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Decisione

52.2004.390

costruzione di una casa d'abitazione nel nucleo

4 febbraio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I piani e la documentazione fotografica permettono di statuire sull'impugnativa

con sufficiente cognizione di causa.

2. 2.1.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 NAPR, nella zona del nucleo tradizionale di __________ devono

essere salvaguardati i valori architettonici tradizionali. Sono possibili interventi

di:

(a) riattamento,

(b) trasformazione,

(c) ricostruzione,

(d) ampliamento, ovvero aumenti della volumetria di un edificio

esistente, limitati a reali bisogni tecnici o funzionali e tali da non

snaturare l'edificio ed il suo ambiente,

(e) combinazione tra gli interventi sopra descritti, in quanto non

snaturino le strutture edilizie e le caratteristiche ambientali esistenti.

Considerate le finalità eminentemente

conservative perseguite dalla norma in esame, è da ritenere che l'elencazione

degli interventi ammissibili abbia carattere esaustivo. In assenza di un'esplicita

indicazione in tal senso, non sono quindi ammesse nuove costruzioni.

2.2. La ricostruzione è generalmente

concepita come la riproduzione di un edificio demolito o distrutto, nel

rispetto integrale delle preesistenze per quanto attiene alle dimensioni, alla

destinazione, all'ubicazione ed all'aspetto architettonico (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 643). In quest'ottica, l'art. 12 cifra 7

NAPR definisce la ricostruzione come il ripristino di un edificio demolito o

distrutto di recente, senza ampliamenti.

Sebbene la definizione di ricostruzione

escluda la possibilità di attuare ampliamenti, l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR

permette tuttavia espressamente di combinare questo intervento con un modico aumento

della volumetria dell'edificio, dettato da reali bisogni tecnici o funzionali e

tale da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente. Scostandosi dal concetto

tradizionale di ricostruzione, la norma succitata permette anche di abbinare

questo intervento ad una trasformazione, ossia ad un ripristino con cambiamento

di destinazione (art. 12 cifra 6 NAPR).

Dal profilo della natura degli interventi

ammissibili, l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR attenua pertanto le conseguenze che

deriverebbero altrimenti da una rigida applicazione del concetto di ricostruzione

sancito dall'art. 12 cifra 7 NAPR.

2.2. Per tutti gli interventi

ammissibili nella zona del nucleo, l'art. 32 cpv. 3 NAPR richiede tuttavia il

rispetto delle seguenti distanze:

- da un fondo aperto a

confine o a m 3.00

- verso un edificio senza aperture in

contiguità o a m 3.00

- verso un edificio con aperture a

m 4.00.

In base a questa chiara, ancorché

improvvida, disposizione, interventi di ricostruzione, ampliamento e persino di

trasformazione possono quindi essere autorizzati soltanto se risultano rispettate

Considerandi

le distanze summenzionate. La ricostruzione di un edificio che non rispetta l'ordinamento

delle distanze può di conseguenza essere autorizzata soltanto se la difformità

viene nel contempo eliminata. Parimenti, stando al chiaro testo della norma, anche

l'autorizzazione per ampliare un edificio esistente in contrasto con le

distanze prescritte presuppone che la costruzione venga posta in consonanza con

il diritto.

L'assoggettamento di tutti gli interventi

ammissibili nella zona del nucleo all'ordinamento sulle distanze riduce dunque

in misura rilevante le possibilità d'intervento.

3.

3.1. Nel

caso concreto, il controverso intervento comporta la demolizione di un vecchio

rustico in disuso con susseguente edificazione di un nuovo edificio che

rispetta fedelmente le dimensioni orizzontali, ma prevede un modico aumento

verticale della volumetria del fabbricato esistente.

Il municipio si è limitato a rilevare che la

sopraelevazione non snaturava le caratteristiche e la forma del rustico.

Secondo il Consiglio di Stato, che si è limitato a richiamarsi alla definizione

della ricostruzione data dall'art. 12 cifra 7 NAPR, l'intervento andrebbe

configurato come una nuova costruzione, ovvero come un intervento che non

rientra nel novero degli interventi ammissibili secondo l'art. 32 cpv. 2 NAPR.

La tesi del Governo non può essere condivisa

perché non considera che l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR permette di combinare la

ricostruzione ad un ampliamento, ovvero ad un modico aumento della volumetria,

dettato da reali bisogni tecnici o funzionali, che non snaturi l'edificio ed il

suo ambiente.

Dal profilo della norma succitata, non

appare tutto sommato fuori luogo ravvisare nell'intervento una ricostruzione

combinata con un ampliamento ed una trasformazione, ossia con una cambiamento

della destinazione di quella parte dell'edificio che non è attualmente

destinata all'abitazione. In quest'ottica, andrebbe pertanto verificato, se l'ampliamento

è contenuto nei limiti di un aumento della volumetria dettato da reali bisogni

tecnici o funzionali, che non snatura l'edificio ed il suo ambiente. La questione

può tuttavia rimanere indecisa, poiché l'edificio ricostruito ed ampliato in

verticale non rispetterebbe comunque la distanza minima di 4.00 m dalla casa del resistente CO 2,

munita di aperture, che l'art. 32 cpv. 3 NAPR impone per tutti gli interventi ammissibili

nella zona del nucleo. Irrilevante è il fatto che la maggior parte della

facciata ovest della controversa costruzione non sia posta direttamente di fronte

alle aperture della casa del resistente. La presenza di aperture sulla facciata

est della casa dell'opponente, quasi parallela a quella dell'edificio in esame,

basta per esigere il rispetto della distanza minima di 4.00 m, imposta dall'art. 32 cpv. 3 NAPR

tanto per gli ampliamenti, quanto per le ricostruzioni.

Anche volendo qualificare l'intervento alla

stregua di una ricostruzione combinata ad un ampliamento e ad una trasformazione,

la licenza non può dunque essere accordata perché l'edificio ricostruito,

sopraelevato e trasformato non rispetta la distanza verso edifici con aperture.

3.2

Irrilevante è il fatto che l'opponente

davanti al Consiglio di Stato non abbia eccepito l'insufficiente distanza. Il

Governo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione

impugnata (art. 56 PAmm). Può quindi rilevare d'ufficio il difetto.

La licenza non potrebbe essere accordata

nemmeno mantenendo il muro perimetrale ovest del rustico, poiché l'intervento

non potrebbe essere qualificato diversamente. Non trattandosi di un difetto che

può essere facilmente eliminato, subordinando la licenza alla condizione di

arretrare la facciata ovest alla distanza prescritta, l'annullamento della

licenza va quindi confermato.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, seppur per motivi

diversi, il giudizio impugnato va quindi confermato.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili perché il

resistente non è assistito da un patrocinatore iscritto nel registro degli

avvocati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 12, 32 NAPR di __________; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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