52.2005.100
esclusione di un'offerta priva di documenti determinanti per valutarla dal profilo dei criteri di aggiudicazione
13 aprile 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.100
Data decisione, Autorità:
13.04.2005, TRAM
Titolo:
esclusione di un'offerta priva di documenti determinanti per valutarla dal profilo dei criteri di aggiudicazione
ESCLUSIONE
art. 26 LCPUBB
art. 37 let. a LCPUBB
art. 37 let. b LCPUBB
art. 33 RLCPUBB
art. 36 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.100
Lugano
13 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente
Matteo
Cassina e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo
Anastasi, astenuto;
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 marzo 2005 della
RI
1,
contro
la
decisione 10 marzo 2005 del CO 1, che ha escluso la ricorrente dalla
procedura di aggiudicazione dei lavori di modinatura del nuovo impianto __________;
viste le risposte:
- 24 marzo 2005 della CO 4;
- 25 marzo 2005 dell'CO 1;
- 25 marzo 2005 dei Servizi generali
del dipartimento del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'8 febbraio 2005 la
Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha invitato quattro
ditte specializzate a presentare un’offerta per la modinatura del nuovo
impianto __________.
Il capitolato d’appalto
indicava che il concorso ad invito era sottoposto alla LCPubb e che la commessa
sarebbe stata attribuita tenendo conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1.
Prezzo 50%
Considerandi
2.
Programma lavori 30%
3.
Organizzazione del cantiere 15%
4.
Formazione apprendisti 5%
Le disposizioni
particolari del concorso (CPN 102) trasmesse ad ogni invitato elencavano con
precisione la documentazione che i concorrenti dovevano obbligatoriamente
allegare all'offerta (cifra 252), tra cui una relazione tecnica, il programma
dei lavori, l'elenco di eventuali subappaltatori e un concetto di sicurezza
(cifra 252.120). Nel seguito, avvertivano che la compilazione carente o
l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti sarebbero stati
considerati come una mancata consegna del documento stesso, con la conseguente
estromissione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione (cifra 252.130).
Le stesse prescrizioni indicavano peraltro espressamente che contro di esse era
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla data
di messa a disposizione degli atti di appalto e che il ricorso non aveva
effetto sospensivo (cifra 221.300).
B. In tempo utile solo due
delle ditte interpellate hanno risposto all'invito: la RI 1, con un'offerta di fr. 72'630.-, e la CO 4, con un'offerta di fr.
166'726.20.
In esito al controllo
formale delle offerte pervenutegli, il 10 marzo 2005 il CO 1 ha tuttavia
risolto di scartare quella della RI 1 siccome priva della relazione tecnica,
del programma lavori e dell'elenco degli eventuali subappaltatori. Lo stesso giorno
il committente ha quindi aggiudicato la commessa alla CO 4, unica concorrente
rimasta in gara.
C. Contro
le predette decisioni la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo implicitamente l’aggiudicazione in suo favore.
L'insorgente rileva che la
sua offerta è inferiore nella misura del 57% a quella dell'aggiudicataria. A
suo parere, l'atto impugnato andrebbe quindi rivisto in funzione di criteri di
economicità, facendo astrazione da quelli puramente formali. La ricorrente sostiene
che avrebbe prodotto la relazione tecnica dopo la delibera, come inteso durante
il sopralluogo obbligatorio. Parimenti, avrebbe completato il documento relativo
al concetto di sicurezza una volta ottenuta la commessa. Il programma dei lavori
- soggiunge - era già indicato nella posizione R 691.101 del modulo di offerta
e non poteva esibire un elenco dei subappaltatori dato che non vi fa capo.
La RI 1 sottolinea per
finire che le disposizioni particolari contengono una palese contraddizione laddove
indicano da un lato che il committente può sollecitare la produzione di taluni
documenti mancanti e dall'altro che le offerte incomplete saranno escluse dalla
procedura.
D. All’accoglimento del ricorso
si oppongono i Servizi generali del Dipartimento del territorio e la CO 4,
contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti che saranno
discussi qui appresso.
L'CO 1 si rimette invece
alle osservazioni e conclusioni presentate dalle autorità dipartimentali.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante
alla gara la RI 1è senz'altro legittimata a contestare l'esclusione della sua
offerta dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm). In caso di successo
delle eccezioni sollevate in proposito, sarà semmai ammessa ad avversare anche
la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb).
Il gravame si avvera
tempestivo sia per rapporto al termine di 15 giorni indicato nelle disposizioni
particolari CPN 102, sia e soprattutto per rapporto al nuovo, decisivo termine
ricorsuale di 10 giorni introdotto nella LCPubb (art. 36 cpv. 1) a seguito dell'entrata
in vigore, il 4 febbraio 2005, del decreto legislativo concernente l'adesione
del Canton Ticino alla revisione 15 marzo 2001 del CIAP.
L'impugnativa è dunque
ricevibile in ordine.
1.2
Giusta l'art. 46 cpv.
2.
PAmm, il ricorso deve fra l'altro contenere anche le conclusioni del
ricorrente. A questa prescrizione non vanno tuttavia poste esigenze eccessive.
Basta che la volontà di impugnare un determinato provvedimento al fine di ottenere
una decisione più favorevole emerga chiaramente dall'atto ricorsuale (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46
PAmm, n. 3 a). In concreto, appare sufficientemente chiaro che la ricorrente
postula l'annullamento della delibera impugnata e l'aggiudicazione della commessa
in suo favore. Il ricorso appare quindi ricevibile anche sotto questo punto di
vista.
1.3
Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente
sollecita peraltro l'assunzione di particolari prove.
2.
2.1. Contro gli elementi
del bando ed in genere le regole della gara è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. art. 37 lett. a LCPubb). Nelle fasi successive
della procedura non sono tuttavia proponibili eccezioni che non sono state
sollevate mediante tempestiva impugnazione delle prescrizioni disciplinanti il
concorso. Lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la
possibilità di mettere in discussione le decisioni del committente scaturite
dall'applicazione di disposizioni accettate senza riserve. Sotto questo
aspetto, non si può invero concedere al concorrente che ha rinunciato ad
impugnare tempestivamente le regole della gara di contestarle a posteriori in
caso di esito sfavorevole (RDAT I-2002 N. 24).
2.2
In concreto, le
critiche che la ricorrente rivolge alle disposizioni particolari disciplinanti
il concorso risultano improponibili a questo stadio procedurale. Omettendo di
impugnarle al momento in cui le sono state recapitate (vedi posizione 221.300
delle medesime), la RI 1 le ha pienamente accettate (art. 31 cpv. 2 RLCPubb) perdendo
il diritto di contestarle nel prosieguo della procedura.
D'altra parte,
contrariamente a quanto adduce l'insorgente, le predette disposizioni non
contengono alcuna contraddizione. La posizione 252.110 imponeva ai concorrenti
di presentare le usuali dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali
e delle imposte, nonché il rispetto del CCL vigente nella categoria d'attività
della commessa, fermo restando che in caso di mancata consegna di tali
documenti il committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine
perentorio di 5 giorni trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata
esclusa. Questa particolare sanatoria, inserita nella lex specialis del
presente concorso giusta l'art. 30 cpv. 1 in fine RLCPubb, poteva tuttavia trovare
applicazione solo per l'eventuale mancata produzione della documentazione
concernente gli oneri sociali, le imposte e l'ossequio del CCL. Ne fa fede il
tenore inequivocabile della parte conclusiva della prescrizione 252.110,
ripresa dal testo della predetta norma regolamentare. Non poteva invece essere
posta in esecuzione per il resto della documentazione che i concorrenti erano
tenuti ad esibire contestualmente all'offerta pena la sua estromissione. Nel
fatto che nessuna disposizione governante il concorso prevedesse un simile privilegio
non è ravvisabile incoerenza di sorta.
3.
3.1. Giusta l’art. 26 cpv.
1.
LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo
completo e tempestivo. “Il committente”, soggiunge il capoverso seguente,
“esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali
rilevanti”.
3.2
Le offerte devono,
per principio, essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, tale
insomma da permettere al committente di procedere all’aggiudicazione senza
dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni,
chiarimenti o precisazioni in merito all’offerta inoltrata. Atto, questo, che
si tradurrebbe, in ultima analisi, in una violazione del principio della parità
di trattamento tra i concorrenti, sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb,
rispettivamente in una disattenzione del divieto tassativo di modificare le
offerte dopo la scadenza dei termini fissati dal bando di concorso (RDAT I-1997
n. 2, consid. 4.1.).
3.3
Nel caso di specie,
le prescrizioni vincolanti del concorso ad invito al quale la ricorrente ha
partecipato senza sollevare obiezioni indicavano che le offerte sarebbero state
valutate sulla scorta di quattro criteri principali, segnatamente il 1) prezzo,
2) il programma dei lavori, 3) l'organizzazione del cantiere e 4) la formazione
degli apprendisti. La cifra 252.120 delle disposizioni particolari elencava
puntualmente i documenti che il concorrente doveva presentare, tra cui quelli
necessari per la valutazione di alcuni criteri di aggiudicazione e meglio:
o
una relazione tecnica, con informazioni concernenti il personale,
le referenze, i macchinari, i tecnici responsabili del cantiere e la loro
percentuale di presenza per la valutazione del criterio 3;
o
il programma dei lavori, con una stima dei tempi previsti per le
singole attività coordinate nel tempo, la precisazione delle attività critiche
e l'indicazione della manodopera impiegata per la valutazione del criterio 2;
o
un concetto di sicurezza per la valutazione del criterio 3, rispettivamente
del sottocriterio 3.2.
La ricorrente ha omesso di
allegare alla propria offerta la relazione tecnica e il programma dei lavori.
Ha inoltre esibito una convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la
tutela della salute durante i lavori di costruzione senza tuttavia compilare
l'apposito formulario predisposto dalla SUVA. La mancata produzione di questi documenti
determinanti per valutare l'offerta dal profilo dei criteri di aggiudicazione
prestabiliti nelle regole della gara rende l'offerta stessa gravemente
incompleta. Trattandosi di una lacuna rilevante e insanabile, il committente
non poteva che pronunciare l'esclusione della concorrente dalla procedura.
Inutilmente la RI 1 si richiama ad informazioni fuorvianti che le sarebbe state
fornite in occasione del sopralluogo ed al fatto che il programma dei lavori
era già indicato nel modulo di offerta. Quanto accaduto al sopralluogo è
irrilevante, poiché determinanti sono esclusivamente le disposizioni
particolari recapitate ad ogni invitato, che quale lex specialis del
procedimento imponevano in modo inequivocabile ad ogni concorrente di accludere
all'offerta una relazione tecnica. Per quel che è invece del programma lavori,
il modulo di offerta si limitava a specificare la data di inizio e termine dei
lavori (posizione R 691.101), mentre spettava evidentemente ai concorrenti
fornire debiti ragguagli circa l'andamento del cantiere nel contesto di quel
lasso di tempo predeterminato. Se la RI 1 riteneva assurde talune esigenze del
committente per rapporto al genere della commessa posta a concorso, doveva
impugnare tempestivamente le disposizioni particolari della gara. Avendo
rinunciato ad agire in questo senso, ora non può più criticarne i contenuti per
ovviare all'estromissione rettamente disposta nei suoi confronti. Né può,
proprio in funzione dell'esclusione che irrimediabilmente la colpisce, contestare
la discutibile decisione del committente di non interrompere la procedura e di
aggiudicare la commessa al concorrente rimasto, titolare di un'offerta
superiore del 130% a quella scartata per ragioni formali (cfr. cifra 238.300 disposizioni
concorso; RDAT II-2003 N. 32; Esseiva, Les problèmes liés au prix, BR 2004 I p.
31).
4.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia è
posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5, 26, 36, 40 LCPubb; 33, 36 RLCPubb; 3, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico della ricorrente.
3.
Intimazione a:
;
;
terzi implicati
1.
CO 1
2.
CO 2
3.
CO 3
4.
CO 4
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster