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Decisione

52.2005.115

Consiglio consortile - formazione di gruppi e nomina della delegazione consortile - irricevibilità del gravame per difetto della legittimazione ad agire del ricorrente

7 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il 9

novembre 2004, il consiglio consortile scuole elementari __________ (in seguito:

consiglio consortile SE) è stato convocato in seduta straordinaria per il 14 dicembre

2004 allo scopo di deliberare, tra l'altro, sul verbale della seduta del 1° aprile

2004 e di quella costitutiva del 15 giugno 2004, sulla formazione dei gruppi,

nonché sulla nomina della delegazione consortile e del suo presidente.

b) Il 13 dicembre 2004, il consiglio

comunale di C__________ ha nominato __________ G__________ delegato comunale

del Consorzio SE in sostituzione della dimissionaria L__________, la quale il

1° settembre precedente aveva trasferito il proprio domicilio a M__________.

La risoluzione è stata pubblicata all'albo

comunale il giorno successivo.

B. Nel corso

della seduta straordinaria del consiglio consortile SE del 14 dicembre 2004 è

stata messa in votazione la proposta di modifica dell'ordine del giorno per

inserire la trattanda "subingresso del nuovo consigliere, signor G__________"

in sostituzione di L__________. La stessa è stata respinta con 10 voti contrari,

2 favorevoli e 10 astenuti, in quanto la decisione con cui il consiglio

comunale aveva nominato __________ G__________ delegato comunale in seno al

consorzio non era ancora cresciuta in giudicato.

Alla presenza di 12 consiglieri su 13, il

legislativo consortile ha quindi deliberato - tra le altre cose - sulla

formazione dei gruppi (trattanda n. 3), respingendo le tre liste proposte dal

consigliere RI 1 (RI 1-__________-__________, RI 1-__________-__________, RI 1-__________-__________),

e nominato D__________, M__________, C__________, Do__________, Z__________, N__________

e Ma__________ quali membri della delegazione consortile (trattanda n. 4).

C. a) Il 31

dicembre 2004 RI 1 ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di

Stato chiedendo l'annullamento delle trattande n. 3 e 4.

Secondo il ricorrente, __________ G__________

doveva essere autorizzato a partecipare alla seduta perché la decisione con cui

il legislativo comunale di C__________ lo aveva nominato delegato del comune al

Consorzio SE era immediatamente esecutiva.

Egli ha comunque sostenuto che, a

prescindere da questo aspetto, il subentrante alla dimissionaria L__________

era in realtà F__________, il quale non era nemmeno stato convocato per la

seduta. Si è inoltre lamentato del fatto che non erano state accettate le tre

liste da lui proposte per la formazione dei gruppi ai fini dell'elezione della

delegazione consortile e che la risoluzione adottata dal consiglio consortile

SE e pubblicata agli albi dei comuni consorziati e nel Foglio ufficiale non

faceva alcuna menzione di tale circostanza.

b) Con giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di

Stato ha respinto il gravame.

Dopo avere rilevato che la nomina dei

delegati del comune in seno a un consorzio è retta dalla legge organica comunale

(LOC) e da quella sul consorziamento dei comuni (LCCom), le quali non prevedono

l'immediata esecutività delle decisioni, il Governo ha ritenuto che __________

G__________ non poteva partecipare alla seduta del consiglio consortile SE in

quanto la decisione del consiglio comunale che lo nominava delegato del

consorzio non era ancora cresciuta in giudicato. L'Esecutivo cantonale ha

inoltre considerato corretta la decisione di non convocare F__________ alla

seduta, perché dagli atti non risultava che fosse mai stato designato quale

subentrante di L__________.

Per quanto riguarda le tre liste di gruppo

presentate dal ricorrente, il Governo ha tutelato la decisione del legislativo

di respingerle perché non erano state sottoscritte da almeno tre consiglieri

consortili ufficialmente in carica come richiesto dall'art. 5 RLCCom. Da ultimo

ha ritenuto che il consiglio consortile SE non avesse violato la procedura

pubblicando l'esito della risoluzione adottata senza le votazioni intermedie.

D. Contro il

predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento unitamente alla decisione del consiglio

consortile relativo alle trattande n. 3 e 4.

In sostanza l'insorgente ribadisce,

sviluppandoli, gli argomenti già sollevati dinnanzi al Governo.

E. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni,

mentre il presidente del consiglio consortile SE e la delegazione consortile hanno

proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, se del caso, in

seguito.

F. Durante

l'istruttoria, il giudice delegato di questo tribunale ha acquisito agli atti

copia del verbale e delle risoluzioni adottate dal consiglio consortile SE nel

corso della seduta costitutiva del 15 giugno 2004, annullata dall'autorità di

vigilanza per motivi che non è necessario qui evocare, e l'estratto della

risoluzione 10 maggio 2004 con cui il consiglio comunale di C__________ ha

nominato i delegati e i subentranti nel Consorzio SE per il quadriennio

2004/2008.

Chiamati ad esprimersi su questi documenti,

il ricorrente, il Consiglio di Stato e la delegazione consortile SE si sono

riconfermate nelle loro rispettive posizioni, mentre il presidente del consiglio

consortile SE non ha formulato osservazioni. Chiusa l'istruttoria, le parti

hanno rinunciato a presentare un memoriale conclusivo.

G. Il 4

ottobre 2005, la delegazione consortile SE ha informato il tribunale che il 1°

ottobre 2005 RI 1 ha trasferito il proprio domicilio da M__________ a G__________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC,

giusta il rinvio dell'art. 38 LCCom, e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm).

1.2. Per quanto riguarda invece la

legittimazione a ricorrere di RI 1, bisogna considerare che i consorzi di

comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi

personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono solo i comuni medesimi

(art. 1 cpv. 1 LCCom). In linea di principio, va dunque negata la legittimazione

ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, non essendo membro

del consorzio. Pertanto, in materia di consorzi retti dalla LCCom, non vi è

spazio per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC per difetto di analogia tra

lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale;

art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un

consorzio di cui fa parte il comune medesimo. In effetti, egli non è toccato

dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino o della

collettività. La cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni

rese da organi comunali (cfr. RDAT 1994 I n. 15; O. Rampini, interesse

legittimo e giurisdizione amministrativa, in: RDAT 1978, pag. 204 segg.).

La legittimazione ricorsuale contro le

decisioni degli organi consortili, discendente tramite il rinvio di cui

all'art. 38 LCCom, può pertanto essere riconosciuta unicamente ai comuni e a

chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC. In questo senso, è titolare di un interesse

legittimo chi dimostra di essere toccato in modo particolare e diretto dalla

decisione impugnata e di appartenere a

quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento

impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo

apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi

dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca

e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. Rampini, op. cit.; pag. 213 e 218-19;

RDAT 1985 n. 2 consid. 2).

L'interesse del

ricorrente dev'essere pratico ed attuale non solo al momento della presentazione

del gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione

(M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad

art. 43).

Ci si può invero chiedere se al ricorrente,

in quanto membro del consiglio consortile chiamato a deliberare sulle

risoluzioni contestate e di diverse liste per la formazione dei gruppi per la

nomina della delegazione consortile, vada riconosciuto siffatto interesse.

Sia come sia, il quesito può rimanere

indeciso. Difatti, durante la procedura ricorsuale RI 1 ha trasferito il

proprio domicilio a G__________, comune non facente parte del consorzio SE, e non

disporrebbe in ogni caso più un interesse pratico e attuale all'esito della

controversia.

Considerandi

2.

Stando

così le cose, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto della

legittimazione ad agire dell'insorgente.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 38 LCCom; 208, 209 LOC; 1, 3, 28,

43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e spese

di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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