Lexipedia

Decisione

52.2005.116

accertamenti insufficienti in relazione al diniego di una licenza edilizia in sanatoria per la ricostruzione di un apiario fuori zona edificabile

12 settembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel marzo

del 2004 RI 1, appassionato apicoltore domiciliato a __________, ha affittato

da __________ il mapp. __________ di __________, un fondo prativo di 5'859 mq

posto al di fuori della zona edificabile.

Accortosi

che sul terreno erano in atto interventi edilizi non autorizzati, il 2 novembre

2004 il municipio ha ordinato alla proprietaria di sospendere immediatamente i

lavori e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.

Il 18

novembre 2004 RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di sostituire l'apiario

preesistente erigendo sul fondo una baracca in legno di 30.25 mq (m. 5.50 x

5.50; altezza al colmo + 4.37 m) appoggiata su piedestalli in metallo e dotata su

due lati di un vasto portico (costituito da una sporgenza del tetto di m 1.70)

destinato al ricovero di un nuovo apiario. Il locale disponibile all'interno

della costruzione, priva di qualsiasi allacciamento, verrebbe utilizzato per la

manutenzione delle arnie, la lavorazione del miele e il deposito delle arnie,

nonché degli attrezzi necessari alla manutenzione del fondo. Alla domanda si è

opposto il Dipartimento del territorio (DT), ritenendola in contrasto con

l'art. 24 LPT. Preso atto del preavviso cantonale, il 28 dicembre 2004 il municipio

di CO 1 ha negato la licenza richiesta ordinando nel contempo la rimozione

delle opere abusive.

B. Con

giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione municipale,

ad eccezione dell'ordine di demolizione, respingendo il ricorso contro di essa

interposto da RI 1.

Disattesa la richiesta di esperire un

sopralluogo formulata dal ricorrente e dal DT, l'autorità di ricorso di prime

cure ha escluso che la licenza potesse essere rilasciata in base all'art. 22

LPT, poiché l'opera - sovradimensionata e volta ad ospitare un'attività

amatoriale - non sarebbe conforme alla zona agricola. La casetta non potrebbe

neppure essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24

LPT siccome sproporzionata per rapporto alle esigenze effettive del ricorrente

e lesiva di interessi pubblici preponderanti legati alla salvaguardia del

territorio agricolo. Quanto all'art. 24c LPT, la norma non consentirebbe all'istante

in licenza di ricostruire un apiario molto più ampio di quello presistente, di

soli 15 mq e realizzato a suo tempo senza alcun titolo autorizzativo.

Confermato dunque il diniego del permesso in

sanatoria, il Governo ha tuttavia risolto di annullare d'ufficio l'ordine di

demolizione emanato dal municipio senza il necessario avviso del Dipartimento.

C. Avverso la predetta

pronunzia governativa il soccombente è insorto mediante ricorso 2 aprile 2005

innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento con

contestuale retrocessione degli atti al municipio di CO 1 per il rilascio della

controversa licenza edilizia.

Il ricorrente si è lamentato innanzi tutto di

una palese violazione del diritto di essere sentito, atteso che il Governo si è

rifiutato senza particolari spiegazioni di assumere le prove offerte, segnatamente

di effettuare un sopralluogo per constatare l'effettiva grandezza della vecchia

baracca e di sentire una teste per avere informazioni circa l'attività di

apicoltura svolta in passato sul mapp. __________ di __________.

L'apiario - ha soggiunto l'insorgente - è

conforme alla zona agricola e il fatto che l'attività in loco sia esercitata a

titolo accessorio non osta al rilascio del chiesto permesso, atteso che in

Svizzera l'apicoltura professionale è praticamente scomparsa. D'altra parte,

sul mapp. __________ di __________ esisteva da tempo un apiario rimosso con il

benestare delle autorità comunali, per cui la sua ricostruzione andrebbe in

ogni modo autorizzata in virtù della garanzia della proprietà intesa quale

tutela delle situazioni acquisite.

D. Il

Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame senza formulare

particolari osservazioni.

Ad

identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, il quale ha avversato le

tesi del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese - per quanto

necessario - nel seguito.

Come in

prima istanza di ricorso, il Dipartimento del territorio si è limitato ad auspicare

che venga effettuato un sopralluogo per meglio valutare la situazione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione del ricorrente,

già istante in licenza, e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art.

21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria. Ad eventuali

lacune nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'autorità inferiore si

porrà se del caso rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previa

adeguata sanatoria (art. 18 cpv. 1 e 65 cpv. 2 PAmm). Non spetta infatti a

questo Tribunale sobbarcarsi l'onere degli accertamenti che il Consiglio di

Stato elude.

Considerandi

2.

2.1.

Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1

LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per

la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di

destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per

apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2

LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono

conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di

pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico

applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).

2.2

L'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione

prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità

funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).

Nella zona agricola sono ammessi solo gli

edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o

all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola

(art. 16a LPT). L'art. 34 OPT precisa che sono conformi alla zona agricola

anche gli edifici ed impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento

o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli (cpv. 2), se sono coltivati

nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite

in una comunità di produzione (cpv. 2 lett. a), la preparazione,

l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale

(cpv. 2 lett. b) e il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione

resta immutato. Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici destinati

al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda

agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva

(art. 34 cpv. 3 OPT). Edifici ed impianti per l'agricoltura esercitata a titolo

ricreativo non sono invece considerati conformi alla zona agricola (cfr. art.

34.

cpv. 5 OPT e, per maggiori dettagli sui contenuti a la portata delle

predette norme di legge, DATEC/USTE, Nuovo diritto della pianificazione del

territorio, p. 28 ss.; Bolz, Zonenkonforme Bauten in Landwirtschaftszone - Neue

Aspekte, ZBl 2001 p. 281 ss.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, n. 529 ss.).

2.3

Nel caso di specie, il Consiglio di

Stato ha ritenuto che il ricorrente non poteva beneficiare di un permesso

ordinario ex art. 22 LPT, ma non ha appurato se il mapp. __________ di __________

è inserito in zona agricola, né ha assodato l'ampiezza dell'attività che vi

verrebbe esercitata. Verifiche, queste, alle quali non poteva di certo

rinunciare dato che tutti i documenti agli atti si limitano ad indicare che il

fondo si trova semplicemente al di fuori della zona edificabile. Tanto più che

qualora dovessero risultare applicabili l'art. 16a LPT e le sue norme di applicazione,

non è affatto escluso che l'apiario, costruzione di per sé conforme alla zona

agricola, possa essere autorizzato in base all'art. 22 LPT nonostante i limiti

imposti dall'art. 34 cpv. 5 OPT. In effetti, in Svizzera l'apicoltura è

caratterizzata da una grande frammentazione degli allevamenti e praticamente

più nessuno la esercita come attività principale, atteso che la stragrande maggioranza

delle persone che cura api e ne commercia i prodotti lo fa a titolo accessorio

o amatoriale (cfr. le cifre esposte nella relazione Bienenhaltung in der

Schweiz, ALP forum 2004 Nr. 8D, p. 6 [www.apis.admin.ch],

dalle quali risulta che l'apicoltura è svolta come occupazione principale o

accessoria con più di 40 colonie soltanto dal 4% degli appassionati).

Il giudizio impugnato va quindi annullato

siccome fondato su accertamenti incompleti e gli atti retrocessi al Consiglio

di Stato affinché si pronunci nuovamente sul gravame del ricorrente dopo aver

appurato l'esatta collocazione del mapp. __________ nel contesto del PR di __________

e l'importanza dell'apicoltura che il ricorrente intende svolgere in loco.

3.

Dal profilo

dell'art. 24 LPT, non v'è dubbio che la baracca/apiario adempie al requisito

dell'ubicazione vincolata (RDAT II-1999 n. 24), comprese le installazioni necessarie

al corretto svolgimento di tutte le attività connesse con l'apicoltura, quali la

manutenzione delle arnie, la lavorazione del miele, ecc. (cfr. Michel, Droit

public de la construction, n. 257). Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto

che al rilascio del permesso eccezionale ostassero interessi pubblici

preponderanti legati alla conservazione del territorio agricolo, di cui tuttavia

non ha assodato l'effettiva sussistenza, neppure a livello di PR. Questa lacuna

giustifica ulteriormente la retrocessione dell'incarto al Governo nel solco di

quanto esposto al considerando precedente.

4.

4.1.

Giusta l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili gli edifici e impianti

utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la

norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati

parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti

o modificati legalmente e l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente

ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali (art. 42 cpv. 2 OPT). In

ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della

pianificazione territoriale (art. 24c cpv. 2 LPT).

L'art. 24c LPT torna applicabile tra l'altro

alle costruzioni erette prima del 1° luglio 1972 (giorno in cui è entrata in

vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque) che oggi non sono

considerate conformi alla destinazione della zona pur essendo ad ubicazione

vincolata (cfr. USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, p.

32).

4.2

Il

ricorrente sostiene che il sopralluogo auspicato anche dal DT, nonché l'audizione

di una teste, avrebbero permesso di stabilire che il vecchio apiario esisteva

da tempo remoto e che le sue dimensioni non erano molto dissimili da quelle

della casupola in legno oggetto dell'odierna domanda di costruzione. Rinunciando

ad assumere queste prove rilevanti dal profilo di un'eventuale, corretta applicazione

dell'art. 24c LPT, il Consiglio di Stato ha violato senza plausibili ragioni il

diritto di essere sentito dell'insorgente. Donde la necessità di ritornargli la

pratica per l'emanazione di un nuovo giudizio previa assunzione delle prove notificate

dall'istante in licenza.

5.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando

il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché emani

una nuova decisione in esito ad un'adeguata istruttoria.

Date le

circostanze, non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili

vanno invece poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16a, 22, 24, 24c LPT; 21 LE; 18, 28, 31,

43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 2

marzo (no. 943) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui conferma

il diniego della licenza edilizia pronunciato il 28 dicembre 2004 dal municipio

di CO 1;

1.2. gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione dopo aver

assunto le prove notificate dal ricorrente.

2. Non si

prelevano spese, né tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr.

800.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster