Lexipedia

Decisione

52.2004.396

permesso per la costruzione di un centro per il pretrattamento ed il trasbordo di scarti metallici

14 giugno 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I valori limite delle immissioni per il

rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza,

le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la

popolazione (art. 15 LPAmb).

Per le vibrazioni, a differenza del rumore, non sono sinora stati definiti

valori limite. Un'ordinanza sulle vibrazioni si trova attualmente in fase di

consultazione interna. Esiste inoltre una direttiva dell'UFAFP per la

valutazione di vibrazioni e di rumori trasmessi per via solida da impianti per

il trasporto su binari (VVRTB).

In assenza di prescrizioni vincolanti, vale

dunque il principio generale sancito dall'art. 15 LPAmb, in forza del quale le emissioni vanno contenute in modo che,

secondo la scienza o l'esperien-za, le immissioni inferiori a tali valori non

molestino considerevolmente la popolazione. In quest'ambito, va in particolare

tenuto conto delle indicazioni della norma DIN 4150 Erschütterungen im

Bauwesen, Teil 2 Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden, ed. 1999 (cfr.

Zäch/Wolf, Kommentar zum UWG, ad art. 15 n. 56).

3. Nel caso

concreto, il ricorso verte unicamente sulla questione di sapere se le risultanze

dell'EIA relativo alle vibrazioni (cap. 5.6, pag. 42 seg.) siano sufficienti

per accordare la licenza edilizia. Critica è unicamente la fase d'esercizio

dell'impianto.

Al riguardo, il RIA osserva che:

le fasi di

taglio o di compressione dei rottami mediante l'impianto in esame potrebbero

produrre delle vibrazioni percettibili a carattere impulsivo (e quindi a banda

larga) anche a distanza di diverse decine di metri, a dipendenza dei seguenti

fattori:

·

caratteristiche di montaggio dell'impianto;

·

caratteristiche fisico-meccaniche del suolo;

·

frequenze proprie degli edifici o di parti di

essi;

Siccome non

sono note né le caratteristiche del suolo, né il comportamento degli edifici

circostanti il progetto prevede la costruzione su un basamento molto spesso

(spessore dell'ordine di 1 – 2 m) in calcestruzzo armato per la macchina di taglio

e compressione, in modo da

·

ridurre le immissioni di vibrazioni;

Considerandi

·

permettere in futuro, a secondo delle

necessità, di abbattere ulteriormente del 90-95% le velocità di vibrazione

semplicemente inserendo fra basamento e telaio della macchina un sistema di

sospensioni ammortizzate.

Le uniche

misure integrate nel progetto risultano pertanto essere:

VI-1 Costruzione di un basamento in calcestruzzo armato molto spesso

(ordine di grandezza 1-2 m) per la macchina di taglio e compressione;

VI-2 In fase di esercizio si deve prevedere una campagna di misurazioni

per stabilire l'entità delle immissioni ed il rispetto dei limiti imposti dalla

DIN 4150-2.

In conclusione, il RIA rileva che

Il progetto

prevede di contenere le immissioni di vibrazione mediante la costruzione di un

basamento molto spesso per la macchina di taglio e compressione.

Se durante la

fase di esercizio dell'impianto non fossero rispettate le condizioni poste

dalla norma tedesca DIN 4150-2 allora dovranno essere ridotte ulteriormente le

immissioni di vibrazioni mediante la posa di un sistema di sospensioni

ammortizzate fra basamento e macchina in modo da garantire il rispetto dei

valori della norma.

Il preavviso favorevole emanato il 6 luglio 2004

dal Dipartimento del territorio è silente in punto alle vibrazioni. Su ricorso

degli opponenti il Consiglio di Stato ha quindi imposto di integrare la licenza

edilizia con un obbligo di verifica della situazione in fase di esercizio per

quanto attiene alle vibrazioni e ad un eventuale risanamento.

Stando ai ricorrenti, gli accertamenti su

cui si fonda il RIA sarebbero carenti e la clausola supplementare imposta dal

Governo non sarebbe sufficiente. Il rimprovero è soltanto parzialmente fondato.

Gli accertamenti del RIA sono sufficienti. La clausola non è invece abbastanza

precisa.

Considerata l'incidenza che lievi variazioni

dell'omogeneità del mezzo attraverso il quale le vibrazioni si diffondono

esplicano sulle modalità di propagazione delle vibrazioni nei corpi solidi,

accertamenti più approfonditi sulle caratteristiche fisico-meccani-che del

suolo non permetterebbero invero né di formulare una prognosi più precisa sulle

immissioni che si potranno effettivamente riscontrare sui fondi dei ricorrenti,

né di ottenere risultati più favorevoli a quest'ultimi di quelli che lo stesso

RIA prospetta, laddove propone di subordinare la licenza al rispetto dei valori

limite della norma DIN 4150-2.

La clausola alla quale il Consiglio di Stato

ha subordinato la licenza va invece precisata. La resistente prospetta un

basamento di spessore variante tra 1 e 2 m. Dal profilo della propagazione

delle vibrazioni, lo spessore del basamento è determinante. Il dimensionamento

del basamento non incide d'altro canto in misura significativa sui costi dell'opera.

In assenza di studi che permettano di considerare sufficiente lo spessore

minore, nell'ottica del principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb) appare di conseguenza ragionevole

imporre lo spessore maggiore.

Il RIA riserva l'installazione di

ammortizzatori soltanto nel caso in cui l'impianto, in fase d'esercizio, non

dovesse rispettare i valori limite della norma DIN 4150-2. Trattandosi di

Dispositivo

dispositivi non particolarmente costosi, che permettono di abbattere in misura

rilevante (90-95%) la velocità di propagazione delle vibrazioni, anche in questo

caso, dal profilo del principio di prevenzione si giustifica imporre che gli

ammortizzatori vengano comunque installati.

Il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato

si è limitato ad esigere che la licenza venga subordinata ad un obbligo di

verifica della situazione in fase di esercizio per quanto attiene alle

vibrazioni e ad un eventuale risanamento. Considerato che la stessa CO 1

dichiara, attraverso il RIA, di assoggettarsi alla normativa germanica, ben si

giustifica subordinare la licenza all'obbligo di un collaudo che accerti il

rispetto dei valori limite fissati dalla norma DIN 4150-2.

Entro questi limiti, il ricorso deve essere

parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio governativo

impugnato.

4. 4.1. Parzialmente

giustificate sono pure le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento

alla ripartizione della tassa di giustizia di fr. 2'000.- disposta dal

Consiglio di Stato, che li ha considerati soccombenti nella misura di ¾. Anche

se la domanda di annullamento della licenza impugnata formulata con il ricorso

è respinta, occorre in effetti riconoscere che la licenza è stata ampiamente

riformata, subordinandola alle condizioni che l'EIA, a torto negato, ha

dimostrato necessarie al fine di renderla conforme al diritto. Tenuto conto di

tutte le circostanze, non si può ravvisare in capo ai ricorrenti una

soccombenza di tre volte superiore a quella riscontrabile in capo alla

resistente. Si giustifica pertanto correggere la ripartizione della tassa di

giustizia disposta dal Consiglio di Stato, suddividendola in parti uguali fra i

ricorrenti e la resistente siccome ugualmente soccombenti.

In quest'ordine di idee, va pure annullata l'indennità

per ripetibili di 1'000.- accordata dal Consiglio di Stato alla CO 1.

4.2. Tenendo presente che i ricorrenti davanti

a questo tribunale non hanno chiesto l'annullamento della licenza, ma

unicamente quello del giudizio governativo impugnato, che viene invece soltanto

riformato, la tassa di giustizia del presente procedimento va pure suddivisa in

parti uguali fra i ricorrenti e la resistente. Analogamente, anche le

ripetibili si ritengono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11, 12, 15 LPAmb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, i dispositivi 2 e 3 della

decisione 16 novembre 2004 (n. 5059) del Consiglio di Stato sono annullati e riformati

come segue:

2.

gli atti sono rinviati al municipio di CO

2 affinché integri la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata alla CO 1

delle condizioni risultanti dall'avviso cantonale (EIA) 7 luglio 2004

completate dall'obbligo di rispettare i valori limite per le vibrazioni fissati

dalla norma DIN 4150-2.

Il

rispetto di tale obbligo verrà accertato mediante collaudo prima della messa in

esercizio dell'impianto.

Resta

riservata l'adozione di provvedimenti di risanamento in caso di inosservanza.

3.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è

suddivisa in parti ugu-ali fra i ricorrenti (fr. 1'000.-) e la resistente (fr.

1'000.-). Non si assegnano ripetibili.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra

i ricorrenti (fr. 750.-) e la resistente (fr. 750.-).

Non si

assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

patr. da: Lugano;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster