52.2004.99
licenza edilizia per la costruzione di una casa plurifamigliare
14 settembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2004.99
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la costruzione di una casa plurifamigliare
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
DISTANZA DALLA STRADA
INDICE DI SFRUTTAMENTO
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
art. 25 LE
art. 38 cpv. 1 LE
art. 40 cpv. 1 LE
art. 41 LE
Incarto n.
52.2004.99
Lugano
14 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 2004 di
RI1
RI2
tutti patrocinati da: PA1
contro
la decisione 2 marzo 2004 del Consiglio di Stato (n.
865), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 16 luglio 2003, rilasciata dal municipio di CO1 alla __________
sagl per la costruzione di una casa plurifamiliare in località __________
(part. n. 866 RF);
viste le risposte:
- 29 marzo 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 31 marzo 2004 del
municipio di CO1;
- 6 aprile 2004 del
Consiglio di Stato;
- 26 aprile 2004 di CO3 e
della CO2 sagl;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
novembre 2003 la CO2 sagl ha chiesto al municipio di CO1 il permesso di costruire
una casa di cinque appartamenti in località __________, su un terreno in pendio
(part. n. 866 RF; zona R2), di proprietà dei resistenti CO3. L'edificio verrebbe
strutturato su due gradoni, arretrati almeno 12 m l’uno dall’altro ed alti al
massimo 6 m l'uno.
A monte dell'immobile, lungo la strada
comunale, verrebbero realizzati 15 posteggi scoperti, 6 dei quali a
disposizione dei vicini __________ (2) e RI1 (4).
Alla domanda si sono opposti alcuni
proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze, fra cui i ricorrenti RI1
ed RI2, che hanno contestato l’intervento in particolare dal profilo delle altezze
e dell’indice di sfruttamento (i.s.).
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 16 luglio 2003 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 2 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando
a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'altezza e l'i.s. rientrassero nei limiti fissati dalle NAPR, rispettivamente
che i posteggi, previsti a monte dell'immobile, a lato della strada d'accesso,
fossero conformi all'art. 46 NAPR nella versione effettivamente approvata.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza.
Secondo gli insorgenti, i rilievi (sezioni)
del geometra non riprodurrebbero correttamente l'andamento del terreno, poiché
ometterebbero di considerare che è stato modificato mediante innalzamenti,
realizzati in particolare nella parte bassa del mappale.
Nel calcolo della SUL non sarebbero inoltre
conteggiati il portico previsto nell'angolo del primo piano e due locali allo
stesso livello, definiti ripostiglio, ma abitabili.
Contrari all'art. 49 cifra 6 NAPR ed alle
norme VSS richiamate da tale norma, sarebbero pure i tre posteggi doppi, del
tipo huckepack, previsti a monte dell'immobile.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che si limita a sottolineare la correttezza delle sezioni del
terreno agli atti, che sono state allestite nel 2001 prima di qualsiasi
modifica del terreno.
Fatti
I beneficiari della controversa licenza
postulano a loro volta il rigetto dell'impugnativa, contestando in dettaglio le
tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi situati nelle
immediate vicinanze e già opponenti, è pacifica. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi
risulta chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
Nemmeno gli insorgenti, pur denunciando un accertamento insufficiente dei fatti
rilevanti, postulano del resto l'assunzione di particolari prove. Le sezioni
del terreno, allestite dal geometra ufficiale nel 2001, ovvero prima della costruzione
della casa realizzata sul fondo situato a valle (part. 681) di quello dedotto
in edificazione, appaiono del tutto attendibili.
Considerandi
2.
Indice di sfruttamento
2.1
L'i.s. è dato dal rapporto tra la
superficie utile lorda (SUL) e la superficie edificabile degli edifici (art. 37
cpv. 1 LE). La SUL è data dalla superficie dei piani sopra e sotto terra degli
edifici, che è utilizzata o può essere utilizzata per l'abitazione od il lavoro
(art. 38 cpv. 1 LE). Non vengono computate tutte le superfici non utilizzate o
non utilizzabili per scopi abitativi o lavorativi, quali: le cantine, (...) i
porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte ma non chiusa lateralmente, i
balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
2.2
In concreto, i ricorrenti rimproverano
anzitutto al Consiglio di Stato di non aver computato nella SUL anche i due
locali, destinati a cantina, situati sul lato ovest della costruzione
principale, a livello del primo piano. A torto, poiché questi locali, muniti
soltanto di una porta d'entrata, ma del tutto privi di finestre, non si prestano
ad essere utilizzati per scopi abitativi. Va da sé che l’eventuale apertura di
finestre o di porte di collegamento verso l'appartamento contiguo, in quanto
suscettibile di modificare la destinazione dei locali, non potrà essere
autorizzata senza coinvolgere i vicini nella procedura di rilascio del
permesso.
Parimenti da respingere è la pretesa di
conteggiare nella SUL anche il porticato aperto sui due lati, situato
nell'angolo sud-ovest della costruzione, a livello del primo piano. Nemmeno questo
vano, aperto su due lati, si presta in effetti ad essere utilizzato come
abitazione. Discutibile, per non dire erronea, è peraltro la correzione, operata
dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, computando la superficie dei
porticati aperti, previsti a piano terreno. La sentenza di questo tribunale
alla quale il Governo si richiama non suffraga per nulla tale tesi.
Prive di fondamento sono infine le censure
riguardanti le misure riportate dai piani. Decisive ai fini del calcolo
dell’i.s. sono infatti soltanto le indicazioni metriche che emergono dai piani
allegati alla domanda di costruzione.
3.
Altezze
3.1
L'altezza di un edificio, dispone
l'art. 40 cpv. 1 LE, è misurata dal terreno sistemato al filo più alto del
cornicione di gronda o del parapetto. Per costruzioni in pendio, articolate
sulla verticale, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LE, l'altezza è misurata per ogni
singolo edificio, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si
verifichi una rientranza di almeno 12 m.
3.2
In concreto, i ricorrenti sostengono
che l'attuale situazione del fondo dedotto in edificazione non corrisponde
all'originario andamento del terreno naturale. Le modine non sarebbero quindi
state posate in modo conforme, mentre l'altezza degli edifici supererebbe quella
ammessa (m 9.00) dalle norme di zona (art. 44 NAPR). Anche queste eccezioni
vanno respinte.
Per quanto riguarda le asserite carenze
della modinatura, va anzitutto ribadito che determinanti ai fini del giudizio
non sono le antenne posate sul terreno, ma i piani allegati alla domanda di
costruzione. La modinatura serve più che altro ad integrare la pubblicazione
della domanda di costruzione ed a facilitare l'esercizio del diritto di
opposizione. Non è necessario che le antenne riproducano alla perfezione gli ingombri
previsti. Una buona approssimazione è sufficiente.
In concreto, i difetti della modinatura
lamentati dai ricorrenti non hanno minimamente pregiudicato l'esercizio dei
loro diritti di difesa. Nemmeno gli insorgenti spiegano in cosa consista la menomazione
che avrebbero subito. Le censure che sollevano al riguardo vanno quindi disattese.
Per quanto concerne invece le modifiche,
che, stando ai ricorrenti, sarebbero apportate all'andamento del terreno
naturale mediante deposito di inerti sul fondo, va invece rilevato che i livelli
indicati dai piani allegati alla domanda di costruzione riflettono
sostanzialmente la situazione preesistente, documentata in modo attendibile
dalle sezioni del terreno, rilevate dal geometra ufficiale nel 2001, ossia prima
che il fondo fosse manomesso.
Le sezioni A-A e B-B dei piani allegati alla
domanda di costruzione riproducono in particolare le corrispondenti sezioni A-A
e B-B del geometra, che a loro volta riportano con esattezza le quote sul
livello del mare dei singoli punti misurati.
Anche le censure riguardanti l'altezza della
costruzione vanno di conseguenza disattese.
4.
Posteggi
4.1
Al momento del rilascio della licenza,
l'art. 46 cpv. 6 NAPR, nella versione messa a disposizione del pubblico,
prevedeva che è permessa la costruzione di autorimesse fino ad un massimo di
due posteggi aperti verso la strada ad una distanza minima uguale alla
profondità del marciapiede, ritenuto il rispetto delle norme VSS per il loro
dimensionamento e un'accessibilità esente da intralcio o pericolo. Posteggi con
oltre due posti auto devono essere ubicati all'interno della proprietà (non
aperti direttamente sul marciapiedi o sulla strada).
Il limite del numero massimo di posteggi
realizzabili a contatto con la strada ed il riferimento alle norme VSS non
erano tuttavia stati adottati dal consiglio comunale. Il Consiglio di Stato nel
1998.
aveva pertanto approvato le NAPR nella versione adottata dal legislativo,
sollecitando il municipio a pubblicare il testo corretto.
La pubblicazione ha avuto luogo soltanto quest'anno,
dal 22 aprile al 21 maggio.
4.2
Davanti al Consiglio di Stato i
ricorrenti hanno contestato i posteggi previsti a monte della controversa
costruzione prevalendosi della versione erronea dell'art. 46 NAPR. Il Consiglio
di Stato ha disatteso la censura, ritenendo ininfluente la circostanza che il
municipio non avesse ancora pubblicato il testo corretto della norma.
Davanti a questo tribunale i ricorrenti
ripropongono le obiezioni sollevate senza successo in prima istanza.
Palesemente a torto, tuttavia, poiché la mancata pubblicazione della correzione
non rende certamente applicabili le parti della norma che non sono state
approvate. Tanto meno dopo che il municipio ha posto rimedio al difetto,
pubblicando il testo corretto, senza suscitare alcuna reazione da parte dei
ricorrenti.
4.3
Le distanze dalle strade, a differenza
di quelle verso il fondo vicino, si applicano di principio anche alle
costruzioni sotterranee e a quelle a livello del terreno. Sfuggono invece a
tali distanze i posteggi scoperti ubicati entro le linee di arretramento a livello
del terreno, riservato il caso in cui risultano pericolosi per la circolazione
(Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 25 LE, n. 1030 e riferimenti).
I tre posteggi doppi del tipo huckepack,
a scomparsa nel terreno, previsti dal progetto in esame, sono assimilabili a
costruzioni sotterranee. Dal profilo sostanziale, il vano interrato non si distingue
infatti da quello di un’autorimessa interrata. Non possono essere trattati alla
stregua di posteggi scoperti. Devono dunque rispettare l'arretramento di 4 m
dal ciglio della strada, prescritto dall'art. 6 cpv. 1.1. NAPR.
Stando ai piani approvati, la distanza in
questione è disattesa. In questa sede, i resistenti hanno tuttavia proposto di
arretrarli dal campo stradale. Per due dei tre posteggi doppi l'arretramento è
sufficiente. Per il terzo è invece leggermente insufficiente. L'angolo
nord-ovest verrebbe infatti a distare soltanto m 3.64 dal ciglio della strada.
Il difetto non giustifica tuttavia l'annullamento dell'intero permesso, poiché
può essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione che il
posteggio in questione sia arretrato alla distanza di 4 m dal campo stradale.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione del Consiglio di Stato e riformando la licenza edilizia
nei termini indicati al precedente considerando.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione (2.5 mio), è suddivisa
fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le
ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti nella misura in cui non sono
compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38, 40, 41 LE; 6, 38, 44 NAPR
di __________; 3, 18, 28, 31. 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 2 marzo 2004 del Consiglio di
Stato (n. 865) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 16 luglio 2003
rilasciata dal municipio di CO1 alla CO2 sagl per la costruzione di una casa plurifamiliare
(part. n. 866 RF) è confermata alla condizione che tutti i posteggi doppi, del
tipo huckepack, previsti dal piano prodotto dai resistenti a questo
tribunale, rispettino la distanza di 4.00 m dal campo stradale.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti RI1 ed RI2 in solido
nella misura di
fr. 1'500.-, rispettivamente dei resistenti CO2 ed CO3 per la differenza.
3. I
ricorrenti rifonderanno fr. 2'500.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
3. CO3
2, 3 patrocinate da: PA2
4. CO4
5. CO5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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