52.2004.399
ripetibili
4 febbraio 2005Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.399
Data decisione, Autorità:
04.02.2005, TRAM
Titolo:
ripetibili
RIPETIBILI
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2004.399
Lugano
4 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2004 di
RI 1, ,
contro
la decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. __________) che annulla la decisione 15 settembre 2004 con cui il
municipio di CO 3 ha ordinato a CO 1 ed a CO 2 di sospendere immediatamente
le attività svolte nei locali esistenti sulle part. n. 1092 e 1075 ed a
ripristinarne l'uso quali garage-depositi;
viste le risposte:
- 15 dicembre 2004 del
municipio di CO 3;
- 16 dicembre 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 21 dicembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 10 gennaio 2005 di CO 1
e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che CO 1
e CO 2 sono proprietari di alcuni edifici (part. n. 1092 e 1075), situati nella
zona residenziale semi-intensiva R3 di __________, all'interno dei quali è
stata a suo tempo autorizzata la formazione di autorimesse, depositi e
magazzini;
che i vani in questione sono da tempo
utilizzati, senza autorizzazione, come autofficina per la riparazione dei veicoli;
che Isabella e RI 1, proprietari di una casa
d'abitazione situata nelle immediate vicinanze, hanno ripetutamente chiesto al
municipio di intervenire per il disturbo arrecato dall'attività dell'autofficina;
che, dando seguito alle reiterate lamentele,
il 15 settembre 2004 il municipio ha ordinato a CO 1 ed a CO 2 di sospendere
immediatamente l'attività in questione e di ripristinare l'uso dei locali quali
autorimesse e depositi;
che contro questa decisione, di cui ai
coniugi RI 1 è stata data soltanto notizia, CO 1 e CO 2 sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che il ricorso è stato notificato al
municipio, che ne ha chiesto il rigetto; in un secondo tempo è tuttavia stato
intimato anche ai vicini qui ricorrenti, che sono invece rimasti silenti;
che l'11 novembre 2004 il Servizio dei
ricorsi (SR) del Consiglio di Stato ha esperito un sopralluogo, al quale ha
convocato anche i vicini qui ricorrenti, che per quanto risulta dagli atti si
sono limitati ad assistervi passivamente, allontanandosi prima dell'ispezione
degli atti di PR presso la cancelleria comunale;
che il giorno seguente RI 1 hanno comunque
scritto al SR, puntualizzando alcuni aspetti dell'attività svolta - a loro
avviso abusivamente - sui fondi in questione e chiedendo che il ricorso inoltrato
da CO 1 e CO 2 fosse respinto;
che con decisione 23 novembre 2004 il
Consiglio di Stato l'ha invece accolto, annullando l'ordine di ripristino
impartito dal municipio, al quale ha tuttavia rinviato gli atti, affinché esigesse
Considerandi
l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;
che, dopo aver rilevato che i locali erano
stati realizzati in base a permessi per la costruzione di autorimesse e
magazzini (deposito) e che l'uso come officina non era invece mai stato autorizzato,
il Governo ha in sostanza ritenuto che prima di vietarne l'uso instaurato senza
permesso e di ordinare il ripristino dell'uso autorizzato occorresse esperire
una procedura di rilascio della licenza in sanatoria, al fine di accertare
l'eventuale illegittimità materiale del cambiamento di destinazione attuato;
che le ripetibili di fr. 1'000.- sono state
suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 500.-) ed i coniugi RI 1 (fr.
500.
-);
che contro la condanna al pagamento di
un'indennità per ripetibili Isabella e RI 1 insorgono davanti a questo
tribunale, chiedendone l'annullamento; gli insorgenti contestano in sostanza la
loro qualità di parte nel procedimento;
che il Consiglio di Stato ha chiesto il
rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che il municipio ha invece postulato
l'annullamento integrale del dispositivo di condanna al pagamento di
un'indennità per ripetibili, rilevando che il Consiglio di Stato ha comunque
accertato che l'uso in contestazione non è mai stato autorizzato;
che CO 1 e CO 2 sollecitano a loro volta la
conferma del giudizio impugnato, osservando che comunque hanno diritto ad un'indennità
per ripetibili;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva degli
insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine;
che irricevibile è la domanda formulata dal
municipio in sede di risposta di annullare anche la sua quota di ripetibili; la
PAmm non conosce l'istituto del ricorso adesivo;
che secondo l'art. 31 PAmm, il Consiglio di
Stato, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento di
un'indennità alla controparte;
che la qualità di parte va per principio riconosciuta
a chi è titolare di un interesse legittimo all'esito di un procedimento
amministrativo (RDAT II-1997 n. 12, consid. 2.3; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 15 n. 1);
che soccombente è la parte che ha proposto
un ricorso infondato od ha resistito a torto ad un ricorso fondato
(Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm, n. 2);
che l'indennità per ripetibili deve essere
adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla
controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n. 12);
che, procedendo da apprezzamento, la
determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale
soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto
sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare
insostenibile;
che l'ente pubblico che non compare in lite
a difesa di suoi interessi particolari è di regola esentato, in caso di
soccombenza, dal pagamento di una tassa di giustizia; le ripetibili gli sono
invece addossate: (a) integralmente, se compare in lite quale unica
controparte; (b) in tutto o in parte, se invece partecipa al procedimento a
fianco di altre parti, rimanendo soccombente assieme a quest'ultime; in questi
casi, le particolarità della partecipazione dell'ente pubblico possono essere
messe in evidenza, addossando le ripetibili esclusivamente alle parti che si
sono battute al suo fianco senza successo (RDAT I-1993 n. 19; Borghi/Corti, op.
cit., ad art. 32 PAmm n. 2 b);
che nel caso concreto, RI 1 sono
indubbiamente parte del procedimento di ricorso promosso dai qui resistenti
davanti al Consiglio di Stato; anche se il municipio non ha notificato loro
l'ordine di sospensione dell'attività insediata abusivamente, è innegabile che
in quanto vicini reclamanti fossero direttamente e personalmente interessati
all'esito dell'impugnativa, sulla quale sono stati del resto chiamati a
prendere posizione;
che RI 1, astenendosi dal presentare
osservazioni, non si sono formalmente opposti al ricorso; resistente, sino a
conclusione dell'istruttoria, era soltanto il comune per il tramite del
municipio;
che sino a quel momento le spese per la
tutela degli interessi dei ricorrenti erano state cagionate soltanto
dall'autorità comunale, che aveva emanato il controverso ordine, costringendo i
qui resistenti a rivolgersi ad un legale per impugnarlo;
che i qui ricorrenti hanno chiesto al
Consiglio di Stato di respingere l'impugnativa soltanto dopo il sopralluogo,
con uno scritto che, notificato al patrocinatore della controparte, non ha
praticamente causato spese supplementari di patrocinio;
che questa tardiva manifestazione di
resistenza non appare sufficiente per giustificare la condanna dei qui
ricorrenti al pagamento di metà delle ripetibili; è ben vero che il municipio è
intervenuto in seguito alle sollecitazioni dei qui ricorrenti, ma è altrettanto
vero che gli oneri di patrocinio sono stati concretamente ed effettivamente
causati dalla decisione viziata emanata dal municipio;
che stando così le cose, il ricorso va
accolto, addebitando le ripetibili, di per sé adeguatamente commisurate,
soltanto al comune;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della la
decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n__________) è riformato nel
senso che le ripetibili di fr. 1'000.- sono poste a carico del comune di CO 3.
2.Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster