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Decisione

52.2004.397

ordine di demolire un'abitazione abusivamente eretta ed ampliata sui resti di un rustico intenzionalmente demolito senza autorizzazione. Divieto di ricostruire il rustico sulla base della licenza edil

23 febbraio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, proprietario

del fondo n. 2217 RF ubicato sulla collina di __________, ha demolito senza la

necessaria autorizzazione la vecchia stalla in disuso ivi esistente, censita

nell’inventario comunale degli edifici situati fuori della zona edificabile

come meritevole di conservazione (categoria 1a). Al suo posto ha edificato un’abitazione

primaria di maggiori dimensioni e, poco distante, altri manufatti. Il 2 luglio

2003 il municipio ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione

del rustico in abitazione con ampliamento, diniego confermato con STA 6

febbraio 2004.

B. Con

risoluzione 14 luglio 2004 il municipio, accertato l’abuso edilizio perpetrato,

ha ordinato di demolire tutte le opere abusive edificate e di riordinare la

porzione interessata di fondo allo stato naturale entro 60 giorni dalla

crescita in giudicato; la licenza edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 è stata inoltre

revocata e non gli è stato così concesso di ricostruire come allo stato

primario.

C. Il 16 novembre

2004 il Governo ha confermato questi provvedimenti, respingendo l’impugnativa inoltrata

dall’istante in licenza.

Il

Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi realizzati divergano in

misura importante da quanto autorizzato dalla preposta autorità (licenza 58/00),

per cui una semplice sanzione pecuniaria non sarebbe stata sufficientemente

incisiva. L’ordine di demolizione è invece proporzionale allo scopo voluto e

non viola la buona fede del ricorrente. Ha inoltre confermato che la licenza 22

giugno 2001 era decaduta, siccome il rustico è stato demolito.

D. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via subordinata chiede

la conferma della citata licenza e che gli sia quindi concesso di ricostruire

come allo stato primario.

L'insorgente

rileva di aver agito da solo e di non conoscere le norme edilizie, da cui la

sua buona fede. L’opera realizzata non divergerebbe molto dalla preesistente,

perciò la sanzione adottata non sarebbe proporzionata. Il diritto di

ricostruire l’edificio demolito sarebbe infine dato dagli artt. 24c LPT e 9b

NAPR e dal diritto costituzionale della garanzia della proprietà.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio

ed il municipio di CO 1 senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per

rinvio dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e

personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere

ad un’istruttoria. Il sopralluogo chiesto non appare infatti atto a procurare a

questo tribunale maggiori informazioni di quelle acquisite con la

documentazione già in possesso. Neppure è necessario sentire l’insorgente, poiché

non ap-porterebbe la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina al proprietario del fondo la rettifica

o la demolizione delle opere edilizie eseguite senza permesso o in contrasto con

il permesso ricevuto, che disattendono in modo insanabile il diritto materiale

concretamente applicabile. La violazione materiale non è infatti data dalla

difformità dell’opera edilizia effettivamente realizzata per rapporto alla licenza

ricevuta. Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che tali costruzioni

siano fatte rettificare o demolire (RDAT 1979 n. 77; Scolari, Commentario, 2a

ed., n. 1277).

Non tutte

le violazioni materiali richiamano l'adozione di misure di ripristino. L’ordine

di demolizione deve comunque rispettare il principio di proporzionalità:

violazioni materiali di minima entità dal profilo dell’interesse pubblico o

senza rilevanza per i vicini vanno eccezionalmente tollerate, quando la

demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità.

Qualora

si tratti di edifici o impianti fuori delle zone edificabili il municipio,

prima di impartire l'ordine di ripristino o di demolizione, deve chiedere

l'avviso del Dipartimento (art. 47 cpv. 1 RLE).

2.2

Ove

la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la

sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare deve essere superiore

di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al

contravventore (art. 44 cpv. 1 LE). Il municipio deve pronunciare la sanzione

entro un anno dalla crescita in giudicato della decisione municipale con la

quale viene accertata la lesione insanabile delle norme LE, pena la sua

decadenza, ma in ogni caso entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva

(art. 44 cpv. 2 LE).

3.

3.1. Sostenere

che la ricostruzione non diverga in modo sostanziale dalla costruzione precedente

rasenta la temerarietà. La documentazione agli atti comprova al di là di ogni

ragionevole dubbio che si è in presenza di una nuova costruzione, che non ha

nulla a che vedere con la stalla allora edificata. La possibilità che il

rustico potesse essere oggetto di trasformazione e di cambiamento di

destinazione è stata completamente travisata dal ricorrente, il quale l’ha addirittura,

intenzionalmente, demolito, malgrado fosse iscritto come meritevole di

conservazione. È innegabile, dunque, che l’abitazione edificata sui suoi resti integra

gli estremi di una violazione materiale del diritto edilizio. Anche l'obiezione

del ricorrente di non essere particolarmente cognito in materia edilizia non va

accolta, sia perché nessuno può prevalersi dell’ignoranza del diritto, sia

perché durante la procedura per l’ottenimento della licenza di costruzione in

sanatoria l’istante era assistito da un architetto che, in quanto tale, è

tenuto a conoscere le leggi applicabili.

3.2

L’abuso edilizio perpetrato da RI 1 è quindi grave e manifesto. In dispregio

della variante di licenza concessa il 22 giugno 2001 e, soprattutto, delle

esigenze di protezione della natura e del paesaggio, di salvaguardia

dell'integrità del territorio e della sua pianificazione, egli ha agito per

meri fini soggettivi ed economici. Dall’esistenza di eventuali situazioni simili

tollerate dal municipio l’insorgente non può comunque trarre beneficio, giacché

l’ordinamento giuridico deve essere fatto rispettare indipendentemente se vi siano

altri abusi, purtroppo, non sanzionati. Nemmeno il principio della garanzia

delle situazioni acquisite (art. 24c LPT) viene in aiuto al ricorrente, poiché ha

per oggetto unicamente le costruzioni esistenti e cessa al momento in cui

queste vengono lasciate irreparabilmente deperire, sono demolite o distrutte.

Diversamente, si finirebbe per ammettere la perpetuazione di situazioni non

conformi al diritto edilizio materialmente applicabile (RDAT 1993 II n. 32;

Scolari, op. cit., N. 508).

4.

Una

sanzione pecuniaria non entra in considerazione perché inconciliabile con il diritto

federale, che regola la materia del contendere in modo esaustivo, nel senso di

riconoscere la demolizione delle costruzioni abusive fuori zona edificabile

quale unica soluzione attuabile.

L'abbattimento

dell’elevazione in cotto realizzata fino all’altezza del primo piano e del muro

di sostegno in calcestruzzo a ridosso della costruzione non pone alcun problema.

Esigibile, adeguato e conforme al principio di proporzionalità è pure lo

smantellamento del basamento, del locale tecnico e della cantina interrata. Al

ricorrente può quindi essere imposto di ripristinare integralmente la

situazione iniziale, compresa la sistemazione del terreno. L'ordine di

rimuovere l'opera abusiva costituisce pertanto l'unico mezzo atto a conseguire

lo scopo d'interesse pubblico perseguito dalla norma violata ed è perfettamente

idoneo a ristabilire una situazione conforme al diritto.

5.

La censura

relativa alla revoca della licenza edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 è già

stata evasa nel precedente giudizio, laddove si è stabilito che quest’autorizzazione

è decaduta automaticamente quando il rustico è stato demolito, venendo infatti meno

l’oggetto per il quale il permesso di costruzione è stato rilasciato. Destituita

di qualsiasi fondamento è la pretesa del ricorrente di ricostruire l’edificio originario

in virtù di tale licenza e del principio della garanzia della proprietà.

6.

Sulla

scorta di quanto esposto, il giudizio governativo resiste alle critiche del

ricorrente. L'ordine municipale di demolizione e di divieto di ricostruzione, immune

da violazioni del diritto, va pertanto confermato.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 1, 21, 43, 44, 45 LE; 24c LPT; 3, 18,

28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le tasse e

le spese di giustizia, pari a complessivi Fr. 1'500.-, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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