52.2004.390
costruzione di una casa d'abitazione nel nucleo
4 febbraio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.390
Data decisione, Autorità:
04.02.2005, TRAM
Titolo:
costruzione di una casa d'abitazione nel nucleo
DIASTANZA TRA EDIFICI
RICOSTRUZIONE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2004.390
Lugano
4 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2004 di
RI 1,
contro
la decisione 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. __________), che annulla la licenza edilizia 20 agosto 1994 rilasciata
all'insorgente dal municipio di CO 3 per la costruzione di una casa d'abitazione
nel nucleo (part. 207/208);
viste le risposte:
- 16 dicembre 2004 di CO 2;
- 17 dicembre 2004 del
municipio di CO 3;
- 21 dicembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 31 dicembre 2004 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. CO 1 è
proprietaria di un vecchio rustico, situato nella zona NT del nucleo di __________
su due fondi (part. 207 e 208). La facciata ovest del rustico sorge lungo il
confine verso il fondo del resistente CO 2 (part. n. 291), sul quale sorge una
casa d'abitazione munita di finestre. La distanza tra i due edifici varia tra m
2.50 e m 4.50.
Il 30 giugno 2004 il ricorrente arch. RI 1
ha chiesto al municipio il permesso di demolire il vecchio rustico per
costruire sul medesimo terreno una casa d'abitazione più alta di circa un
metro.
Alla domanda si è opposto il vicino
resistente, contestando l'aumento verticale della volumetria, eccedente a suo
avviso i limiti delle sopraelevazioni ammissibili secondo l'art. 32 NAPR.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio (UDC), il 20 agosto 2004 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con
giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Respinte le censure di natura formale, il
Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento, comportante un ampliamento
verticale, fosse da configurare come una nuova costruzione e non come una
ricostruzione. In quanto tale, non potrebbe essere autorizzata poiché non
rispetta la distanza minima di 4.00 m prescritta dall'art. 32 NAPR verso la
casa dell'opponente, munita di aperture.
C. Contro il
predetto giudizio l'arch. RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva in sostanza che la parte
di facciata dello stabile del resistente che fronteggia la controversa
costruzione non presenta aperture. La demolizione sarebbe dettata da considerazioni
di natura tecnica ed economica riferite al cattivo stato di conservazione del
rustico.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente,
contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si riconferma nelle
osservazioni presentate in prima istanza, con cui chiedeva il rigetto dell'impugnativa
inoltrata dall'opponente.
CO 1 condivide a sua volta il ricorso dell'arch.
RI 1.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza
annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza esperire il sopralluogo chiesto dall'insorgente (art. 18 PAmm).
Fatti
I piani e la documentazione fotografica permettono di statuire sull'impugnativa
con sufficiente cognizione di causa.
2. 2.1.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 NAPR, nella zona del nucleo tradizionale di __________ devono
essere salvaguardati i valori architettonici tradizionali. Sono possibili interventi
di:
(a) riattamento,
(b) trasformazione,
(c) ricostruzione,
(d) ampliamento, ovvero aumenti della volumetria di un edificio
esistente, limitati a reali bisogni tecnici o funzionali e tali da non
snaturare l'edificio ed il suo ambiente,
(e) combinazione tra gli interventi sopra descritti, in quanto non
snaturino le strutture edilizie e le caratteristiche ambientali esistenti.
Considerate le finalità eminentemente
conservative perseguite dalla norma in esame, è da ritenere che l'elencazione
degli interventi ammissibili abbia carattere esaustivo. In assenza di un'esplicita
indicazione in tal senso, non sono quindi ammesse nuove costruzioni.
2.2. La ricostruzione è generalmente
concepita come la riproduzione di un edificio demolito o distrutto, nel
rispetto integrale delle preesistenze per quanto attiene alle dimensioni, alla
destinazione, all'ubicazione ed all'aspetto architettonico (Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 643). In quest'ottica, l'art. 12 cifra 7
NAPR definisce la ricostruzione come il ripristino di un edificio demolito o
distrutto di recente, senza ampliamenti.
Sebbene la definizione di ricostruzione
escluda la possibilità di attuare ampliamenti, l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR
permette tuttavia espressamente di combinare questo intervento con un modico aumento
della volumetria dell'edificio, dettato da reali bisogni tecnici o funzionali e
tale da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente. Scostandosi dal concetto
tradizionale di ricostruzione, la norma succitata permette anche di abbinare
questo intervento ad una trasformazione, ossia ad un ripristino con cambiamento
di destinazione (art. 12 cifra 6 NAPR).
Dal profilo della natura degli interventi
ammissibili, l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR attenua pertanto le conseguenze che
deriverebbero altrimenti da una rigida applicazione del concetto di ricostruzione
sancito dall'art. 12 cifra 7 NAPR.
2.2. Per tutti gli interventi
ammissibili nella zona del nucleo, l'art. 32 cpv. 3 NAPR richiede tuttavia il
rispetto delle seguenti distanze:
- da un fondo aperto a
confine o a m 3.00
- verso un edificio senza aperture in
contiguità o a m 3.00
- verso un edificio con aperture a
m 4.00.
In base a questa chiara, ancorché
improvvida, disposizione, interventi di ricostruzione, ampliamento e persino di
trasformazione possono quindi essere autorizzati soltanto se risultano rispettate
Considerandi
le distanze summenzionate. La ricostruzione di un edificio che non rispetta l'ordinamento
delle distanze può di conseguenza essere autorizzata soltanto se la difformità
viene nel contempo eliminata. Parimenti, stando al chiaro testo della norma, anche
l'autorizzazione per ampliare un edificio esistente in contrasto con le
distanze prescritte presuppone che la costruzione venga posta in consonanza con
il diritto.
L'assoggettamento di tutti gli interventi
ammissibili nella zona del nucleo all'ordinamento sulle distanze riduce dunque
in misura rilevante le possibilità d'intervento.
3.
3.1. Nel
caso concreto, il controverso intervento comporta la demolizione di un vecchio
rustico in disuso con susseguente edificazione di un nuovo edificio che
rispetta fedelmente le dimensioni orizzontali, ma prevede un modico aumento
verticale della volumetria del fabbricato esistente.
Il municipio si è limitato a rilevare che la
sopraelevazione non snaturava le caratteristiche e la forma del rustico.
Secondo il Consiglio di Stato, che si è limitato a richiamarsi alla definizione
della ricostruzione data dall'art. 12 cifra 7 NAPR, l'intervento andrebbe
configurato come una nuova costruzione, ovvero come un intervento che non
rientra nel novero degli interventi ammissibili secondo l'art. 32 cpv. 2 NAPR.
La tesi del Governo non può essere condivisa
perché non considera che l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR permette di combinare la
ricostruzione ad un ampliamento, ovvero ad un modico aumento della volumetria,
dettato da reali bisogni tecnici o funzionali, che non snaturi l'edificio ed il
suo ambiente.
Dal profilo della norma succitata, non
appare tutto sommato fuori luogo ravvisare nell'intervento una ricostruzione
combinata con un ampliamento ed una trasformazione, ossia con una cambiamento
della destinazione di quella parte dell'edificio che non è attualmente
destinata all'abitazione. In quest'ottica, andrebbe pertanto verificato, se l'ampliamento
è contenuto nei limiti di un aumento della volumetria dettato da reali bisogni
tecnici o funzionali, che non snatura l'edificio ed il suo ambiente. La questione
può tuttavia rimanere indecisa, poiché l'edificio ricostruito ed ampliato in
verticale non rispetterebbe comunque la distanza minima di 4.00 m dalla casa del resistente CO 2,
munita di aperture, che l'art. 32 cpv. 3 NAPR impone per tutti gli interventi ammissibili
nella zona del nucleo. Irrilevante è il fatto che la maggior parte della
facciata ovest della controversa costruzione non sia posta direttamente di fronte
alle aperture della casa del resistente. La presenza di aperture sulla facciata
est della casa dell'opponente, quasi parallela a quella dell'edificio in esame,
basta per esigere il rispetto della distanza minima di 4.00 m, imposta dall'art. 32 cpv. 3 NAPR
tanto per gli ampliamenti, quanto per le ricostruzioni.
Anche volendo qualificare l'intervento alla
stregua di una ricostruzione combinata ad un ampliamento e ad una trasformazione,
la licenza non può dunque essere accordata perché l'edificio ricostruito,
sopraelevato e trasformato non rispetta la distanza verso edifici con aperture.
3.2
Irrilevante è il fatto che l'opponente
davanti al Consiglio di Stato non abbia eccepito l'insufficiente distanza. Il
Governo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione
impugnata (art. 56 PAmm). Può quindi rilevare d'ufficio il difetto.
La licenza non potrebbe essere accordata
nemmeno mantenendo il muro perimetrale ovest del rustico, poiché l'intervento
non potrebbe essere qualificato diversamente. Non trattandosi di un difetto che
può essere facilmente eliminato, subordinando la licenza alla condizione di
arretrare la facciata ovest alla distanza prescritta, l'annullamento della
licenza va quindi confermato.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, seppur per motivi
diversi, il giudizio impugnato va quindi confermato.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili perché il
resistente non è assistito da un patrocinatore iscritto nel registro degli
avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 12, 32 NAPR di __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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