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Decisione

52.2004.55

Licenza edilizia parzialmente in sanatoria per la costruzione di un muro di cinta fuori zona edificabile

28 settembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

ricorrente RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un terreno coltivato a vigna

(part. 1586), situato a Monte Carasso fuori della zona edificabile, in località

Gasg di dentro a valle di una strada di RT. Lungo il confine sudovest il

fondo è attraversato dall'alveo di un ruscello, solitamente secco, che scende

verso valle incanalato fra due muri di pietra. Il 10 settembre 2003 il ricorrente

ha chiesto al municipio il permesso di costruire un muro di cinta lungo quel

confine allo scopo di tutelare il fondo dalle acque meteoriche della strada che

il comune avrebbe abusivamente deviato nel ruscello.

b. Alla domanda si è opposto, oltre ad un

vicino, il dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento previsto si

ponesse in contrasto con i criteri pianificatori applicabili alle costruzioni

fuori della zona edificabile.

c. Fondandosi sull'avviso dell'autorità

cantonale, con risoluzione 17 novembre 2003 il municipio ha negato il rilascio

della licenza edilizia.

B. Il 3

febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e respinto

l'impugnativa contro di esso interposta dall'insorgente. Oltre a non essere

conforme alla destinazione della zona residua, il previsto manufatto non

risponderebbe al requisito dell'ubicazione vincolata e pertanto non potrebbe

beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Per di più

si porrebbe in contrasto con il preponderante interesse pubblico allo scarico

delle acque dalla canalizzazione comunale verso il vicino ruscello.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga

rilasciata l'autorizzazione richiesta. L'insorgente sostiene innanzitutto che

il municipio avrebbe abusivamente eseguito lavori e incanalato un'enorme

quantità d'acqua sul proprio fondo. La parte di terreno sulla quale intende edificare

il muro di cinta - allega - gli è stata assegnata in fase di RT, come

superficie "vignata"; disporrebbe pertanto di un diritto al

ripristino della vigna e alla conseguente chiusura del proprio fondo. Sostiene

infine che il diritto alla recinzione delle proprietà private sarebbe sancito

dalla costituzione e dal codice civile.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Il dipartimento del territorio, dal canto

suo, si limita a confermare il preavviso negativo espresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43

PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il

sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla

funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero

soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle

finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità funzionale).

2.2

Nel caso concreto, il muro di cinta già

parzialmente edificato, è situato fuori della zona edificabile.

Indiscutibilmente, il manufatto in esame, destinato a tutelare il fondo dalle

acque che il comune avrebbe incanalato abusivamente (cfr. domanda di costruzione),

non ha alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona. Di conseguenza,

non rispondendo alla funzione della zona di situazione, l'intervento non può di

principio beneficiare di un permesso ordinario. Del resto, nemmeno l'insorgente

lo sostiene.

2.3

Posteriormente all'emanazione della

decisione governativa 3 febbraio 2004, il mappale in oggetto è stato inserito

nel comprensorio attribuito alla zona agricola dei monti e alpi (piano del

paesaggio del PR, approvato con risoluzione 26 ottobre 2004 n. 4765). A tal

proposito il ricorrente afferma inoltre di voler impiantare una vigna sui 100

mq assegnatigli in sede di RT e conglobare tale superficie al fondo esistente.

Anche ammettendo un'utilizzazione agricola del fondo (coltivazione della vigna),

a non averne dubbio la chiusura dello stesso per proteggere questo genere di

attività, non costituisce una necessità imprescindibile. La vigna può infatti

essere coltivata con successo anche senza un muro di cinta stabile e

permanente. Con tutta evidenza nemmeno il nuovo assetto pianificatorio permette

di giungere a diversa conclusione. L'autorizzazione richiesta non può dunque

essere rilasciata dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. La licenza può

semmai venir concessa unicamente alle condizioni poste dall'art. 24 LPT.

3.

3.1.

Giusta l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono essere

eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o la

trasformazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la

zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga

un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi

si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). I due requisiti

devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5). Il

requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione

di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari,

Commentario, II ed., N. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare

l'edificio o l'impianto in quel luogo per motivi d'ordine tecnico, inerenti

all'esercizio o relativi alla conformazione del terreno (DTF 129 II 63 consid.

3.

). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di

ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c).

3.2

L'edificazione di un muro di cinta a

parziale recinzione di un fondo situato fuori della zona edificabile al fine di

tutelare la proprietà privata non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata

sancito dall'art. 24 lett. a LPT.

Ammesso che non si possa escludere a priori

che un muro eretto per fungere da argine di un ruscello risponda al requisito

dell'ubicazione vincolata, in concreto appare evidente ritenere che lo scopo di

tale muro di cinta sia in realtà tutt'altro. In verità, esso verrebbe

realizzato con il preciso e dichiarato intento (cfr. ricorso 18 febbraio 2004)

di delimitare la proprietà del ricorrente. Questi intende infatti chiudere il

proprio fondo lungo il confine sudovest e impiantare una vigna sul terreno

assegnatogli in sede di RT. L'utilizzazione del fondo prospettata

dall'insorgente non permette di ravvisare nel muro di cinta gli estremi di

un'opera ad ubicazione vincolata. Lo scopo protettivo, perseguito dal muro in

oggetto, può infatti essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno

della zona edificabile. Dal profilo della sua finalità, nulla impone di

realizzare l'opera fuori della zona edificabile.

Ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT

l'ubicazione vincolata, deve scaturire unicamente dalla destinazione

dell'intervento edilizio, indipendentemente dall'ubicazione del fondo. Non può

essere dedotta dalla destinazione dell'intervento considerata per rapporto alla

situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l'ubicazione

vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e

non dalla destinazione dell'opera. In concreto neppure il nuovo assetto

pianificatorio e la conseguente destinazione agricola del fondo permettono di

giungere a diversa conclusione. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata

in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona

d'utilizzazione, potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di

un'autorizzazione eccezionale soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in

conformità di tale funzione. Con tutta evidenza il muro di cinta non può

neppure essere ritenuto ad ubicazione vincolata in senso negativo. Nulla ne impedisce

infatti la realizzazione all'interno della zona edificabile. Il progetto non è

quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito

dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo

contesto vi si oppongano interessi preponderanti.

3.3

A titolo abbondanziale si rileva che il

richiamo del ricorrente alla legislazione cantonale di applicazione e

complemento del codice civile in materia di opere di cinta (LAC) e delle

disposizioni federali (CCS) sulla proprietà, non è in concreto pertinente. Infatti

il diniego della licenza è fondato sulla mancata conformità del muro di cinta

con la funzione della zona di situazione e sull'impossibilità di autorizzarlo

eccezionalmente sulla base della LPT, che regola esaustivamente gli interventi

edilizi fuori della zona edificabile. La garanzia della proprietà sancita dalla

costituzione federale, non è peraltro assoluta, ma soggetta a restrizioni (art.

36.

Cost.).

4.

In esito

ai precedenti considerandi il ricorso va dunque respinto, confermando la risoluzione

governativa impugnata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 e 24 LPT; 21 LE; 1, 18, 28, 43, 46,

60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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