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Decisione

52.2004.64

uso museruola per cani ritenuti pericolosi

2 marzo 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

61 PAmm; art. 2, 3 dell'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la

decisione 3 febbraio 2004, n. 475, del Consiglio di Stato

è annullata;

1.2. gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuovo giudizio

previa istruttoria come ai considerandi.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai

ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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