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Decisione

52.2004.386

sospensione domanda di costruzione

15 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.386

Data decisione, Autorità:

15.12.2004, TRAM

Titolo:

sospensione domanda di costruzione

LICENZA EDILIZIA

art. 48 LPAMM

Incarto n.

52.2004.386

Lugano

15 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Stefano

Bernasconi

assistito dal

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 novembre 2004 di

RI 1

contro

la decisione 9 novembre 2004 (n. 4986) del Consiglio

di Stato, che ha stralciato dai ruoli l’impugnativa presentata dal ricorrente

avverso la risoluzione 31 agosto 2003 con cui il municipio di __________ aveva

sospeso la domanda di costruzione presentata dal ricorrente in merito

all’edificazione di uno stabile d’appartamenti sul fondo n. 1688 RFD __________;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1,

qui ricorrente, ha promosso verso la fine degli anni ottanta una vasta operazione

immobiliare denominata “Parco __________”, che prevedeva la costruzione di

quattro stabili abitativi (A, B, C e D) sui fondi n. 1688, 3647, 3648 e 3649

RFD __________;

che gli

Considerandi

stabili B, C e D sono stati ultimati, mentre l’edificazione dello stabile A è

stata interrotta dopo la realizzazione del piano interrato;

che 18

dicembre 1991 il ricorrente ha presentato al municipio di __________ una

domanda di costruzione in variante volta a trasformare il piano interrato dello

stabile A in un piano semi-interrato mediante abbassamento del terrapieno lungo

il lato S dell’edificio;

che il 31

agosto 1993 il municipio ha tuttavia risolto di sospendere l’esame della suddetta

domanda di costruzione fintanto che il Tribunale federale non si fosse pronunciato

sulla conformità dell’altezza dello stabile D per rapporto ai parametri edilizi

vigenti nella zona in cui è ubicato;

che il 21

settembre 1993 il ricorrente ha impugnato la predetta decisione municipale davanti

al Consiglio di Stato;

che sulla

scorta del giudizio nel frattempo emesso dall’Alta corte federale, il 30 maggio

1995.

il municipio ha negato al ricorrente il permesso edilizio richiesto;

che a

seguito della suddetta risoluzione municipale, con giudizio 9 novembre 2004 il

Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame a suo tempo presentato

dal ricorrente contro la determinazione municipale di sospendere l’esame della

domanda di costruzione, siccome divenuto privo d’oggetto;

che

contro il predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo implicitamente che sia annullato;

considerato, in

diritto

che l’autorità

di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente

infondato (art. 48 PAmm);

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE; la

legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il gravame, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm);

che con

risoluzione 30 maggio 1995 il municipio ha negato al ricorrente il permesso edilizio

richiesto;

che il gravame

interposto contro la pregressa determinazione municipale 31 agosto 1993 di

sospendere la relativa procedura edilizia è quindi senz’altro divenuto privo d’oggetto;

che a

giusto titolo il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli quella impugnativa

ormai superata dal diniego della licenza pronunciato dal municipio;

che,

stante quanto precede, il presente ricorso incoato contro lo stralcio deve pertanto

essere respinto, confermando il giudizio governativo impugnato;

che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 18, 28, 43, 46, 48 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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