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Decisione

52.2005.101

pubblico concorso per la fornitura e installazione di impianti di riscaldamento

12 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.101

Data decisione, Autorità:

12.05.2005, TRAM

Titolo:

pubblico concorso per la fornitura e installazione di impianti di riscaldamento

CRITERIO DI IDONEITÀ

art. 27 cpv. 1 let. b RLCPUBB

Incarto n.

52.2005.101/102

Lugano

12 maggio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 18 marzo 2005 delle

a.

b.

M__________, ,

C__________ I__________, ,

patrocinate da: avv. PA 1, ,

contro

le decisioni 9 marzo 2005 con cui la Fondazione per le facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana

(USI) ha aggiudicato alla ditta CO 1 la fornitura e l'installazione degli

impianti di riscaldamento (a) del corpo centrale, (b) della facoltà di informatica;

viste le risposte:

-

29 marzo 2005

dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

-

4 aprile 2005 dell'USI;

preso atto della replica delle ricorrenti e

della duplica 6 maggio 2005 dell'USI;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 10

dicembre 2004 la Fondazione per

le facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana (USI) ha indetto

otto con-corsi pubblici, retti dal Concordato intercantonale sugli appalti

pubblici (CIAP) ed impostati secondo la procedura libera, per aggiudicare le

opere di ampliamento dell’USI di Lugano (II. tappa; FU 99/2004 pag. 8778);

che la posizione 223.100 delle prescrizioni

valide per tutti i concorsi dichiarava applicabili i requisiti d’idoneità

minimi sanciti dall’art. 27 RLCPubb;

che il concorso n. 6 (CCC 24) aveva per

oggetto la fornitura e l'installazione degli impianti di riscaldamento del

corpo centrale (CC) e della nuova facoltà di informatica (INFO), per i quali

sono stati allestiti due distinti capitolati;

che entrambi gli impianti di riscaldamento

dovevano funzionare anche come impianti di raffreddamento; le singole pagine di

entrambi i capitolati, oltre all’intestazione impianto di riscaldamento,

recano di conseguenza l’intestazione riscaldamento e refrigerazione;

il capitolato relativo all’impianto del corpo centrale contiene inoltre ulteriori

prescrizioni impianti di riscaldamento e raffreddamento;

che la posizione R 520.008, relativa alle

pompe di circolazione flangiate dell'impianto del corpo centrale, richiede un'esecuzione

per acqua di riscaldamento e di refrigerazione, mentre le corrispondenti

posizioni R 529.003 - 006 delle pompe flangiate dell'impianto della facoltà

d'informatica richiedono un'esecuzione per acqua refrigerata;

che in tempo utile sono pervenute alla

committente le offerte di 11 ditte per l’impianto di riscaldamento del corpo

centrale e di 9 ditte per quello della facoltà di informatica; fra queste,

quelle delle ricorrenti e della CO 1;

che, valutate le offerte in base ai criteri

d’aggiudicazione, la committente ha classificato la CO 1 al primo posto in

entrambe le commesse con 100 punti; con decisione 9 marzo 2005 l’USI gliele ha

pertanto aggiudicate per l’importo di fr. 488'222.50 (facoltà d’informatica),

rispettivamente di fr. 559'543.35 (corpo centrale);

che contro le predette decisioni di

aggiudicazione sono insorte con distinti ricorsi davanti al Tribunale cantonale

amministrativo la C__________ e la M__________ che si erano classificate al

secondo posto per l’impianto di riscalda-mento del corpo centrale (C__________:

77.26 punti), rispettivamente per quello della facoltà d’informatica (M__________:

74.68 punti);

che entrambe le ricorrenti obiettano che la CO

1, non avendo in organico un professionista che soddisfa i requisiti posti

dalla leg-ge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e

di architetto (L__________), non adempie i criteri d’idoneità sanciti dall’art.

27 cpv. 1 lett. b RLCPubb per la fornitura e la messa in opera di un impianto

tecnico speciale quale deve essere considerato un impianto di raffreddamento;

che, contestate anche le valutazioni del prezzo

e delle referenze, entrambe le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle

contro-verse delibere;

che all’accoglimento dei ricorsi si sono

opposti l’USI e l’ULSA, contestando in particolare che le commesse abbiano per

oggetto impianti tecnici speciali; si tratterebbe di normali impianti di riscaldamento

che possono funzionare anche come impianti di raffreddamento semplicemente

convogliando nelle relative tubazioni acqua fredda, che cede poi all'acqua

industriale il calore raccolto sul circuito;

che in sede di replica e di duplica le parti

hanno ulteriormente sviluppate le rispettive tesi ed allegazioni, confermandosi

nelle proprie domande;

che la CO 1 non ha invece presentato

osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 DLACIAP; in quanto partecipanti al concorso le ditte ricorrenti sono

legittimate a contestare l’ag-giudicazione a favore della CO 1; i ricorsi,

tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine;

che avendo il medesimo fondamento di fatto, le

impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla

base degli atti del concorso (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 27 cpv. 1 RLCPubb,

richiamato dalla posizione 223.100 delle prescrizioni generali per tutti i

concorsi indetti dall’USI, erano ammesse a partecipare alla gara:

b) per gli impianti tecnici speciali: le

ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore

iscritto a RC con diritto di firma soddisfa i requisiti della legge sulla

protezione e sull’ esercizio delle professioni di ingegnere e architetto. Per

impianti speciali si intendono in particolare:

1. impianti di ventilazione, condizionamento e

raffreddamento;

Considerandi

2.

impianti di rilevazione incendi;

3.

impianti di trasporto verticali e orizzontali;

c) per le opere artigianali: le ditte nelle

quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con

diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta

dalle singole categorie, tecnico ST nell’ impiantistica o titolo equivalente.

che l’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb esige,

a titolo di criterio d'idoneità, che per le commesse relative ad impianti

tecnici speciali il concorrente disponga di professionisti più qualificati -

dal profilo dei titoli di studio - di quelli altrimenti occorrenti per le commesse

artigianali (art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb); l'esigenza è evidentemente dettata

dalla generalmente maggiore complessità tecnica di questo tipo di impianti;

che l’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb elenca

alcuni tipi d'impianti che per definizione sono da annoverare nella categoria

degli impianti tecnici speciali; fra questi include gli impianti di raffreddamento;

che la norma non precisa ulteriormente la nozione

di impianto di raffreddamento; in assenza di particolari limitazioni, volte a

circoscriverne il novero, si deve necessariamente ritenere che qualsiasi

impianto destinato a ridurre la temperatura ambientale soggiaccia alla

disposizione in esame; irrilevante è il fatto che si tratti di un impianto di

raffreddamento o di refrigerazione;

che è senz’altro possibile che certe opere

artigianali, dal profilo tecnico, siano più complesse di determinati impianti

tecnici speciali; anche un profano è in grado di capire che l’installazione di

un impianto di ventilazione per un semplice servizio igienico può essere più

semplice di quella di un complesso impianto di riscaldamento e che non v’è

alcuna necessità di disporre di un ingegnere per il primo, mentre invece

potrebbe essere non solo opportuno, ma addirittura indispensabile di disporre

di un professionista qualificato per il secondo;

che, nella misura in cui il capitolato non

definisce i criteri d’idoneità in funzione delle particolari caratteristiche

della commessa, limitandosi a dichiarare applicabile l’art. 27 RLCPubb, tale

norma va applicata secondo la sua congenita rigidità, per cui potrà risultare

inevitabile di disporre di un tecnico che soddisfa i requisiti della LPEPIA

anche per installare un banale impianto di raffreddamento, che non pone

particolari problemi tecnici;

che, nell’evenienza concreta, gli impianti

di riscaldamento oggetto delle controverse commesse devono anche funzionare

come impianti di raffreddamento;

che per questa particolare funzione

supplementare sono da considerare impianti tecnici speciali che richiamano

l’applicazione dell’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb; irrilevante è il fatto che

la funzione di raffreddamento sia subalterna rispetto a quella di riscaldamento

e che non ponga particolari problemi tecnici: la norma in esame non opera

distinzioni a dipendenza del grado di complessità tecnica dell’impianto; determinante

è esclusivamente la funzione dell’impianto;

che invano sostiene la committente che si

tratterebbe di un'opera artigianale e non di un impianto tecnico speciale; una simile

tesi avrebbe potuto essere accreditata solo se la committente avesse evitato di

dichiarare applicabili i criteri d'idoneità dell'art. 27 LCPubb anche al

concorso per gli impianti di riscaldamento; il CIAP le lasciava piena libertà di

definire i criteri d’idoneità in funzione delle specificità della commessa;

che già per questo motivo i ricorsi vanno

accolti, annullando le delibere impugnate;

non chiedendo le ricorrenti che questo

tribunale aggiudichi loro direttamente le commesse in discussione gli atti vanno

rinviati alla committente affinché vi provveda;

che non avendo la CO 1 resistito alle

impugnative, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico

esclusivamente dell'USI, unica soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 27 RLCPubb; 3, 18,

28, 31, 51, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§ Di

conseguenza:

1.1. le decisioni 9 marzo 2005 con cui la Fondazione per le facoltà di Lugano dell’Università

della Svizzera italiana (USI) ha aggiudicato alla ditta CO 1 la fornitura e

l'installazione degli impianti di riscaldamento (a) del corpo centrale, (b)

della facoltà di informatica, sono annullate;

1.2 gli atti sono rinviati alla committente per

nuova decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.-

a ciascuna delle ricorrenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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