52.2004.397
ordine di demolire un'abitazione abusivamente eretta ed ampliata sui resti di un rustico intenzionalmente demolito senza autorizzazione. Divieto di ricostruire il rustico sulla base della licenza edil
23 febbraio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.397
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, TRAM
Titolo:
ordine di demolire un'abitazione abusivamente eretta ed ampliata sui resti di un rustico intenzionalmente demolito senza autorizzazione. Divieto di ricostruire il rustico sulla base della licenza edilizia precedentemente rilasciata per la sua trasformazione, siccome l'edificio non esiste più
AMPLIAMENTO
BUONA FEDE
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
DEMOLIZIONE
FUORI ZONA
GARANZIA DELLA PROPRIETÀ
INTERESSE PUBBLICO PREPONDERANTE
OPERA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO VIGENTE
PARITÀ ED EQUITÀ DI TRATTAMENTO
PROPORZIONALITÀ
RICOSTRUZIONE
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
art. 9 COST
art. 26 COST
art. 21 LE
art. 43 LE
art. 44 LE
art. 45 LE
art. 24c LPT
Incarto n.
52.2004.397
Lugano
23 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 5071), che conferma la risoluzione 14 luglio 2004 con cui il municipio di
CO 1 gli ha fatto ordine di demolire tutte le opere abusive edificate sul
proprio mappale n. 2117 RF e di riordinare la porzione interessata di fondo
allo stato naturale entro 60 giorni, come pure gli ha revocato la licenza
edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 non concedendogli così di ricostruire come
allo stato primario;
viste le risposte:
- 21 dicembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 22 dicembre 2004 del
Dipartimento del territorio, UDC;
- 5 gennaio 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, proprietario
del fondo n. 2217 RF ubicato sulla collina di __________, ha demolito senza la
necessaria autorizzazione la vecchia stalla in disuso ivi esistente, censita
nell’inventario comunale degli edifici situati fuori della zona edificabile
come meritevole di conservazione (categoria 1a). Al suo posto ha edificato un’abitazione
primaria di maggiori dimensioni e, poco distante, altri manufatti. Il 2 luglio
2003 il municipio ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione
del rustico in abitazione con ampliamento, diniego confermato con STA 6
febbraio 2004.
B. Con
risoluzione 14 luglio 2004 il municipio, accertato l’abuso edilizio perpetrato,
ha ordinato di demolire tutte le opere abusive edificate e di riordinare la
porzione interessata di fondo allo stato naturale entro 60 giorni dalla
crescita in giudicato; la licenza edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 è stata inoltre
revocata e non gli è stato così concesso di ricostruire come allo stato
primario.
C. Il 16 novembre
2004 il Governo ha confermato questi provvedimenti, respingendo l’impugnativa inoltrata
dall’istante in licenza.
Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi realizzati divergano in
misura importante da quanto autorizzato dalla preposta autorità (licenza 58/00),
per cui una semplice sanzione pecuniaria non sarebbe stata sufficientemente
incisiva. L’ordine di demolizione è invece proporzionale allo scopo voluto e
non viola la buona fede del ricorrente. Ha inoltre confermato che la licenza 22
giugno 2001 era decaduta, siccome il rustico è stato demolito.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via subordinata chiede
la conferma della citata licenza e che gli sia quindi concesso di ricostruire
come allo stato primario.
L'insorgente
rileva di aver agito da solo e di non conoscere le norme edilizie, da cui la
sua buona fede. L’opera realizzata non divergerebbe molto dalla preesistente,
perciò la sanzione adottata non sarebbe proporzionata. Il diritto di
ricostruire l’edificio demolito sarebbe infine dato dagli artt. 24c LPT e 9b
NAPR e dal diritto costituzionale della garanzia della proprietà.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio
ed il municipio di CO 1 senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per
rinvio dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e
personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere
ad un’istruttoria. Il sopralluogo chiesto non appare infatti atto a procurare a
questo tribunale maggiori informazioni di quelle acquisite con la
documentazione già in possesso. Neppure è necessario sentire l’insorgente, poiché
non ap-porterebbe la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina al proprietario del fondo la rettifica
o la demolizione delle opere edilizie eseguite senza permesso o in contrasto con
il permesso ricevuto, che disattendono in modo insanabile il diritto materiale
concretamente applicabile. La violazione materiale non è infatti data dalla
difformità dell’opera edilizia effettivamente realizzata per rapporto alla licenza
ricevuta. Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che tali costruzioni
siano fatte rettificare o demolire (RDAT 1979 n. 77; Scolari, Commentario, 2a
ed., n. 1277).
Non tutte
le violazioni materiali richiamano l'adozione di misure di ripristino. L’ordine
di demolizione deve comunque rispettare il principio di proporzionalità:
violazioni materiali di minima entità dal profilo dell’interesse pubblico o
senza rilevanza per i vicini vanno eccezionalmente tollerate, quando la
demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità.
Qualora
si tratti di edifici o impianti fuori delle zone edificabili il municipio,
prima di impartire l'ordine di ripristino o di demolizione, deve chiedere
l'avviso del Dipartimento (art. 47 cpv. 1 RLE).
2.2
Ove
la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la
sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare deve essere superiore
di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al
contravventore (art. 44 cpv. 1 LE). Il municipio deve pronunciare la sanzione
entro un anno dalla crescita in giudicato della decisione municipale con la
quale viene accertata la lesione insanabile delle norme LE, pena la sua
decadenza, ma in ogni caso entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva
(art. 44 cpv. 2 LE).
3.
3.1. Sostenere
che la ricostruzione non diverga in modo sostanziale dalla costruzione precedente
rasenta la temerarietà. La documentazione agli atti comprova al di là di ogni
ragionevole dubbio che si è in presenza di una nuova costruzione, che non ha
nulla a che vedere con la stalla allora edificata. La possibilità che il
rustico potesse essere oggetto di trasformazione e di cambiamento di
destinazione è stata completamente travisata dal ricorrente, il quale l’ha addirittura,
intenzionalmente, demolito, malgrado fosse iscritto come meritevole di
conservazione. È innegabile, dunque, che l’abitazione edificata sui suoi resti integra
gli estremi di una violazione materiale del diritto edilizio. Anche l'obiezione
del ricorrente di non essere particolarmente cognito in materia edilizia non va
accolta, sia perché nessuno può prevalersi dell’ignoranza del diritto, sia
perché durante la procedura per l’ottenimento della licenza di costruzione in
sanatoria l’istante era assistito da un architetto che, in quanto tale, è
tenuto a conoscere le leggi applicabili.
3.2
L’abuso edilizio perpetrato da RI 1 è quindi grave e manifesto. In dispregio
della variante di licenza concessa il 22 giugno 2001 e, soprattutto, delle
esigenze di protezione della natura e del paesaggio, di salvaguardia
dell'integrità del territorio e della sua pianificazione, egli ha agito per
meri fini soggettivi ed economici. Dall’esistenza di eventuali situazioni simili
tollerate dal municipio l’insorgente non può comunque trarre beneficio, giacché
l’ordinamento giuridico deve essere fatto rispettare indipendentemente se vi siano
altri abusi, purtroppo, non sanzionati. Nemmeno il principio della garanzia
delle situazioni acquisite (art. 24c LPT) viene in aiuto al ricorrente, poiché ha
per oggetto unicamente le costruzioni esistenti e cessa al momento in cui
queste vengono lasciate irreparabilmente deperire, sono demolite o distrutte.
Diversamente, si finirebbe per ammettere la perpetuazione di situazioni non
conformi al diritto edilizio materialmente applicabile (RDAT 1993 II n. 32;
Scolari, op. cit., N. 508).
4.
Una
sanzione pecuniaria non entra in considerazione perché inconciliabile con il diritto
federale, che regola la materia del contendere in modo esaustivo, nel senso di
riconoscere la demolizione delle costruzioni abusive fuori zona edificabile
quale unica soluzione attuabile.
L'abbattimento
dell’elevazione in cotto realizzata fino all’altezza del primo piano e del muro
di sostegno in calcestruzzo a ridosso della costruzione non pone alcun problema.
Esigibile, adeguato e conforme al principio di proporzionalità è pure lo
smantellamento del basamento, del locale tecnico e della cantina interrata. Al
ricorrente può quindi essere imposto di ripristinare integralmente la
situazione iniziale, compresa la sistemazione del terreno. L'ordine di
rimuovere l'opera abusiva costituisce pertanto l'unico mezzo atto a conseguire
lo scopo d'interesse pubblico perseguito dalla norma violata ed è perfettamente
idoneo a ristabilire una situazione conforme al diritto.
5.
La censura
relativa alla revoca della licenza edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 è già
stata evasa nel precedente giudizio, laddove si è stabilito che quest’autorizzazione
è decaduta automaticamente quando il rustico è stato demolito, venendo infatti meno
l’oggetto per il quale il permesso di costruzione è stato rilasciato. Destituita
di qualsiasi fondamento è la pretesa del ricorrente di ricostruire l’edificio originario
in virtù di tale licenza e del principio della garanzia della proprietà.
6.
Sulla
scorta di quanto esposto, il giudizio governativo resiste alle critiche del
ricorrente. L'ordine municipale di demolizione e di divieto di ricostruzione, immune
da violazioni del diritto, va pertanto confermato.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 1, 21, 43, 44, 45 LE; 24c LPT; 3, 18,
28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le tasse e
le spese di giustizia, pari a complessivi Fr. 1'500.-, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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