Lexipedia

Decisione

52.2004.99

licenza edilizia per la costruzione di una casa plurifamigliare

14 settembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I beneficiari della controversa licenza

postulano a loro volta il rigetto dell'impugnativa, contestando in dettaglio le

tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi situati nelle

immediate vicinanze e già opponenti, è pacifica. Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi

risulta chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

Nemmeno gli insorgenti, pur denunciando un accertamento insufficiente dei fatti

rilevanti, postulano del resto l'assunzione di particolari prove. Le sezioni

del terreno, allestite dal geometra ufficiale nel 2001, ovvero prima della costruzione

della casa realizzata sul fondo situato a valle (part. 681) di quello dedotto

in edificazione, appaiono del tutto attendibili.

Considerandi

2.

Indice di sfruttamento

2.1

L'i.s. è dato dal rapporto tra la

superficie utile lorda (SUL) e la superficie edificabile degli edifici (art. 37

cpv. 1 LE). La SUL è data dalla superficie dei piani sopra e sotto terra degli

edifici, che è utilizzata o può essere utilizzata per l'abitazione od il lavoro

(art. 38 cpv. 1 LE). Non vengono computate tutte le superfici non utilizzate o

non utilizzabili per scopi abitativi o lavorativi, quali: le cantine, (...) i

porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte ma non chiusa lateralmente, i

balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.

2.2

In concreto, i ricorrenti rimproverano

anzitutto al Consiglio di Stato di non aver computato nella SUL anche i due

locali, destinati a cantina, situati sul lato ovest della costruzione

principale, a livello del primo piano. A torto, poiché questi locali, muniti

soltanto di una porta d'entrata, ma del tutto privi di finestre, non si prestano

ad essere utilizzati per scopi abitativi. Va da sé che l’eventuale apertura di

finestre o di porte di collegamento verso l'appartamento contiguo, in quanto

suscettibile di modificare la destinazione dei locali, non potrà essere

autorizzata senza coinvolgere i vicini nella procedura di rilascio del

permesso.

Parimenti da respingere è la pretesa di

conteggiare nella SUL anche il porticato aperto sui due lati, situato

nell'angolo sud-ovest della costruzione, a livello del primo piano. Nemmeno questo

vano, aperto su due lati, si presta in effetti ad essere utilizzato come

abitazione. Discutibile, per non dire erronea, è peraltro la correzione, operata

dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, computando la superficie dei

porticati aperti, previsti a piano terreno. La sentenza di questo tribunale

alla quale il Governo si richiama non suffraga per nulla tale tesi.

Prive di fondamento sono infine le censure

riguardanti le misure riportate dai piani. Decisive ai fini del calcolo

dell’i.s. sono infatti soltanto le indicazioni metriche che emergono dai piani

allegati alla domanda di costruzione.

3.

Altezze

3.1

L'altezza di un edificio, dispone

l'art. 40 cpv. 1 LE, è misurata dal terreno sistemato al filo più alto del

cornicione di gronda o del parapetto. Per costruzioni in pendio, articolate

sulla verticale, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LE, l'altezza è misurata per ogni

singolo edificio, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si

verifichi una rientranza di almeno 12 m.

3.2

In concreto, i ricorrenti sostengono

che l'attuale situazione del fondo dedotto in edificazione non corrisponde

all'originario andamento del terreno naturale. Le modine non sarebbero quindi

state posate in modo conforme, mentre l'altezza degli edifici supererebbe quella

ammessa (m 9.00) dalle norme di zona (art. 44 NAPR). Anche queste eccezioni

vanno respinte.

Per quanto riguarda le asserite carenze

della modinatura, va anzitutto ribadito che determinanti ai fini del giudizio

non sono le antenne posate sul terreno, ma i piani allegati alla domanda di

costruzione. La modinatura serve più che altro ad integrare la pubblicazione

della domanda di costruzione ed a facilitare l'esercizio del diritto di

opposizione. Non è necessario che le antenne riproducano alla perfezione gli ingombri

previsti. Una buona approssimazione è sufficiente.

In concreto, i difetti della modinatura

lamentati dai ricorrenti non hanno minimamente pregiudicato l'esercizio dei

loro diritti di difesa. Nemmeno gli insorgenti spiegano in cosa consista la menomazione

che avrebbero subito. Le censure che sollevano al riguardo vanno quindi disattese.

Per quanto concerne invece le modifiche,

che, stando ai ricorrenti, sarebbero apportate all'andamento del terreno

naturale mediante deposito di inerti sul fondo, va invece rilevato che i livelli

indicati dai piani allegati alla domanda di costruzione riflettono

sostanzialmente la situazione preesistente, documentata in modo attendibile

dalle sezioni del terreno, rilevate dal geometra ufficiale nel 2001, ossia prima

che il fondo fosse manomesso.

Le sezioni A-A e B-B dei piani allegati alla

domanda di costruzione riproducono in particolare le corrispondenti sezioni A-A

e B-B del geometra, che a loro volta riportano con esattezza le quote sul

livello del mare dei singoli punti misurati.

Anche le censure riguardanti l'altezza della

costruzione vanno di conseguenza disattese.

4.

Posteggi

4.1

Al momento del rilascio della licenza,

l'art. 46 cpv. 6 NAPR, nella versione messa a disposizione del pubblico,

prevedeva che è permessa la costruzione di autorimesse fino ad un massimo di

due posteggi aperti verso la strada ad una distanza minima uguale alla

profondità del marciapiede, ritenuto il rispetto delle norme VSS per il loro

dimensionamento e un'accessibilità esente da intralcio o pericolo. Posteggi con

oltre due posti auto devono essere ubicati all'interno della proprietà (non

aperti direttamente sul marciapiedi o sulla strada).

Il limite del numero massimo di posteggi

realizzabili a contatto con la strada ed il riferimento alle norme VSS non

erano tuttavia stati adottati dal consiglio comunale. Il Consiglio di Stato nel

1998.

aveva pertanto approvato le NAPR nella versione adottata dal legislativo,

sollecitando il municipio a pubblicare il testo corretto.

La pubblicazione ha avuto luogo soltanto quest'anno,

dal 22 aprile al 21 maggio.

4.2

Davanti al Consiglio di Stato i

ricorrenti hanno contestato i posteggi previsti a monte della controversa

costruzione prevalendosi della versione erronea dell'art. 46 NAPR. Il Consiglio

di Stato ha disatteso la censura, ritenendo ininfluente la circostanza che il

municipio non avesse ancora pubblicato il testo corretto della norma.

Davanti a questo tribunale i ricorrenti

ripropongono le obiezioni sollevate senza successo in prima istanza.

Palesemente a torto, tuttavia, poiché la mancata pubblicazione della correzione

non rende certamente applicabili le parti della norma che non sono state

approvate. Tanto meno dopo che il municipio ha posto rimedio al difetto,

pubblicando il testo corretto, senza suscitare alcuna reazione da parte dei

ricorrenti.

4.3

Le distanze dalle strade, a differenza

di quelle verso il fondo vicino, si applicano di principio anche alle

costruzioni sotterranee e a quelle a livello del terreno. Sfuggono invece a

tali distanze i posteggi scoperti ubicati entro le linee di arretramento a livello

del terreno, riservato il caso in cui risultano pericolosi per la circolazione

(Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 25 LE, n. 1030 e riferimenti).

I tre posteggi doppi del tipo huckepack,

a scomparsa nel terreno, previsti dal progetto in esame, sono assimilabili a

costruzioni sotterranee. Dal profilo sostanziale, il vano interrato non si distingue

infatti da quello di un’autorimessa interrata. Non possono essere trattati alla

stregua di posteggi scoperti. Devono dunque rispettare l'arretramento di 4 m

dal ciglio della strada, prescritto dall'art. 6 cpv. 1.1. NAPR.

Stando ai piani approvati, la distanza in

questione è disattesa. In questa sede, i resistenti hanno tuttavia proposto di

arretrarli dal campo stradale. Per due dei tre posteggi doppi l'arretramento è

sufficiente. Per il terzo è invece leggermente insufficiente. L'angolo

nord-ovest verrebbe infatti a distare soltanto m 3.64 dal ciglio della strada.

Il difetto non giustifica tuttavia l'annullamento dell'intero permesso, poiché

può essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione che il

posteggio in questione sia arretrato alla distanza di 4 m dal campo stradale.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi parzialmente accolto,

annullando la decisione del Consiglio di Stato e riformando la licenza edilizia

nei termini indicati al precedente considerando.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione (2.5 mio), è suddivisa

fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le

ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti nella misura in cui non sono

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 37, 38, 40, 41 LE; 6, 38, 44 NAPR

di __________; 3, 18, 28, 31. 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 2 marzo 2004 del Consiglio di

Stato (n. 865) è annullata e riformata nel senso che:

1.2. la licenza edilizia 16 luglio 2003

rilasciata dal municipio di CO1 alla CO2 sagl per la costruzione di una casa plurifamiliare

(part. n. 866 RF) è confermata alla condizione che tutti i posteggi doppi, del

tipo huckepack, previsti dal piano prodotto dai resistenti a questo

tribunale, rispettino la distanza di 4.00 m dal campo stradale.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti RI1 ed RI2 in solido

nella misura di

fr. 1'500.-, rispettivamente dei resistenti CO2 ed CO3 per la differenza.

3. I

ricorrenti rifonderanno fr. 2'500.- ai resistenti a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

3. CO3

2, 3 patrocinate da: PA2

4. CO4

5. CO5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster