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Decisione

52.2004.405

revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto

4 febbraio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RI 1 hanno

cessato di vivere insieme definitivamente a partire dal luglio 2004. Infatti la

separazione dura ormai da ormai sette mesi e nessun elemento agli atti permette

di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria. Lo dimostra il fatto

che il ricorrente e la figlia IRI 1 hanno lasciato l'abitazione coniugale di P__________

per andare a vivere a S__________ in un appartamento di tre locali e mezzo, sottoscrivendo

un contratto di locazione di durata indeterminata con prima scadenza di disdetta

fissata per il 30 giugno 2007.

Del resto, è da parecchio tempo che il

matrimonio dei coniugi RI 1 è in crisi. Come accennato in narrativa, non è la

prima volta che essi si separano. Già dopo circa un anno di matrimonio hanno

cessato la comunione domestica durante tre mesi per poi separarsi nuovamente

nel giugno/luglio del 2002 fino al 1° aprile 2003. Il 23 aprile 2004 S__________

ha inoltrato alla Pretura di Lugano un'istanza di misure protettrici

dell'unione coniugale. Lo stesso ricorrente riconosce la profonda crisi matrimoniale.

Interrogato dalla Polizia cantonale, RI 1 ha in particolare dichiarato: "Abbiamo

convissuto tra alti e bassi fino al mese di giugno di quest'anno quando, io in

partenza per la Russia con IRI 1, lei mi disse che avrebbe preso le mie cose e

me le avrebbe messe sulla strada. Qui ho capito che la nostra vita in comune

non aveva più speranze quindi ho fatto le valigie" (verbale

d'interrogatorio 9 settembre 2004, pag. 6 in alto).

Considerandi

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile

alla moglie è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto

alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in

re I. consid. 3a). Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità

sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà della moglie

di ricomporre la comunione coniugale.

Da quanto precede risulta pertanto in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte.

5.

Resta da

verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

5.1

RI 1 risiede stabilmente da poco meno

di cinque anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora

di breve durata. Inoltre egli ha tutti i suoi legami familiari, sociali e

culturali in Russia, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in

Svizzera all'età di 55 anni (v. curriculum vitae 5 maggio 2000, agli atti).

La sua autorizzazione a svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non

costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel

presente ambito. Del resto, nel nostro paese egli ha dimostrato difficoltà di integrazione,

rimanendo spesso disoccupato. È

peraltro solo dal 1° luglio 2004 che, lavorando come elettromeccanico, svolge

un'attività conforme alla sua formazione peraltro in stretto contatto con il

mercato russo (ricorso ad 6).

Dispositivo

Per questi motivi, il suo rientro in patria

non gli pone insormontabili problemi di riadattamento, tenuto anche conto del

suo curriculum professionale che lo rappresenta come particolarmente

qualificato.

Visto quanto precede, egli non può nemmeno

prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al

fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto,

non essendovi (più) stata vita familiare.

5.2. Per quanto concerne il permesso di

soggiorno di IRI 1 (1990), esso dipende dal destino di quello del padre. Di

conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non

costituisce un'ingerenza nei rapporti tra padre e figlia.

Si può inoltre ritenere che ella, tornando a

vivere in Russia dove ha trascorso i suoi primi nove anni e mezzo della vita, non

si troverà confrontata con insormontabili difficoltà di adattamento. Come ha

rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad H, pag. 7),

durante questi i suoi cinque anni di residenza nel nostro paese IRI 1 ha dovuto

cambiare diverse volte sede scolastica per seguire il padre: ella ha

frequentato la prima media a B__________ (2002/2003), la seconda a T__________

(2003/2004) ed ora la terza a S__________, senza che questi cambiamenti le

abbiano comportato problemi di inserimento scolastico (doc. D e E prodotti

dinnanzi all'autorità inferiore). Del resto ella sta per entrare nel suo

quindicesimo anno di età ed è prossima alla fine della scuola dell'obbligo.

Dagli atti risulta pure che nel 2002 DRI 1

aveva chiesto l'autorizzazione a trasferirsi sulle rive del Lemano unitamente

alla figlia, domanda poi respinta dalle autorità ginevrine il 10 giugno 2002. Ora,

se già a quel momento per IRI 1 era esigibile trasferirsi in un cantone con una

lingua diversa dalla nostra, lo è ancora di più tornando nel suo paese

d'origine.

In Russia vive peraltro sua madre, con la

quale ha vissuto prima di trasferirsi in Svizzera e continua a vedersi

regolarmente.

In questo senso, non è dunque dato a vedere

come non possa riadattarsi alla realtà del suo paese d'origine.

6. Infine, la

richiesta degli insorgenti volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi

dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale

amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domande.

7. La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso,

alla figlia IRI 1, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo

matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

In particolare, la decisione censurata non

procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2

lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua

concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).

8. Stando

così le cose, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di IRI 1 va però accollata al

padre, in quanto suo rappresentante legale.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett.

b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico di RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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