52.2004.387
Realizzazione di un nuovo acquedotto intercomunale non previsto dalla pianificazione comunale
26 ottobre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2004.387
Data decisione, Autorità:
26.10.2007, TRAM
Titolo:
Realizzazione di un nuovo acquedotto intercomunale non previsto dalla pianificazione comunale
PIANIFICAZIONE
art. 2 LPT
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2004.387
Lugano
26 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 novembre 2004 del
RI 1
RI 2
RI 3
contro
la decisione 9 novembre 2004 (n. 4952) del Consiglio
di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dalla CO 1 contro la
risoluzione 10 marzo 2004 con cui i municipi di RI 1, RI 2 e RI 3 avevano
rilasciato ai loro comuni il permesso edilizio per la realizzazione di un nuovo
acquedotto intercomunale nella Valle __________;
viste le risposte:
- 14 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 12 aprile 2006 del Dipartimento
del territorio;
- 31 maggio 2006 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo
antefatti che non occorre qui ricordare, il 13 dicembre 2002 i comuni di RI 1, RI
2 e RI 3 hanno chiesto ai loro municipi l'autorizzazione edilizia per realizzare
un nuovo acquedotto intercomunale, che integrerebbe in parte le infrastrutture
esistenti. Il progetto interessa il versante nord dell'alta Valle __________, si
estende su numerosi mappali, situati prevalentemente fuori della zona edificabile
e prevede lo sfruttamento delle acque sorgive che sgorgano dalle scaturigini dell'alpe
di __________ (1530 m.s.m.), dei Monti del __________ (1430 m.s.m.) e delle
valli di __________ (1480 m.s.m.), __________ (1530 m.s.m.), __________ (1480
m.s.m.) e __________ (1340 m.s.m.). È prevista in particolare la realizzazione di
undici nuove prese di captazione, una vasca di carico, tre serbatoi dotati di
turbina per il ricupero energetico (potenza complessiva 540 kW), come pure di numerose
condotte di adduzione e di una condotta principale lunga 10.5 km, collegata
alla rete idrica del RI 1.
All'intervento
si sono tempestivamente opposti la CO 1 ed il comune di __________. I Servizi
generali del Dipartimento del territorio hanno dal canto loro preavvisato
favorevolmente il progetto, in particolare sotto il profilo ambientale, subordinando
tuttavia il rilascio della licenza edilizia al preavviso della Confederazione
(cfr. art. 35 cpv. 3 LPAc) e all'ottenimento di una concessione per lo
sfruttamento delle acque in questione secondo la legge sull'utilizzazione delle
acque del 7 ottobre 2002 (LUA; RL 9.1.6.1.).
Con un'unica
risoluzione del 10 marzo 2004 i municipi di RI 1, RI 3 e RI 2 hanno rilasciato
ai loro comuni la licenza edilizia richiesta, subordinando l'inizio dei lavori
all'ottenimento del preavviso e della concessione succitati.
B. Con giudizio 9 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso interposto dalla CO 1, annullando la suddetta risoluzione municipale insieme
all'autorizzazione precedentemente rilasciata dal Dipartimento del territorio
al RI 1 per il dissodamento di due superfici forestali, necessarie per la
realizzazione di una parte dell'acquedotto. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto
che l'intervento non potesse beneficiare di un'autorizzazione edilizia eccezionale
ai sensi dell'art. 24 LPT, ma andasse adeguatamente pianificato in ragione
delle sue notevoli ripercussioni territoriali ed ambientali. A titolo di
completezza il Governo ha inoltre ritenuto che le autorità comunali non potessero
comunque rilasciare il permesso edilizio prima dell'ottenimento del preavviso
federale e della concessione cantonale mancanti.
C. Contro il
suddetto giudizio governativo i comuni di RI 1 RI 3 e RI 2 insorgono ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza
edilizia ed in via subordinata il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per
nuova decisione.
Fatti
I ricorrenti sostengono di avere rinunciato in
buona fede a pianificare l'intervento, perché i responsabili dell'attuale
Sezione dello sviluppo territoriale (SST) del Dipartimento del territorio avrebbero
loro assicurato che l'acquedotto poteva essere autorizzato nell'ambito di una
procedura edilizia secondo l'art. 24 LPT. Rilevano inoltre di aver adeguatamente
valutato l'impatto ambientale del progetto sulla base di uno studio
commissionato alla comunità di lavoro __________ SA nel 2002 e di avere ampiamente
coinvolto la popolazione ed i proprietari interessati, in particolare allestendo
numerose serate informative. Osservano poi che il comune di __________ (titolare
della concessione cantonale per lo sfruttamento idroelettrico del fiume __________)
avrebbe nel frattempo ritirato il ricorso interposto contro il progetto, acconsentendo
pertanto ad una riduzione della portata del suddetto corso d'acqua. Negano infine
che l'intervento necessiti di un'ulteriore concessione in virtù della LUA,
perché l'acquedotto servirebbe in primo luogo all'approvvigionamento idrico e
non alla produzione di energia elettrica.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la CO 1, quest'ultima con
argomenti che verranno eventualmente ripresi nel seguito. Il Dipartimento del
territorio si rimette invece al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione dei comuni ricorrenti (art. 21
cpv. 2 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame, (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono
certe. Il ricorso è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. A norma dell'art. 75 Cost. fed. la Confederazione stabilisce i
principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai cantoni e intende
assicurare un'utilizzazione del suolo armoniosa ed appropriata come pure un
insediamento ordinato del territorio mediante l'allestimento di piani direttori
(art. 6 ss LPT) e piani di utilizzazione (art. 14 ss LPT). Tali strumenti
pianificatori devono essere strettamente correlati alle procedure di rilascio
dei permessi di costruzione e formare un sistema coerente nel quale ogni elemento
adempie una funzione specifica. La pianificazione definisce l'uso ammissibile
del suolo (art. 14 LPT) in esito ad un processo che garantisca protezione
giuridica (art. 33 LPT), coordinamento ed un'accurata ponderazione globale
degli interessi in gioco (art. 1 cpv. 1 seconda frase e 2 cpv. 1 LPT, 3 OPT).
La procedura di rilascio di un permesso edilizio serve invece a verificare se
edifici e impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
ed al complesso delle leggi federali e cantonali materialmente applicabili
(art. 22 LPT). Serve cioè ad attuare il piano di utilizzazione nel caso
concreto. La procedura edilizia non garantisce però la protezione giuridica, la
legittimazione democratica e gli strumenti necessari per completare o
modificare i piani di utilizzazione. In quest'ordine di idee, un progetto fuori
della zona edificabile non può perciò beneficiare di un'autorizzazione eccezionale
ai sensi degli art. art. 24 ss LPT se la natura, le dimensioni o le
ripercussioni dell'intervento sul territorio e sull'ambiente risultano essere tanto
incisive da poter essere valutate adeguatamente soltanto nell'ambito di una
procedura pianificatoria, conformemente all'obbligo di pianificare prescritto
dall'art. 2 LPT (DTF 129 II 321; RDAT II-1999 N. 58, consid. 4; Die
Praxis 11/1998 N. 149 p. 804; DTF 129 II 63 consid. 2.1.; DTF 120 Ib 207
consid. 5; DTF 119 Ib 178 consid. 4, 440 consid. 4a; DTF 117
Ib 502 consid. 3; DTF 116 Ib 53 consid. 3a, 139 consid.
4; 115 Ib 513 consid. 6a, 114 Ib 315 consid. 3a). L'obbligo di pianificare si
richiama agli scopi ed ai principi che informano la pianificazione del
territorio (art. 1 e 3 LPT), alle previsioni del piano direttore cantonale e all'importanza
dell'intervento alla luce delle garanzie procedurali sancite dalla legge (art.
4 e 33 LPT). Elementi determinanti per delimitare il suddetto obbligo sono
l'estensione territoriale del progetto, il grado di necessità di una
regolamentazione (importanti effetti secondari sull'ambiente, necessità di coordinamento
con altre attività ad incidenza territoriale), le conseguenze sulle norme di
utilizzazione esistenti o ancora un eventuale obbligo imposto dal piano
direttore cantonale (Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a
ed., Berna 2002, p. 105 e192).
L'obbligo di pianificare è stato
segnatamente ammesso per la realizzazione di cave di ghiaia (DTF 123 II 88; DTF
119 Ib 174, 115 Ib 302), di impianti per il ricupero dei rifiuti (DTF 124 II
252; DTF 117 Ia 352), di discariche regionali (DTF 116 Ib 50), di aziende
orticole (DTF 116 Ib 131), di posteggi (DTF 115 Ib 508), di centri sportivi
Considerandi
(DTF 114 Ib 180), di campi da golf (DTF 114 Ib 312), di porti (DTF 113 Ib 371),
di impianti per l'innevamento artificiale (RDAT N. 63/II-1995) e per
l'installazione permanente di roulottes occupate da zingari (DTF 129 II 321).
2.2
Il decreto legislativo concernente
l’adozione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore del 23
maggio 1990 (DL-PD 1990) elenca anche gli obiettivi in materia di approvvigionamento
idrico e dispone in particolare di coordinare la distribuzione dell’acqua
potabile tenendo presenti le differenti situazioni di approvvigionamento nei
singoli comprensori (art. 6 lett. e DL-PD 1990). In quest'ordine di idee, la
legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAI; RL 9.1.2.1.) disciplina
le competenze ed i compiti dei comuni e del Cantone necessari a garantire un
normale approvvigionamento ed un uso parsimonioso dell'acqua, in particolare di
quella potabile (art. 1 cpv. 1 LAI). Al Cantone è attribuita la competenza per
l'intero territorio cantonale di pianificare l'uso delle fonti e di prevedere
gli interventi d'interesse generale atti ad assicurare un normale approvvigionamento
idrico (cfr. art. 9 LAI). Conformemente agli art. 13 ss LAI, il Consiglio di
Stato è tenuto ad adottare il piano cantonale di approvvigionamento idrico
(PCAI), che definisce l'uso delle fonti d'alimentazione e le opere di
interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento.
3.
In concreto, il progetto all'esame interessa un vasto comprensorio e
molti fondi situati pressoché esclusivamente fuori della zona edificabile. Il
costo preventivato dell'opera si aggira attorno ai 19 milioni di franchi
svizzeri. Le captazioni previste sono in grado di prelevare complessivamente
più di 70 l/s (ovvero 2'239'056 mc/anno) ed inciderebbero nella misura del
16%-46% (media annua) sulla portata dei torrenti che scorrono nelle valli sottostanti,
rispettivamente nella misura del 9% (13-15% nel periodo invernale) su quella
del fiume __________. In ragione delle notevoli ripercussioni sulla biocenosi
acquatica e sul paesaggio (in particolare sull'intensità del getto della
cascata di __________) il Gruppo di lavoro "deflussi minimi" della
Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, ha imposto ai comuni
ricorrenti il rispetto di deflussi minimi (ovvero di quantitativi minimi
d'acqua che devono essere rilasciati in alveo in prossimità della scaturigine)
a dipendenza del periodo dell'anno (3'362 l/min tra maggio e settembre, 1'240
l/min tra ottobre e marzo, rispettivamente 1'068 l/min nel mese di aprile, che
corrisponde al periodo di maggior siccità). Sulla scorta di queste limitazioni,
il deflusso annuale ammonterebbe a 1'111'833 mc, ovvero circa al 50% del volume
d'acqua complessivamente captato. L'impatto del progetto sul territorio e
soprattutto sull'ambiente è dunque senz'altro molto importante.
Conformemente
agli indirizzi fissati dal PD e a quanto previsto dalla LAI, con risoluzione 23
febbraio 2005 (n. 748) il Consiglio di Stato ha adottato il PCAI del __________
(PCAI-B), risolvendo in particolare di includere il comune di Giubiasco nel
comprensorio che dovrà fare capo ai pozzi di captazione situati nella zona di riserva
idrica cantonale di __________. L'intervento in oggetto si pone perciò addirittura
in contrasto con gli attuali indirizzi della pianificazione cantonale in
materia di approvvigionamento idirico. Tenuto conto segnatamente del fatto che
il legislativo comunale di __________ aveva già approvato il credito di 19 milioni
di franchi per la costruzione del nuovo acquedotto, l'Esecutivo cantonale ha
invero ammesso la possibilità di includere il comune di Giubiasco ed alcuni
comuni limitrofi in un nuovo comprensorio facente capo alle acque sorgive della
Valle __________. Ciò non toglie tuttavia che la realizzazione del controverso impianto
deve essere adeguatamente coordinata nell'ambito della pianificazione cantonale
in materia di approvvigionamento idrico.
Il
progetto presenta inoltre dei momenti di contrasto con altre importanti attività
ad incidenza territoriale. Ritenuto che il nuovo acquedotto ridurrebbe la
portata del fiume __________ e di conseguenza la redditività della centrale
idroelettrica, esso si ripercuote anzitutto sulla concessione rilasciata dal
Cantone al comune di __________ per lo sfruttamento esclusivo delle acque del suddetto
fiume. In secondo luogo, non può essere considerato irrilevante dal profilo
della politica cantonale in materia energetica, considerato che il Cantone ha
ripetutamente manifestato l'intenzione di voler procedere alla riversione degli
impianti idroelettrici di potenza superiore a 3 MW, ed in particolare anche di
quello della Valle __________ (v. messaggio n. 5210 del 27 febbraio 2002).
Tenuto conto delle dimensioni e delle
ripercussioni ambientali dell'intervento, della necessità di coordinarne
adeguatamente la realizzazione con le politiche cantonali in materia energetica
e di approvvigionamento idrico nonché con la concessione rilasciata al comune
di __________, una sua adeguata pianificazione appare dunque indispensabile. Di
conseguenza, il nuovo impianto non può essere autorizzato ai sensi dell'art. 24
LPT. Nemmeno il preavviso favorevole espresso dagli esperti del Dipartimento
del territorio prima del rilascio della licenza edilizia consente di giungere
ad una conclusione più favorevole ai comuni ricorrenti. D'altra parte, essi non
possono pretendere che l'esame di impatto ambientale commissionato e il coinvolgimento
informale dei proprietari interessati e della popolazione locale permettono di rinunciare
allo svolgimento di una regolare procedura pianificatoria secondo la LALPT.
4.
Il ricorso
va dunque respinto, confermando il giudizio impugnato, anche nella misura in
cui annulla l'autorizzazione di dissodamento del 1. dicembre 2003. In esito
alle considerazioni che precedono, non è necessario stabilire se i comuni
ricorrenti dovessero ottenere la concessione cantonale per l'utilizzazione
delle acque e il preavviso federale giusta l'art. 35 cpv. 3 LPAc prima del rilascio
del permesso edilizio.
La tassa
di giustizia e le spese, commisurate al valore di causa (fr. 19 mio), sono
poste a carico dei comuni ricorrenti in solido, i quali verseranno alla __________
un importo a titolo di ripetibili analogamente commisurato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
gli art. 75 Cost. fed.; 1, 2, 3, 6, 14, 22, 24 LPT; 6 lett. e DL-PD 1990; 1, 9, 13 LAI; 21 LE; 18, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'700.– sono poste a carico
dei comuni ricorrenti in solido, i quali verseranno alla CO 1 fr. 3'000.– a titolo
di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
;
Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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