52.2005.114
delibera per fornitura e posa di contenitori interrati e seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani
12 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.114
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, TRAM
Titolo:
delibera per fornitura e posa di contenitori interrati e seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani
BANDO
art. 29 LCPUBB
art. 35 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.114
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 2005 della
RI 1, ,
contro
la decisione 21 marzo 2005 del municipio di CO 2 che
delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di contenitori interrati e
seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
viste le risposte:
- 13 aprile 2005 della CO
1;
- 18 aprile 2005 del
municipio diCO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
ottobre 2004 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e
la posa di contenitori interrati e seminterrati per la raccolta di rifiuti
solidi urbani (FU 85/2004 pag. 7585);
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di 4 ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 e
quella della CO 1;
che l’offerta della ricorrente relativa ai
contenitori interrati contemplava due varianti; una di fr. 90'041.70 (offerta
Considerandi
base) ed una di fr. 79'570.20 (variante 1);
che, valutate in base ai criteri
d’aggiudicazione le offerte pervenutegli, il 21 marzo 2005 il municipio ha
aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi prima in graduatoria con 5.45
punti, per l’importo di fr. 81'894.70;
che contro la predetta decisione la RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento e sollecitando la delibera a favore della M__________ SA alla
quale ha nel frattempo ceduto tutte le sue attività imprenditoriali,
continuando a sussistere come semplice società immobiliare;
che, rivendicata la legittimazione attiva,
l’insorgente rimprovera in sostanza al committente di non aver valutato la
variante 1, che si distingue dall’offerta di base soltanto per il fatto che non
comprende la piattaforma di sicurezza, non richiesta dal capitolato;
che all’accoglimento del ricorso si oppone
il municipio, che, contestata la legittimazione attiva dell’insorgente,
diventata ormai una semplice società immobiliare, osserva in sostanza che il
concorso non prevedeva la possibilità di inoltrare varianti; la variante,
conclude l'autorità comunale, non rispetterebbe comunque le prescrizioni del
capitolato, sia perché la piattaforma di sicurezza fa parte
dell’equipaggiamento standard di questo tipo di impianti, sia perché la
capienza (4.5 mc) del contenitore offerto si scosta in misura eccessiva dal
volume (ca. 5 mc) richiesto dal capitolato;
che ad identica conclusione perviene
l’aggiudicataria contestando le tesi dell’insorgente con analoghi argomenti;
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la
ricorrente, partecipante al concorso, è di principio legittimata a contestare
la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
se sia ancora idonea a conseguire l'aggiudicazione,
rispettivamente se sia abilitata a chiedere che l'aggiudicazione abbia luogo a
favore della M__________ SA, alla quale ha nel frattempo ceduto tutte le sue
attività imprenditoriali, è questione che verrà semmai esaminata più avanti;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l’art. 29 LCPubb, offerte deroganti dai moduli e
dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse
unicamente nei casi contemplati nell’avviso di gara; se i documenti di gara
prevedono la possibilità di varianti, precisa l’art. 35 RLCPubb essi
stabiliscono le condizioni minime che devono rispettare, nonché le modalità per
la loro presentazione;
che, a differenza della soluzione adottata dal diritto
federale (art. 22 cpv. 2 OAPub), il diritto cantonale esclude le varianti a
meno che le prescrizioni di gara le ammettano espressamente (STA 4.3.05 in re T__________
- I__________);
che nel caso concreto, gli atti del concorso in esame non
prevedevano la possibilità di inoltrare varianti;
che il municipio non era quindi tenuto ad esaminare la
variante presentata dalla ricorrente assieme all'offerta di base;
che già per questo motivo, il ricorso, in quanto ricevibile,
va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al
lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco, sono poste a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29, 36, 37 LCPubb; 35 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 900.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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