52.2005.116
accertamenti insufficienti in relazione al diniego di una licenza edilizia in sanatoria per la ricostruzione di un apiario fuori zona edificabile
12 settembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2005.116
Data decisione, Autorità:
12.09.2005, TRAM
Titolo:
accertamenti insufficienti in relazione al diniego di una licenza edilizia in sanatoria per la ricostruzione di un apiario fuori zona edificabile
ACCERTAMENTO DEI FATTI
APIARIO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RICOSTRUZIONE
art. 65 cpv. 2 LPAMM
art. 16a LPT
art. 22 LPT
art. 24 LPT
art. 24c LPT
Incarto n.
52.2005.116
Lugano
12 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 2 marzo 2005 (no. 943 ) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 28 dicembre 2004 con la quale il municipio di CO 1 gli ha negato
il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un
apiario sul mapp. __________, posto al di fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 11 aprile 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 19 aprile 2005 del
Consiglio di Stato;
- 20 aprile 2005 del municipio
di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel marzo
del 2004 RI 1, appassionato apicoltore domiciliato a __________, ha affittato
da __________ il mapp. __________ di __________, un fondo prativo di 5'859 mq
posto al di fuori della zona edificabile.
Accortosi
che sul terreno erano in atto interventi edilizi non autorizzati, il 2 novembre
2004 il municipio ha ordinato alla proprietaria di sospendere immediatamente i
lavori e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.
Il 18
novembre 2004 RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di sostituire l'apiario
preesistente erigendo sul fondo una baracca in legno di 30.25 mq (m. 5.50 x
5.50; altezza al colmo + 4.37 m) appoggiata su piedestalli in metallo e dotata su
due lati di un vasto portico (costituito da una sporgenza del tetto di m 1.70)
destinato al ricovero di un nuovo apiario. Il locale disponibile all'interno
della costruzione, priva di qualsiasi allacciamento, verrebbe utilizzato per la
manutenzione delle arnie, la lavorazione del miele e il deposito delle arnie,
nonché degli attrezzi necessari alla manutenzione del fondo. Alla domanda si è
opposto il Dipartimento del territorio (DT), ritenendola in contrasto con
l'art. 24 LPT. Preso atto del preavviso cantonale, il 28 dicembre 2004 il municipio
di CO 1 ha negato la licenza richiesta ordinando nel contempo la rimozione
delle opere abusive.
B. Con
giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione municipale,
ad eccezione dell'ordine di demolizione, respingendo il ricorso contro di essa
interposto da RI 1.
Disattesa la richiesta di esperire un
sopralluogo formulata dal ricorrente e dal DT, l'autorità di ricorso di prime
cure ha escluso che la licenza potesse essere rilasciata in base all'art. 22
LPT, poiché l'opera - sovradimensionata e volta ad ospitare un'attività
amatoriale - non sarebbe conforme alla zona agricola. La casetta non potrebbe
neppure essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24
LPT siccome sproporzionata per rapporto alle esigenze effettive del ricorrente
e lesiva di interessi pubblici preponderanti legati alla salvaguardia del
territorio agricolo. Quanto all'art. 24c LPT, la norma non consentirebbe all'istante
in licenza di ricostruire un apiario molto più ampio di quello presistente, di
soli 15 mq e realizzato a suo tempo senza alcun titolo autorizzativo.
Confermato dunque il diniego del permesso in
sanatoria, il Governo ha tuttavia risolto di annullare d'ufficio l'ordine di
demolizione emanato dal municipio senza il necessario avviso del Dipartimento.
C. Avverso la predetta
pronunzia governativa il soccombente è insorto mediante ricorso 2 aprile 2005
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento con
contestuale retrocessione degli atti al municipio di CO 1 per il rilascio della
controversa licenza edilizia.
Il ricorrente si è lamentato innanzi tutto di
una palese violazione del diritto di essere sentito, atteso che il Governo si è
rifiutato senza particolari spiegazioni di assumere le prove offerte, segnatamente
di effettuare un sopralluogo per constatare l'effettiva grandezza della vecchia
baracca e di sentire una teste per avere informazioni circa l'attività di
apicoltura svolta in passato sul mapp. __________ di __________.
L'apiario - ha soggiunto l'insorgente - è
conforme alla zona agricola e il fatto che l'attività in loco sia esercitata a
titolo accessorio non osta al rilascio del chiesto permesso, atteso che in
Svizzera l'apicoltura professionale è praticamente scomparsa. D'altra parte,
sul mapp. __________ di __________ esisteva da tempo un apiario rimosso con il
benestare delle autorità comunali, per cui la sua ricostruzione andrebbe in
ogni modo autorizzata in virtù della garanzia della proprietà intesa quale
tutela delle situazioni acquisite.
D. Il
Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, il quale ha avversato le
tesi del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese - per quanto
necessario - nel seguito.
Come in
prima istanza di ricorso, il Dipartimento del territorio si è limitato ad auspicare
che venga effettuato un sopralluogo per meglio valutare la situazione.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione del ricorrente,
già istante in licenza, e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art.
21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria. Ad eventuali
lacune nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'autorità inferiore si
porrà se del caso rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previa
adeguata sanatoria (art. 18 cpv. 1 e 65 cpv. 2 PAmm). Non spetta infatti a
questo Tribunale sobbarcarsi l'onere degli accertamenti che il Consiglio di
Stato elude.
Considerandi
2.
2.1.
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1
LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per
la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per
apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2
LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2
L'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione
prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità
funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
Nella zona agricola sono ammessi solo gli
edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o
all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola
(art. 16a LPT). L'art. 34 OPT precisa che sono conformi alla zona agricola
anche gli edifici ed impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento
o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli (cpv. 2), se sono coltivati
nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite
in una comunità di produzione (cpv. 2 lett. a), la preparazione,
l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale
(cpv. 2 lett. b) e il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione
resta immutato. Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici destinati
al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda
agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva
(art. 34 cpv. 3 OPT). Edifici ed impianti per l'agricoltura esercitata a titolo
ricreativo non sono invece considerati conformi alla zona agricola (cfr. art.
34.
cpv. 5 OPT e, per maggiori dettagli sui contenuti a la portata delle
predette norme di legge, DATEC/USTE, Nuovo diritto della pianificazione del
territorio, p. 28 ss.; Bolz, Zonenkonforme Bauten in Landwirtschaftszone - Neue
Aspekte, ZBl 2001 p. 281 ss.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, n. 529 ss.).
2.3
Nel caso di specie, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che il ricorrente non poteva beneficiare di un permesso
ordinario ex art. 22 LPT, ma non ha appurato se il mapp. __________ di __________
è inserito in zona agricola, né ha assodato l'ampiezza dell'attività che vi
verrebbe esercitata. Verifiche, queste, alle quali non poteva di certo
rinunciare dato che tutti i documenti agli atti si limitano ad indicare che il
fondo si trova semplicemente al di fuori della zona edificabile. Tanto più che
qualora dovessero risultare applicabili l'art. 16a LPT e le sue norme di applicazione,
non è affatto escluso che l'apiario, costruzione di per sé conforme alla zona
agricola, possa essere autorizzato in base all'art. 22 LPT nonostante i limiti
imposti dall'art. 34 cpv. 5 OPT. In effetti, in Svizzera l'apicoltura è
caratterizzata da una grande frammentazione degli allevamenti e praticamente
più nessuno la esercita come attività principale, atteso che la stragrande maggioranza
delle persone che cura api e ne commercia i prodotti lo fa a titolo accessorio
o amatoriale (cfr. le cifre esposte nella relazione Bienenhaltung in der
Schweiz, ALP forum 2004 Nr. 8D, p. 6 [www.apis.admin.ch],
dalle quali risulta che l'apicoltura è svolta come occupazione principale o
accessoria con più di 40 colonie soltanto dal 4% degli appassionati).
Il giudizio impugnato va quindi annullato
siccome fondato su accertamenti incompleti e gli atti retrocessi al Consiglio
di Stato affinché si pronunci nuovamente sul gravame del ricorrente dopo aver
appurato l'esatta collocazione del mapp. __________ nel contesto del PR di __________
e l'importanza dell'apicoltura che il ricorrente intende svolgere in loco.
3.
Dal profilo
dell'art. 24 LPT, non v'è dubbio che la baracca/apiario adempie al requisito
dell'ubicazione vincolata (RDAT II-1999 n. 24), comprese le installazioni necessarie
al corretto svolgimento di tutte le attività connesse con l'apicoltura, quali la
manutenzione delle arnie, la lavorazione del miele, ecc. (cfr. Michel, Droit
public de la construction, n. 257). Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto
che al rilascio del permesso eccezionale ostassero interessi pubblici
preponderanti legati alla conservazione del territorio agricolo, di cui tuttavia
non ha assodato l'effettiva sussistenza, neppure a livello di PR. Questa lacuna
giustifica ulteriormente la retrocessione dell'incarto al Governo nel solco di
quanto esposto al considerando precedente.
4.
4.1.
Giusta l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili gli edifici e impianti
utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la
norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti
o modificati legalmente e l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente
ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali (art. 42 cpv. 2 OPT). In
ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale (art. 24c cpv. 2 LPT).
L'art. 24c LPT torna applicabile tra l'altro
alle costruzioni erette prima del 1° luglio 1972 (giorno in cui è entrata in
vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque) che oggi non sono
considerate conformi alla destinazione della zona pur essendo ad ubicazione
vincolata (cfr. USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, p.
32).
4.2
Il
ricorrente sostiene che il sopralluogo auspicato anche dal DT, nonché l'audizione
di una teste, avrebbero permesso di stabilire che il vecchio apiario esisteva
da tempo remoto e che le sue dimensioni non erano molto dissimili da quelle
della casupola in legno oggetto dell'odierna domanda di costruzione. Rinunciando
ad assumere queste prove rilevanti dal profilo di un'eventuale, corretta applicazione
dell'art. 24c LPT, il Consiglio di Stato ha violato senza plausibili ragioni il
diritto di essere sentito dell'insorgente. Donde la necessità di ritornargli la
pratica per l'emanazione di un nuovo giudizio previa assunzione delle prove notificate
dall'istante in licenza.
5.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando
il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché emani
una nuova decisione in esito ad un'adeguata istruttoria.
Date le
circostanze, non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili
vanno invece poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22, 24, 24c LPT; 21 LE; 18, 28, 31,
43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 2
marzo (no. 943) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui conferma
il diniego della licenza edilizia pronunciato il 28 dicembre 2004 dal municipio
di CO 1;
1.2. gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione dopo aver
assunto le prove notificate dal ricorrente.
2. Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr.
800.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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