52.2005.115
Consiglio consortile - formazione di gruppi e nomina della delegazione consortile - irricevibilità del gravame per difetto della legittimazione ad agire del ricorrente
7 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.115
Data decisione, Autorità:
07.02.2006, TRAM
Titolo:
Consiglio consortile - formazione di gruppi e nomina della delegazione consortile - irricevibilità del gravame per difetto della legittimazione ad agire del ricorrente
CONSIGLIO CONSORTILE
DELEGAZIONE CONSORTILE
LEGITTIMAZIONE
art. 1 LCCOM
art. 38 LCCOM
art. 209 LOC
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2005.115
Lugano
7 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° aprile 2005 di
RI 1,
contro
la decisione 2 marzo 2005 (n. 939) del Consiglio di
Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
risoluzione 14 dicembre 2004 del consiglio consortile scuole elementari __________,
limitatamente alle trattande in materia di formazione dei gruppi (n. 3) e di
nomina della delegazione consortile (n. 4);
viste le risposte:
- 12 aprile 2005 del
Consiglio di Stato,
- 20 aprile 2005 della delegazione
consortile scuole elementari __________,
- 20 aprile 2005 del
presidente del consiglio consortile scuole elementari __________;
letti ed esaminati gli atti,
esperita l'istruttoria;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Il 9
novembre 2004, il consiglio consortile scuole elementari __________ (in seguito:
consiglio consortile SE) è stato convocato in seduta straordinaria per il 14 dicembre
2004 allo scopo di deliberare, tra l'altro, sul verbale della seduta del 1° aprile
2004 e di quella costitutiva del 15 giugno 2004, sulla formazione dei gruppi,
nonché sulla nomina della delegazione consortile e del suo presidente.
b) Il 13 dicembre 2004, il consiglio
comunale di C__________ ha nominato __________ G__________ delegato comunale
del Consorzio SE in sostituzione della dimissionaria L__________, la quale il
1° settembre precedente aveva trasferito il proprio domicilio a M__________.
La risoluzione è stata pubblicata all'albo
comunale il giorno successivo.
B. Nel corso
della seduta straordinaria del consiglio consortile SE del 14 dicembre 2004 è
stata messa in votazione la proposta di modifica dell'ordine del giorno per
inserire la trattanda "subingresso del nuovo consigliere, signor G__________"
in sostituzione di L__________. La stessa è stata respinta con 10 voti contrari,
2 favorevoli e 10 astenuti, in quanto la decisione con cui il consiglio
comunale aveva nominato __________ G__________ delegato comunale in seno al
consorzio non era ancora cresciuta in giudicato.
Alla presenza di 12 consiglieri su 13, il
legislativo consortile ha quindi deliberato - tra le altre cose - sulla
formazione dei gruppi (trattanda n. 3), respingendo le tre liste proposte dal
consigliere RI 1 (RI 1-__________-__________, RI 1-__________-__________, RI 1-__________-__________),
e nominato D__________, M__________, C__________, Do__________, Z__________, N__________
e Ma__________ quali membri della delegazione consortile (trattanda n. 4).
C. a) Il 31
dicembre 2004 RI 1 ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di
Stato chiedendo l'annullamento delle trattande n. 3 e 4.
Secondo il ricorrente, __________ G__________
doveva essere autorizzato a partecipare alla seduta perché la decisione con cui
il legislativo comunale di C__________ lo aveva nominato delegato del comune al
Consorzio SE era immediatamente esecutiva.
Egli ha comunque sostenuto che, a
prescindere da questo aspetto, il subentrante alla dimissionaria L__________
era in realtà F__________, il quale non era nemmeno stato convocato per la
seduta. Si è inoltre lamentato del fatto che non erano state accettate le tre
liste da lui proposte per la formazione dei gruppi ai fini dell'elezione della
delegazione consortile e che la risoluzione adottata dal consiglio consortile
SE e pubblicata agli albi dei comuni consorziati e nel Foglio ufficiale non
faceva alcuna menzione di tale circostanza.
b) Con giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di
Stato ha respinto il gravame.
Dopo avere rilevato che la nomina dei
delegati del comune in seno a un consorzio è retta dalla legge organica comunale
(LOC) e da quella sul consorziamento dei comuni (LCCom), le quali non prevedono
l'immediata esecutività delle decisioni, il Governo ha ritenuto che __________
G__________ non poteva partecipare alla seduta del consiglio consortile SE in
quanto la decisione del consiglio comunale che lo nominava delegato del
consorzio non era ancora cresciuta in giudicato. L'Esecutivo cantonale ha
inoltre considerato corretta la decisione di non convocare F__________ alla
seduta, perché dagli atti non risultava che fosse mai stato designato quale
subentrante di L__________.
Per quanto riguarda le tre liste di gruppo
presentate dal ricorrente, il Governo ha tutelato la decisione del legislativo
di respingerle perché non erano state sottoscritte da almeno tre consiglieri
consortili ufficialmente in carica come richiesto dall'art. 5 RLCCom. Da ultimo
ha ritenuto che il consiglio consortile SE non avesse violato la procedura
pubblicando l'esito della risoluzione adottata senza le votazioni intermedie.
D. Contro il
predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento unitamente alla decisione del consiglio
consortile relativo alle trattande n. 3 e 4.
In sostanza l'insorgente ribadisce,
sviluppandoli, gli argomenti già sollevati dinnanzi al Governo.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni,
mentre il presidente del consiglio consortile SE e la delegazione consortile hanno
proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, se del caso, in
seguito.
F. Durante
l'istruttoria, il giudice delegato di questo tribunale ha acquisito agli atti
copia del verbale e delle risoluzioni adottate dal consiglio consortile SE nel
corso della seduta costitutiva del 15 giugno 2004, annullata dall'autorità di
vigilanza per motivi che non è necessario qui evocare, e l'estratto della
risoluzione 10 maggio 2004 con cui il consiglio comunale di C__________ ha
nominato i delegati e i subentranti nel Consorzio SE per il quadriennio
2004/2008.
Chiamati ad esprimersi su questi documenti,
il ricorrente, il Consiglio di Stato e la delegazione consortile SE si sono
riconfermate nelle loro rispettive posizioni, mentre il presidente del consiglio
consortile SE non ha formulato osservazioni. Chiusa l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato a presentare un memoriale conclusivo.
G. Il 4
ottobre 2005, la delegazione consortile SE ha informato il tribunale che il 1°
ottobre 2005 RI 1 ha trasferito il proprio domicilio da M__________ a G__________.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC,
giusta il rinvio dell'art. 38 LCCom, e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm).
1.2. Per quanto riguarda invece la
legittimazione a ricorrere di RI 1, bisogna considerare che i consorzi di
comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi
personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono solo i comuni medesimi
(art. 1 cpv. 1 LCCom). In linea di principio, va dunque negata la legittimazione
ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, non essendo membro
del consorzio. Pertanto, in materia di consorzi retti dalla LCCom, non vi è
spazio per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC per difetto di analogia tra
lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale;
art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un
consorzio di cui fa parte il comune medesimo. In effetti, egli non è toccato
dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino o della
collettività. La cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni
rese da organi comunali (cfr. RDAT 1994 I n. 15; O. Rampini, interesse
legittimo e giurisdizione amministrativa, in: RDAT 1978, pag. 204 segg.).
La legittimazione ricorsuale contro le
decisioni degli organi consortili, discendente tramite il rinvio di cui
all'art. 38 LCCom, può pertanto essere riconosciuta unicamente ai comuni e a
chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC. In questo senso, è titolare di un interesse
legittimo chi dimostra di essere toccato in modo particolare e diretto dalla
decisione impugnata e di appartenere a
quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo
apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi
dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca
e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. Rampini, op. cit.; pag. 213 e 218-19;
RDAT 1985 n. 2 consid. 2).
L'interesse del
ricorrente dev'essere pratico ed attuale non solo al momento della presentazione
del gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione
(M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad
art. 43).
Ci si può invero chiedere se al ricorrente,
in quanto membro del consiglio consortile chiamato a deliberare sulle
risoluzioni contestate e di diverse liste per la formazione dei gruppi per la
nomina della delegazione consortile, vada riconosciuto siffatto interesse.
Sia come sia, il quesito può rimanere
indeciso. Difatti, durante la procedura ricorsuale RI 1 ha trasferito il
proprio domicilio a G__________, comune non facente parte del consorzio SE, e non
disporrebbe in ogni caso più un interesse pratico e attuale all'esito della
controversia.
Considerandi
2.
Stando
così le cose, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto della
legittimazione ad agire dell'insorgente.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 38 LCCom; 208, 209 LOC; 1, 3, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Tassa e spese
di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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