52.2004.393
ordine di rimuovere dal suolo pubblico tre paletti con catene e dei vasi di fiori posati senza autorizzazione
3 marzo 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2004.393
Data decisione, Autorità:
03.03.2005, TRAM
Titolo:
ordine di rimuovere dal suolo pubblico tre paletti con catene e dei vasi di fiori posati senza autorizzazione
LEGITTIMAZIONE
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2004.393
Lugano
3 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2004 del
dott. RI 1, c/o __________, ,
patr. da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 9 novembre 2004 (n. 4962) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 19 aprile 2004 con cui il municipio di CO 1 ha ordinato di rimuovere
dal suolo pubblico (mapp. n. __________ RFD) tre paletti con catene e dei vasi
di fiori posati senza autorizzazione;
viste le risposte:
- 14 dicembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 21 gennaio 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la __________
(__________) è proprietaria di uno stabile (part. 195) che fa da cornice a
piazza a;
che le
vetrine a pianterreno si affacciano direttamente su suolo pubblico;
che la
piazza è occupata sino alla distanza di un metro dalla facciata dello stabile
in questione dal servizio esterno del bar, situato nello stabile attiguo;
che con scritto 13 ottobre 2003 la __________
ha notificato al municipio di aver posto una pianta nell'area pubblica
all'angolo fra la sua proprietà ed il bar e di essere intenzionata a sostituire
Fatti
i paletti di cantiere che delimitavano la sua area di 150 cm di passaggio con
altri paletti provvisori più decorosi;
che il 17
febbraio 2004 la __________, rappresentata dal ricorrente dr. RI 1, presidente
del consiglio di amministrazione, ha chiesto alla polizia comunale di concederle
in affitto il suolo pubblico che occupa le fascia di 150 cm prospiciente la facciata
del suo stabile, allo scopo di garantire ai pedoni di transitare davanti alle
vetrine senza essere ostacolati dal servizio esterno del bar;
che con
risoluzione 23 aprile 2004 il municipio ha notificato al dr. RI 1 presso la __________
l'ordine di rimuovere i tre paletti ed i vasi da fiori che erano stati posati
abusivamente di fronte al bar;
che contro la predetta risoluzione il dr. RI
1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha chiesto in via
preliminare di annullare il provvedimento già perché gli era stato notificato
personalmente, sebbene non sia né proprietario dello stabile, né autore
dell'intervento; a suo avviso, l'ordine avrebbe dovuto essere notificato alla __________;
che in via subordinata, l'insorgente ne ha
comunque contestato il fondamento, sottolineando la necessità di mantenere
libera una fascia di rispetto davanti alle vetrine;
che con
giudizio 9 novembre 2004, notificato alla __________ per il tramite del dr. RI
1, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando l'ordine di
ripristino e ponendo la tassa di giustizia a carico della predetta società;
che il
Governo ha anzitutto respinto le eccezioni di natura formale, sollevate dall'insorgente
con riferimento alla notifica dell'ordine censurato;
che il
Consiglio di Stato ha in particolare rilevato che l'insorgente, in quanto presidente
del consiglio di amministrazione della __________, è legittimato a ricevere le
comunicazioni indirizzate alla società che rappresenta; la richiesta di
annullamento della decisione censurata al fine di intimarla nuovamente alla __________
risulterebbe contraria al principio di economia di giudizio, stante che la
società aveva compiutamente potuto esprimersi nel suo allegato di replica;
che nel
merito l'Esecutivo cantonale ha in seguito ritenuto che il suolo pubblico deve essere
di principio mantenuto libero; il municipio sarebbe in ogni caso tenuto a garantire
che i tavoli e le sedie del vicino esercizio pubblico non sconfinino dall'area
autorizzata, invadendo la fascia in questione;
che
contro il predetto giudizio governativo il dr. RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al
controverso ordine di ripristino;
che, in
limine litis, l'insorgente ripropone in questa sede le eccezioni formali sollevate
senza successo in prima istanza con riferimento alla notifica dell'ordine
censurato; ribadisce in particolare di non essere né l'autore della posa dei
paletti e delle fioriere, né il proprietario dello stabile che sorge sulla
part. __________ RF; la decisione del Consiglio di Stato e quella del municipio
sarebbero nulle perché il ricorrente è un soggetto giuridico diverso dalla __________;
che, nel
merito, il dr. RI 1 ribadisce la legittimità dell'intervento attuato dalla __________
Considerandi
per tutelare il libero passeggio dei pedoni davanti alle vetrine, evitando che
venga ostruito dal servizio esterno del bar, che ha ottenuto dal municipio il
diritto di occupare la piazza sino alla distanza di un metro dalle vetrine;
che all'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
il municipio con argomenti, che verranno semmai discussi più avanti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC;
che,
giusta l'art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre ricorso persone o
enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione
impugnata;
che la
legittimazione attiva presuppone che il ricorrente appartenga a quella limitata
e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto
del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso,
che permetta di distinguerla da quella degli altri membri della comunità;
l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, attuale,
diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio
effettivo che questo gli arreca;
che
nell'evenienza concreta, oggetto del ricorso interposto dal dr. RI 1 a questo
tribunale è il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa
inoltrata dallo stesso insorgente contro l'ordine di ripristino impartito dal
municipio, che gli era stato notificato al recapito della __________, di cui è
presidente del consiglio di amministrazione;
che, come già in prima istanza, il
ricorrente sottolinea con insistenza che il provvedimento notificatogli al
recapito della __________ non lo concerne personalmente, non essendo egli né
l'autore dell'intervento abusivo, né il proprietario dello stabile;
che l'ordine in contestazione non specifica
invero il destinatario, ossia il soggetto giuridico obbligato a provvedere alla
rimozione di quanto la __________ - per esplicita ammissione dello stesso
ricorrente - ha posato senza permesso su suolo pubblico;
che le parti concordano comunque nel
ritenere che l'ordine di ripristino sia stato impartito alla __________,
autrice materiale dell'abuso ed obbligata a darvi seguito;
che già in prima istanza il dr. RI 1 è
comparso a titolo personale; pur contestando in via subordinata anche il merito
del controverso provvedimento, non ha dichiarato di insorgere a nome e per
conto della società che amministra;
che nemmeno in questa sede il dr. RI 1
sostiene di ricorrere a nome e per conto della __________, alla quale il
Consiglio di Stato aveva, per il suo tramite, notificato il giudizio impugnato;
che in tali circostanze si possono anche
accogliere le eccezioni di natura formale, riproposte con insistenza dal
ricorrente davanti a questo tribunale, in relazione alle modalità con cui
l'ordine di ripristino è stato notificato;
che l'accoglimento di tali eccezioni non
comporta tuttavia l'annullamento del giudizio governativo e dell'ordine di
ripristino censurati, ma implica il rigetto in ordine - per carenza di
legittimazione attiva - dell'impugnativa inoltrata a titolo personale dal dr. RI
1.
, poiché il giudizio governativo in esame non grava minimamente l'insorgente;
che, in effetti, confermando un ordine di
ripristino, che per concorde ammissione delle parti, avallata dal Consiglio di
Stato, concerne unicamente la __________, il giudizio impugnato non tocca
minimamente la sfera degli interessi degni di protezione dell'insorgente;
che, preso atto delle pertinenti distinzioni
operate dal ricorrente tra la sua situazione personale e quella della società
che amministra, non mette conto di esaminare il merito del giudizio avversato,
poiché il dr. RI 1 non ha dichiarato di impugnarlo anche a nome e per conto
della __________;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3,18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Municipio
di Lugano, 6900 Lugano,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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