52.2004.64
uso museruola per cani ritenuti pericolosi
2 marzo 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.64
Data decisione, Autorità:
02.03.2005, TRAM
Titolo:
uso museruola per cani ritenuti pericolosi
POLIZIA COMUNALE O LOCALE
art. 107 LOC
art. 208 LOC
Incarto n.
52.2004.64
Lugano
2 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2004 di
RI 1
entrambi patrocinati da: PA 1 6600 Muralto,
contro
la decisione 3 febbraio 2004 del Consiglio di Stato,
n. 475, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la
risoluzione 5 settembre 2003 con la quale il municipio di __________ ha imposto
l'uso della museruola al cane di loro proprietà;
viste le risposte:
- 2 marzo 2004 del
Consiglio di Stato;
- 3 marzo 2004 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti RI 1 vivono a __________ dove detengono un cane pastore bernese di 6
anni;
che il 30
giugno 2003 __________, __________ hanno sporto denuncia penale nei confronti
dei ricorrenti per titolo di lesioni colpose e di atti contro la pubblica incolumità;
il 24 giugno 2003 il cane dei ricorrenti avrebbe infatti aggredito e ferito sia
il loro cane, di razza labrador, che la loro ragazza alla pari __________; anche
quest'ultima ha sporto denuncia penale;
che essi osservano
che quel giorno __________ passeggiava in via Orino a __________ tenendo al
guinzaglio il labrador di loro proprietà, mentre il cane dei ricorrenti vagava
incustodito;
che, a causa della zuffa, il labrador sarebbe
stato morso, mentre __________, avrebbe riportato, oltre a escoriazioni e
contusioni, anche alcuni morsi alla gamba sinistra tali da richiedere l'intervento
di un medico;
che, a seguito della denuncia penale, con
risoluzione 5 settembre 2003 il municipio di __________ - fondandosi in particolare
sui punti n. 2 e 3 dell'Ordinanza municipale 30 gennaio 2001 sulla detenzione
dei cani - ha ordinato il porto della museruola per il cane dei ricorrenti;
che il 3 febbraio 2004 il Consiglio di Stato
ha respinto l'impugnativa formulata dai ricorrenti avverso il provvedimento
municipale, ritenendolo proporzionato;
che, prescindendo dall'appurare quale cane
abbia realmente ferito __________, il Governo ha ritenuto che la risoluzione
municipale non fosse arbitraria;
che i ricorrenti si aggravano ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento del predetto
giudizio governativo;
che oltre a contestare la pericolosità del
loro cane, evidenziano che non è stato appurato quale dei due cani abbia effettivamente
morso la ragazza; a tal proposito lamentano innanzitutto la lesione del loro
diritto di essere sentiti e contestano la proporzionalità del provvedimento,
ritenendo sufficiente l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono
sia il Consiglio di Stato sia il municipio, entrambi senza formulare
particolari osservazioni;
che il 14 giugno 2004 il Ministero pubblico
ha emesso due decreti di non luogo a procedere;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; il
ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti è
certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che non è compito di questo Tribunale porre
rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dalle istanze
inferiori;
che i ricorrenti invocano la violazione del
diritto di essere sentiti, non essendo stati interpellati né dall'autorità
municipale e neppure dal Governo in merito all'accaduto;
che
giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra
cui il mantenimento dell’ordine e della tranquillità (cpv. 2 lett. a);
che la
norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in
quanto si limita di principio a designare, all'interno del comune, l'organo
(municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di
polizia; non determina invece né la natura né la modalità degli interventi
ammissibili;
che il
contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche
norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta
clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di
urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire,
rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia
(RDAT 1993 I n. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);
che,
giusta l'art. 3 della menzionata ordinanza municipale, i cani di indole non
mite devono essere provvisti di museruola: è data facoltà al municipio di
ordinare l'utilizzo della museruola a cani che pregiudicano la sicurezza
pubblica;
che
indipendentemente dal fatto che il provvedimento municipale si fondi sull'ordinanza
precitata o sia sorretto dalla clausola generale di polizia, controversa in concreto
è l'esistenza di una turbativa all'ordine, alla tranquillità e alla sicurezza
pubblica suscettibile di giustificare l'intervento dell'autorità comunale qui
in esame;
che in concreto il municipio ha ordinato l'utilizzo
della museruola per il cane dei ricorrenti, dopo aver preso semplicemente atto
dell'inoltro della denuncia penale dei signori __________;
che, essendo stato informato dell'aggressione
del 24 giugno 2003, il municipio ha ritenuto che il cane degli insorgenti pregiudicasse
la sicurezza pubblica;
che l'autorità comunale non ha offerto ai
ricorrenti alcuna possibilità di esprimersi, pronunciando l’ordine impugnato
senza esperire alcuna formalità;
che, il Governo dal canto suo ha premesso che
rientra nelle competenze dell'esecutivo comunale valutare se siano adempiuti i
requisiti per il porto della museruola per i cani di indole non mite;
che, sulla base degli atti di causa, l'autorità
di prime cure ha confermato la risoluzione municipale, ritenuto che non vi
fossero dubbi circa la non arbitrarietà della valutazione fatta dal
municipio;
che, di conseguenza, neppure l'autorità di
ricorso di prime cure ha effettuato accertamenti sull'indole del cane dei
ricorrenti e neppure sui fatti del 24 giugno 2003;
che siffatto modo di procedere non può
essere tutelato; l'accertamento dei fatti da parte del municipio e del
Consiglio di Stato appare lacunoso laddove, per dedurre la "pericolosità"
del cane dei ricorrenti, si fonda unicamente sulla denuncia penale in oggetto;
che il Ministero pubblico, pronunciandosi
sul comportamento dei ricorrenti relativamente al fatto denunciato, ha emesso
due decreti di non luogo a procedere; prescindendo da una analisi specifica dell'indole
e dell'effettiva pericolosità dell'animale, ha unicamente osservato che,
precedentemente al 24 giugno 2003, il cane non aveva mai avuto comportamenti
aggressivi e non era stato oggetto di alcuna segnalazione al municipio;
che dagli atti non emerge prova atta a
dimostrare l'indole non mite del cane dei ricorrenti; che a tal
proposito, né il municipio e neppure il Governo hanno correttamente accertato l'indole
del cane e l'eventuale violazione della sicurezza;
che, pur riconoscendo all'autorità comunale
ampio potere decisionale in ambito di polizia locale, non si può prescindere
dall'evidenziare come la decisione impugnata faccia completamente astrazione da
ogni e qualsiasi accertamento oggettivo;
che a fronte di simili lacune, questo
Tribunale non può che annullare la risoluzione governativa impugnata e
retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio previa adeguata
istruttoria, da esperirsi all'occorrenza ordinando adeguate indagini circa l'indole
del cane dei ricorrenti e la sua asserita pericolosità (DTF 8 maggio 1995 n.
1P.236/1995 in re G. = RDAT 1995 II n. 8; STA 5 aprile 1994 in re comune di B.;
RDAT 2002 II n. 5);
che, a titolo abbondanziale, si evidenzia
che l'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani vieta in ogni caso di
lasciar vagare i cani in luoghi pubblici (art. 1) e prevede che debbano essere
costantemente tenuti al guinzaglio nelle zone abitate e ogniqualvolta ve ne
fosse la necessità (art. 2);
che in considerazione di quanto precede, il
ricorso deve essere accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché
proceda all'istruttoria e statuisca nuovamente sull'impugnativa;
che dato l'esito non si prelevano spese, né
tasse di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili sono invece poste a carico del
municipio di __________ (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60,
Fatti
61 PAmm; art. 2, 3 dell'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 3 febbraio 2004, n. 475, del Consiglio di Stato
è annullata;
1.2. gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuovo giudizio
previa istruttoria come ai considerandi.
Considerandi
2.
Non si
prelevano né tasse, né spese di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai
ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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