52.2004.405
revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto
4 febbraio 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2004.405
Data decisione, Autorità:
04.02.2005, TRAM
Titolo:
revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 2 let. b LDDS
art. 16 ODDS
Incarto n.
52.2004.405
Lugano
4 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2004 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 23 novembre 2004 (n. 5258) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 21 ottobre 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 16 dicembre 2004 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 21 dicembre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino russo RI 1RI 1 (1944) è padre di due figlie: E__________ (1972) e RI
1 (1990), quest'ultima nata da un precedente matrimonio con una connazionale.
Il 13 novembre 1999 egli è entrato in Svizzera
per rendere visita e successivamente sposarsi con la cittadina elvetica S__________
(1959), divorziata e già madre di due figli, O__________ (1989) ed E__________
(1992).
Le nozze tra S__________ __________ e RI 1RI
1 sono state celebrate il 4 maggio 2000 a B__________. A seguito del matrimonio
l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora, poi regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 3 maggio 2005.
Il 30 maggio 2000 egli è stato raggiunto
dalla figlia RI 1, la quale è stata posta al beneficio di un permesso di
soggiorno di identica durata e scadenza a quello ottenuto dal padre.
B. a) Durante
il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha cambiato diversi posti di lavoro, rimanendo
a volte disoccupato. Dal luglio 2004 egli lavora come elettromeccanico presso
una ditta di S__________.
Il matrimonio dei coniugi RI 1 è stato
contrassegnato da diversi periodi di crisi. Dopo una separazione di tre mesi
avvenuta nel corso del 2001, essi hanno cessato nuovamente la comunione
domestica a partire dell'estate del 2002, ricomponendola solo a partire dal 1°
aprile 2003.
Dopodiché, il 23 aprile 2004, S__________ ha
inoltrato alla Pretura di Lugano un'istanza di misure protettrici dell'unione
coniugale volta ad ottenere l'autorizzazione a vivere separata dal marito, affermando
di voler divorziare dallo stesso.
Il 25 giugno 2004 RI 1 ha notificato
all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ il cambiamento del posto di
lavoro e la modifica dell'indirizzo sul suo permesso di dimora e di quello della
figlia da P__________ a S__________ a partire dal 1° luglio 2004, indicando di
vivere separato di fatto dalla moglie.
Interrogata il 2 settembre 2004 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, S__________ ha affermato
che con il marito non è mai esistita un'armonia famigliare e di voler rompere
definitivamente con lo stesso.
Analogamente interrogato, il 9 settembre
successivo RI 1 ha confermato la crisi matrimoniale, dichiarando di avere
lasciato l'abitazione coniugale in giugno dopo essere rientrato dalla Russia pur
non escludendo una riconciliazione con la moglie.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 21 ottobre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora di RI 1 e, di
riflesso, alla figlia RI 1, fissando loro un termine con scadenza il 31
dicembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in
seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie senza
possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che egli invocasse il
matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel
nostro Paese.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 23 novembre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e dalla figlia RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso all'interessato e alla figlia per i motivi
addotti dal dipartimento, soggiungendo che il loro rientro nel Paese d'origine
era tutto sommato esigibile.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa,__________ si aggravano ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del loro permesso di dimora alla scadenza. In via del tutto subordinata, chiedono
di essere posti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera perché non
sarebbe esigibile il loro allontanamento dal nostro paese.
RI 1 conferma di vivere separato dalla
moglie, ritenendola responsabile della disunione pur non escludendo una loro
riconciliazione.
In ogni caso egli ritiene la decisione di
revoca contraria al principio di proporzionalità, in particolare riguardo alla
lunga durata del soggiorno nel nostro Paese e al grado di integrazione. Pone in
evidenza di aver trovato finalmente un'attività lucrativa conforme alla sua
formazione con piena soddisfazione del suo datore di lavoro, mentre il suo reinserimento
professionale in Russia sarebbe problematico, ritenuto pure che è ormai
sessantenne.
Per quanto riguarda RI 1, anch'ella sarà
confrontata a grossi problemi di reinserimento socioscolastico, data la sua età
adolescenziale e il fatto che è ormai da molti anni in Svizzera dove frequenta
la scuola media.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 21 ottobre 2004 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 e RI 1, validi entrambi
fino al 3 maggio 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art.
43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giova
innanzitutto ricordare che IRI 1 (28 luglio 1990) è al beneficio di un permesso
di dimora per vivere insieme al padre (ricongiungimento famigliare). Di
conseguenza, il destino del suo permesso di soggiorno dipende dall'esito del
ricorso inoltrato da RI 1.
3. 3.1. L'art.
7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel
corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,
segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni
impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
4. In
concreto, RI 1 è entrato in Svizzera il 13 novembre 1999, dove il 4 maggio 2000
si è poi sposato con S__________.
Fatti
I coniugi RI 1 hanno
cessato di vivere insieme definitivamente a partire dal luglio 2004. Infatti la
separazione dura ormai da ormai sette mesi e nessun elemento agli atti permette
di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria. Lo dimostra il fatto
che il ricorrente e la figlia IRI 1 hanno lasciato l'abitazione coniugale di P__________
per andare a vivere a S__________ in un appartamento di tre locali e mezzo, sottoscrivendo
un contratto di locazione di durata indeterminata con prima scadenza di disdetta
fissata per il 30 giugno 2007.
Del resto, è da parecchio tempo che il
matrimonio dei coniugi RI 1 è in crisi. Come accennato in narrativa, non è la
prima volta che essi si separano. Già dopo circa un anno di matrimonio hanno
cessato la comunione domestica durante tre mesi per poi separarsi nuovamente
nel giugno/luglio del 2002 fino al 1° aprile 2003. Il 23 aprile 2004 S__________
ha inoltrato alla Pretura di Lugano un'istanza di misure protettrici
dell'unione coniugale. Lo stesso ricorrente riconosce la profonda crisi matrimoniale.
Interrogato dalla Polizia cantonale, RI 1 ha in particolare dichiarato: "Abbiamo
convissuto tra alti e bassi fino al mese di giugno di quest'anno quando, io in
partenza per la Russia con IRI 1, lei mi disse che avrebbe preso le mie cose e
me le avrebbe messe sulla strada. Qui ho capito che la nostra vita in comune
non aveva più speranze quindi ho fatto le valigie" (verbale
d'interrogatorio 9 settembre 2004, pag. 6 in alto).
Considerandi
Il fatto che la disunione sarebbe imputabile
alla moglie è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto
alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in
re I. consid. 3a). Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità
sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà della moglie
di ricomporre la comunione coniugale.
Da quanto precede risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,
svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte.
5.
Resta da
verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
5.1
RI 1 risiede stabilmente da poco meno
di cinque anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora
di breve durata. Inoltre egli ha tutti i suoi legami familiari, sociali e
culturali in Russia, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in
Svizzera all'età di 55 anni (v. curriculum vitae 5 maggio 2000, agli atti).
La sua autorizzazione a svolgere un'attività
lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non
costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel
presente ambito. Del resto, nel nostro paese egli ha dimostrato difficoltà di integrazione,
rimanendo spesso disoccupato. È
peraltro solo dal 1° luglio 2004 che, lavorando come elettromeccanico, svolge
un'attività conforme alla sua formazione peraltro in stretto contatto con il
mercato russo (ricorso ad 6).
Dispositivo
Per questi motivi, il suo rientro in patria
non gli pone insormontabili problemi di riadattamento, tenuto anche conto del
suo curriculum professionale che lo rappresenta come particolarmente
qualificato.
Visto quanto precede, egli non può nemmeno
prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al
fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto,
non essendovi (più) stata vita familiare.
5.2. Per quanto concerne il permesso di
soggiorno di IRI 1 (1990), esso dipende dal destino di quello del padre. Di
conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non
costituisce un'ingerenza nei rapporti tra padre e figlia.
Si può inoltre ritenere che ella, tornando a
vivere in Russia dove ha trascorso i suoi primi nove anni e mezzo della vita, non
si troverà confrontata con insormontabili difficoltà di adattamento. Come ha
rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad H, pag. 7),
durante questi i suoi cinque anni di residenza nel nostro paese IRI 1 ha dovuto
cambiare diverse volte sede scolastica per seguire il padre: ella ha
frequentato la prima media a B__________ (2002/2003), la seconda a T__________
(2003/2004) ed ora la terza a S__________, senza che questi cambiamenti le
abbiano comportato problemi di inserimento scolastico (doc. D e E prodotti
dinnanzi all'autorità inferiore). Del resto ella sta per entrare nel suo
quindicesimo anno di età ed è prossima alla fine della scuola dell'obbligo.
Dagli atti risulta pure che nel 2002 DRI 1
aveva chiesto l'autorizzazione a trasferirsi sulle rive del Lemano unitamente
alla figlia, domanda poi respinta dalle autorità ginevrine il 10 giugno 2002. Ora,
se già a quel momento per IRI 1 era esigibile trasferirsi in un cantone con una
lingua diversa dalla nostra, lo è ancora di più tornando nel suo paese
d'origine.
In Russia vive peraltro sua madre, con la
quale ha vissuto prima di trasferirsi in Svizzera e continua a vedersi
regolarmente.
In questo senso, non è dunque dato a vedere
come non possa riadattarsi alla realtà del suo paese d'origine.
6. Infine, la
richiesta degli insorgenti volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi
dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale
amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domande.
7. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso,
alla figlia IRI 1, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo
matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
In particolare, la decisione censurata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2
lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua
concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).
8. Stando
così le cose, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di IRI 1 va però accollata al
padre, in quanto suo rappresentante legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico di RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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