52.2004.398
domanda di costruzione per installare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti
12 ottobre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2004.398
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, TRAM
Titolo:
domanda di costruzione per installare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
CORPO TECNICO / CORPI TECNICI
art. 40 LE
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2004.398
52.2004.407
Lugano
12 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 13 dicembre 2004 e (b) 7
dicembre 2004 di
(a)
(b)
RI 1
contro
la decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 5243) che annulla la decisione 1° settembre 2004 con cui il municipio di
M__________ ha negato alla CO 1 la licenza edilizia per installare un
impianto per la telefonia mobile sul tetto dello stabile d'appartamenti che
sorge sulla part. 1351 RF M__________;
viste le risposte:
- 21 dicembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 3 gennaio 2005 della CO
1;
- 25 gennaio 2005 del
municipio di M__________;
- 25 gennaio 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
al ricorso sub a)
- 21 dicembre 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 21 dicembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 11 gennaio 2005 della __________;
- 19 gennaio 2005 di J__________
e M__________;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 marzo
2004 la CO 1ha chiesto al municipio di M__________ il permesso di installare un
impianto per la telefonia mobile GSM/UMTS sul tetto di uno stabile d'appartamenti
ed uffici situato all'intersezione tra via R__________ e via s__________ (part.
1351) nella zona residenziale R5.
L'impianto si compone essenzialmente di tre
antenne del tipo K__________ K 742 211, che verrebbero applicate sulle facciate
nordest (2) e nordovest (1) della torre del corpo scale che sporge per oltre un
metro dalla facciata nord e per m 2.45 dal tetto piano dello stabile. Le antenne
hanno una base di circa 15 x 7 cm. Le due dell'angolo nordest sono alte 66 cm. Quella
a nordovest è invece alta 130 cm.
Alla
domanda di costruzione si sono opposti numerosi vicini, fra cui le ricorrenti CO
3 dal profilo della loro conformità con le NAPR, rispettivamente delle
immissioni prodotte.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 1° settembre 2004 il municipio si è rifiutato
di rilasciare la licenza richiesta, reputando l'impianto lesivo dell'altezza
massima prescritta dalle norme di zona (m 16.50) e dell'art. 21 NAPR, che disciplina
Fatti
i corpi tecnici sui tetti degli edifici. Non trattandosi di un impianto funzionalmente
connesso allo stabile sottostante, la licenza andrebbe negata.
B. Con
giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa inoltrata contro di esso dalla OC.
Il
Governo ha ritenuto che l'intervento, conforme alla destinazione della zona e
alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (RNI), rispettasse anche l'art. 21 NAPR, che limita l'altezza dei
corpi tecnici a m 2.50 e la superficie occupata da questi manufatti al 10% di
quella del tetto. L'altezza rientrerebbe nei limiti ammessi, mentre la
superficie occupata dal corpo tecnico esistente non verrebbe aumentata, poiché
le antenne, applicate in facciata, non insistono sul tetto.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti ed il comune di M__________ si
aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
con conseguente ripristino della decisione di diniego della licenza.
a. Le ricorrenti J__________ e M__________
sostengono anzitutto che le antenne non potrebbero essere autorizzate perché
non essendo funzionalmente connesse allo stabile che le sorregge non potrebbero
essere considerate come corpi tecnici.
La superficie delle antenne, soggiungono le
ricorrenti, andrebbe inoltre computata come superficie del corpo tecnico al
quale sono applicate, di cui sono parte integrante. Considerato che quest'ultimo
già supera il limite del 10% della superficie del tetto, anche per questo
motivo la licenza andrebbe negata.
Le antenne, concludono, disattenderebbero
infine l’art. 5 cpv. 2 RORNI, che raccomanda di evitare la posa di antenne
nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o dove soggiornano persone
particolarmente sensibili.
b. Analoghe contestazioni sono sollevate dal
comune.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la OC,
contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con argomenti che verranno
discussi nei seguenti considerandi.
I ricorrenti si appoggiano invece vicendevolmente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva del comune e delle altre ricorrenti, abitanti nella zona
d'influenza dell'impianto e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2
LE). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Fondandosi sugli stessi fatti le impugnative
possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalle ricorrenti (sopralluogo, testi,
perizia) non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla
domanda di costruzione ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
2. 2.1. In
materia di polizia delle costruzioni il comune fruisce di
un'autonomia costituzionalmente protetta (art. 50 cpv. 1 Cost. fed.; 16 cpv. 2
Cost. cant.; RDAT 1994 II n. 48; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37
LALPT, n. 357).
Il Consiglio di Stato, quale autorità di
ricorso, esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della
decisione impugnata (art. 56 PAmm). Nell'interpretazione e nell'applicazione di
norme del diritto comunale, esso deve tuttavia rispettare la sfera di autonomia
che distingue il comune da un'istanza gerarchicamente subordinata. In
quest'ambito, deve in particolare intervenire con il dovuto riserbo,
limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto
sprovviste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali dei
cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità
cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza
esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice
il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione
data dall'autorità di ricorso alla norma applicata appaia altrettanto
sostenibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 116 Ia 54 seg.;
96 I 369 seg. consid. 4; RDAT 1996 I n. 14 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm n. 3).
2.2. Giusta l'art. 21 NAPR di M__________, i
corpi tecnici (quali cabine, lift, ventilazione, ecc.) possono superare di m
2.50 al massimo l'altezza della gronda e occupare al massimo un'area pari al
10% della superficie della soletta di copertura o della proiezione orizzontale
del tetto, escluse le sporgenze di gronda.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
norma non esiga esplicitamente che i corpi tecnici costituiscano un accessorio
della costruzione principale. Ne ha quindi dedotto che l'impianto in discussione,
assimilabile ad un corpo tecnico, potesse essere autorizzato siccome rientrante
nei limiti degli ingombri verticali ed orizzontali prescritti. Implicitamente,
ha quindi contraddetto l'interpretazione data dal municipio a tale norma,
laddove quest'ultimo considera corpi tecnici soltanto le strutture funzionalmente
connesse all'edificio sottostante.
Da questo profilo, il giudizio impugnato non
regge alla critica dei ricorrenti, poiché la tesi del municipio di considerare
corpi tecnici soltanto i manufatti e gli impianti destinati a servire
l'edificio principale non appare affatto insostenibile.
La conclusione alla quale è pervenuto il
Consiglio di Stato va nondimeno confermata, poiché il controverso impianto
appare comunque conforme al diritto anche se gli si nega la qualifica di corpo
tecnico.
3. 3.1. Le
norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri
verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze
tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e
dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento
edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei
colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo
diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i
corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali
torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e
servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85
consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece
computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a
quelli di un semplice corpo tecnico.
Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli
edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza
e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile
per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione
dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un
ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul
quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio.
In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza
non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 30.5.2005 in re Pax; BVR
1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
3.2. L'art. 21 NAPR di M__________, recante
il titolo marginale altezza dei corpi tecnici, è inserito nel capitolo
Considerandi
II. delle norme, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Il suo scopo
è unicamente quello di limitare l'altezza e l'ingombro orizzontale dei corpi
tecnici, ovvero dei manufatti e degli impianti che rendono funzionale lo
stabile sottostante. Da questa finalità non è tuttavia lecito dedurre che la
norma sia volta ad ammettere esclusivamente i corpi tecnici, escludendo
qualsiasi altra installazione che non sia connessa all'edificio su cui insiste.
A differenza di norme analoghe di PR di altri comuni (p. es. art. 21 cpv. 3
NAPR di Mendrisio), nella controversa disposizione non è ravvisabile nemmeno
una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico, volta a bandire dai tetti
qualsiasi altra installazione che non sia funzionalmente connessa all'immobile
sottostante.
In mancanza di contrarie disposizioni, dal
profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici possono
dunque essere ammessi anche impianti estranei almeno fintanto che non
determinano ingombri superiori a quelli prescritti per i corpi tecnici.
3.3
Nel caso concreto, l'impianto che la
resistente OC intende installare sulla torretta delle scale dello stabile in
oggetto si compone di tre antenne del tipo K__________ K 742 211, applicate
sulle facciate nordest (2) e nordovest (1) della torre del corpo scale che oltrepassa
in altezza il tetto piano dello stabile. Le due antenne a nordest sono alte 66
cm. Quella a nordovest è invece alta il doppio. Nessuna delle antenne
oltrepassa il livello del tetto del corpo scale.
Dal profilo delle altezze, le esigue
dimensioni delle antenne escludono che a priori che ci si trovi in presenza di un
ingombro concretamente apprezzabile. Nella misura in cui le si voglia assimilare
ad un corpo tecnico, esse non superano comunque il limite d'altezza fissato
dall'art. 21 NAPR. Già per questo motivo, da questo limitato profilo, la
licenza non può essere rifiutata.
Le controverse antenne non rappresentano
d'altro canto un ingombro apprezzabile nemmeno dal profilo del loro sviluppo
orizzontale. Anche da questo punto di vista nulla osta di conseguenza al
rilascio del permesso.
Questa conclusione si impone comunque anche
nella misura in cui si vogliano esaminare le antenne in discussione anche nell'ottica
delle limitazioni allo sviluppo orizzontale dei corpi tecnici sancite dall'art.
21.
NAPR. È ben vero che esse occupano una certa superficie. La superficie
occupata dalle antenne (0.02139 mq) non insiste tuttavia su quella del tetto,
ma su quella del fondo sottostante. Va quindi semmai ad aumentare l'indice di
occupazione dello stabile stesso, che, attestandosi attorno al 25%, risulta
abbondantemente inferiore a quello prescritto dalle norme di zona (30%; cfr.
art. 36 cpv. 1 NAPR).
Nulla osta dunque, dal profilo dell'art. 21
NAPR, al rilascio della controversa licenza.
Privo di fondamento è il rimprovero di abuso
del diritto, che le ricorrenti Lombardi e Morandi rivolgono alla OC con
riferimento al fatto che il municipio aveva già respinto due progetti comportanti
l'installazione di antenne sorrette da appositi supporti. Le precedenti
decisioni sfavorevoli alla resistente non le impedivano affatto di presentare
una variante sotto forma di nuova domanda di costruzione. In quest'ambito merita
unicamente di essere rilevata la contraddittorietà delle tesi sviluppate da
queste insorgenti, che dopo aver negato alle antenne in oggetto la qualifica di
corpo tecnico sostengono che venendo infisse nel corpo tecnico preesistente
ne diventano parte integrante.
5.
Giusta
l'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordi-nanza federale sulla
protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), occorre per
quanto possibile evitare di installare impianti di telefonia mobile nelle zone
a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano
persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati). La norma ha
valore di semplice raccomandazione. Non permette in particolare di subordinare
il rilascio dell'autorizzazione alla dimostrazione che l'antenna risponde ad un
pubblico interesse o che è necessaria per lo sviluppo della rete. Le limitazioni
di natura ambientale sono stabilite esclusivamente dalla legislazione federale
(LPAmb; ORNI), che non lascia spazio ai cantoni per introdurre ulteriori
vincoli.
Vanno quindi disattese le ulteriori,
generiche contestazioni che gli insorgenti sollevano con riferimento al
carattere residenziale della zona o alla vicinanza della scuola d'infanzia.
Irrilevante al riguardo è la mozione
postulante una moratoria per tutti gli impianti di telefonia mobile, attualmente
pendente davanti al consiglio comunale.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.
La tassa di giustizia è posta a carico delle
ricorrenti ad eccezione del comune, che non è intervenuto in difesa di suoi
interessi particolari. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali fra
i ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21, 36 NAPR di M__________;
5 RORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti sub a)
in solido.
3. Le
ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 750.-)
e le altre due ricorrenti (fr. 750.-).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
3 patrocinato da: PA 2
4. CO 4 6648 Minusio,
4 rappr. da: RA 1 6602 Muralto,
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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