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Decisione

52.2004.398

domanda di costruzione per installare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti

12 ottobre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i corpi tecnici sui tetti degli edifici. Non trattandosi di un impianto funzionalmente

connesso allo stabile sottostante, la licenza andrebbe negata.

B. Con

giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,

accogliendo l'impugnativa inoltrata contro di esso dalla OC.

Il

Governo ha ritenuto che l'intervento, conforme alla destinazione della zona e

alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni non

ionizzanti (RNI), rispettasse anche l'art. 21 NAPR, che limita l'altezza dei

corpi tecnici a m 2.50 e la superficie occupata da questi manufatti al 10% di

quella del tetto. L'altezza rientrerebbe nei limiti ammessi, mentre la

superficie occupata dal corpo tecnico esistente non verrebbe aumentata, poiché

le antenne, applicate in facciata, non insistono sul tetto.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, i soccombenti ed il comune di M__________ si

aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

con conseguente ripristino della decisione di diniego della licenza.

a. Le ricorrenti J__________ e M__________

sostengono anzitutto che le antenne non potrebbero essere autorizzate perché

non essendo funzionalmente connesse allo stabile che le sorregge non potrebbero

essere considerate come corpi tecnici.

La superficie delle antenne, soggiungono le

ricorrenti, andrebbe inoltre computata come superficie del corpo tecnico al

quale sono applicate, di cui sono parte integrante. Considerato che quest'ultimo

già supera il limite del 10% della superficie del tetto, anche per questo

motivo la licenza andrebbe negata.

Le antenne, concludono, disattenderebbero

infine l’art. 5 cpv. 2 RORNI, che raccomanda di evitare la posa di antenne

nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o dove soggiornano persone

particolarmente sensibili.

b. Analoghe contestazioni sono sollevate dal

comune.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la OC,

contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con argomenti che verranno

discussi nei seguenti considerandi.

I ricorrenti si appoggiano invece vicendevolmente.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva del comune e delle altre ricorrenti, abitanti nella zona

d'influenza dell'impianto e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2

LE). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Fondandosi sugli stessi fatti le impugnative

possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli

atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalle ricorrenti (sopralluogo, testi,

perizia) non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla

domanda di costruzione ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

2. 2.1. In

materia di polizia delle costruzioni il comune fruisce di

un'autonomia costituzionalmente protetta (art. 50 cpv. 1 Cost. fed.; 16 cpv. 2

Cost. cant.; RDAT 1994 II n. 48; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37

LALPT, n. 357).

Il Consiglio di Stato, quale autorità di

ricorso, esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della

decisione impugnata (art. 56 PAmm). Nell'interpretazione e nell'applicazione di

norme del diritto comunale, esso deve tuttavia rispettare la sfera di autonomia

che distingue il comune da un'istanza gerarchicamente subordinata. In

quest'ambito, deve in particolare intervenire con il dovuto riserbo,

limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto

sprovviste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali dei

cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità

cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza

esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice

il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione

data dall'autorità di ricorso alla norma applicata appaia altrettanto

sostenibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 116 Ia 54 seg.;

96 I 369 seg. consid. 4; RDAT 1996 I n. 14 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm n. 3).

2.2. Giusta l'art. 21 NAPR di M__________, i

corpi tecnici (quali cabine, lift, ventilazione, ecc.) possono superare di m

2.50 al massimo l'altezza della gronda e occupare al massimo un'area pari al

10% della superficie della soletta di copertura o della proiezione orizzontale

del tetto, escluse le sporgenze di gronda.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la

norma non esiga esplicitamente che i corpi tecnici costituiscano un accessorio

della costruzione principale. Ne ha quindi dedotto che l'impianto in discussione,

assimilabile ad un corpo tecnico, potesse essere autorizzato siccome rientrante

nei limiti degli ingombri verticali ed orizzontali prescritti. Implicitamente,

ha quindi contraddetto l'interpretazione data dal municipio a tale norma,

laddove quest'ultimo considera corpi tecnici soltanto le strutture funzionalmente

connesse all'edificio sottostante.

Da questo profilo, il giudizio impugnato non

regge alla critica dei ricorrenti, poiché la tesi del municipio di considerare

corpi tecnici soltanto i manufatti e gli impianti destinati a servire

l'edificio principale non appare affatto insostenibile.

La conclusione alla quale è pervenuto il

Consiglio di Stato va nondimeno confermata, poiché il controverso impianto

appare comunque conforme al diritto anche se gli si nega la qualifica di corpo

tecnico.

3. 3.1. Le

norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri

verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze

tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e

dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento

edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei

colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo

diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i

corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali

torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e

servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85

consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece

computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a

quelli di un semplice corpo tecnico.

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli

edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza

e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile

per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione

dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un

ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul

quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio.

In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza

non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 30.5.2005 in re Pax; BVR

1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

3.2. L'art. 21 NAPR di M__________, recante

il titolo marginale altezza dei corpi tecnici, è inserito nel capitolo

Considerandi

II. delle norme, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Il suo scopo

è unicamente quello di limitare l'altezza e l'ingombro orizzontale dei corpi

tecnici, ovvero dei manufatti e degli impianti che rendono funzionale lo

stabile sottostante. Da questa finalità non è tuttavia lecito dedurre che la

norma sia volta ad ammettere esclusivamente i corpi tecnici, escludendo

qualsiasi altra installazione che non sia connessa all'edificio su cui insiste.

A differenza di norme analoghe di PR di altri comuni (p. es. art. 21 cpv. 3

NAPR di Mendrisio), nella controversa disposizione non è ravvisabile nemmeno

una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico, volta a bandire dai tetti

qualsiasi altra installazione che non sia funzionalmente connessa all'immobile

sottostante.

In mancanza di contrarie disposizioni, dal

profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici possono

dunque essere ammessi anche impianti estranei almeno fintanto che non

determinano ingombri superiori a quelli prescritti per i corpi tecnici.

3.3

Nel caso concreto, l'impianto che la

resistente OC intende installare sulla torretta delle scale dello stabile in

oggetto si compone di tre antenne del tipo K__________ K 742 211, applicate

sulle facciate nordest (2) e nordovest (1) della torre del corpo scale che oltrepassa

in altezza il tetto piano dello stabile. Le due antenne a nordest sono alte 66

cm. Quella a nordovest è invece alta il doppio. Nessuna delle antenne

oltrepassa il livello del tetto del corpo scale.

Dal profilo delle altezze, le esigue

dimensioni delle antenne escludono che a priori che ci si trovi in presenza di un

ingombro concretamente apprezzabile. Nella misura in cui le si voglia assimilare

ad un corpo tecnico, esse non superano comunque il limite d'altezza fissato

dall'art. 21 NAPR. Già per questo motivo, da questo limitato profilo, la

licenza non può essere rifiutata.

Le controverse antenne non rappresentano

d'altro canto un ingombro apprezzabile nemmeno dal profilo del loro sviluppo

orizzontale. Anche da questo punto di vista nulla osta di conseguenza al

rilascio del permesso.

Questa conclusione si impone comunque anche

nella misura in cui si vogliano esaminare le antenne in discussione anche nell'ottica

delle limitazioni allo sviluppo orizzontale dei corpi tecnici sancite dall'art.

21.

NAPR. È ben vero che esse occupano una certa superficie. La superficie

occupata dalle antenne (0.02139 mq) non insiste tuttavia su quella del tetto,

ma su quella del fondo sottostante. Va quindi semmai ad aumentare l'indice di

occupazione dello stabile stesso, che, attestandosi attorno al 25%, risulta

abbondantemente inferiore a quello prescritto dalle norme di zona (30%; cfr.

art. 36 cpv. 1 NAPR).

Nulla osta dunque, dal profilo dell'art. 21

NAPR, al rilascio della controversa licenza.

Privo di fondamento è il rimprovero di abuso

del diritto, che le ricorrenti Lombardi e Morandi rivolgono alla OC con

riferimento al fatto che il municipio aveva già respinto due progetti comportanti

l'installazione di antenne sorrette da appositi supporti. Le precedenti

decisioni sfavorevoli alla resistente non le impedivano affatto di presentare

una variante sotto forma di nuova domanda di costruzione. In quest'ambito merita

unicamente di essere rilevata la contraddittorietà delle tesi sviluppate da

queste insorgenti, che dopo aver negato alle antenne in oggetto la qualifica di

corpo tecnico sostengono che venendo infisse nel corpo tecnico preesistente

ne diventano parte integrante.

5.

Giusta

l'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordi-nanza federale sulla

protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), occorre per

quanto possibile evitare di installare impianti di telefonia mobile nelle zone

a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano

persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati). La norma ha

valore di semplice raccomandazione. Non permette in particolare di subordinare

il rilascio dell'autorizzazione alla dimostrazione che l'antenna risponde ad un

pubblico interesse o che è necessaria per lo sviluppo della rete. Le limitazioni

di natura ambientale sono stabilite esclusivamente dalla legislazione federale

(LPAmb; ORNI), che non lascia spazio ai cantoni per introdurre ulteriori

vincoli.

Vanno quindi disattese le ulteriori,

generiche contestazioni che gli insorgenti sollevano con riferimento al

carattere residenziale della zona o alla vicinanza della scuola d'infanzia.

Irrilevante al riguardo è la mozione

postulante una moratoria per tutti gli impianti di telefonia mobile, attualmente

pendente davanti al consiglio comunale.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di giustizia è posta a carico delle

ricorrenti ad eccezione del comune, che non è intervenuto in difesa di suoi

interessi particolari. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali fra

i ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21, 36 NAPR di M__________;

5 RORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti sub a)

in solido.

3. Le

ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 750.-)

e le altre due ricorrenti (fr. 750.-).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

3 patrocinato da: PA 2

4. CO 4 6648 Minusio,

4 rappr. da: RA 1 6602 Muralto,

5. CO 5

6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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