52.2004.415
autorizzazione ad acquistare un tomografo assiale computerizzato (TAC)
24 gennaio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.415
Data decisione, Autorità:
24.01.2005, TRAM
Titolo:
autorizzazione ad acquistare un tomografo assiale computerizzato (TAC)
PIANIFICAZIONE DI ATTREZZATURE MEDICO TECNICHE
art. 1 DLCB
art. 3 DLCB
art. 61 LPAMM
Incarto n.
52.2004.415
Lugano
24 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2004 dell'
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 7 dicembre 2004 del Consiglio di Stato
che gli nega l'autorizzazione ad acquistare un tomografo assiale
computerizzato (TAC) per il servizio di radiologia per la sede RI 1;
vista la risposta 14 gennaio
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 5
ottobre 2004 l'RI 1 ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di acquistare
un tomografo assiale computerizzato (TAC) del tipo multislice per il
servizio di radiologia per la sede dell'__________ dell'__________. L'istante
riconosceva che il TAC sarebbe venuto ad in inserirsi in un comprensorio
abbondantemente dotato di infrastrutture di questo genere. A suo avviso, l'acquisto
si sarebbe comunque reso necessario per rispondere ai contenuti del progetto
sanitario, che è stato elaborato per l'__________ in seguito alla votazione
popolare con cui è stato respinto il disegno del Gran Consiglio di integrare
questo nosocomio nell'__________
La commissione consultiva delle attrezzature
medico-tecniche si è limitata a fornire al Consiglio di Stato gli elementi
tecnici necessari per rispondere ad un quesito, che - a suo avviso - sarebbe
politico.
B. Con decisione
7 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha negato l'autorizzazione richiesta,
ritenendo che la regione del Sottoce-neri è ampiamente dotata di apparecchiature
di questo genere e che l'__________ dispone di un TAC dell'ultima generazione
in grado di coprire anche il fabbisogno dell'__________.
C. Contro
questa decisione l'RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo che sia annullata e che sia rilasciata l'autorizzazione richiesta.
L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato
di essere incorso in un eccesso del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art.
3 del DL concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di
diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa 26 marzo
2001 (in seguito: DL clausola del bisogno). L'alta concentrazione di simili
apparecchiature nel Sottoceneri non sarebbe decisiva, poiché la tomografia
assiale computerizzata sta sostituendo le tecnologie più tradizionali, fornendo
risultati qualitativamente migliori a costi inferiori. Il TAC sarebbe inoltre
necessario per rispondere alle esigenze di un ospedale acuto qual è l'__________.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1 DL clausola del bisogno. La
legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente
sollecita l'assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Allo
scopo di contenere i costi della salute e di tutelare l'interesse pubblico preponderante,
la qualità e l'adeguatezza degli interventi, la messa
in esercizio di attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia
avanzata o particolarmente costose è subordinata ad autorizzazione del
Consiglio di Stato (art. 1 cpv. 1 DL clausola del bisogno). Alla clausola sono
assoggettati anche gli enti pubblici (art. 1 cpv. 2 DL clausola del bisogno).
Sono considerate attrezzature a tecnologia avanzata quelle
che, alternativamente: (a) sono particolarmente costose o la cui manutenzione od
esercizio genera costi particolarmente elevati, (b) non fanno parte della
dotazione ordinaria di una struttura, (c) necessitano di personale
particolarmente qualificato per il loro impiego (art. 2 cpv. 1 DL clausola del bisogno).
La tomografia assiale computerizzata (TAC) è in ogni caso considerata
un'attrezzatura a tecnologia avanzata (art. 2 cpv. 2 DL clausola del bisogno).
Giusta l'art. 3 cpv. 1 DL clausola del bisogno, l'autorizzazione
è concessa a meno che alternativamente:
- sia dimostrato un fabbisogno già sufficientemente
coperto;
- non sia dimostrata l'idoneità tecnica dell'attrezzatura;
- chi
intende utilizzarla (istituto o singolo operatore) non possieda le qualifiche
professionali necessarie.
La valutazione del fabbisogno e del relativo
grado di copertura, dell'idoneità tecnica e delle capacità professionali dell'operatore
è rimessa all'apprezzamento del Consiglio di Stato. È quindi sindacabile da
parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui
integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo
dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Violano in particolare il diritto, da
questo profilo, le valutazioni che non sono sorrette da criteri oggettivi e pertinenti,
che procedono da considerazioni estranee alla materia o che appaiono altrimenti
insostenibili, in quanto lesive dei principi fondamentali del diritto (RDAT I
1995.
n. 14; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 61 PAmm, n. 2 d) .
2.2
Nel caso in esame, il Consiglio di
Stato ha anzitutto fondato il diniego dell'autorizzazione sul fatto che il
fabbisogno di apparecchiature di questo genere nel Sottoceneri è ampiamente coperto.
Dagli atti risulta in effetti che nei distretti di __________o e __________
sono in esercizio 6 TAC per una popolazione di 179'000 abitanti. Il rapporto
TAC per 100'000 abitanti è quindi di 3.35 TAC contro una media svizzera di 1.8.
Di fronte ad un grado di copertura quasi
doppio rispetto alla media svizzera, appare del tutto ragionevole sostenere che
il fabbisogno è adeguatamente coperto. Persino il ricorrente con la domanda ha
riconosciuto che nel Sottoceneri v'è una sovrabbondanza di questo genere di
apparecchiature. È ben vero che stanno progressivamente sostituendo le
apparecchiature d'indagine diagnostica più tradizionali. Questa tendenza non
permette tuttavia di considerare insostenibile la valutazione operata dal
Consiglio di Stato, che si è attenuto all'elenco delle apparecchiature soggette
ad autorizzazione, definito appena l'anno scorso dal Gran Consiglio nell'ambito
di una revisione del DL clausola del bisogno.
Da questo profilo, la decisione impugnata
resiste senz'altro alla critica dell'insorgente.
3.
3.1. L'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno, introdotto con emendamento del 1° giugno 2004 (BU 2004, 297) su proposta
della commissione speciale sanitaria per motivi di coerenza con la legislazione
in materia di pianificazione sanitaria (cfr. rapporto 5.11. 2002 n. 5314R),
stabilisce tuttavia anche che l'autorizzazione è, di regola, concessa per l'acquisizione
di attrezzature di cui un privato o un ente pubblico, riconosciuto nell'ambito
della pianificazione ospedaliera, deve in ogni
caso dotarsi per adempiere ad un contratto o ad un mandato di prestazione in
essere.
L'emendamento in oggetto inibisce la
clausola del bisogno, consentendo, almeno in linea di massima, agli operatori
sanitari riconosciuti nell'ambito della pianificazione ospedaliera di rivendicare
l'autorizzazione, anche se il fabbisogno è coperto, qualora l'attrezzatura
risulti indispensabile per far fronte ai suoi obblighi contrattuali
od ai compiti che gli sono assegnati dalla legge. Anteponendo l'adempimento degli
obblighi contrattuali o legali all'adeguamento della pianificazione, esso
permette in sostanza l'acquisto di attrezzature in eccedenza senza sottostare
alla clausola del bisogno. Determinanti ai fini del conseguimento di un'autorizzazione
fondata su questa norma possono comunque essere soltanto i compiti contemplati
dalla pianificazione ospedaliera. Altri contratti e mandati di prestazione non
possono giustificare una deroga alla clausola del bisogno.
Il giudizio sull'indispensabilità dell'attrezzatura
resta in ogni caso rimesso all'apprezzamento del Consiglio di Stato. Può quindi
essere sindacato da parte di questo tribunale unicamente nei limiti della
violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere
(art. 61 PAmm).
3.2
Nel caso concreto, l'RI 1 chiede l'autorizzazione
allegando in sostanza che il TAC è indispensabile all'__________ per rispondere
adeguatamente alla sua funzione di ospedale acuto, sancita dalla votazione
popolare del 13 marzo 1994.
Il motivo invocato
non è tuttavia atto a fondare il diritto all'autorizzazione, perché la
pianificazione ospedaliera non conferisce all'__________ alcun mandato di prestazione.
Il mandato di prestazione è infatti attribuito all'__________ (cfr. www.ti.ch/DSS/temi/pian-osp), che
con il TAC installato nella sede dell'__________ è perfettamente in grado di
assicurarne l'adempimento. L'__________ è soltanto una delle due sedi dell'__________,
che - stando alla pianificazione ospedaliera ed ai materiali parlamentari che
lo riguardano - si collocano fra loro in un rapporto di reciproca
complementarietà (cfr. www.__________.ch;
nonché cifra 4 del rapporto 8.3.01 commissione gestione e finanze sui messaggi
n. 4817 e 4817A del Consiglio di Stato relativi alla seconda tappa dei lavori
di ampliamento dell'__________, redatto
dall'attuale presidente dell'__________, nel quale si rileva che pur ribadendo che un concetto di unificazione delle due sedi avrebbe
comportato risparmi non indifferenti, la decisione
popolare del 1994 ha imposto la scelta di un concetto di complementarietà basata su una
gestione per dipartimenti; www.ti.ch/CAN/SegGC).
Contrariamente a quanto sembra ritenere il
ricorrente, determinante dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno può essere
soltanto il mandato di prestazione assegnato dalla pianificazione ospedaliera
all'__________. L'ulteriore conferimento di un mandato di prestazione all'__________,
conseguente alla suddivisione dei compiti operata dall'RI 1 fra le due sedi dell'__________
non è atto a legittimare una deroga alla clausola del bisogno. Una diversa
conclusione permetterebbe altrimenti all'RI 1 di eludere la clausola del bisogno.
Anche dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno la decisione
impugnata appare dunque conforme al diritto. Spetta al ricorrente impostare la
gestione delle due sedi dell'__________ in funzione di un impiego ottimale del
TAC esistente presso l'__________.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di
giustizia è a carico dell'RI 1 secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 9 DL clausola del bisogno; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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