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Decisione

52.2004.406

Ristrutturazione servizi igenici esistenti in una casa comunale

7 febbraio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi bisogni fisiologici. L’installazione di un simile impianto in un

edificio pubblico, qual è la casa comunale, risponde quindi pienamente al requisito

della conformità di zona. Non deve essere preventivamente pianificata.

4.Legislazione ambientale

4.1. Giusta l’art. 11 cpv. 2 LPAmb,

indipendentemente dal carico inquinante esistente, soggiunge la norma, le

emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura

massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle

possibilità economiche. Le limitazioni delle emissioni, soggiunge la norma,

sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico

inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

L’art. 17 lett. a LPAc stabilisce a sua

volta che il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio

situato nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche può essere concesso

soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione

o sono sfruttate in agricoltura.

4.2. Nell’evenienza concreta, i controversi

servizi igienici sono muniti di un impianto di aerazione. La limitazione delle

emissioni atmosferiche appare adeguata e conforme alle esigenze poste dall’art.

11 cpv. 2 LPAmb. Non è invero dato di vedere quali ulteriori provvedimenti

potrebbero essere adottati, rispettivamente imposti, per ridurle ulteriormente.

Nemmeno gli insorgenti ne suggeriscono. L’insufficienza delle misure di

contenimento delle immissioni non permetterebbe d’altro canto di negare la

licenza, ma costituirebbe soltanto un motivo per imporne di più severe.

I servizi igienici previsti in sostituzione

degli attuali WC sono collegati alla canalizzazione. Anche dal profilo della

legislazione sulla protezione delle acque dall’inquinamento non sussistono

dunque impedimenti al rilascio della licenza.

5. Norme di

attuazione del PR

5.1. Gli art. 10 e 15 NAPR impongono alle

costruzioni di inserirsi adeguatamente dal profilo estetico nel contesto edilizio

in cui sono ubicate. Il municipio ha ritenuto che i nuovi gabinetti rispettassero

questo precetto. La valutazione espressa dall’autorità comunale, per quanto

opinabile possa apparire ai ricorrenti, considerati gli innegabili pregi di

Casa __________, resiste alla critica. Tenuto anche conto dei limiti imposti

dall’autonomia comunale al potere di cognizione dell’autorità di ricorso, non

procede, in particolare, da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che

la norma conferisce al municipio. La griglia che maschera le porte delle

latrine costituisce un valido espediente per migliorare l’integrazione del

nuovo impianto nel contesto edilizio in cui si inserisce. Il fatto che un’altra

ubicazione potrebbe per certi aspetti apparire preferibile non permette di

Considerandi

considerare insostenibile la collocazione prescelta.

5.2

Per quanto riguarda le distanze, l’art.

10.1

NAPR dichiara applicabile l’ordinamento della LAC.

I nuovi WC verrebbero tuttavia inseriti

all’interno di un edificio che sorge in contiguità con lo stabile di cui i

ricorrenti sono comproprietari. Da un profilo generale non si pone dunque alcun

problema di distanze né tra edifici, né dal confine. L’edificazione in

contiguità è peraltro espressamente ammessa dalla norma in esame, laddove esiste

la possibilità, indipendentemente dal fatto che si tratti di una costruzione

principale od accessoria.

Irrilevante è la circostanza che il muro

retrostante i WC insista interamente sul fondo dei ricorrenti. Essendo privo di

aperture verso il fondo dedotto in edificazione, non impedisce comunque di

costruire in contiguità. Vero è che l’art. 112 LAC impone una distanza minima

di 3 m per l’edificazione di latrine, fucine, forni o concimaie. L’art. 113 LAC

permette tuttavia al pretore, e quindi per analogia al municipio, di autorizzare

una distanza inferiore, qualora i lavori siano eseguiti a regola d’arte e con

materiali appropriati. Condizione, questa, che in concreto è sicuramente

soddisfatta.

5.3

Anche dal profilo delle NAPR non

sussistono dunque impedimenti al rilascio della licenza.

6.

Misure a favore degli invalidi

6.1

Secondo l’art. 30 cpv. 1 LE, nella

costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico,

come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, deve essere

tenuto conto dei bisogni degli invalidi motulesi, in quanto non insorgano costi

sproporzionati o altri notevoli inconvenienti (cpv. 1).

L’art. 11 cpv. 1 LF sui disabili (LDis)

dispone a sua volta che il giudice o l’autorità amministrativa non ordina

l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è

sproporzionato in particolare rispetto (a) ai costi che ne risultano, (b) agli

interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del

paesaggio e (c) agli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio.

6.2

In concreto, l’ubicazione e le ridotte

dimensioni delle latrine rendono difficile l’uso da parte dei disabili

motulesi. L’autorità cantonale ha tuttavia ritenuto che misure volte a migliorarne

l’accessibilità comporterebbe inconvenienti sproporzionati al vantaggio che ne

deriverebbe.

La valutazione rientra nel margine

d’apprezzamento che la norma concede all’autorità decidente.

In effetti, per rendere le latrine

facilmente accessibili anche da parte di motulesi occorrerebbe ingrandirle,

spostandone le porte verso il centro del portico. Inconveniente, questo, che -

oltre a vanificare gli obbiettivi di riordino perseguiti dall’intervento - arrecherebbe

agli insorgenti pregiudizi ben più gravi di quelli di cui si prevalgono per

opporsi al rilascio della licenza.

7.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque

respinto, confermando la licenza edilizia ed il giudizio impugnato siccome

immuni da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, sono a carico

degli insorgenti in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 30 LE; 112, 113, 124 LAC; 10, 15

NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

identico importo al comune di __________ a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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