52.2005.107
revoca di ammonimento della licenza di condurre della durata di 6 mesi a seguito di grave eccesso di velocità in abitato
18 maggio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2005.107
Data decisione, Autorità:
18.05.2005, TRAM
Titolo:
revoca di ammonimento della licenza di condurre della durata di 6 mesi a seguito di grave eccesso di velocità in abitato
GIUDIZIO PENALE
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 let. a LCSTR
art. 17 cpv. 1 let. c LCSTR
Incarto n.
52.2005.107
Lugano
18 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione 9 marzo 2005 (no. 1079) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 20 gennaio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre per la durata di sei mesi;
vista la risposta 5 aprile
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 15 ottobre 1962 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel
gennaio del 1981. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
14 febbraio 1983 revoca di 1
mese per essere incorso in un incidente a causa della velocità eccessiva, con allontanamento
dal luogo del sinistro e opposizione alla prova del sangue;
22 giugno 1983 revoca di 1
anno per eccesso di velocità (185/178 km/h sul limite di 100 km/h) e susseguente
guida nonostante il sequestro della licenza da parte della polizia;
3 gennaio 1984 revoca di +
8 mesi per aver circolato malgrado la revoca in atto;
21 novembre 1986 revoca di 6 mesi
con esame psico-tecnico per aver circolato a velocità eccessiva (160/153 km/h
sul limite di 100 km/h);
19 aprile 1988 revoca
definitiva per aver provocato un incidente omettendo di osservare un semaforo
indicante "fermata"; decisione annullata dal Consiglio di Stato con
sentenza 8 agosto 1990;
25 giugno 1993 ammonimento
per velocità eccessiva (160/153 km/h sul limite di 120 km/h);
28 febbraio 1997 ammonimento
per velocità eccessiva (78/73 km/h sul limite di 50 km/h);
9 marzo 2000 revoca di 1
mese per aver effettuato sorpassi irregolari il 21.6.1999 e, tre mesi dopo,
aver provocato un incidente;
13 settembre 2001 revoca di 1
mese per velocità eccessiva (116/110 km/h sul limite di 80 km/h).
B. L'8 agosto
2003, verso le ore 01.30, RI 1 ha circolato in territorio di __________ ad una
velocità accertata tramite rilevamento radar di 86/81 km/h, laddove vigeva il
limite di 50 km/h.
A seguito
di questa infrazione, con decreto d'accusa 23 febbraio 2004 il Ministero
pubblico ha proposto la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 500.-. Statuendo
su opposizione in relazione ai medesimi fatti, il 6 luglio 2004 la Pretura penale
l'ha dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per aver infranto il segnale di velocità massima di 50 km/h
esposto in loco, rigettando la tesi della difesa secondo cui il limite generale
non era vincolante siccome scarsamente visibile.
RI 1 ha impugnato il giudizio di conferma
della pena prevista dal Procuratore davanti alla Camera di cassazione e
revisione penale (CCRP), sostenendo con l'appoggio di una perizia stilata da__________
che il segnale di velocità massima non era percepibile chiaramente, per cui gli
poteva tutt'al più essere rimproverata una violazione del precedente limite di
60 km/h e una infrazione semplice alla LCStr. Il 18 agosto 2004 la CCRP ha respinto
il gravame, confermando in sostanza sia l'imputazione che la pena irrogata. Il
mese seguente la stessa autorità ha peraltro respinto un'istanza volta ad
ottenere la revisione della decisione pretorile sulla scorta delle risultanze
del referto __________. A riguardo, la CCRP ha annotato che quand'anche il
primo giudice avesse avuto a disposizione la nota perizia egli non avrebbe deciso
in modo diverso, dato che tutti gli elementi evidenziati dall'esperto erano
stati comunque adeguatamente considerati.
C. Preso atto
delle predette conclusioni penali, il 20 gennaio 2005 la Sezione della circolazione
ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di sei mesi, dal 28
febbraio 2005 al 27 agosto 2005, autorizzando comunque in tale periodo la guida
dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa
sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c LCStr e 34 cpv. 1
OAC.
D. Con
giudizio 25 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non dover esaminare le
argomentazioni che il ricorrente aveva ripetutamente addotto in quella sede. Preso
atto del grave eccesso di velocità commesso, l’autorità di ricorso di prime
cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della
proporzionalità la durata della revoca, considerati la colpa e i precedenti
dell'interessato.
E. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il
ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza
inferiore, ribadendo che i segnali di prescrizione e di divieto sono vincolanti
solo se sono chiari e la loro portata è facilmente riconoscibile. Nel caso di
specie, i cartelli indicanti il limite generale di 50 km/h erano posizionati in
una zona d'ombra ed erano poco visibili sia per la presenza di pubblicità, sia
per l'abbaglio creato da un potente faro alogeno posto nelle vicinanze.
Un'eventuale misura amministrativa andrebbe quindi commisurata tenendo conto
del fatto che il ricorrente era convinto di circolare in una zona gravata da un
limite di velocità di 60 km/h.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione
lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv.
1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa prima
dell'avvento del nuovo diritto, la fattispecie va esaminata alla luce di quello
previgente, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo
di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la
commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61
PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000
in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3.
3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità
deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito dall’agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla
difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22 gennaio
2003, inc. n.6A.82/2002, consid. 2.1; DTF 121 II 214, consid. 3a).
3.2
In
concreto, a seguito degli eventi occorsi l'8 agosto 2003 la Pretura penale ha
ritenuto il ricorrente autore colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 500.- per aver
circolato alla velocità punibile di 81 km/h laddove vige un limite di 50 km/h.
Adita a due riprese dal condannato, la CCRP ha confermato la qualificazione
giuridica del reato e la sanzione, rilevando in particolare che il primo
giudice era giunto alle sue conclusioni dopo aver vagliato tutte le
argomentazioni difensive sottopostegli, comprese quelle riferite all'infelice
posizione della segnaletica ed al riverbero provocato in loco dal faro alogeno
di un'esposizione.
Alla luce
della citata giurisprudenza, in questa sede il ricorrente non può più contestare
tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che
hanno ormai statuito sulla fattispecie con sentenze passate in giudicato. Per
evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze
amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata dalla Pretura
penale, la cui legittimità è stata peraltro confermata dalla CCRP senza che il
ricorrente - pur conscio della prospettiva di una pesante revoca della licenza
- avesse ad aggravarsi ulteriormente al Tribunale federale.
D'altra parte, quand'anche gli fosse
possibile rivedere le valutazioni esperite in sede penale, questo Tribunale non
potrebbe che condividerle pienamente ponendo soprattutto mente al fatto che se
il segnale sul bordo destro era forse poco visibile circolando a velocità
eccessiva, quello ripetuto sulla sinistra della carreggiata era leggibile e che
il ricorrente non poteva comunque ignorare di trovarsi all'interno di una
località stante i manufatti presenti nella zona attraversata. Contrariamente a
quanto si ostina a sostenere, viaggiando regolarmente l'insorgente non poteva
insomma non avvedersi che la velocità massima, da 60 km/h, veniva ridotta a 50
km/h, limite generale in abitato.
4.
4.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se
il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16.
cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca
della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente
resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire
casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento secondo
le circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa,
della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e
della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr;
33.
cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese
se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso
gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett.
a; 17 cpv. 1 lett. a LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va
revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza
dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
4.2
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di eccessi di
velocità, nell’abitato la soglia tra il caso di media gravità - ove la revoca è
facoltativa - e il caso grave - che comporta la revoca obbligatoria - si situa
a 25 km/h (DTF 123 II 106, consid. 2/c, pag. 113). Il superamento di 21-24 km/h
della velocità massima generale di 50 km/h consentita nell’abitato comporta la
revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione
sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 128 II 86, consid.
2b; DTF 126 II 196, consid. 2a). La situazione è in effetti tale da creare una
messa in pericolo importante, implicante una colpa corrispondente, di modo che
anche in presenza di elementi favorevoli, è possibile rinunciare solo
eccezionalmente alla revoca, segnatamente in presenza di circostanze
particolari (DTF 124 II 100, consid. 2b). A maggior ragione, qualora venga
accertato un superamento superiore a 25 km/h del limite di velocità, le
competenti autorità cantonali sono invece obbligate a revocare la licenza di
condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete
circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV
188.
consid. 2b).
4.3
Il Tribunale federale, chinandosi sulla
problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur
ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo, ha tuttavia
ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso
a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di condurre a
scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che
il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale
intenzionalmente o per negligenza. Inoltre, la durata della revoca dipende
prima di tutto dalla gravità della colpa commessa e può essere aumentata in
caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b, pag. 507 e riferimenti).
4.4
Nel
caso in esame, dagli atti risulta per finire che l'8 agosto 2003 RI 1 ha superato
di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima
consentita di 50 km/h nell’abitato di __________. Egli ha dunque gravemente
compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata
giurisprudenza e degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr (DTF 124 II
97, consid. 2b). Di conseguenza, la revoca della licenza di condurre si impone
di principio come misura amministrativa obbligatoria. La recidiva specifica imputabile
al ricorrente giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. c secondo periodo LCStr impone
d'altronde l'adozione di una revoca della patente di almeno sei mesi.
L'eccesso di velocità per il quale occorre obbligatoriamente revocargli la licenza
di condurre è stato infatti commesso a distanza di meno di due anni dalla
scadenza, avvenuta il 14 novembre 2001, della precedente revoca disposta per identico
titolo di reato.
Se ne
deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente
e della consistente colpa che gli è imputabile, il provvedimento di revoca di sei
mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente
confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti
conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità. Si avvera
addirittura mite per rapporto ai numerosi precedenti di ogni genere che
contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 90 LCStr; 30, 33 OAC; 8
cpv. 3 ONC; 19 cpv. 1, 34 cifra 2 CP, 19 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60,
65 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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