52.2004.55
Licenza edilizia parzialmente in sanatoria per la costruzione di un muro di cinta fuori zona edificabile
28 settembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.55
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia parzialmente in sanatoria per la costruzione di un muro di cinta fuori zona edificabile
CONFORMITÀ DI ZONA
FUORI ZONA
MURO DI CINTA
art. 21 LE
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2004.55
Lugano
28 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2004 di
RI 1
contro
la decisione 3 febbraio 2004 (n. 480) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il gravame del ricorrente avverso la risoluzione 17
novembre 2003 con la quale il municipio di Monte Carasso gli ha negato la licenza
edilizia parzialmente in sanatoria per la costruzione di un muro di cinta al
mapp. 1586 RF, situato fuori zona edificabile;
viste le risposte:
- 26 febbraio 2004 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione
e dell'impatto ambientale (UDC);
- 2 marzo 2004 del
Consiglio di Stato;
- 11 marzo 2004 del
municipio di Monte Carasso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
ricorrente RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un terreno coltivato a vigna
(part. 1586), situato a Monte Carasso fuori della zona edificabile, in località
Gasg di dentro a valle di una strada di RT. Lungo il confine sudovest il
fondo è attraversato dall'alveo di un ruscello, solitamente secco, che scende
verso valle incanalato fra due muri di pietra. Il 10 settembre 2003 il ricorrente
ha chiesto al municipio il permesso di costruire un muro di cinta lungo quel
confine allo scopo di tutelare il fondo dalle acque meteoriche della strada che
il comune avrebbe abusivamente deviato nel ruscello.
b. Alla domanda si è opposto, oltre ad un
vicino, il dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento previsto si
ponesse in contrasto con i criteri pianificatori applicabili alle costruzioni
fuori della zona edificabile.
c. Fondandosi sull'avviso dell'autorità
cantonale, con risoluzione 17 novembre 2003 il municipio ha negato il rilascio
della licenza edilizia.
B. Il 3
febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e respinto
l'impugnativa contro di esso interposta dall'insorgente. Oltre a non essere
conforme alla destinazione della zona residua, il previsto manufatto non
risponderebbe al requisito dell'ubicazione vincolata e pertanto non potrebbe
beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Per di più
si porrebbe in contrasto con il preponderante interesse pubblico allo scarico
delle acque dalla canalizzazione comunale verso il vicino ruscello.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga
rilasciata l'autorizzazione richiesta. L'insorgente sostiene innanzitutto che
il municipio avrebbe abusivamente eseguito lavori e incanalato un'enorme
quantità d'acqua sul proprio fondo. La parte di terreno sulla quale intende edificare
il muro di cinta - allega - gli è stata assegnata in fase di RT, come
superficie "vignata"; disporrebbe pertanto di un diritto al
ripristino della vigna e alla conseguente chiusura del proprio fondo. Sostiene
infine che il diritto alla recinzione delle proprietà private sarebbe sancito
dalla costituzione e dal codice civile.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Il dipartimento del territorio, dal canto
suo, si limita a confermare il preavviso negativo espresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il
sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla
funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero
soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle
finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità funzionale).
2.2
Nel caso concreto, il muro di cinta già
parzialmente edificato, è situato fuori della zona edificabile.
Indiscutibilmente, il manufatto in esame, destinato a tutelare il fondo dalle
acque che il comune avrebbe incanalato abusivamente (cfr. domanda di costruzione),
non ha alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona. Di conseguenza,
non rispondendo alla funzione della zona di situazione, l'intervento non può di
principio beneficiare di un permesso ordinario. Del resto, nemmeno l'insorgente
lo sostiene.
2.3
Posteriormente all'emanazione della
decisione governativa 3 febbraio 2004, il mappale in oggetto è stato inserito
nel comprensorio attribuito alla zona agricola dei monti e alpi (piano del
paesaggio del PR, approvato con risoluzione 26 ottobre 2004 n. 4765). A tal
proposito il ricorrente afferma inoltre di voler impiantare una vigna sui 100
mq assegnatigli in sede di RT e conglobare tale superficie al fondo esistente.
Anche ammettendo un'utilizzazione agricola del fondo (coltivazione della vigna),
a non averne dubbio la chiusura dello stesso per proteggere questo genere di
attività, non costituisce una necessità imprescindibile. La vigna può infatti
essere coltivata con successo anche senza un muro di cinta stabile e
permanente. Con tutta evidenza nemmeno il nuovo assetto pianificatorio permette
di giungere a diversa conclusione. L'autorizzazione richiesta non può dunque
essere rilasciata dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. La licenza può
semmai venir concessa unicamente alle condizioni poste dall'art. 24 LPT.
3.
3.1.
Giusta l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono essere
eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o la
trasformazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga
un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi
si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). I due requisiti
devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5). Il
requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione
di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari,
Commentario, II ed., N. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare
l'edificio o l'impianto in quel luogo per motivi d'ordine tecnico, inerenti
all'esercizio o relativi alla conformazione del terreno (DTF 129 II 63 consid.
3.
). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di
ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c).
3.2
L'edificazione di un muro di cinta a
parziale recinzione di un fondo situato fuori della zona edificabile al fine di
tutelare la proprietà privata non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata
sancito dall'art. 24 lett. a LPT.
Ammesso che non si possa escludere a priori
che un muro eretto per fungere da argine di un ruscello risponda al requisito
dell'ubicazione vincolata, in concreto appare evidente ritenere che lo scopo di
tale muro di cinta sia in realtà tutt'altro. In verità, esso verrebbe
realizzato con il preciso e dichiarato intento (cfr. ricorso 18 febbraio 2004)
di delimitare la proprietà del ricorrente. Questi intende infatti chiudere il
proprio fondo lungo il confine sudovest e impiantare una vigna sul terreno
assegnatogli in sede di RT. L'utilizzazione del fondo prospettata
dall'insorgente non permette di ravvisare nel muro di cinta gli estremi di
un'opera ad ubicazione vincolata. Lo scopo protettivo, perseguito dal muro in
oggetto, può infatti essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno
della zona edificabile. Dal profilo della sua finalità, nulla impone di
realizzare l'opera fuori della zona edificabile.
Ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT
l'ubicazione vincolata, deve scaturire unicamente dalla destinazione
dell'intervento edilizio, indipendentemente dall'ubicazione del fondo. Non può
essere dedotta dalla destinazione dell'intervento considerata per rapporto alla
situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l'ubicazione
vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e
non dalla destinazione dell'opera. In concreto neppure il nuovo assetto
pianificatorio e la conseguente destinazione agricola del fondo permettono di
giungere a diversa conclusione. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata
in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona
d'utilizzazione, potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di
un'autorizzazione eccezionale soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in
conformità di tale funzione. Con tutta evidenza il muro di cinta non può
neppure essere ritenuto ad ubicazione vincolata in senso negativo. Nulla ne impedisce
infatti la realizzazione all'interno della zona edificabile. Il progetto non è
quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito
dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo
contesto vi si oppongano interessi preponderanti.
3.3
A titolo abbondanziale si rileva che il
richiamo del ricorrente alla legislazione cantonale di applicazione e
complemento del codice civile in materia di opere di cinta (LAC) e delle
disposizioni federali (CCS) sulla proprietà, non è in concreto pertinente. Infatti
il diniego della licenza è fondato sulla mancata conformità del muro di cinta
con la funzione della zona di situazione e sull'impossibilità di autorizzarlo
eccezionalmente sulla base della LPT, che regola esaustivamente gli interventi
edilizi fuori della zona edificabile. La garanzia della proprietà sancita dalla
costituzione federale, non è peraltro assoluta, ma soggetta a restrizioni (art.
36.
Cost.).
4.
In esito
ai precedenti considerandi il ricorso va dunque respinto, confermando la risoluzione
governativa impugnata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 e 24 LPT; 21 LE; 1, 18, 28, 43, 46,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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