52.2005.111
fornitura e posa di cassonetti per la raccolta di rifiuti
2 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
52.2005.111
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, TRAM
Titolo:
fornitura e posa di cassonetti per la raccolta di rifiuti
PROCEDURA
art. 15bis cpv. 1 CIAP
Incarto n.
52.2005.111
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 marzo 2005 delle
RI 1
RI 2
entrambe patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 16 marzo 2005 del municipio di Caslano
che stabilisce di aggiudicare mediante incarico diretto la fornitura e la
posa di cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
vista la risposta 14 aprile
2005 del municipio di Caslano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10
ottobre 2003 il municipio di Caslano ha indetto un pubblico concorso per la
fornitura e la posa di contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di tre ditte, fra cui quella del consorzio formato dalle
ditte RI 1 e RI 2 __________;
che, dopo vicissitudini note alle parti che
non occorre qui rievocare (STA 30.6.2004 in re RI 1 - RI 2), il committente ha
aggiudicato la commessa ad un'altra ditta;
che con sentenza 11 novembre 2004 il
Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta aggiudicazione,
accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal consorzio RI 1 - RI 2;
che questo tribunale ha in sostanza ritenuto
che l'offerta dell'aggiudicataria non fosse conforme alle prescrizioni del
capitolato; ha quindi rinviato gli atti al municipio per nuova decisione;
che con decisione 23 dicembre 2004,
cresciuta in giudicato, il municipio ha annullato il concorso poiché l'offerta
della ricorrente, unica concorrente rimasta in gara, superava del 35% il
credito stanziato dal consiglio comunale;
che, richiamandosi agli art. 12 lett. c CIAP
ed al paragrafo 8 dirCIAP, con decisione 16 marzo 2005, pubblicata sul FU n.
22/ 2005, pag. 1990, il municipio ha stabilito di procedere all'aggiudicazione
della commessa mediante incarico diretto;
che contro questa risoluzione il consorzio RI
1 - RI 2 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento; in sostanza, l'insorgente nega che siano dati i presupposti
delle disposizioni di legge invocate;
che il ricorso è avversato dal municipio,
che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti
di cui si dirà nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, applicabili in considerazione del valore della
commessa, apparentemente superiore al limite di fr. 383'000.-, fissato
dall'allegato 1 al CIAP per le forniture nel settore contemplato dai trattati
internazionali, nel quale rientra la commessa qui in esame;
che giusta l'art. 15 cpv. 1bis
CIAP sono impugnabili autonomamente mediante ricorso: (a) il bando di concorso,
(b) la decisione sull'inserimento di un concorrente in una lista permanente,
(c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva, (d)
l'esclusione dalla procedura, (e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa
revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;
che la decisione di procedere mediante
incarico diretto riguarda soltanto la scelta della procedura che il municipio
intende applicare per aggiudicare la commessa; non è in particolare una decisione
Fatti
di aggiudicazione; non rientra dunque nel novero delle decisioni impugnabili
secondo la norma succitata;
che il ricorso si rivela pertanto
Considerandi
inammissibile;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei
termini d'impugnativa permette di prescindere dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è inammissibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
patr. da:;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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