52.2004.81
costruzione di una piscina scoperta in una zona non servita da canalizzazioni pubbliche
10 settembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.81
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, TRAM
Titolo:
costruzione di una piscina scoperta in una zona non servita da canalizzazioni pubbliche
CANALIZZAZIONI
art. 17 let. a LPAC
art. 18 LPAC
Incarto n.
52.2004.81
Lugano
10 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Katia Baggi Fiala
statuendo sul ricorso 5 marzo 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 17 febbraio 2004, n. 695, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 2 dicembre 2003 con cui il municipio di __________ ha rilasciato
ad __________ la licenza edilizia per la costruzione di una piscina scoperta
sulla part. __________ RF;
viste le risposte:
-
- 15 marzo 2004 del
municipio di __________;
-
16 marzo 2004 del
Consiglio di Stato;
-
17 marzo 2004 di __________;
8 aprile 2004 del
Dipartimento del territorio (DT), UDC, Sezione per la protezione dell’aria,
dell’acqua e del suolo (SPAAS);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 17 luglio 2003 __________ ha chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire una piscina scoperta (ml 8 x 4; 48 mc) sul mappale n. __________,
sito in zona R2.
Il progetto prevedeva di
dotare la piscina di un impianto di filtraggio normale a sabbia con
clorazione automatica e di uno scarico, all’inizio inutilizzato, per
l’allacciamento alla futura canalizzazione. Inoltre lo svuotamento
annuale della vasca verrebbe effettuato tramite pompaggio dell’acqua in un
camion cisterna da parte di una ditta specializzata, mentre le acque di controlavaggio
dei filtri finirebbero nel pozzo perdente esistente.
Alla
domanda si sono opposti i vicini RI 1 e __________, entrambi obiettando che il
progetto contrasta con le disposizioni in materia di protezione delle acque e
che il mappale dedotto in edificazione non è servito da canalizzazioni di
scarico pubbliche.
L’autorità
cantonale, dal canto suo, ha rilevato che il fondo in questione è ubicato in
zona residua, senza particolari vincoli riguardo alla protezione delle acque, è
sito nel perimetro delle previste canalizzazioni, peraltro già approvate, e che
a medio termine le acque residuali della piscina verranno allacciate al collettore
pubblico. Ha poi sottolineato che il sistema provvisorio di eliminazione delle
acque residuali tramite l’esistente e già utilizzato pozzo perdente
rientrerebbe nelle eccezioni dell’art. 18 della legge federale sulla protezione
delle acque (LPAc). In effetti, lo scarico delle acque nere dello stabile che
sorge sullo stesso mappale nel pozzo perdente non ha finora creato alcun problema
ed inoltre il previsto sovraccarico di sostanze organiche dovuto alla piscina
sarà modesto e non modificherà la situazione attuale.
Preso atto del predetto preavviso favorevole
del Dipartimento del territorio, il 2 dicembre 2003 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta.
B. Con
giudizio 17 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo
l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Preso
atto che lo scarico annuale della piscina avverrà tramite pompaggio in un camion
cisterna e che le acque di controlavaggio dei filtri saranno immesse nel pozzo
perdente esistente ove saranno neutralizzate a contatto con le sostanze
organiche del pozzo stesso, l’autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in
sostanza che il sistema di smaltimento previsto garantiva una sufficiente
protezione delle acque e andava considerato conforme alla legislazione vigente
in base al principio della proporzionalità. In effetti, in una recente
decisione il Tribunale federale avrebbe ammorbidito la rigida giurisprudenza
resa in passato in materia di protezione delle acque.
C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullarlo
unitamente alla controversa licenza edilizia.
Il
ricorrente annota innanzitutto di non osteggiare la realizzazione di una
piscina da parte della vicina, ma di pretendere semplicemente il rispetto delle
vigenti norme poste a tutela delle acque.
Sostiene
che il mappale sarà allacciato al collettore comunale solo fra 6-9 anni e che
la concentrazione di disinfettanti nell’acqua sarà sicuramente superiore al
limite consentito dalla LPAc. Contesta inoltre la sussistenza di un cambiamento
di giurisprudenza e ricorda che la legislazione in materia di protezione delle
acque non consente all’autorità giudicante di rilasciare permessi di
costruzione a condizioni meno restrittive di quelle previste dalle norme
vigenti.
D. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma del
giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione sono pervenuti il municipio, __________ e il DT (UDC,
SPAAS), con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21
Considerandi
LE), il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell’insorgente
è certa (art. 43 PAmm).
Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1
La LPAc vieta di introdurre direttamente o indirettamente nelle
acque sostanze inquinanti (art. 6) e obbliga ad immettere nelle canalizzazioni
le acque di scarico inquinate prodotte all’interno del perimetro delle
canalizzazioni (art. 11). All’interno del perimetro delle canalizzazioni
pubbliche la legge subordina inoltre il rilascio di permessi di costruzione
alla condizione che risulti garantita l’immissione delle acque inquinate nella
canalizzazione stessa (art. 17 lett. a). Deroghe a questo principio possono
essere accordate soltanto qualora risultino soddisfatte le condizioni poste
dall’art. 18 LPAc. Tale disposizione precisa che per gli edifici e gli impianti
minori che si trovano all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche
e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla
canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se
l’allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l’eliminazione delle
acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare
il permesso, l’autorità sente l’ufficio cantonale preposto alla protezione
delle acque.
Ai sensi della precedente legge federale
contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LIA), ora abrogata, il “breve
termine” rappresentava un periodo di circa 3 anni (art. 26 ordinanza della
LIA). Considerato che la LPAc non precisa nulla a riguardo e che per quanto
riguarda la problematica in questione la LPAc ha ripreso la LIA senza
particolari modifiche, si può dunque far riferimento al termine di 3 anni.
La LPAc non precisa nemmeno cosa si debba
intendere per “edifici o impianti minori”. A riguardo ci si può rifare
alla LE, che offre un elenco esemplificativo delle opere di secondaria importanza,
indicando fra queste anche le piscine familiari (cfr. art. 11 cpv. 1 LE e 6
cpv. 1 cifra 6 RLE).
2.2
L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche
o in un ricettore naturale acque di scarico inquinate unicamente a determinate
condizioni. In particolare, l’Allegato 3.3 dell’OPAc, alla cifra 28, prevede
che l’acqua delle piscine può essere immessa in un ricettore naturale soltanto
se contiene al massimo 0.05 mg/l (valore indicativo) di sostanze disinfettanti
(p. es. cloro attivo).
3.3.1
Nel caso in esame, benché il fondo sia compreso nel perimetro
delle canalizzazioni in base al PGS del marzo 2000, già approvato dalla SPAAS
il 3 settembre 2001, è pacifico che il controverso impianto non potrà essere allacciato
alla canalizzazione in tempi ragionevolmente brevi. In effetti, anche a detta
della SPAAS l’allacciamento potrà essere effettuato solo fra 6-9 anni.
3.2
Quanto alle sostanze inquinanti che
verrebbero immesse nel pozzo perdente, rilevante ai fini del presente giudizio
si avvera soltanto la qualità delle acque in esubero e di quelle di controlavaggio
dei filtri. Come risulta infatti dalla domanda di costruzione, la vasca sarà
svuotata tramite il pompaggio in un camion cisterna, mentre le acque di controlavaggio
dei filtri e in esubero verranno riversate nel pozzo perdente. Orbene, stando
alle valutazioni operate dalla SPAAS, quest'ultime potranno contenere una
quantità di cloro non inferiore a 0.2 mg/l e raggiungere nella peggiore delle
ipotesi i 0.5 mg/l. Siffatti valori non possono essere considerati trascurabili
solo perché la quantità d'acqua inquinata che finirà nel pozzo perdente sarà
verosimilmente contenuta. In effetti, l’OPAc è chiara al riguardo (allegato 3.3
punto 28) e non lascia assolutamente spazio ad interpretazioni. Nella fattispecie
il limite fissato dalla legge verrebbe superato da 4 fino a 10 volte.
4.
Riguardo
all’asserita timida apertura del Tribunale federale in materia di protezione
delle acque, si rileva che la sentenza richiamata dal Consiglio di Stato
concerne una fattispecie totalmente diversa da quella in esame. In effetti,
oggetto dell'invocata decisione del Tribunale federale (1A.198/2001) era la
costruzione di una casa di abitazione in zona di protezione delle acque S2. Al
caso tornava applicabile l’allegato 4 della OPAc, che alla cifra 222 cpv. 1
lett. a prevede comunque la possibilità per l’autorità di concedere per motivi
importanti delle deroghe al divieto assoluto di costruire impianti ed edifici
in zona S2. Non è dunque possibile sostenere che il Tribunale federale, ammettendo
a determinate condizioni l'insediamento di costruzioni in zona di protezione
S2, abbia inteso modificare la portata della LPAc o semplicemente introdurre
una prassi meno rigorosa in tema di protezione delle acque.
5.
Considerato dunque che le condizioni previste dal regime eccezionale
dell'art. 18 LPAc non sono adempiute nella fattispecie, in particolare che
l’allacciamento alla canalizzazione pubblica non avverrà entro breve e che il
contenuto di sostanze disinfettanti nell’acqua sarà superiore al limite
permesso, il ricorso deve essere accolto e l’autorizzazione concessa annullata,
al pari della decisione governativa che l'ha tutelata.
Resta comunque riservata alla resistente la
facoltà di presentare una nuova domanda per la costruzione di una piscina
munita di un impianto a circuito completamente chiuso di rigenerazione
dell’acqua, compresa quella prodotta dal controlavaggio dei filtri (RDAT 1993 I
n. 81 = STA 27 novembre 1992 in re K.; STA 21 dicembre 1992 in re L.).
La tassa
di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della resistente (art. 28 e
31.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 11, 17, 18 LPAc; art. 6 OPAc,
Allegato 3.3 OPAc; art. 21 LE; art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1.
la decisione 17 febbraio 2004 (no. 695) del Consiglio di Stato;
1.2.
la decisione 2 dicembre 2003 del Municipio di __________.
2. La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico della resistente __________, con
l'ulteriore obbligo di rifondere ad RI 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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