cpv. 6 NAPR. La deroga è

motivata dal fatto che le direttive federali, emanate in applicazione

dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA; RS 720.100.1),

permetterebbero di edificare sino ad una distanza di 7.00 m dal piede

dell’argine; distanza, che in concreto risulterebbe rispettata.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto

giustificata la deroga in considerazione della forza derogatoria del diritto

federale. La deduzione non può essere condivisa, poiché le direttive federali

si limitano a stabilire distanze minime senza tuttavia imporle. La prescrizioni

del diritto cantonale e comunale continuano pertanto ad essere applicabili.

Non presentando la situazione del fondo del

resistente alcunché di eccezionale, la deroga non appare dunque giustificata.

Trattandosi di un difetto facilmente

emendabile, la licenza può comunque essere confermata alla condizione che la

serra sia arretrata in modo da rispettare la distanza di 6.00 m dal filo

dell’argine.

5.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente

accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza

ai sensi del precedente considerando.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dei ricorrenti tenendo conto del lavoro occasionato

dall’impugnativa, dei valori in gioco e della loro preponderante soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 65 LALPT; 25 RLALPT; 6,

8, 44, 69 NAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 9 novembre 2004 (n. 4966) è

annullata e riformata nel senso che:

1.2.

la licenza edilizia 12 luglio 2004 rilasciata in

variante dal municipio di CO 2 a CO 1 per l’edificazione di un centro

commerciale sulla part. n. __________ RF è confermata alla condizione che la

serra prevista sul lato est venga arretrata in modo da rispettare la distanza

di 6.00 dal filo dell’argine del riale M__________.

2. La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

identico importo al resistente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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