52.2004.386
sospensione domanda di costruzione
15 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.386
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, TRAM
Titolo:
sospensione domanda di costruzione
LICENZA EDILIZIA
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2004.386
Lugano
15 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito dal
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 novembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 9 novembre 2004 (n. 4986) del Consiglio
di Stato, che ha stralciato dai ruoli l’impugnativa presentata dal ricorrente
avverso la risoluzione 31 agosto 2003 con cui il municipio di __________ aveva
sospeso la domanda di costruzione presentata dal ricorrente in merito
all’edificazione di uno stabile d’appartamenti sul fondo n. 1688 RFD __________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1,
qui ricorrente, ha promosso verso la fine degli anni ottanta una vasta operazione
immobiliare denominata “Parco __________”, che prevedeva la costruzione di
quattro stabili abitativi (A, B, C e D) sui fondi n. 1688, 3647, 3648 e 3649
RFD __________;
che gli
Considerandi
stabili B, C e D sono stati ultimati, mentre l’edificazione dello stabile A è
stata interrotta dopo la realizzazione del piano interrato;
che 18
dicembre 1991 il ricorrente ha presentato al municipio di __________ una
domanda di costruzione in variante volta a trasformare il piano interrato dello
stabile A in un piano semi-interrato mediante abbassamento del terrapieno lungo
il lato S dell’edificio;
che il 31
agosto 1993 il municipio ha tuttavia risolto di sospendere l’esame della suddetta
domanda di costruzione fintanto che il Tribunale federale non si fosse pronunciato
sulla conformità dell’altezza dello stabile D per rapporto ai parametri edilizi
vigenti nella zona in cui è ubicato;
che il 21
settembre 1993 il ricorrente ha impugnato la predetta decisione municipale davanti
al Consiglio di Stato;
che sulla
scorta del giudizio nel frattempo emesso dall’Alta corte federale, il 30 maggio
1995.
il municipio ha negato al ricorrente il permesso edilizio richiesto;
che a
seguito della suddetta risoluzione municipale, con giudizio 9 novembre 2004 il
Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame a suo tempo presentato
dal ricorrente contro la determinazione municipale di sospendere l’esame della
domanda di costruzione, siccome divenuto privo d’oggetto;
che
contro il predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo implicitamente che sia annullato;
considerato, in
diritto
che l’autorità
di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato (art. 48 PAmm);
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE; la
legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il gravame, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che con
risoluzione 30 maggio 1995 il municipio ha negato al ricorrente il permesso edilizio
richiesto;
che il gravame
interposto contro la pregressa determinazione municipale 31 agosto 1993 di
sospendere la relativa procedura edilizia è quindi senz’altro divenuto privo d’oggetto;
che a
giusto titolo il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli quella impugnativa
ormai superata dal diniego della licenza pronunciato dal municipio;
che,
stante quanto precede, il presente ricorso incoato contro lo stralcio deve pertanto
essere respinto, confermando il giudizio governativo impugnato;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 18, 28, 43, 46, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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