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Decisione

52.2004.387

Realizzazione di un nuovo acquedotto intercomunale non previsto dalla pianificazione comunale

26 ottobre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sostengono di avere rinunciato in

buona fede a pianificare l'intervento, perché i responsabili dell'attuale

Sezione dello sviluppo territoriale (SST) del Dipartimento del territorio avrebbero

loro assicurato che l'acquedotto poteva essere autorizzato nell'ambito di una

procedura edilizia secondo l'art. 24 LPT. Rilevano inoltre di aver adeguatamente

valutato l'impatto ambientale del progetto sulla base di uno studio

commissionato alla comunità di lavoro __________ SA nel 2002 e di avere ampiamente

coinvolto la popolazione ed i proprietari interessati, in particolare allestendo

numerose serate informative. Osservano poi che il comune di __________ (titolare

della concessione cantonale per lo sfruttamento idroelettrico del fiume __________)

avrebbe nel frattempo ritirato il ricorso interposto contro il progetto, acconsentendo

pertanto ad una riduzione della portata del suddetto corso d'acqua. Negano infine

che l'intervento necessiti di un'ulteriore concessione in virtù della LUA,

perché l'acquedotto servirebbe in primo luogo all'approvvigionamento idrico e

non alla produzione di energia elettrica.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la CO 1, quest'ultima con

argomenti che verranno eventualmente ripresi nel seguito. Il Dipartimento del

territorio si rimette invece al giudizio di questo tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione dei comuni ricorrenti (art. 21

cpv. 2 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame, (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono

certe. Il ricorso è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. A norma dell'art. 75 Cost. fed. la Confederazione stabilisce i

principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai cantoni e intende

assicurare un'utilizzazione del suolo armoniosa ed appropriata come pure un

insediamento ordinato del territorio mediante l'allestimento di piani direttori

(art. 6 ss LPT) e piani di utilizzazione (art. 14 ss LPT). Tali strumenti

pianificatori devono essere strettamente correlati alle procedure di rilascio

dei permessi di costruzione e formare un sistema coerente nel quale ogni elemento

adempie una funzione specifica. La pianificazione definisce l'uso ammissibile

del suolo (art. 14 LPT) in esito ad un processo che garantisca protezione

giuridica (art. 33 LPT), coordinamento ed un'accurata ponderazione globale

degli interessi in gioco (art. 1 cpv. 1 seconda frase e 2 cpv. 1 LPT, 3 OPT).

La procedura di rilascio di un permesso edilizio serve invece a verificare se

edifici e impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione

ed al complesso delle leggi federali e cantonali materialmente applicabili

(art. 22 LPT). Serve cioè ad attuare il piano di utilizzazione nel caso

concreto. La procedura edilizia non garantisce però la protezione giuridica, la

legittimazione democratica e gli strumenti necessari per completare o

modificare i piani di utilizzazione. In quest'ordine di idee, un progetto fuori

della zona edificabile non può perciò beneficiare di un'autorizzazione eccezionale

ai sensi degli art. art. 24 ss LPT se la natura, le dimensioni o le

ripercussioni dell'intervento sul territorio e sull'ambiente risultano essere tanto

incisive da poter essere valutate adeguatamente soltanto nell'ambito di una

procedura pianificatoria, conformemente all'obbligo di pianificare prescritto

dall'art. 2 LPT (DTF 129 II 321; RDAT II-1999 N. 58, consid. 4; Die

Praxis 11/1998 N. 149 p. 804; DTF 129 II 63 consid. 2.1.; DTF 120 Ib 207

consid. 5; DTF 119 Ib 178 consid. 4, 440 consid. 4a; DTF 117

Ib 502 consid. 3; DTF 116 Ib 53 consid. 3a, 139 consid.

4; 115 Ib 513 consid. 6a, 114 Ib 315 consid. 3a). L'obbligo di pianificare si

richiama agli scopi ed ai principi che informano la pianificazione del

territorio (art. 1 e 3 LPT), alle previsioni del piano direttore cantonale e all'importanza

dell'intervento alla luce delle garanzie procedurali sancite dalla legge (art.

4 e 33 LPT). Elementi determinanti per delimitare il suddetto obbligo sono

l'estensione territoriale del progetto, il grado di necessità di una

regolamentazione (importanti effetti secondari sull'ambiente, necessità di coordinamento

con altre attività ad incidenza territoriale), le conseguenze sulle norme di

utilizzazione esistenti o ancora un eventuale obbligo imposto dal piano

direttore cantonale (Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a

ed., Berna 2002, p. 105 e192).

L'obbligo di pianificare è stato

segnatamente ammesso per la realizzazione di cave di ghiaia (DTF 123 II 88; DTF

119 Ib 174, 115 Ib 302), di impianti per il ricupero dei rifiuti (DTF 124 II

252; DTF 117 Ia 352), di discariche regionali (DTF 116 Ib 50), di aziende

orticole (DTF 116 Ib 131), di posteggi (DTF 115 Ib 508), di centri sportivi

Considerandi

(DTF 114 Ib 180), di campi da golf (DTF 114 Ib 312), di porti (DTF 113 Ib 371),

di impianti per l'innevamento artificiale (RDAT N. 63/II-1995) e per

l'installazione permanente di roulottes occupate da zingari (DTF 129 II 321).

2.2

Il decreto legislativo concernente

l’adozione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore del 23

maggio 1990 (DL-PD 1990) elenca anche gli obiettivi in materia di approvvigionamento

idrico e dispone in particolare di coordinare la distribuzione dell’acqua

potabile tenendo presenti le differenti situazioni di approvvigionamento nei

singoli comprensori (art. 6 lett. e DL-PD 1990). In quest'ordine di idee, la

legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAI; RL 9.1.2.1.) disciplina

le competenze ed i compiti dei comuni e del Cantone necessari a garantire un

normale approvvigionamento ed un uso parsimonioso dell'acqua, in particolare di

quella potabile (art. 1 cpv. 1 LAI). Al Cantone è attribuita la competenza per

l'intero territorio cantonale di pianificare l'uso delle fonti e di prevedere

gli interventi d'interesse generale atti ad assicurare un normale approvvigionamento

idrico (cfr. art. 9 LAI). Conformemente agli art. 13 ss LAI, il Consiglio di

Stato è tenuto ad adottare il piano cantonale di approvvigionamento idrico

(PCAI), che definisce l'uso delle fonti d'alimentazione e le opere di

interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento.

3.

In concreto, il progetto all'esame interessa un vasto comprensorio e

molti fondi situati pressoché esclusivamente fuori della zona edificabile. Il

costo preventivato dell'opera si aggira attorno ai 19 milioni di franchi

svizzeri. Le captazioni previste sono in grado di prelevare complessivamente

più di 70 l/s (ovvero 2'239'056 mc/anno) ed inciderebbero nella misura del

16%-46% (media annua) sulla portata dei torrenti che scorrono nelle valli sottostanti,

rispettivamente nella misura del 9% (13-15% nel periodo invernale) su quella

del fiume __________. In ragione delle notevoli ripercussioni sulla biocenosi

acquatica e sul paesaggio (in particolare sull'intensità del getto della

cascata di __________) il Gruppo di lavoro "deflussi minimi" della

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, ha imposto ai comuni

ricorrenti il rispetto di deflussi minimi (ovvero di quantitativi minimi

d'acqua che devono essere rilasciati in alveo in prossimità della scaturigine)

a dipendenza del periodo dell'anno (3'362 l/min tra maggio e settembre, 1'240

l/min tra ottobre e marzo, rispettivamente 1'068 l/min nel mese di aprile, che

corrisponde al periodo di maggior siccità). Sulla scorta di queste limitazioni,

il deflusso annuale ammonterebbe a 1'111'833 mc, ovvero circa al 50% del volume

d'acqua complessivamente captato. L'impatto del progetto sul territorio e

soprattutto sull'ambiente è dunque senz'altro molto importante.

Conformemente

agli indirizzi fissati dal PD e a quanto previsto dalla LAI, con risoluzione 23

febbraio 2005 (n. 748) il Consiglio di Stato ha adottato il PCAI del __________

(PCAI-B), risolvendo in particolare di includere il comune di Giubiasco nel

comprensorio che dovrà fare capo ai pozzi di captazione situati nella zona di riserva

idrica cantonale di __________. L'intervento in oggetto si pone perciò addirittura

in contrasto con gli attuali indirizzi della pianificazione cantonale in

materia di approvvigionamento idirico. Tenuto conto segnatamente del fatto che

il legislativo comunale di __________ aveva già approvato il credito di 19 milioni

di franchi per la costruzione del nuovo acquedotto, l'Esecutivo cantonale ha

invero ammesso la possibilità di includere il comune di Giubiasco ed alcuni

comuni limitrofi in un nuovo comprensorio facente capo alle acque sorgive della

Valle __________. Ciò non toglie tuttavia che la realizzazione del controverso impianto

deve essere adeguatamente coordinata nell'ambito della pianificazione cantonale

in materia di approvvigionamento idrico.

Il

progetto presenta inoltre dei momenti di contrasto con altre importanti attività

ad incidenza territoriale. Ritenuto che il nuovo acquedotto ridurrebbe la

portata del fiume __________ e di conseguenza la redditività della centrale

idroelettrica, esso si ripercuote anzitutto sulla concessione rilasciata dal

Cantone al comune di __________ per lo sfruttamento esclusivo delle acque del suddetto

fiume. In secondo luogo, non può essere considerato irrilevante dal profilo

della politica cantonale in materia energetica, considerato che il Cantone ha

ripetutamente manifestato l'intenzione di voler procedere alla riversione degli

impianti idroelettrici di potenza superiore a 3 MW, ed in particolare anche di

quello della Valle __________ (v. messaggio n. 5210 del 27 febbraio 2002).

Tenuto conto delle dimensioni e delle

ripercussioni ambientali dell'intervento, della necessità di coordinarne

adeguatamente la realizzazione con le politiche cantonali in materia energetica

e di approvvigionamento idrico nonché con la concessione rilasciata al comune

di __________, una sua adeguata pianificazione appare dunque indispensabile. Di

conseguenza, il nuovo impianto non può essere autorizzato ai sensi dell'art. 24

LPT. Nemmeno il preavviso favorevole espresso dagli esperti del Dipartimento

del territorio prima del rilascio della licenza edilizia consente di giungere

ad una conclusione più favorevole ai comuni ricorrenti. D'altra parte, essi non

possono pretendere che l'esame di impatto ambientale commissionato e il coinvolgimento

informale dei proprietari interessati e della popolazione locale permettono di rinunciare

allo svolgimento di una regolare procedura pianificatoria secondo la LALPT.

4.

Il ricorso

va dunque respinto, confermando il giudizio impugnato, anche nella misura in

cui annulla l'autorizzazione di dissodamento del 1. dicembre 2003. In esito

alle considerazioni che precedono, non è necessario stabilire se i comuni

ricorrenti dovessero ottenere la concessione cantonale per l'utilizzazione

delle acque e il preavviso federale giusta l'art. 35 cpv. 3 LPAc prima del rilascio

del permesso edilizio.

La tassa

di giustizia e le spese, commisurate al valore di causa (fr. 19 mio), sono

poste a carico dei comuni ricorrenti in solido, i quali verseranno alla __________

un importo a titolo di ripetibili analogamente commisurato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 75 Cost. fed.; 1, 2, 3, 6, 14, 22, 24 LPT; 6 lett. e DL-PD 1990; 1, 9, 13 LAI; 21 LE; 18, 43,

46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'700.– sono poste a carico

dei comuni ricorrenti in solido, i quali verseranno alla CO 1 fr. 3'000.– a titolo

di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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