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Decisione

52.2004.78

adesione del municipio alla proposta di un gruppo operativo inerente alla creazione di un parco nazionale

14 settembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso

del 2000, 8 comuni ticinesi, tra cui quello __________ e 7 comuni grigionesi

hanno aderito alla campagna lanciata da PRO Natura Svizzera per la realizzazione

di un parco nazionale nella regione dell'Adula. Nel dicembre del 2001 è quindi

stata costituita un'associazione, denominata "Associazione Parc Adula",

avente per scopo l'allestimento di uno studio di fattibilità, destinato a

verificare se vi fossero le premesse per realizzare il parco progettato

all'interno di un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza umana.

Il budget complessivo è stato fissato in fr.

180'000.–. Il comune di __________ ha contribuito allo studio di fattibilità

del parco con un importo di fr. 5'000.–.

Il 23 giugno 2003 il gruppo operativo della

suddetta associazione, comprendente tra gli altri il sindaco di __________

__________, ha rassegnato il proprio rapporto, nel quale era confermata la

possibilità di realizzare il parco e veniva proposta la preparazione della

candidatura del comprensorio dell'Adula quale "area di progetto per un

parco nazionale".

Riunitosi in seduta il 1° settembre 2003, il CO1 ha preso atto di questo studio

ed ha risolto di aderire alle proposte in esso contenute.

B. a) Il 10

settembre 2003RI1 vicesindaco di __________ e capodicastero finanze, ha

impugnato la suddetta risoluzione municipale dinnanzi al CO2 chiedendone l'annullamento.

Secondo il la decisione violava il principio

della separazione dei poteri in quanto la stessa toccava aspetti finanziari di

competenza del consiglio comunale. Inoltre la risoluzione era stata presa a

maggioranza di 4 a 3 con il voto determinante del sindaco __________, il quale,

facendo parte del gruppo operativo che aveva presentato lo studio di

fattibilità, avrebbe dovuto astenersi dalla discussione e dalla votazione

b) Con decisione 10 febbraio 2004 il Governo

ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché l'atto votato dal municipio, non

creando né diritti né obblighi per nessuno, non era qualificabile come una decisione

ma piuttosto un mero pronunciato di principio, di chiara valenza politica,

mediante il quale l'esecutivo comunale dava il proprio assenso alla

continuazione dell'elaborazione di un determinato progetto, la cui realizzazione

non era ancora certa.

C. Contro il

predetto giudicato governativo insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che la stessa venga annullata unitamente alla

risoluzione municipale del 1° settembre 2003.

L'insorgente sostiene che il municipio,

dando il via all'elaborazione del progetto di attuazione del parco, ha adottato

una vera e propria decisione che vincola il comune.

Per il resto, egli ribadisce, sviluppandoli,

gli argomenti già sollevati dianzi al CO2.

D. All’accoglimento

del gravame si oppongono sia il CO2 sia il CO1 quest'ultimo con argomenti di

cui si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),

il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del certa

(art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 208 cpv. 1 LOC contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso

al CO2 le cui decisioni sono appellabili al Tribunale amministrativo, a meno

che la legge non disponga altrimenti. Con decisione si intende un provvedimento

adottato dall'autorità nel singolo caso fondato sul diritto pubblico e concernente:

a) la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;

b) l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti

o di obblighi; c) il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità di istanze

dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento

di diritti o di obblighi (cfr. RDAT 1998-I n. 6 consid. 1.1.; 1997-I n. 20 consid.

4a; 1992-II n. 1 consid. 2; 1991-II n. 8 consid. 2a; I-1991 n. 20 consid. 2a;

1986.

n. 28 consid. 3a; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Rep. 1988, pag. 290 seg.; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1

n. 4). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto

con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 PA e, più in generale, con

la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la

decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al

privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene

creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione

(cfr. la giurisprudenza precitata). Il concetto di decisione ai sensi dell'art.

208.

cpv. 1 LOC viene poi interpretato più estensivamente dalla prassi delle

autorità di ricorso cantonali: esso abbraccia, segnatamente, anche le

risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori solamente

all'interno dell'apparato amministrativo del comune (RDAT 1994-II n. 8;

Borghi/Corti, op. cit., ibidem). In caso contrario una parte delle

deliberazioni più importanti degli organi comunali non sarebbe impugnabile,

nemmeno facendo capo all'azione popolare (cfr. riassuntivamente RDAT 1999-II n.

6.

consid. 2.2.).

3.

3.1. In

concreto, con risoluzione 1° settembre 2003 il CO1 ha aderito alla proposta

contenuta nello studio di fattibilità per la creazione di un parco nel

comprensorio dell'Adula, adottando il seguente modello di decisione che gli era

stato sottoposto dal gruppo operativo dell'Associazione Parc Adula:

"L'Esecutivo

del comune di __________ nella seduta del 1° settembre 2003

1.

Dichiara di

aver preso conoscenza dello studio di fattibilità Parc Adula del 25 giugno

2003.

2.

Decide di

approvare la proposta, contenuta nello studio di fattibilità, consistente:

- nella preparazione della candidatura del

comprensorio dell'Adula/Rheinwaldhorn quale area di progetto per un parco nazionale;

- nel deposito della candidatura;

- nell'elaborazione degli elementi necessari

per una decisione popolare sulla realizzazione del parco.

3.

Prende

conoscenza del concetto finanziario per le ulteriori fasi di cui al pto. 2, contenuto

nello studio di fattibilità.

3.1

Prende in

particolare atto che - ad eccezione dell'impegno proprio dell'autorità e

dell'amministrazione comunale - non ci sono costi rimanenti a carico del

comune.

4.

Si impegna a

sostenere durante le fasi indicate al pto. 2 dei progetti pilota sul territorio

del proprio comune.

5.

Incarica

l'organizzazione regionale Regione

Tre Valli RTV di:

- costituire e/o incaricare con le altre

regioni interessate al progetto un ente istituzionale che assuma la conduzione

della fase di progetto di cui al pto. 2;

- elaborare e inoltrare all'Ufficio federale

dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) gli atti necessari per

depositare la richiesta di riconoscimento quale area di progetto per un parco

nazionale.

6.

Prende atto

che la decisione popolare definitiva in merito alla realizzazione di un parco

nazionale nella zona dell'Adula/Rheinwaldhorn sarà sottoposta a votazione popolare

nei singoli comuni al termine della fase di progettazione di cui al pto.

2.

"

3.2

Come accennato in narrativa, secondo

l'opinione del CO2 l'adesione del municipio al testo proposto dal gruppo

operativo Adula non possiederebbe le caratteristiche di una decisione impugnabile,

ma sarebbe piuttosto un semplice pronunciato di principio, di natura

squisitamente politica.

La tesi non può essere condivisa.

Innanzitutto va detto che, sostenendo la

fase di progettazione del parco (§2 e 6), il municipio si è assunto, per conto

del comune, dei veri e propri obblighi, sia dal profilo amministrativo che

logistico, nei confronti dell'Associazione Parc Adula: fatto questo che

inevitabilmente comporterà nuovi compiti e nuovi oneri per le autorità e

l'amministrazione comunale. Inoltre con tale atto l'esecutivo comunale si è

impegnato a sostenere i progetti pilota che verranno condotti all'interno del

territorio comunale (§4). Benché la risoluzione litigiosa non specifichi

esattamente in che cosa consistano simili progetti, è difficile credere che questo

impegno non avrà nessuna ripercussione sull'attività svolta dall'apparato

amministrativo del comune.

Inoltre il municipio non si è limitato a

conferire alla Regione Tre Valli un mandato di natura politica, ma ha risolto

di affidarle un vero e proprio incarico, consistente nella costituzione di un

ente istituzionale destinato ad assumere la conduzione del progetto e ad

elaborare e inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

(UFAFP) gli atti necessari per depositare la richiesta di riconoscimento quale

area di progetto per un parco nazionale (v. §5). L'atto adottato non esplica pertanto

effetti obbligatori solamente all'interno del comune, ma anche verso l'esterno.

Si deve inoltre considerare che il CO1 ha

già versato fr. 5'000.– per lo studio di fattibilità del parco. Ora, è vero che

la risoluzione litigiosa non contempla esplicitamente nessuna nuova spesa; gli

impegni assunti con la medesima obbligano però indirettamente il comune a

partecipare ai costi che inevitabilmente deriveranno dalla prospettata

continuazione del progetto. Tale circostanza è d'altronde pure stata evidenziata

nel menzionato studio di fattibilità, laddove si rileva che "la maggior

parte dei lavori è stata svolta dalle istituzioni già esistenti, in parte anche

mediante attività prestate gratuitamente dai rappresentanti politici

(direttorio e gruppo operativo) e dai volontari (gruppi di lavoro). Per il proseguimento

del progetto ciò non potrà più essere il caso. Pertanto dovranno essere create

delle strutture ben definite con l'attribuzione di precisi compiti; vanno pure

definiti i budget per il risarcimento delle spese e la retribuzione del lavoro

da svolgere. Il Gruppo operativo ritiene necessaria la creazione di una

struttura organizzativa con un segretariato permanente che dovrà essere

disponibile il più presto possibile" (pag. 47).

3.3

Da quanto precede, risulta pertanto che

la risoluzione del 1° settembre 2003 con cui il CO1 ha aderito alla proposta

del gruppo operativo dell'associazione Parc Adula di creare un parco nazionale

nella zona dell'Adula/Rheinwaldhorn costituisce una decisione impugnabile resa

da un organo comunale ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC.

4.

Il CO2

dichiarando irricevibile il ricorso diRI1 non ha esaminato il merito della vertenza.

In siffatte circostanze, si giustifica di annullare risoluzione governativa impugnata

e di rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale affinché si pronunci sulle

censure dell'insorgente (art. 65 PAmm).

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto.

Tassa e spese di giustizia sono a carico del

comune, in quanto parte soccombente (art. 28 PAmm), il quale rifonderà all'insorgente,

assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61,

64 e 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 10

febbraio 2004 (n. 593) del CO2 è integralmente annullata;

1.2 gli atti sono

rinviati al CO2 per nuova decisione.

2. Tassa e spese

di giustizia, per un totale di fr. 800.–, sono a carico del comune __________.

3. Il comune

__________ rifonderà all'insorgente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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