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Decisione

52.2004.393

ordine di rimuovere dal suolo pubblico tre paletti con catene e dei vasi di fiori posati senza autorizzazione

3 marzo 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i paletti di cantiere che delimitavano la sua area di 150 cm di passaggio con

altri paletti provvisori più decorosi;

che il 17

febbraio 2004 la __________, rappresentata dal ricorrente dr. RI 1, presidente

del consiglio di amministrazione, ha chiesto alla polizia comunale di concederle

in affitto il suolo pubblico che occupa le fascia di 150 cm prospiciente la facciata

del suo stabile, allo scopo di garantire ai pedoni di transitare davanti alle

vetrine senza essere ostacolati dal servizio esterno del bar;

che con

risoluzione 23 aprile 2004 il municipio ha notificato al dr. RI 1 presso la __________

l'ordine di rimuovere i tre paletti ed i vasi da fiori che erano stati posati

abusivamente di fronte al bar;

che contro la predetta risoluzione il dr. RI

1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ha chiesto in via

preliminare di annullare il provvedimento già perché gli era stato notificato

personalmente, sebbene non sia né proprietario dello stabile, né autore

dell'intervento; a suo avviso, l'ordine avrebbe dovuto essere notificato alla __________;

che in via subordinata, l'insorgente ne ha

comunque contestato il fondamento, sottolineando la necessità di mantenere

libera una fascia di rispetto davanti alle vetrine;

che con

giudizio 9 novembre 2004, notificato alla __________ per il tramite del dr. RI

1, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando l'ordine di

ripristino e ponendo la tassa di giustizia a carico della predetta società;

che il

Governo ha anzitutto respinto le eccezioni di natura formale, sollevate dall'insorgente

con riferimento alla notifica dell'ordine censurato;

che il

Consiglio di Stato ha in particolare rilevato che l'insorgente, in quanto presidente

del consiglio di amministrazione della __________, è legittimato a ricevere le

comunicazioni indirizzate alla società che rappresenta; la richiesta di

annullamento della decisione censurata al fine di intimarla nuovamente alla __________

risulterebbe contraria al principio di economia di giudizio, stante che la

società aveva compiutamente potuto esprimersi nel suo allegato di replica;

che nel

merito l'Esecutivo cantonale ha in seguito ritenuto che il suolo pubblico deve essere

di principio mantenuto libero; il municipio sarebbe in ogni caso tenuto a garantire

che i tavoli e le sedie del vicino esercizio pubblico non sconfinino dall'area

autorizzata, invadendo la fascia in questione;

che

contro il predetto giudizio governativo il dr. RI 1 insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al

controverso ordine di ripristino;

che, in

limine litis, l'insorgente ripropone in questa sede le eccezioni formali sollevate

senza successo in prima istanza con riferimento alla notifica dell'ordine

censurato; ribadisce in particolare di non essere né l'autore della posa dei

paletti e delle fioriere, né il proprietario dello stabile che sorge sulla

part. __________ RF; la decisione del Consiglio di Stato e quella del municipio

sarebbero nulle perché il ricorrente è un soggetto giuridico diverso dalla __________;

che, nel

merito, il dr. RI 1 ribadisce la legittimità dell'intervento attuato dalla __________

Considerandi

per tutelare il libero passeggio dei pedoni davanti alle vetrine, evitando che

venga ostruito dal servizio esterno del bar, che ha ottenuto dal municipio il

diritto di occupare la piazza sino alla distanza di un metro dalle vetrine;

che all'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e

il municipio con argomenti, che verranno semmai discussi più avanti;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC;

che,

giusta l'art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre ricorso persone o

enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione

impugnata;

che la

legittimazione attiva presuppone che il ricorrente appartenga a quella limitata

e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto

del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso,

che permetta di distinguerla da quella degli altri membri della comunità;

l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, attuale,

diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio

effettivo che questo gli arreca;

che

nell'evenienza concreta, oggetto del ricorso interposto dal dr. RI 1 a questo

tribunale è il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa

inoltrata dallo stesso insorgente contro l'ordine di ripristino impartito dal

municipio, che gli era stato notificato al recapito della __________, di cui è

presidente del consiglio di amministrazione;

che, come già in prima istanza, il

ricorrente sottolinea con insistenza che il provvedimento notificatogli al

recapito della __________ non lo concerne personalmente, non essendo egli né

l'autore dell'intervento abusivo, né il proprietario dello stabile;

che l'ordine in contestazione non specifica

invero il destinatario, ossia il soggetto giuridico obbligato a provvedere alla

rimozione di quanto la __________ - per esplicita ammissione dello stesso

ricorrente - ha posato senza permesso su suolo pubblico;

che le parti concordano comunque nel

ritenere che l'ordine di ripristino sia stato impartito alla __________,

autrice materiale dell'abuso ed obbligata a darvi seguito;

che già in prima istanza il dr. RI 1 è

comparso a titolo personale; pur contestando in via subordinata anche il merito

del controverso provvedimento, non ha dichiarato di insorgere a nome e per

conto della società che amministra;

che nemmeno in questa sede il dr. RI 1

sostiene di ricorrere a nome e per conto della __________, alla quale il

Consiglio di Stato aveva, per il suo tramite, notificato il giudizio impugnato;

che in tali circostanze si possono anche

accogliere le eccezioni di natura formale, riproposte con insistenza dal

ricorrente davanti a questo tribunale, in relazione alle modalità con cui

l'ordine di ripristino è stato notificato;

che l'accoglimento di tali eccezioni non

comporta tuttavia l'annullamento del giudizio governativo e dell'ordine di

ripristino censurati, ma implica il rigetto in ordine - per carenza di

legittimazione attiva - dell'impugnativa inoltrata a titolo personale dal dr. RI

1.

, poiché il giudizio governativo in esame non grava minimamente l'insorgente;

che, in effetti, confermando un ordine di

ripristino, che per concorde ammissione delle parti, avallata dal Consiglio di

Stato, concerne unicamente la __________, il giudizio impugnato non tocca

minimamente la sfera degli interessi degni di protezione dell'insorgente;

che, preso atto delle pertinenti distinzioni

operate dal ricorrente tra la sua situazione personale e quella della società

che amministra, non mette conto di esaminare il merito del giudizio avversato,

poiché il dr. RI 1 non ha dichiarato di impugnarlo anche a nome e per conto

della __________;

che, dato

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3,18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Municipio

di Lugano, 6900 Lugano,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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