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Decisione

52.2004.414

ricorso contro la mancata adozione di misure provvisionali nell'ambito di un procedimento promosso contro prescrizioni locali concernenti il traffico (segnaletica) già posate

3 marzo 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di ordinare l'immediata

rimozione della segnaletica impugnata, già posata nonostante l'effetto

sospensivo esplicato dal ricorso;

che con giudizio 9 dicembre 2004 il Presidente del Governo ha

respinto l'istanza, reputando che era volta a conferire un inoppor-tuno effetto

sospensivo al ricorso proposto contro la risoluzione municipale del 21 ottobre

2004, immediatamente esecutiva in quanto confermativa di un complesso di

segnaletica da tempo esposto in via provvisoria;

che il 13 dicembre 2004 i soccombenti hanno invocato la revisione

del predetto giudizio; il 23 dicembre successivo il Presidente del Consiglio di

Stato ha dichiarato irricevibile la domanda;

che lo stesso giorno il litisconsorzio guidato da RI 1 ha

impugnato la pronunzia del 9 dicembre 2004 davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, riproponendo a giudizio la richiesta di immediata

neutralizzazione della segnaletica pubblicata;

che dopo aver annotato che la risoluzione municipale

avversata non menziona di essere immediatamente esecutiva e che il ricorso al

Consiglio di Stato ha effetto sospensivo ex lege, gli insorgenti hanno

rimproverato al Presidente del Governo di essersi pronunciato su una domanda

non formulata; la rimozione dei segnali installati ingiustificatamente si

imporrebbe quale conseguenza dell'effetto sospensivo di cui fruisce il gravame,

volto a rimediare ad una situazione particolarmente pregiudizievole per tutti

commercianti attivi nel centro cittadino;

che il Presidente del Consiglio di Stato ha sollecitato il

rigetto dell'impugnativa, al pari del municipio di CO 1; l'autorità comunale ha

rilevato che le prescrizioni censurate sono state apposte mesi or sono quale

segnaletica di cantiere e che la risoluzione impugnata non è stata indicata

come immediatamente esecutiva per una semplice svista;

che il tribunale ha richiamato d'ufficio dal municipio di CO

1 una copia della decisione con la quale è stata predisposta la posa della controversa

segnaletica in via provvisoria e della risoluzione che ha dato origine alla pubblicazione

nel FU del __________ seguente;

considerato, in

diritto

che il ricorso,

tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 cpv. 2 LALCStr e 21 PAmm;

che il giudizio può essere

reso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione acquisita d'ufficio

dal tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o

tolti soltanto se è ordinato dall'autorità (art. 101 cpv. 1 OSStr);

che l'autorità deve decidere e pubblicare, menzionando i

rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da

segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di

prescrizione; questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la

decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr);

che in via eccezionale, simili regolamentazioni locali del traffico

possono essere esposte senza pubblicazione per 60 giorni al massimo, a

condizione che trovino fondamento in una decisione formale e siano giustificate

da mere esigenze di sicurezza stradale (cfr. art. 107 cpv. 2 OSStr); scaduti 60

giorni siffatte prescrizioni decadono (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, N. 2.2 ad art. 107);

che nel caso di specie, in virtù dell'art. 107 cpv. 2 OSStr

la controversa segnaletica è stata posata senza pubblicazione a seguito di una

decisione presa il 24 agosto 2004 dal municipio di CO 1 (ris. no. 1036);

che prima della scadenza del periodo massimo di esposizione

consentito dall'art. 107 cpv. 2 OSStr, segnatamente il 5 ottobre 2004, il

municipio ha risolto di introdurre l'inversione di marcia in via, accompagnata

da tutte le misure filtro e di limitazione di transito necessarie ai fini della

viabilità di (ris. no. 1229);

che tali misure, rese pubbliche mediante annuncio apparso sul

FU del __________, sono state adottate in applicazione dell'art. 107 cpv. 1

OSStr al fine dichiarato di mantenere in loco la segnaletica posata per lo

svolgimento dei lavori di riqualifica urbanistica di;

che in simili circostanze la pubblicazione apparsa sul FU non

poteva essere intesa che come provvedimento immediatamente esecutivo volto a

prorogare oltre i 60 giorni di cui all'art. 107 cpv. 2 OSStr, la segnaletica di

cantiere esposta il mese di agosto 2004;

che in questo contesto, del tutto verosimile appare l'affermazione

del municipio secondo cui la mancata pubblicazione degli asterischi indicanti l'esecutività

provvisoria delle controverse prescrizioni concernenti il traffico è dovuta ad

una semplice svista;

che nonostante la distorta interpretazione data dal

Presidente del Consiglio di Stato alla domanda di misure provvisionali presentata

dai ricorrenti, la conclusione regge alla critica, poiché il rifiuto di

ordinare l'immediata rimozione dei segnali appare sufficientemente giustificato

dall'esigenza di assicurare la circolazione e la sicurezza del cantiere durante

i lavori di riqualifica del;

che il rigetto della domanda di rimozione della segnaletica

equivale in sostanza ad un conferimento dell'immediata esecutività alla

decisione municipale impugnata;

che rientra peraltro nelle competenze del Presidente del Consiglio

di Stato, ordinare anche d'ufficio le opportune misure provvisionali (art. 21

cpv. 1 PAmm);

che siffatta conclusione appare comunque sostenibile solo fintanto

che rimarrà aperto il cantiere in questione; appare dunque necessario, per

motivi di chiarezza, limitare gli effetti della provvisoria esecutività alla

durata del cantiere; il municipio non ha peraltro addotto alcun valido motivo

atto a suffragare il mantenimento in loco della controversa segnaletica oltre

la conclusione dei lavori in corso;

che sulla scorta di quanto precede il ricorso va quindi

parzialmente accolto, confermando la decisione impugnata unicamente nella

misura in cui consente al municipio di mantenere sul posto le prescrizioni

necessarie per portare a compimento le opere di riqualifica urbanistica di;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia;

che il comune di CO 1 dovrà rifondere agli insorgenti, assistiti

da un avvocato iscritto nell'apposito registro, ripetibili commisurate in

funzione dell'esito solo parziale dell'impugnativa (art. 31 PAmm);

visti

gli art. 3, 5 LCStr; 101, 107 OSStr; 10 LALCStr; 3, 18, 21, 28, 47, 60 e 61

PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, la

decisione 9 dicembre 2004 del Presidente del Consiglio di Stato è riformata nel

senso che all'impugnativa 10 novembre 2004 dei ricorrenti è negato l'effetto

sospensivo limitatamente alla durata dei lavori di riqualifica urbanistica di.

Considerandi

2.

Non si preleva tassa di

giustizia.

3.

Il comune di CO 1 verserà ai

ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.

4.

Intimazione

a:

;

Dipartimento del territorio, Ufficio segnaletica stradale, Bellinzona.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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