52.2005.101
pubblico concorso per la fornitura e installazione di impianti di riscaldamento
12 maggio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.101
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, TRAM
Titolo:
pubblico concorso per la fornitura e installazione di impianti di riscaldamento
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 27 cpv. 1 let. b RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.101/102
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 18 marzo 2005 delle
a.
b.
M__________, ,
C__________ I__________, ,
patrocinate da: avv. PA 1, ,
contro
le decisioni 9 marzo 2005 con cui la Fondazione per le facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana
(USI) ha aggiudicato alla ditta CO 1 la fornitura e l'installazione degli
impianti di riscaldamento (a) del corpo centrale, (b) della facoltà di informatica;
viste le risposte:
-
29 marzo 2005
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
-
4 aprile 2005 dell'USI;
preso atto della replica delle ricorrenti e
della duplica 6 maggio 2005 dell'USI;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10
dicembre 2004 la Fondazione per
le facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana (USI) ha indetto
otto con-corsi pubblici, retti dal Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (CIAP) ed impostati secondo la procedura libera, per aggiudicare le
opere di ampliamento dell’USI di Lugano (II. tappa; FU 99/2004 pag. 8778);
che la posizione 223.100 delle prescrizioni
valide per tutti i concorsi dichiarava applicabili i requisiti d’idoneità
minimi sanciti dall’art. 27 RLCPubb;
che il concorso n. 6 (CCC 24) aveva per
oggetto la fornitura e l'installazione degli impianti di riscaldamento del
corpo centrale (CC) e della nuova facoltà di informatica (INFO), per i quali
sono stati allestiti due distinti capitolati;
che entrambi gli impianti di riscaldamento
dovevano funzionare anche come impianti di raffreddamento; le singole pagine di
entrambi i capitolati, oltre all’intestazione impianto di riscaldamento,
recano di conseguenza l’intestazione riscaldamento e refrigerazione;
il capitolato relativo all’impianto del corpo centrale contiene inoltre ulteriori
prescrizioni impianti di riscaldamento e raffreddamento;
che la posizione R 520.008, relativa alle
pompe di circolazione flangiate dell'impianto del corpo centrale, richiede un'esecuzione
per acqua di riscaldamento e di refrigerazione, mentre le corrispondenti
posizioni R 529.003 - 006 delle pompe flangiate dell'impianto della facoltà
d'informatica richiedono un'esecuzione per acqua refrigerata;
che in tempo utile sono pervenute alla
committente le offerte di 11 ditte per l’impianto di riscaldamento del corpo
centrale e di 9 ditte per quello della facoltà di informatica; fra queste,
quelle delle ricorrenti e della CO 1;
che, valutate le offerte in base ai criteri
d’aggiudicazione, la committente ha classificato la CO 1 al primo posto in
entrambe le commesse con 100 punti; con decisione 9 marzo 2005 l’USI gliele ha
pertanto aggiudicate per l’importo di fr. 488'222.50 (facoltà d’informatica),
rispettivamente di fr. 559'543.35 (corpo centrale);
che contro le predette decisioni di
aggiudicazione sono insorte con distinti ricorsi davanti al Tribunale cantonale
amministrativo la C__________ e la M__________ che si erano classificate al
secondo posto per l’impianto di riscalda-mento del corpo centrale (C__________:
77.26 punti), rispettivamente per quello della facoltà d’informatica (M__________:
74.68 punti);
che entrambe le ricorrenti obiettano che la CO
1, non avendo in organico un professionista che soddisfa i requisiti posti
dalla leg-ge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e
di architetto (L__________), non adempie i criteri d’idoneità sanciti dall’art.
27 cpv. 1 lett. b RLCPubb per la fornitura e la messa in opera di un impianto
tecnico speciale quale deve essere considerato un impianto di raffreddamento;
che, contestate anche le valutazioni del prezzo
e delle referenze, entrambe le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle
contro-verse delibere;
che all’accoglimento dei ricorsi si sono
opposti l’USI e l’ULSA, contestando in particolare che le commesse abbiano per
oggetto impianti tecnici speciali; si tratterebbe di normali impianti di riscaldamento
che possono funzionare anche come impianti di raffreddamento semplicemente
convogliando nelle relative tubazioni acqua fredda, che cede poi all'acqua
industriale il calore raccolto sul circuito;
che in sede di replica e di duplica le parti
hanno ulteriormente sviluppate le rispettive tesi ed allegazioni, confermandosi
nelle proprie domande;
che la CO 1 non ha invece presentato
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP; in quanto partecipanti al concorso le ditte ricorrenti sono
legittimate a contestare l’ag-giudicazione a favore della CO 1; i ricorsi,
tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine;
che avendo il medesimo fondamento di fatto, le
impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla
base degli atti del concorso (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 27 cpv. 1 RLCPubb,
richiamato dalla posizione 223.100 delle prescrizioni generali per tutti i
concorsi indetti dall’USI, erano ammesse a partecipare alla gara:
b) per gli impianti tecnici speciali: le
ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore
iscritto a RC con diritto di firma soddisfa i requisiti della legge sulla
protezione e sull’ esercizio delle professioni di ingegnere e architetto. Per
impianti speciali si intendono in particolare:
1. impianti di ventilazione, condizionamento e
raffreddamento;
Considerandi
2.
impianti di rilevazione incendi;
3.
impianti di trasporto verticali e orizzontali;
c) per le opere artigianali: le ditte nelle
quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con
diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta
dalle singole categorie, tecnico ST nell’ impiantistica o titolo equivalente.
che l’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb esige,
a titolo di criterio d'idoneità, che per le commesse relative ad impianti
tecnici speciali il concorrente disponga di professionisti più qualificati -
dal profilo dei titoli di studio - di quelli altrimenti occorrenti per le commesse
artigianali (art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb); l'esigenza è evidentemente dettata
dalla generalmente maggiore complessità tecnica di questo tipo di impianti;
che l’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb elenca
alcuni tipi d'impianti che per definizione sono da annoverare nella categoria
degli impianti tecnici speciali; fra questi include gli impianti di raffreddamento;
che la norma non precisa ulteriormente la nozione
di impianto di raffreddamento; in assenza di particolari limitazioni, volte a
circoscriverne il novero, si deve necessariamente ritenere che qualsiasi
impianto destinato a ridurre la temperatura ambientale soggiaccia alla
disposizione in esame; irrilevante è il fatto che si tratti di un impianto di
raffreddamento o di refrigerazione;
che è senz’altro possibile che certe opere
artigianali, dal profilo tecnico, siano più complesse di determinati impianti
tecnici speciali; anche un profano è in grado di capire che l’installazione di
un impianto di ventilazione per un semplice servizio igienico può essere più
semplice di quella di un complesso impianto di riscaldamento e che non v’è
alcuna necessità di disporre di un ingegnere per il primo, mentre invece
potrebbe essere non solo opportuno, ma addirittura indispensabile di disporre
di un professionista qualificato per il secondo;
che, nella misura in cui il capitolato non
definisce i criteri d’idoneità in funzione delle particolari caratteristiche
della commessa, limitandosi a dichiarare applicabile l’art. 27 RLCPubb, tale
norma va applicata secondo la sua congenita rigidità, per cui potrà risultare
inevitabile di disporre di un tecnico che soddisfa i requisiti della LPEPIA
anche per installare un banale impianto di raffreddamento, che non pone
particolari problemi tecnici;
che, nell’evenienza concreta, gli impianti
di riscaldamento oggetto delle controverse commesse devono anche funzionare
come impianti di raffreddamento;
che per questa particolare funzione
supplementare sono da considerare impianti tecnici speciali che richiamano
l’applicazione dell’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb; irrilevante è il fatto che
la funzione di raffreddamento sia subalterna rispetto a quella di riscaldamento
e che non ponga particolari problemi tecnici: la norma in esame non opera
distinzioni a dipendenza del grado di complessità tecnica dell’impianto; determinante
è esclusivamente la funzione dell’impianto;
che invano sostiene la committente che si
tratterebbe di un'opera artigianale e non di un impianto tecnico speciale; una simile
tesi avrebbe potuto essere accreditata solo se la committente avesse evitato di
dichiarare applicabili i criteri d'idoneità dell'art. 27 LCPubb anche al
concorso per gli impianti di riscaldamento; il CIAP le lasciava piena libertà di
definire i criteri d’idoneità in funzione delle specificità della commessa;
che già per questo motivo i ricorsi vanno
accolti, annullando le delibere impugnate;
non chiedendo le ricorrenti che questo
tribunale aggiudichi loro direttamente le commesse in discussione gli atti vanno
rinviati alla committente affinché vi provveda;
che non avendo la CO 1 resistito alle
impugnative, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico
esclusivamente dell'USI, unica soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 27 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§ Di
conseguenza:
1.1. le decisioni 9 marzo 2005 con cui la Fondazione per le facoltà di Lugano dell’Università
della Svizzera italiana (USI) ha aggiudicato alla ditta CO 1 la fornitura e
l'installazione degli impianti di riscaldamento (a) del corpo centrale, (b)
della facoltà di informatica, sono annullate;
1.2 gli atti sono rinviati alla committente per
nuova decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.-
a ciascuna delle ricorrenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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