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Decisione

52.2005.100

esclusione di un'offerta priva di documenti determinanti per valutarla dal profilo dei criteri di aggiudicazione

13 aprile 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'8 febbraio 2005 la

Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha invitato quattro

ditte specializzate a presentare un’offerta per la modinatura del nuovo

impianto __________.

Il capitolato d’appalto

indicava che il concorso ad invito era sottoposto alla LCPubb e che la commessa

sarebbe stata attribuita tenendo conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:

1.

Prezzo 50%

Considerandi

2.

Programma lavori 30%

3.

Organizzazione del cantiere 15%

4.

Formazione apprendisti 5%

Le disposizioni

particolari del concorso (CPN 102) trasmesse ad ogni invitato elencavano con

precisione la documentazione che i concorrenti dovevano obbligatoriamente

allegare all'offerta (cifra 252), tra cui una relazione tecnica, il programma

dei lavori, l'elenco di eventuali subappaltatori e un concetto di sicurezza

(cifra 252.120). Nel seguito, avvertivano che la compilazione carente o

l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti sarebbero stati

considerati come una mancata consegna del documento stesso, con la conseguente

estromissione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione (cifra 252.130).

Le stesse prescrizioni indicavano peraltro espressamente che contro di esse era

dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla data

di messa a disposizione degli atti di appalto e che il ricorso non aveva

effetto sospensivo (cifra 221.300).

B. In tempo utile solo due

delle ditte interpellate hanno risposto all'invito: la RI 1, con un'offerta di fr. 72'630.-, e la CO 4, con un'offerta di fr.

166'726.20.

In esito al controllo

formale delle offerte pervenutegli, il 10 marzo 2005 il CO 1 ha tuttavia

risolto di scartare quella della RI 1 siccome priva della relazione tecnica,

del programma lavori e dell'elenco degli eventuali subappaltatori. Lo stesso giorno

il committente ha quindi aggiudicato la commessa alla CO 4, unica concorrente

rimasta in gara.

C. Contro

le predette decisioni la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo implicitamente l’aggiudicazione in suo favore.

L'insorgente rileva che la

sua offerta è inferiore nella misura del 57% a quella dell'aggiudicataria. A

suo parere, l'atto impugnato andrebbe quindi rivisto in funzione di criteri di

economicità, facendo astrazione da quelli puramente formali. La ricorrente sostiene

che avrebbe prodotto la relazione tecnica dopo la delibera, come inteso durante

il sopralluogo obbligatorio. Parimenti, avrebbe completato il documento relativo

al concetto di sicurezza una volta ottenuta la commessa. Il programma dei lavori

- soggiunge - era già indicato nella posizione R 691.101 del modulo di offerta

e non poteva esibire un elenco dei subappaltatori dato che non vi fa capo.

La RI 1 sottolinea per

finire che le disposizioni particolari contengono una palese contraddizione laddove

indicano da un lato che il committente può sollecitare la produzione di taluni

documenti mancanti e dall'altro che le offerte incomplete saranno escluse dalla

procedura.

D. All’accoglimento del ricorso

si oppongono i Servizi generali del Dipartimento del territorio e la CO 4,

contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti che saranno

discussi qui appresso.

L'CO 1 si rimette invece

alle osservazioni e conclusioni presentate dalle autorità dipartimentali.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante

alla gara la RI 1è senz'altro legittimata a contestare l'esclusione della sua

offerta dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm). In caso di successo

delle eccezioni sollevate in proposito, sarà semmai ammessa ad avversare anche

la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb).

Il gravame si avvera

tempestivo sia per rapporto al termine di 15 giorni indicato nelle disposizioni

particolari CPN 102, sia e soprattutto per rapporto al nuovo, decisivo termine

ricorsuale di 10 giorni introdotto nella LCPubb (art. 36 cpv. 1) a seguito dell'entrata

in vigore, il 4 febbraio 2005, del decreto legislativo concernente l'adesione

del Canton Ticino alla revisione 15 marzo 2001 del CIAP.

L'impugnativa è dunque

ricevibile in ordine.

1.2

Giusta l'art. 46 cpv.

2.

PAmm, il ricorso deve fra l'altro contenere anche le conclusioni del

ricorrente. A questa prescrizione non vanno tuttavia poste esigenze eccessive.

Basta che la volontà di impugnare un determinato provvedimento al fine di ottenere

una decisione più favorevole emerga chiaramente dall'atto ricorsuale (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46

PAmm, n. 3 a). In concreto, appare sufficientemente chiaro che la ricorrente

postula l'annullamento della delibera impugnata e l'aggiudicazione della commessa

in suo favore. Il ricorso appare quindi ricevibile anche sotto questo punto di

vista.

1.3

Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente

sollecita peraltro l'assunzione di particolari prove.

2.

2.1. Contro gli elementi

del bando ed in genere le regole della gara è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. art. 37 lett. a LCPubb). Nelle fasi successive

della procedura non sono tuttavia proponibili eccezioni che non sono state

sollevate mediante tempestiva impugnazione delle prescrizioni disciplinanti il

concorso. Lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la

possibilità di mettere in discussione le decisioni del committente scaturite

dall'applicazione di disposizioni accettate senza riserve. Sotto questo

aspetto, non si può invero concedere al concorrente che ha rinunciato ad

impugnare tempestivamente le regole della gara di contestarle a posteriori in

caso di esito sfavorevole (RDAT I-2002 N. 24).

2.2

In concreto, le

critiche che la ricorrente rivolge alle disposizioni particolari disciplinanti

il concorso risultano improponibili a questo stadio procedurale. Omettendo di

impugnarle al momento in cui le sono state recapitate (vedi posizione 221.300

delle medesime), la RI 1 le ha pienamente accettate (art. 31 cpv. 2 RLCPubb) perdendo

il diritto di contestarle nel prosieguo della procedura.

D'altra parte,

contrariamente a quanto adduce l'insorgente, le predette disposizioni non

contengono alcuna contraddizione. La posizione 252.110 imponeva ai concorrenti

di presentare le usuali dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali

e delle imposte, nonché il rispetto del CCL vigente nella categoria d'attività

della commessa, fermo restando che in caso di mancata consegna di tali

documenti il committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine

perentorio di 5 giorni trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata

esclusa. Questa particolare sanatoria, inserita nella lex specialis del

presente concorso giusta l'art. 30 cpv. 1 in fine RLCPubb, poteva tuttavia trovare

applicazione solo per l'eventuale mancata produzione della documentazione

concernente gli oneri sociali, le imposte e l'ossequio del CCL. Ne fa fede il

tenore inequivocabile della parte conclusiva della prescrizione 252.110,

ripresa dal testo della predetta norma regolamentare. Non poteva invece essere

posta in esecuzione per il resto della documentazione che i concorrenti erano

tenuti ad esibire contestualmente all'offerta pena la sua estromissione. Nel

fatto che nessuna disposizione governante il concorso prevedesse un simile privilegio

non è ravvisabile incoerenza di sorta.

3.

3.1. Giusta l’art. 26 cpv.

1.

LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo

completo e tempestivo. “Il committente”, soggiunge il capoverso seguente,

“esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali

rilevanti”.

3.2

Le offerte devono,

per principio, essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, tale

insomma da permettere al committente di procedere all’aggiudicazione senza

dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni,

chiarimenti o precisazioni in merito all’offerta inoltrata. Atto, questo, che

si tradurrebbe, in ultima analisi, in una violazione del principio della parità

di trattamento tra i concorrenti, sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb,

rispettivamente in una disattenzione del divieto tassativo di modificare le

offerte dopo la scadenza dei termini fissati dal bando di concorso (RDAT I-1997

n. 2, consid. 4.1.).

3.3

Nel caso di specie,

le prescrizioni vincolanti del concorso ad invito al quale la ricorrente ha

partecipato senza sollevare obiezioni indicavano che le offerte sarebbero state

valutate sulla scorta di quattro criteri principali, segnatamente il 1) prezzo,

2) il programma dei lavori, 3) l'organizzazione del cantiere e 4) la formazione

degli apprendisti. La cifra 252.120 delle disposizioni particolari elencava

puntualmente i documenti che il concorrente doveva presentare, tra cui quelli

necessari per la valutazione di alcuni criteri di aggiudicazione e meglio:

o

una relazione tecnica, con informazioni concernenti il personale,

le referenze, i macchinari, i tecnici responsabili del cantiere e la loro

percentuale di presenza per la valutazione del criterio 3;

o

il programma dei lavori, con una stima dei tempi previsti per le

singole attività coordinate nel tempo, la precisazione delle attività critiche

e l'indicazione della manodopera impiegata per la valutazione del criterio 2;

o

un concetto di sicurezza per la valutazione del criterio 3, rispettivamente

del sottocriterio 3.2.

La ricorrente ha omesso di

allegare alla propria offerta la relazione tecnica e il programma dei lavori.

Ha inoltre esibito una convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la

tutela della salute durante i lavori di costruzione senza tuttavia compilare

l'apposito formulario predisposto dalla SUVA. La mancata produzione di questi documenti

determinanti per valutare l'offerta dal profilo dei criteri di aggiudicazione

prestabiliti nelle regole della gara rende l'offerta stessa gravemente

incompleta. Trattandosi di una lacuna rilevante e insanabile, il committente

non poteva che pronunciare l'esclusione della concorrente dalla procedura.

Inutilmente la RI 1 si richiama ad informazioni fuorvianti che le sarebbe state

fornite in occasione del sopralluogo ed al fatto che il programma dei lavori

era già indicato nel modulo di offerta. Quanto accaduto al sopralluogo è

irrilevante, poiché determinanti sono esclusivamente le disposizioni

particolari recapitate ad ogni invitato, che quale lex specialis del

procedimento imponevano in modo inequivocabile ad ogni concorrente di accludere

all'offerta una relazione tecnica. Per quel che è invece del programma lavori,

il modulo di offerta si limitava a specificare la data di inizio e termine dei

lavori (posizione R 691.101), mentre spettava evidentemente ai concorrenti

fornire debiti ragguagli circa l'andamento del cantiere nel contesto di quel

lasso di tempo predeterminato. Se la RI 1 riteneva assurde talune esigenze del

committente per rapporto al genere della commessa posta a concorso, doveva

impugnare tempestivamente le disposizioni particolari della gara. Avendo

rinunciato ad agire in questo senso, ora non può più criticarne i contenuti per

ovviare all'estromissione rettamente disposta nei suoi confronti. Né può,

proprio in funzione dell'esclusione che irrimediabilmente la colpisce, contestare

la discutibile decisione del committente di non interrompere la procedura e di

aggiudicare la commessa al concorrente rimasto, titolare di un'offerta

superiore del 130% a quella scartata per ragioni formali (cfr. cifra 238.300 disposizioni

concorso; RDAT II-2003 N. 32; Esseiva, Les problèmes liés au prix, BR 2004 I p.

31).

4.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia è

posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 5, 26, 36, 40 LCPubb; 33, 36 RLCPubb; 3, 28, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico della ricorrente.

3.

Intimazione a:

;

;

terzi implicati

1.

CO 1

2.

CO 2

3.

CO 3

4.

CO 4

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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