52.2005.105
autorizzazione per chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile nel nucleo
20 maggio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.105
Data decisione, Autorità:
20.05.2005, TRAM
Titolo:
autorizzazione per chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile nel nucleo
APERTURA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.105
Lugano
20 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n.
938) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
15 dicembre 2004 con cui il municipio di CO 2 autorizza CO 1 a chiudere con
un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile del nucleo
(part. n. 257);
viste le risposte:
- 30 marzo 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 5 aprile 2005 del
Consiglio di Stato;
- 14 aprile 2005 di CO 1;
- 18 aprile 2005 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
resistente CO 1 è comproprietario di uno stabile ad uso abitativo, situato nel
nucleo di A__________ (part. 257) e definito edificio a riuso controllato dal
piano particolareggiato di quel comparto (PPN). La resistente RI 1 è
proprietaria del fondo (part. n. 258), che confina con la facciata nord di
questo edificio.
Il 17 marzo 2004 il municipio ha rilasciato ad
CO 1 il permesso di aprire nel sottotetto della facciata nord una finestra di m
0.75 x 0.85, che era stata murata in tempi remoti.
La vicina qui ricorrente, che non si era
opposta all'intervento, ha convenuto in giudizio il resistente davanti al Pretore
di Lugano, chiedendo che fosse ordinata la chiusura della nuova finestra.
Pendente causa, lo stesso resistente ha
chiesto informalmente al municipio il permesso di richiudere l'apertura con un
tavolato di mattoni in vetrocemento. Il 2 giugno 2004 il municipio l'ha autorizzato
a procedere in quel modo.
B. Contro
questa decisione, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente ha in sostanza contestato l'impiego del vetrocemento.
Il 5 luglio 2004 il resistente CO 1 si è
impegnato davanti al pretore a chiudere l'apertura secondo modalità che
sarebbero state decise nell'ambito della procedura amministrativa in corso. La
causa civile è stata pertanto stralciata dai ruoli.
C. Dopo
vicissitudini processuali note alle parti, che non occorre qui riassumere, con
giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del
municipio di autorizzare la chiusura della finestra con mattoni di vetrocemento.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
vetrocemento, pur non figurando tra i materiali utilizzabili per i serramenti, elencati
dall'art. 8 delle norme di attuazione PPN, non fosse nemmeno vietato. Non
trattandosi di un intervento deturpante ha quindi confermato la licenza.
D. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente insiste nell'affermare che il
vetrocemento non può in nessun caso rientrare fra i materiali ammissibili nella
zona del nucleo. Lo escluderebbe la prescrizione che impone di eseguire i
serramenti in legno verniciato.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il beneficiario della licenza, che contestano le tesi dell'insorgente
con argomenti di cui di dirà qui appresso per quanto necessario.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa
(art. 46 PAmm) sono indiscutibilmente date. Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione
emerge chiaramente dalle fotografie prodotte dalle parti. Non occorre dunque
esperire un sopralluogo.
Considerandi
2.
2.1. L'art.
6.
NAPPN distingue otto diverse modalità d'intervento sugli edifici del nucleo.
Apposite schede definiscono per ogni edificio il tipo d'intervento concretamente
ammesso.
Il riuso controllato (art. 6 lett. B
NAPPN), che qui interessa, impone di subordinare l'espressione architettonica
delle opere necessarie alle caratteristiche dell'edificio esistente. La
modifica di aperture, forma e tipo del tetto e dettagli costruttivi è ammessa in
modo limitato e controllato, nel rispetto delle indicazioni specifiche date per
ogni singolo edificio dalle schede analitico-normative e delle indicazioni
puntuali fornite dall'art. 8 NAPPN.
2.2
Giusta l'art. 8 NAPPN, salvo diversa
disposizione risultante dalla scheda analitico-normativa del singolo edificio,
per tutti gli interventi nel nucleo fanno stato le seguenti indicazioni
puntuali:
- i materiali
ammessi sono:
- per le coperture tegole Ludovici rosse o coppi
- per le murature intonachi tinteggiabili alla
calce o
al minerale (...)
- per i serramenti il legno o metallo verniciato di
semplice disegno
- non sono
ammesse tapparelle, lamelle o avvolgibili; :
- non sono
ammesse:
- decorazioni di tipo rustico (ad es. traversine, pietre o
mattoni in facciata, ferri battuti);
- rivestimenti delle facciate in legno, pietra naturale o altri
materiali;
- inferriate e ringhiere di tipo rustico in legno o in ferro
battuto
Il divieto di rivestire le facciate in
legno, pietra naturale o altri materiali, sancito dalla norma in esame, si
traduce in definitiva in un obbligo di ricoprirle d'intonaco tinteggiabile alla
calce o al minerale, unico materiale ammesso per le murature.
3.
Nell'evenienza concreta, il resistente intende chiudere con un tavolato
di mattoni in vetrocemento la finestra che ha aperto l'anno scorso nella
facciata nord del suo stabile.
L'intervento in esame va configurato come un'opera
muraria. La permeabilità alla luce del tavolato di mattoni in vetrocemento non
permette di qualificarlo diversamente. Tanto per il diritto civile, quanto per
il diritto pubblico, una parete di vetrocemento non è parificabile ad un'apertura
a prospetto o a semplice luce (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 125
LAC n. 1458 e riferimenti). È un muro e come tale va considerato anche se
lascia filtrare la luce.
Trattandosi di un muro deve per principio
essere intonacato alla calce o al minerale. Lo impone in modo inequivocabile l'art.
8.
NAPPN, che - in assenza di diversa disposizione risultante dalla scheda
analitico-normativa dell'edificio - non lascia spazio a soluzioni alternative o
all'apprezzamento dell'autorità decidente.
Cadono dunque nel vuoto le disquisizioni
sulle caratteristiche delle aperture e dei relativi serramenti sviluppate dal
Consiglio di Stato. Dal profilo sostanziale, la chiusura di una finestra con un
tavolato in vetrocemento non si distingue dalla soppressione di un'apertura con
un'opera in muratura impermeabile alla luce.
La finestra può dunque essere chiusa con un
tavolato in vetrocemento, ma questo, in quanto opera in muratura, verso l'esterno,
deve essere intonacato. Conclusione, questa, che è perfettamente conforme al
divieto di rivestire le facciate in legno, pietra naturale o altri materiali,
sancito dall'art. 8 NAPPN.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando il giudizio impugnato, ma confermando la licenza alla condizione che
la parete in vetrocemento, verso l'esterno sia intonacata e tinteggiata come il
resto dell'edificio.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
addebitate al resistente, in quanto soccombente in misura soverchiante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 6, 8 NAPPN di A__________; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di
Stato (n. 938) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 15 dicembre 2004 è
confermata alla condizione che il tavolato di mattoni in vetrocemento sia
intonacato e tinteggiato come il resto dell'edificio.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'200.- alla
ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
2 patrocinato da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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