52.2004.414
ricorso contro la mancata adozione di misure provvisionali nell'ambito di un procedimento promosso contro prescrizioni locali concernenti il traffico (segnaletica) già posate
3 marzo 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.414
Data decisione, Autorità:
03.03.2005, TRAM
Titolo:
ricorso contro la mancata adozione di misure provvisionali nell'ambito di un procedimento promosso contro prescrizioni locali concernenti il traffico (segnaletica) già posate
MISURE PROVVISIONALI
SEGNALETICA
art. 3 LCSTR
art. 5 LCSTR
art. 101 LCSTR
art. 107 LCSTR
art. 21 LPAMM
art. 47 LPAMM
Incarto n.
52.2004.414
Lugano
3 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 dicembre 2004 di
RI
1,
patr.
da: avv. PA 1,
contro
la
decisione 9 dicembre 2004 del Presidente del Consiglio di Stato, che si è
rifiutato di adottare le misure provvisionali richieste dagli insorgenti
(rimozione di segnaletica stradale già posata) nel contesto della procedura
ricorsuale promossa contro le prescrizioni locali concernenti il traffico
pubblicate dal municipio di CO 1 sul FU __________ del __________;
viste le risposte:
-
10 gennaio 2005 dell'Area del
supporto e del coordinamento;
-
3 febbraio 2005 del Presidente
del Consiglio di Stato;
-
16 febbraio 2005 del municipio di CO
1;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24 agosto 2004 il municipio di CO 1 ha deciso senza pubblicazione
di posare una serie di segnali volti a regolare il traffico durante i lavori di
riqualifica di;
che con successiva decisione pubblicata sul __________ del __________
il municipio ha deciso di confermare il collocamento di alcuni segnali stradali
volti a chiudere al traffico il tratto meridionale di via fino all'intersezione
con via, ovvero:
via
-
intersezione con via segn. 2.01
"divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola
complementare eccezioni "servizio a domicilio" e "bus";
-
intersezione con via segn. 2.01
"divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola
complementare eccezioni "servizio a domicilio" e "bus";
via
-
intersezione con via segn. 2.01
"divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola
complementare eccezioni "servizio a domicilio" e "bus";
che in calce alla pubblicazione erano indicati i rimedi di
diritto, con l'avvertenza che un'eventuale impugnativa avrebbe avuto effetto
sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco e che i
segnali sarebbero stati posati fisicamente soltanto ad avvenuta crescita in
giudicato della decisione;
che nessun segnale era contrassegnato da un asterisco;
che avverso l'adozione della predetta segnaletica sono
insorti davanti al Consiglio di Stato diversi commercianti del centro di (RI 1),
sostenendo che le prescrizioni pubblicate erano incompatibili con i disposti
del PR, sprovviste di interesse pubblico, lesive del principio della
proporzionalità, della libertà costituzionale di industria e commercio e del
principio del divieto di arbitrio;
che con istanza provvisionale presentata nel contesto del grava-me,
Fatti
i ricorrenti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di ordinare l'immediata
rimozione della segnaletica impugnata, già posata nonostante l'effetto
sospensivo esplicato dal ricorso;
che con giudizio 9 dicembre 2004 il Presidente del Governo ha
respinto l'istanza, reputando che era volta a conferire un inoppor-tuno effetto
sospensivo al ricorso proposto contro la risoluzione municipale del 21 ottobre
2004, immediatamente esecutiva in quanto confermativa di un complesso di
segnaletica da tempo esposto in via provvisoria;
che il 13 dicembre 2004 i soccombenti hanno invocato la revisione
del predetto giudizio; il 23 dicembre successivo il Presidente del Consiglio di
Stato ha dichiarato irricevibile la domanda;
che lo stesso giorno il litisconsorzio guidato da RI 1 ha
impugnato la pronunzia del 9 dicembre 2004 davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, riproponendo a giudizio la richiesta di immediata
neutralizzazione della segnaletica pubblicata;
che dopo aver annotato che la risoluzione municipale
avversata non menziona di essere immediatamente esecutiva e che il ricorso al
Consiglio di Stato ha effetto sospensivo ex lege, gli insorgenti hanno
rimproverato al Presidente del Governo di essersi pronunciato su una domanda
non formulata; la rimozione dei segnali installati ingiustificatamente si
imporrebbe quale conseguenza dell'effetto sospensivo di cui fruisce il gravame,
volto a rimediare ad una situazione particolarmente pregiudizievole per tutti
commercianti attivi nel centro cittadino;
che il Presidente del Consiglio di Stato ha sollecitato il
rigetto dell'impugnativa, al pari del municipio di CO 1; l'autorità comunale ha
rilevato che le prescrizioni censurate sono state apposte mesi or sono quale
segnaletica di cantiere e che la risoluzione impugnata non è stata indicata
come immediatamente esecutiva per una semplice svista;
che il tribunale ha richiamato d'ufficio dal municipio di CO
1 una copia della decisione con la quale è stata predisposta la posa della controversa
segnaletica in via provvisoria e della risoluzione che ha dato origine alla pubblicazione
nel FU del __________ seguente;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 cpv. 2 LALCStr e 21 PAmm;
che il giudizio può essere
reso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione acquisita d'ufficio
dal tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o
tolti soltanto se è ordinato dall'autorità (art. 101 cpv. 1 OSStr);
che l'autorità deve decidere e pubblicare, menzionando i
rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da
segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di
prescrizione; questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la
decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr);
che in via eccezionale, simili regolamentazioni locali del traffico
possono essere esposte senza pubblicazione per 60 giorni al massimo, a
condizione che trovino fondamento in una decisione formale e siano giustificate
da mere esigenze di sicurezza stradale (cfr. art. 107 cpv. 2 OSStr); scaduti 60
giorni siffatte prescrizioni decadono (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, N. 2.2 ad art. 107);
che nel caso di specie, in virtù dell'art. 107 cpv. 2 OSStr
la controversa segnaletica è stata posata senza pubblicazione a seguito di una
decisione presa il 24 agosto 2004 dal municipio di CO 1 (ris. no. 1036);
che prima della scadenza del periodo massimo di esposizione
consentito dall'art. 107 cpv. 2 OSStr, segnatamente il 5 ottobre 2004, il
municipio ha risolto di introdurre l'inversione di marcia in via, accompagnata
da tutte le misure filtro e di limitazione di transito necessarie ai fini della
viabilità di (ris. no. 1229);
che tali misure, rese pubbliche mediante annuncio apparso sul
FU del __________, sono state adottate in applicazione dell'art. 107 cpv. 1
OSStr al fine dichiarato di mantenere in loco la segnaletica posata per lo
svolgimento dei lavori di riqualifica urbanistica di;
che in simili circostanze la pubblicazione apparsa sul FU non
poteva essere intesa che come provvedimento immediatamente esecutivo volto a
prorogare oltre i 60 giorni di cui all'art. 107 cpv. 2 OSStr, la segnaletica di
cantiere esposta il mese di agosto 2004;
che in questo contesto, del tutto verosimile appare l'affermazione
del municipio secondo cui la mancata pubblicazione degli asterischi indicanti l'esecutività
provvisoria delle controverse prescrizioni concernenti il traffico è dovuta ad
una semplice svista;
che nonostante la distorta interpretazione data dal
Presidente del Consiglio di Stato alla domanda di misure provvisionali presentata
dai ricorrenti, la conclusione regge alla critica, poiché il rifiuto di
ordinare l'immediata rimozione dei segnali appare sufficientemente giustificato
dall'esigenza di assicurare la circolazione e la sicurezza del cantiere durante
i lavori di riqualifica del;
che il rigetto della domanda di rimozione della segnaletica
equivale in sostanza ad un conferimento dell'immediata esecutività alla
decisione municipale impugnata;
che rientra peraltro nelle competenze del Presidente del Consiglio
di Stato, ordinare anche d'ufficio le opportune misure provvisionali (art. 21
cpv. 1 PAmm);
che siffatta conclusione appare comunque sostenibile solo fintanto
che rimarrà aperto il cantiere in questione; appare dunque necessario, per
motivi di chiarezza, limitare gli effetti della provvisoria esecutività alla
durata del cantiere; il municipio non ha peraltro addotto alcun valido motivo
atto a suffragare il mantenimento in loco della controversa segnaletica oltre
la conclusione dei lavori in corso;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va quindi
parzialmente accolto, confermando la decisione impugnata unicamente nella
misura in cui consente al municipio di mantenere sul posto le prescrizioni
necessarie per portare a compimento le opere di riqualifica urbanistica di;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
che il comune di CO 1 dovrà rifondere agli insorgenti, assistiti
da un avvocato iscritto nell'apposito registro, ripetibili commisurate in
funzione dell'esito solo parziale dell'impugnativa (art. 31 PAmm);
visti
gli art. 3, 5 LCStr; 101, 107 OSStr; 10 LALCStr; 3, 18, 21, 28, 47, 60 e 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
Di conseguenza, la
decisione 9 dicembre 2004 del Presidente del Consiglio di Stato è riformata nel
senso che all'impugnativa 10 novembre 2004 dei ricorrenti è negato l'effetto
sospensivo limitatamente alla durata dei lavori di riqualifica urbanistica di.
Considerandi
2.
Non si preleva tassa di
giustizia.
3.
Il comune di CO 1 verserà ai
ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
4.
Intimazione
a:
;
Dipartimento del territorio, Ufficio segnaletica stradale, Bellinzona.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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