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Decisione

52.2004.399

ripetibili

4 febbraio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.399

Data decisione, Autorità:

04.02.2005, TRAM

Titolo:

ripetibili

RIPETIBILI

art. 31 LPAMM

Incarto n.

52.2004.399

Lugano

4 febbraio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 dicembre 2004 di

RI 1, ,

contro

la decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato

(n. __________) che annulla la decisione 15 settembre 2004 con cui il

municipio di CO 3 ha ordinato a CO 1 ed a CO 2 di sospendere immediatamente

le attività svolte nei locali esistenti sulle part. n. 1092 e 1075 ed a

ripristinarne l'uso quali garage-depositi;

viste le risposte:

- 15 dicembre 2004 del

municipio di CO 3;

- 16 dicembre 2004 del

Dipartimento del territorio (UDC);

- 21 dicembre 2004 del

Consiglio di Stato;

- 10 gennaio 2005 di CO 1

e CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che CO 1

e CO 2 sono proprietari di alcuni edifici (part. n. 1092 e 1075), situati nella

zona residenziale semi-intensiva R3 di __________, all'interno dei quali è

stata a suo tempo autorizzata la formazione di autorimesse, depositi e

magazzini;

che i vani in questione sono da tempo

utilizzati, senza autorizzazione, come autofficina per la riparazione dei veicoli;

che Isabella e RI 1, proprietari di una casa

d'abitazione situata nelle immediate vicinanze, hanno ripetutamente chiesto al

municipio di intervenire per il disturbo arrecato dall'attività dell'autofficina;

che, dando seguito alle reiterate lamentele,

il 15 settembre 2004 il municipio ha ordinato a CO 1 ed a CO 2 di sospendere

immediatamente l'attività in questione e di ripristinare l'uso dei locali quali

autorimesse e depositi;

che contro questa decisione, di cui ai

coniugi RI 1 è stata data soltanto notizia, CO 1 e CO 2 sono insorti davanti al

Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che il ricorso è stato notificato al

municipio, che ne ha chiesto il rigetto; in un secondo tempo è tuttavia stato

intimato anche ai vicini qui ricorrenti, che sono invece rimasti silenti;

che l'11 novembre 2004 il Servizio dei

ricorsi (SR) del Consiglio di Stato ha esperito un sopralluogo, al quale ha

convocato anche i vicini qui ricorrenti, che per quanto risulta dagli atti si

sono limitati ad assistervi passivamente, allontanandosi prima dell'ispezione

degli atti di PR presso la cancelleria comunale;

che il giorno seguente RI 1 hanno comunque

scritto al SR, puntualizzando alcuni aspetti dell'attività svolta - a loro

avviso abusivamente - sui fondi in questione e chiedendo che il ricorso inoltrato

da CO 1 e CO 2 fosse respinto;

che con decisione 23 novembre 2004 il

Consiglio di Stato l'ha invece accolto, annullando l'ordine di ripristino

impartito dal municipio, al quale ha tuttavia rinviato gli atti, affinché esigesse

Considerandi

l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;

che, dopo aver rilevato che i locali erano

stati realizzati in base a permessi per la costruzione di autorimesse e

magazzini (deposito) e che l'uso come officina non era invece mai stato autorizzato,

il Governo ha in sostanza ritenuto che prima di vietarne l'uso instaurato senza

permesso e di ordinare il ripristino dell'uso autorizzato occorresse esperire

una procedura di rilascio della licenza in sanatoria, al fine di accertare

l'eventuale illegittimità materiale del cambiamento di destinazione attuato;

che le ripetibili di fr. 1'000.- sono state

suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 500.-) ed i coniugi RI 1 (fr.

500.

-);

che contro la condanna al pagamento di

un'indennità per ripetibili Isabella e RI 1 insorgono davanti a questo

tribunale, chiedendone l'annullamento; gli insorgenti contestano in sostanza la

loro qualità di parte nel procedimento;

che il Consiglio di Stato ha chiesto il

rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;

che il municipio ha invece postulato

l'annullamento integrale del dispositivo di condanna al pagamento di

un'indennità per ripetibili, rilevando che il Consiglio di Stato ha comunque

accertato che l'uso in contestazione non è mai stato autorizzato;

che CO 1 e CO 2 sollecitano a loro volta la

conferma del giudizio impugnato, osservando che comunque hanno diritto ad un'indennità

per ripetibili;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva degli

insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine;

che irricevibile è la domanda formulata dal

municipio in sede di risposta di annullare anche la sua quota di ripetibili; la

PAmm non conosce l'istituto del ricorso adesivo;

che secondo l'art. 31 PAmm, il Consiglio di

Stato, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento di

un'indennità alla controparte;

che la qualità di parte va per principio riconosciuta

a chi è titolare di un interesse legittimo all'esito di un procedimento

amministrativo (RDAT II-1997 n. 12, consid. 2.3; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 15 n. 1);

che soccombente è la parte che ha proposto

un ricorso infondato od ha resistito a torto ad un ricorso fondato

(Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm, n. 2);

che l'indennità per ripetibili deve essere

adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla

controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n. 12);

che, procedendo da apprezzamento, la

determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale

soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto

sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare

insostenibile;

che l'ente pubblico che non compare in lite

a difesa di suoi interessi particolari è di regola esentato, in caso di

soccombenza, dal pagamento di una tassa di giustizia; le ripetibili gli sono

invece addossate: (a) integralmente, se compare in lite quale unica

controparte; (b) in tutto o in parte, se invece partecipa al procedimento a

fianco di altre parti, rimanendo soccombente assieme a quest'ultime; in questi

casi, le particolarità della partecipazione dell'ente pubblico possono essere

messe in evidenza, addossando le ripetibili esclusivamente alle parti che si

sono battute al suo fianco senza successo (RDAT I-1993 n. 19; Borghi/Corti, op.

cit., ad art. 32 PAmm n. 2 b);

che nel caso concreto, RI 1 sono

indubbiamente parte del procedimento di ricorso promosso dai qui resistenti

davanti al Consiglio di Stato; anche se il municipio non ha notificato loro

l'ordine di sospensione dell'attività insediata abusivamente, è innegabile che

in quanto vicini reclamanti fossero direttamente e personalmente interessati

all'esito dell'impugnativa, sulla quale sono stati del resto chiamati a

prendere posizione;

che RI 1, astenendosi dal presentare

osservazioni, non si sono formalmente opposti al ricorso; resistente, sino a

conclusione dell'istruttoria, era soltanto il comune per il tramite del

municipio;

che sino a quel momento le spese per la

tutela degli interessi dei ricorrenti erano state cagionate soltanto

dall'autorità comunale, che aveva emanato il controverso ordine, costringendo i

qui resistenti a rivolgersi ad un legale per impugnarlo;

che i qui ricorrenti hanno chiesto al

Consiglio di Stato di respingere l'impugnativa soltanto dopo il sopralluogo,

con uno scritto che, notificato al patrocinatore della controparte, non ha

praticamente causato spese supplementari di patrocinio;

che questa tardiva manifestazione di

resistenza non appare sufficiente per giustificare la condanna dei qui

ricorrenti al pagamento di metà delle ripetibili; è ben vero che il municipio è

intervenuto in seguito alle sollecitazioni dei qui ricorrenti, ma è altrettanto

vero che gli oneri di patrocinio sono stati concretamente ed effettivamente

causati dalla decisione viziata emanata dal municipio;

che stando così le cose, il ricorso va

accolto, addebitando le ripetibili, di per sé adeguatamente commisurate,

soltanto al comune;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della la

decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n__________) è riformato nel

senso che le ripetibili di fr. 1'000.- sono poste a carico del comune di CO 3.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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