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Decisione

52.2004.402

ricorso contro l'operato di Governo e Parlamento in ambito di pianificazione finanziaria

10 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.402

Data decisione, Autorità:

10.12.2004, TRAM

Titolo:

ricorso contro l'operato di Governo e Parlamento in ambito di pianificazione finanziaria

POTERE D'ESAME

art. 48 LPAMM

art. 60 LPAMM

Incarto n.

52.2004.402

Lugano

10 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dalla

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2004 di

RI 1

RI 2

per

mancata applicazione della legge sulla gestione e

sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con ricorso 9 dicembre 2004 RI 1 e RI 2

si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo rimproverando al

Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio di aver disatteso la legge sulla

gestione e sul controllo finanziario dello Stato (RL 2.5.1.1);

che i ricorrenti evidenziano che il

consuntivo del Cantone Ticino presenta da anni un importante deficit

d’esercizio; la stima di chiusura del consuntivo 2004, adducono, mostra un

disavanzo d’esercizio di 336 milioni di franchi, mentre il piano finanziario

2004 - 2007 indica disavanzi d’esercizio e autofinanziamento negativo crescenti

anche per gli anni 2006 - 2007;

che, a loro avviso, nemmeno se venissero

Considerandi

attuate le misure di risanamento previste dal piano finanziario 2004 - 2007, il

disavanzo riportato sarebbe riassorbito e gli investimenti netti autofinanziati

entro il 2008; con questo tipo di pianificazione le finanze del Cantone

resterebbero in disequilibrio per almeno 6 anni;

che, a mente dei ricorrenti, la gestione

finanziaria del Cantone disattenderebbe i principi sanciti dalla legge sulla gestione

e sul controllo finanziario dello Stato: in particolare, quelli della parsimonia

(art. 5), dell’economicità (art. 6) e dell’equilibrio finanziario (art. 4);

che, in conclusione, gli insorgenti

postulano che Governo e Parlamento cantonali vengano richiamati e costretti

a rientrare nella legalità, in modo da non danneggiare direttamente gli

interessi di tutti i contribuenti del Cantone;

considerato, in diritto

che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di

ricorso può respingere in limine litis, con breve motivazione, i ricorsi

inammissibili o manifestamente infondati;

che, in virtù dell’art. 3 PAmm, prima di

entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio

la propria competenza;

che il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un

dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e

non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla

legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1996, ad art. 60 PAmm n. 2);

che, in concreto, il gravame inoltrato è

rivolto contro l’operato del Governo e del Parlamento, ai quali gli insorgenti

rimproverano di aver violato la legge sulla gestione e sul controllo

finanziario dello Stato;

che nessuna disposizione di legge

attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su

ricorsi proposti contro decisioni fondate sulla legge in questione;

che già dal profilo della competenza il

ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

che il ricorso non è d’altro canto rivolto

contro una decisione particolare; esso si limita a censurare in termini

generali l’operato del Consiglio di Stato e del Parlamento;

che, non attribuendo la legge a questo

tribunale poteri di vigilanza sul Governo e sul Gran Consiglio, l’impugnativa

va di conseguenza respinta in ordine anche per difetto di decisione impugnabile;

che gli insorgenti non sono infine

legittimati a ricorrere; la loro situazione non è in effetti diversa da quella

di qualsiasi altro cittadino; non sono toccati in modo particolare dagli atti

che censurano; nemmeno da questo profilo sono date le premesse per entrare nel

merito del ricorso;

che il ricorso va pertanto respinto in

ordine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, per difetto di

decisione impugnabile e per carenza di legittimazione attiva degli insorgenti;

che la tassa di giustizia, commisurata al

dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dei

ricorrenti in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 26c cpv. 2 LOG;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico

dei ricorrenti, in solido.

3. Intimazione

a:

(per conoscenza).

terzi implicati

CO 1

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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