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Decisione

52.2005.105

autorizzazione per chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile nel nucleo

20 maggio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

resistente CO 1 è comproprietario di uno stabile ad uso abitativo, situato nel

nucleo di A__________ (part. 257) e definito edificio a riuso controllato dal

piano particolareggiato di quel comparto (PPN). La resistente RI 1 è

proprietaria del fondo (part. n. 258), che confina con la facciata nord di

questo edificio.

Il 17 marzo 2004 il municipio ha rilasciato ad

CO 1 il permesso di aprire nel sottotetto della facciata nord una finestra di m

0.75 x 0.85, che era stata murata in tempi remoti.

La vicina qui ricorrente, che non si era

opposta all'intervento, ha convenuto in giudizio il resistente davanti al Pretore

di Lugano, chiedendo che fosse ordinata la chiusura della nuova finestra.

Pendente causa, lo stesso resistente ha

chiesto informalmente al municipio il permesso di richiudere l'apertura con un

tavolato di mattoni in vetrocemento. Il 2 giugno 2004 il municipio l'ha autorizzato

a procedere in quel modo.

B. Contro

questa decisione, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente ha in sostanza contestato l'impiego del vetrocemento.

Il 5 luglio 2004 il resistente CO 1 si è

impegnato davanti al pretore a chiudere l'apertura secondo modalità che

sarebbero state decise nell'ambito della procedura amministrativa in corso. La

causa civile è stata pertanto stralciata dai ruoli.

C. Dopo

vicissitudini processuali note alle parti, che non occorre qui riassumere, con

giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del

municipio di autorizzare la chiusura della finestra con mattoni di vetrocemento.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il

vetrocemento, pur non figurando tra i materiali utilizzabili per i serramenti, elencati

dall'art. 8 delle norme di attuazione PPN, non fosse nemmeno vietato. Non

trattandosi di un intervento deturpante ha quindi confermato la licenza.

D. Contro il

predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente insiste nell'affermare che il

vetrocemento non può in nessun caso rientrare fra i materiali ammissibili nella

zona del nucleo. Lo escluderebbe la prescrizione che impone di eseguire i

serramenti in legno verniciato.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed il beneficiario della licenza, che contestano le tesi dell'insorgente

con argomenti di cui di dirà qui appresso per quanto necessario.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la

legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa

(art. 46 PAmm) sono indiscutibilmente date. Il ricorso è dunque ricevibile in

ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione

emerge chiaramente dalle fotografie prodotte dalle parti. Non occorre dunque

esperire un sopralluogo.

Considerandi

2.

2.1. L'art.

6.

NAPPN distingue otto diverse modalità d'intervento sugli edifici del nucleo.

Apposite schede definiscono per ogni edificio il tipo d'intervento concretamente

ammesso.

Il riuso controllato (art. 6 lett. B

NAPPN), che qui interessa, impone di subordinare l'espressione architettonica

delle opere necessarie alle caratteristiche dell'edificio esistente. La

modifica di aperture, forma e tipo del tetto e dettagli costruttivi è ammessa in

modo limitato e controllato, nel rispetto delle indicazioni specifiche date per

ogni singolo edificio dalle schede analitico-normative e delle indicazioni

puntuali fornite dall'art. 8 NAPPN.

2.2

Giusta l'art. 8 NAPPN, salvo diversa

disposizione risultante dalla scheda analitico-normativa del singolo edificio,

per tutti gli interventi nel nucleo fanno stato le seguenti indicazioni

puntuali:

- i materiali

ammessi sono:

- per le coperture tegole Ludovici rosse o coppi

- per le murature intonachi tinteggiabili alla

calce o

al minerale (...)

- per i serramenti il legno o metallo verniciato di

semplice disegno

- non sono

ammesse tapparelle, lamelle o avvolgibili; :

- non sono

ammesse:

- decorazioni di tipo rustico (ad es. traversine, pietre o

mattoni in facciata, ferri battuti);

- rivestimenti delle facciate in legno, pietra naturale o altri

materiali;

- inferriate e ringhiere di tipo rustico in legno o in ferro

battuto

Il divieto di rivestire le facciate in

legno, pietra naturale o altri materiali, sancito dalla norma in esame, si

traduce in definitiva in un obbligo di ricoprirle d'intonaco tinteggiabile alla

calce o al minerale, unico materiale ammesso per le murature.

3.

Nell'evenienza concreta, il resistente intende chiudere con un tavolato

di mattoni in vetrocemento la finestra che ha aperto l'anno scorso nella

facciata nord del suo stabile.

L'intervento in esame va configurato come un'opera

muraria. La permeabilità alla luce del tavolato di mattoni in vetrocemento non

permette di qualificarlo diversamente. Tanto per il diritto civile, quanto per

il diritto pubblico, una parete di vetrocemento non è parificabile ad un'apertura

a prospetto o a semplice luce (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 125

LAC n. 1458 e riferimenti). È un muro e come tale va considerato anche se

lascia filtrare la luce.

Trattandosi di un muro deve per principio

essere intonacato alla calce o al minerale. Lo impone in modo inequivocabile l'art.

8.

NAPPN, che - in assenza di diversa disposizione risultante dalla scheda

analitico-normativa dell'edificio - non lascia spazio a soluzioni alternative o

all'apprezzamento dell'autorità decidente.

Cadono dunque nel vuoto le disquisizioni

sulle caratteristiche delle aperture e dei relativi serramenti sviluppate dal

Consiglio di Stato. Dal profilo sostanziale, la chiusura di una finestra con un

tavolato in vetrocemento non si distingue dalla soppressione di un'apertura con

un'opera in muratura impermeabile alla luce.

La finestra può dunque essere chiusa con un

tavolato in vetrocemento, ma questo, in quanto opera in muratura, verso l'esterno,

deve essere intonacato. Conclusione, questa, che è perfettamente conforme al

divieto di rivestire le facciate in legno, pietra naturale o altri materiali,

sancito dall'art. 8 NAPPN.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando il giudizio impugnato, ma confermando la licenza alla condizione che

la parete in vetrocemento, verso l'esterno sia intonacata e tinteggiata come il

resto dell'edificio.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

addebitate al resistente, in quanto soccombente in misura soverchiante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6, 8 NAPPN di A__________; 3,

18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di

Stato (n. 938) è annullata.

1.2. la licenza edilizia 15 dicembre 2004 è

confermata alla condizione che il tavolato di mattoni in vetrocemento sia

intonacato e tinteggiato come il resto dell'edificio.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'200.- alla

ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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