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Decisione

52.2004.415

autorizzazione ad acquistare un tomografo assiale computerizzato (TAC)

24 gennaio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5

ottobre 2004 l'RI 1 ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di acquistare

un tomografo assiale computerizzato (TAC) del tipo multislice per il

servizio di radiologia per la sede dell'__________ dell'__________. L'istante

riconosceva che il TAC sarebbe venuto ad in inserirsi in un comprensorio

abbondantemente dotato di infrastrutture di questo genere. A suo avviso, l'acquisto

si sarebbe comunque reso necessario per rispondere ai contenuti del progetto

sanitario, che è stato elaborato per l'__________ in seguito alla votazione

popolare con cui è stato respinto il disegno del Gran Consiglio di integrare

questo nosocomio nell'__________

La commissione consultiva delle attrezzature

medico-tecniche si è limitata a fornire al Consiglio di Stato gli elementi

tecnici necessari per rispondere ad un quesito, che - a suo avviso - sarebbe

politico.

B. Con decisione

7 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha negato l'autorizzazione richiesta,

ritenendo che la regione del Sottoce-neri è ampiamente dotata di apparecchiature

di questo genere e che l'__________ dispone di un TAC dell'ultima generazione

in grado di coprire anche il fabbisogno dell'__________.

C. Contro

questa decisione l'RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo che sia annullata e che sia rilasciata l'autorizzazione richiesta.

L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato

di essere incorso in un eccesso del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art.

3 del DL concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di

diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa 26 marzo

2001 (in seguito: DL clausola del bisogno). L'alta concentrazione di simili

apparecchiature nel Sottoceneri non sarebbe decisiva, poiché la tomografia

assiale computerizzata sta sostituendo le tecnologie più tradizionali, fornendo

risultati qualitativamente migliori a costi inferiori. Il TAC sarebbe inoltre

necessario per rispondere alle esigenze di un ospedale acuto qual è l'__________.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, contestando le tesi dell'insorgente

con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1 DL clausola del bisogno. La

legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente

sollecita l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Allo

scopo di contenere i costi della salute e di tutelare l'interesse pubblico preponderante,

la qualità e l'adeguatezza degli interventi, la messa

in esercizio di attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia

avanzata o particolarmente costose è subordinata ad autorizzazione del

Consiglio di Stato (art. 1 cpv. 1 DL clausola del bisogno). Alla clausola sono

assoggettati anche gli enti pubblici (art. 1 cpv. 2 DL clausola del bisogno).

Sono considerate attrezzature a tecnologia avanzata quelle

che, alternativamente: (a) sono particolarmente costose o la cui manutenzione od

esercizio genera costi particolarmente elevati, (b) non fanno parte della

dotazione ordinaria di una struttura, (c) necessitano di personale

particolarmente qualificato per il loro impiego (art. 2 cpv. 1 DL clausola del bisogno).

La tomografia assiale computerizzata (TAC) è in ogni caso considerata

un'attrezzatura a tecnologia avanzata (art. 2 cpv. 2 DL clausola del bisogno).

Giusta l'art. 3 cpv. 1 DL clausola del bisogno, l'autorizzazione

è concessa a meno che alternativamente:

- sia dimostrato un fabbisogno già sufficientemente

coperto;

- non sia dimostrata l'idoneità tecnica dell'attrezzatura;

- chi

intende utilizzarla (istituto o singolo operatore) non possieda le qualifiche

professionali necessarie.

La valutazione del fabbisogno e del relativo

grado di copertura, dell'idoneità tecnica e delle capacità professionali dell'operatore

è rimessa all'apprezzamento del Consiglio di Stato. È quindi sindacabile da

parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui

integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo

dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Violano in particolare il diritto, da

questo profilo, le valutazioni che non sono sorrette da criteri oggettivi e pertinenti,

che procedono da considerazioni estranee alla materia o che appaiono altrimenti

insostenibili, in quanto lesive dei principi fondamentali del diritto (RDAT I

1995.

n. 14; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

ad art. 61 PAmm, n. 2 d) .

2.2

Nel caso in esame, il Consiglio di

Stato ha anzitutto fondato il diniego dell'autorizzazione sul fatto che il

fabbisogno di apparecchiature di questo genere nel Sottoceneri è ampiamente coperto.

Dagli atti risulta in effetti che nei distretti di __________o e __________

sono in esercizio 6 TAC per una popolazione di 179'000 abitanti. Il rapporto

TAC per 100'000 abitanti è quindi di 3.35 TAC contro una media svizzera di 1.8.

Di fronte ad un grado di copertura quasi

doppio rispetto alla media svizzera, appare del tutto ragionevole sostenere che

il fabbisogno è adeguatamente coperto. Persino il ricorrente con la domanda ha

riconosciuto che nel Sottoceneri v'è una sovrabbondanza di questo genere di

apparecchiature. È ben vero che stanno progressivamente sostituendo le

apparecchiature d'indagine diagnostica più tradizionali. Questa tendenza non

permette tuttavia di considerare insostenibile la valutazione operata dal

Consiglio di Stato, che si è attenuto all'elenco delle apparecchiature soggette

ad autorizzazione, definito appena l'anno scorso dal Gran Consiglio nell'ambito

di una revisione del DL clausola del bisogno.

Da questo profilo, la decisione impugnata

resiste senz'altro alla critica dell'insorgente.

3.

3.1. L'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno, introdotto con emendamento del 1° giugno 2004 (BU 2004, 297) su proposta

della commissione speciale sanitaria per motivi di coerenza con la legislazione

in materia di pianificazione sanitaria (cfr. rapporto 5.11. 2002 n. 5314R),

stabilisce tuttavia anche che l'autorizzazione è, di regola, concessa per l'acquisizione

di attrezzature di cui un privato o un ente pubblico, riconosciuto nell'ambito

della pianificazione ospedaliera, deve in ogni

caso dotarsi per adempiere ad un contratto o ad un mandato di prestazione in

essere.

L'emendamento in oggetto inibisce la

clausola del bisogno, consentendo, almeno in linea di massima, agli operatori

sanitari riconosciuti nell'ambito della pianificazione ospedaliera di rivendicare

l'autorizzazione, anche se il fabbisogno è coperto, qualora l'attrezzatura

risulti indispensabile per far fronte ai suoi obblighi contrattuali

od ai compiti che gli sono assegnati dalla legge. Anteponendo l'adempimento degli

obblighi contrattuali o legali all'adeguamento della pianificazione, esso

permette in sostanza l'acquisto di attrezzature in eccedenza senza sottostare

alla clausola del bisogno. Determinanti ai fini del conseguimento di un'autorizzazione

fondata su questa norma possono comunque essere soltanto i compiti contemplati

dalla pianificazione ospedaliera. Altri contratti e mandati di prestazione non

possono giustificare una deroga alla clausola del bisogno.

Il giudizio sull'indispensabilità dell'attrezzatura

resta in ogni caso rimesso all'apprezzamento del Consiglio di Stato. Può quindi

essere sindacato da parte di questo tribunale unicamente nei limiti della

violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere

(art. 61 PAmm).

3.2

Nel caso concreto, l'RI 1 chiede l'autorizzazione

allegando in sostanza che il TAC è indispensabile all'__________ per rispondere

adeguatamente alla sua funzione di ospedale acuto, sancita dalla votazione

popolare del 13 marzo 1994.

Il motivo invocato

non è tuttavia atto a fondare il diritto all'autorizzazione, perché la

pianificazione ospedaliera non conferisce all'__________ alcun mandato di prestazione.

Il mandato di prestazione è infatti attribuito all'__________ (cfr. www.ti.ch/DSS/temi/pian-osp), che

con il TAC installato nella sede dell'__________ è perfettamente in grado di

assicurarne l'adempimento. L'__________ è soltanto una delle due sedi dell'__________,

che - stando alla pianificazione ospedaliera ed ai materiali parlamentari che

lo riguardano - si collocano fra loro in un rapporto di reciproca

complementarietà (cfr. www.__________.ch;

nonché cifra 4 del rapporto 8.3.01 commissione gestione e finanze sui messaggi

n. 4817 e 4817A del Consiglio di Stato relativi alla seconda tappa dei lavori

di ampliamento dell'__________, redatto

dall'attuale presidente dell'__________, nel quale si rileva che pur ribadendo che un concetto di unificazione delle due sedi avrebbe

comportato risparmi non indifferenti, la decisione

popolare del 1994 ha imposto la scelta di un concetto di complementarietà basata su una

gestione per dipartimenti; www.ti.ch/CAN/SegGC).

Contrariamente a quanto sembra ritenere il

ricorrente, determinante dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno può essere

soltanto il mandato di prestazione assegnato dalla pianificazione ospedaliera

all'__________. L'ulteriore conferimento di un mandato di prestazione all'__________,

conseguente alla suddivisione dei compiti operata dall'RI 1 fra le due sedi dell'__________

non è atto a legittimare una deroga alla clausola del bisogno. Una diversa

conclusione permetterebbe altrimenti all'RI 1 di eludere la clausola del bisogno.

Anche dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno la decisione

impugnata appare dunque conforme al diritto. Spetta al ricorrente impostare la

gestione delle due sedi dell'__________ in funzione di un impiego ottimale del

TAC esistente presso l'__________.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di

giustizia è a carico dell'RI 1 secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 9 DL clausola del bisogno; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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