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Decisione

52.2004.81

costruzione di una piscina scoperta in una zona non servita da canalizzazioni pubbliche

10 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17 luglio 2003 __________ ha chiesto al municipio di __________

il permesso di costruire una piscina scoperta (ml 8 x 4; 48 mc) sul mappale n. __________,

sito in zona R2.

Il progetto prevedeva di

dotare la piscina di un impianto di filtraggio normale a sabbia con

clorazione automatica e di uno scarico, all’inizio inutilizzato, per

l’allacciamento alla futura canalizzazione. Inoltre lo svuotamento

annuale della vasca verrebbe effettuato tramite pompaggio dell’acqua in un

camion cisterna da parte di una ditta specializzata, mentre le acque di controlavaggio

dei filtri finirebbero nel pozzo perdente esistente.

Alla

domanda si sono opposti i vicini RI 1 e __________, entrambi obiettando che il

progetto contrasta con le disposizioni in materia di protezione delle acque e

che il mappale dedotto in edificazione non è servito da canalizzazioni di

scarico pubbliche.

L’autorità

cantonale, dal canto suo, ha rilevato che il fondo in questione è ubicato in

zona residua, senza particolari vincoli riguardo alla protezione delle acque, è

sito nel perimetro delle previste canalizzazioni, peraltro già approvate, e che

a medio termine le acque residuali della piscina verranno allacciate al collettore

pubblico. Ha poi sottolineato che il sistema provvisorio di eliminazione delle

acque residuali tramite l’esistente e già utilizzato pozzo perdente

rientrerebbe nelle eccezioni dell’art. 18 della legge federale sulla protezione

delle acque (LPAc). In effetti, lo scarico delle acque nere dello stabile che

sorge sullo stesso mappale nel pozzo perdente non ha finora creato alcun problema

ed inoltre il previsto sovraccarico di sostanze organiche dovuto alla piscina

sarà modesto e non modificherà la situazione attuale.

Preso atto del predetto preavviso favorevole

del Dipartimento del territorio, il 2 dicembre 2003 il municipio ha rilasciato

la licenza richiesta.

B. Con

giudizio 17 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo

l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Preso

atto che lo scarico annuale della piscina avverrà tramite pompaggio in un camion

cisterna e che le acque di controlavaggio dei filtri saranno immesse nel pozzo

perdente esistente ove saranno neutralizzate a contatto con le sostanze

organiche del pozzo stesso, l’autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in

sostanza che il sistema di smaltimento previsto garantiva una sufficiente

protezione delle acque e andava considerato conforme alla legislazione vigente

in base al principio della proporzionalità. In effetti, in una recente

decisione il Tribunale federale avrebbe ammorbidito la rigida giurisprudenza

resa in passato in materia di protezione delle acque.

C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullarlo

unitamente alla controversa licenza edilizia.

Il

ricorrente annota innanzitutto di non osteggiare la realizzazione di una

piscina da parte della vicina, ma di pretendere semplicemente il rispetto delle

vigenti norme poste a tutela delle acque.

Sostiene

che il mappale sarà allacciato al collettore comunale solo fra 6-9 anni e che

la concentrazione di disinfettanti nell’acqua sarà sicuramente superiore al

limite consentito dalla LPAc. Contesta inoltre la sussistenza di un cambiamento

di giurisprudenza e ricorda che la legislazione in materia di protezione delle

acque non consente all’autorità giudicante di rilasciare permessi di

costruzione a condizioni meno restrittive di quelle previste dalle norme

vigenti.

D. All’accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma del

giudizio impugnato senza formulare osservazioni.

Ad

identica conclusione sono pervenuti il municipio, __________ e il DT (UDC,

SPAAS), con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21

Considerandi

LE), il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell’insorgente

è certa (art. 43 PAmm).

Il

ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.2.1

La LPAc vieta di introdurre direttamente o indirettamente nelle

acque sostanze inquinanti (art. 6) e obbliga ad immettere nelle canalizzazioni

le acque di scarico inquinate prodotte all’interno del perimetro delle

canalizzazioni (art. 11). All’interno del perimetro delle canalizzazioni

pubbliche la legge subordina inoltre il rilascio di permessi di costruzione

alla condizione che risulti garantita l’immissione delle acque inquinate nella

canalizzazione stessa (art. 17 lett. a). Deroghe a questo principio possono

essere accordate soltanto qualora risultino soddisfatte le condizioni poste

dall’art. 18 LPAc. Tale disposizione precisa che per gli edifici e gli impianti

minori che si trovano all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche

e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla

canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se

l’allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l’eliminazione delle

acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare

il permesso, l’autorità sente l’ufficio cantonale preposto alla protezione

delle acque.

Ai sensi della precedente legge federale

contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LIA), ora abrogata, il “breve

termine” rappresentava un periodo di circa 3 anni (art. 26 ordinanza della

LIA). Considerato che la LPAc non precisa nulla a riguardo e che per quanto

riguarda la problematica in questione la LPAc ha ripreso la LIA senza

particolari modifiche, si può dunque far riferimento al termine di 3 anni.

La LPAc non precisa nemmeno cosa si debba

intendere per “edifici o impianti minori”. A riguardo ci si può rifare

alla LE, che offre un elenco esemplificativo delle opere di secondaria importanza,

indicando fra queste anche le piscine familiari (cfr. art. 11 cpv. 1 LE e 6

cpv. 1 cifra 6 RLE).

2.2

L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche

o in un ricettore naturale acque di scarico inquinate unicamente a determinate

condizioni. In particolare, l’Allegato 3.3 dell’OPAc, alla cifra 28, prevede

che l’acqua delle piscine può essere immessa in un ricettore naturale soltanto

se contiene al massimo 0.05 mg/l (valore indicativo) di sostanze disinfettanti

(p. es. cloro attivo).

3.3.1

Nel caso in esame, benché il fondo sia compreso nel perimetro

delle canalizzazioni in base al PGS del marzo 2000, già approvato dalla SPAAS

il 3 settembre 2001, è pacifico che il controverso impianto non potrà essere allacciato

alla canalizzazione in tempi ragionevolmente brevi. In effetti, anche a detta

della SPAAS l’allacciamento potrà essere effettuato solo fra 6-9 anni.

3.2

Quanto alle sostanze inquinanti che

verrebbero immesse nel pozzo perdente, rilevante ai fini del presente giudizio

si avvera soltanto la qualità delle acque in esubero e di quelle di controlavaggio

dei filtri. Come risulta infatti dalla domanda di costruzione, la vasca sarà

svuotata tramite il pompaggio in un camion cisterna, mentre le acque di controlavaggio

dei filtri e in esubero verranno riversate nel pozzo perdente. Orbene, stando

alle valutazioni operate dalla SPAAS, quest'ultime potranno contenere una

quantità di cloro non inferiore a 0.2 mg/l e raggiungere nella peggiore delle

ipotesi i 0.5 mg/l. Siffatti valori non possono essere considerati trascurabili

solo perché la quantità d'acqua inquinata che finirà nel pozzo perdente sarà

verosimilmente contenuta. In effetti, l’OPAc è chiara al riguardo (allegato 3.3

punto 28) e non lascia assolutamente spazio ad interpretazioni. Nella fattispecie

il limite fissato dalla legge verrebbe superato da 4 fino a 10 volte.

4.

Riguardo

all’asserita timida apertura del Tribunale federale in materia di protezione

delle acque, si rileva che la sentenza richiamata dal Consiglio di Stato

concerne una fattispecie totalmente diversa da quella in esame. In effetti,

oggetto dell'invocata decisione del Tribunale federale (1A.198/2001) era la

costruzione di una casa di abitazione in zona di protezione delle acque S2. Al

caso tornava applicabile l’allegato 4 della OPAc, che alla cifra 222 cpv. 1

lett. a prevede comunque la possibilità per l’autorità di concedere per motivi

importanti delle deroghe al divieto assoluto di costruire impianti ed edifici

in zona S2. Non è dunque possibile sostenere che il Tribunale federale, ammettendo

a determinate condizioni l'insediamento di costruzioni in zona di protezione

S2, abbia inteso modificare la portata della LPAc o semplicemente introdurre

una prassi meno rigorosa in tema di protezione delle acque.

5.

Considerato dunque che le condizioni previste dal regime eccezionale

dell'art. 18 LPAc non sono adempiute nella fattispecie, in particolare che

l’allacciamento alla canalizzazione pubblica non avverrà entro breve e che il

contenuto di sostanze disinfettanti nell’acqua sarà superiore al limite

permesso, il ricorso deve essere accolto e l’autorizzazione concessa annullata,

al pari della decisione governativa che l'ha tutelata.

Resta comunque riservata alla resistente la

facoltà di presentare una nuova domanda per la costruzione di una piscina

munita di un impianto a circuito completamente chiuso di rigenerazione

dell’acqua, compresa quella prodotta dal controlavaggio dei filtri (RDAT 1993 I

n. 81 = STA 27 novembre 1992 in re K.; STA 21 dicembre 1992 in re L.).

La tassa

di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della resistente (art. 28 e

31.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 11, 17, 18 LPAc; art. 6 OPAc,

Allegato 3.3 OPAc; art. 21 LE; art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1.

la decisione 17 febbraio 2004 (no. 695) del Consiglio di Stato;

1.2.

la decisione 2 dicembre 2003 del Municipio di __________.

2. La tassa di

giudizio di fr. 800.- è posta a carico della resistente __________, con

l'ulteriore obbligo di rifondere ad RI 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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