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Decisione

52.2005.118

delibera per fornitura e posa di un impianto di ventilazione

28 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di doversi attenere alle offerte dettagliate già

inoltrate da altre ditte per altre componenti dell'impianto da fornire (pos.

244.0; 244.4; 251.0);

-

la mancata indicazione dei quantitativi delle

parti da fornire, con delega ai concorrenti del compito di desumerli dai piani;

-

la prescrizione di prodotti di determinate marche;

-

l'inadeguatezza del termine per l'inoltro delle

offerte;

-

l'impossibilità di valutare ed indicare i tempi

d'esecuzione;

che, pur contestando buona parte delle tesi

delle ricorrenti, la Sezione

della logistica ha chiesto in via principale di accogliere parzialmente il

ricorso, annullando di conseguenza la procedura ad invito, alla quale -

peraltro - nessuna delle cinque ditte invitate ha dato seguito;

che il committente ha, in particolare,

riconosciuto che il termine per l'inoltro delle offerte è troppo breve e che

talune posizioni del capitolato sono erronee; in via subordinata ha comunque

chiesto il rigetto dell'impugnativa, opponendosi ad una riformulazione del

capitolato;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto invitate a partecipare alla

gara, le ricorrenti sono legittimate a contestarne gli atti che ne definiscono

il quadro (art. 43 PAmm e 37 lett. a LCPubb);

che i ricorsi, inoltrati nel termine di 10

giorni dalla ricezione della documentazione impugnata, sono tempestivi (art. 36

cpv. 1 LCPubb);

che, avendo il medesimo fondamento di fatto,

possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria

(art. 18 PAmm);

che nella definizione della prestazione

Considerandi

messa a concorso il committente fruisce di una vasta libertà di decisione;

che i limiti di tale libertà vanno ricercati

nei principi generali e nelle prescrizioni imperative che disciplinano il

diritto delle commesse pubbliche;

che l'autorità di ricorso, chiamata a

pronunciarsi sulla legittimità di un bando di concorso, deve limitarsi a

rilevare le violazioni del diritto (art. 61 PAmm); essa deve in particolare

evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello del committente;

che un bando di concorso viziato deve di

principio essere annullato; correzioni ed emendamenti sono difficilmente

ipotizzabili, poiché ingenerano disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti

che non l'hanno impugnato;

che, nel caso concreto, le ricorrenti -

contraddittoriamente - postulano, da un lato, la correzione del bando di

concorso impugnato; dall'altro, ne sollecitano invece l'annullamento;

che le censure riferite al termine per l'inoltro

delle offerte sono sicuramente fondate; un termine di appena 8 giorni appare in

effetti chiaramente inadeguato (cfr. art. 18 LCPubb); a maggior ragione si

giustifica questa conclusione se si considera che la documentazione di gara

messa a disposizione dei concorrenti invitati non era nemmeno completa,

mancando le offerte delle ditte terze alle quali essi dovevano attenersi per

allestire la propria offerta;

che lo stesso committente riconosce il buon

fondamento di questa eccezione;

che meno fondate appaiono invece le

ulteriori eccezioni sollevate dalle ricorrenti;

che il rinvio alle offerte di altre ditte,

fornitrici di altre componenti dell'impianto, appare giustificato dalla

necessità di assicurare la congruenza delle varie prestazioni messe a concorso;

non viola dunque il diritto;

che nemmeno nella mancata indicazione dei

quantitativi richiesti è ravvisabile una violazione del diritto; nessuna

disposizione di legge impedisce invero al committente di mettere a concorso una

fornitura a corpo invece che a misura;

che parimenti immune da violazioni del

diritto appare il riferimento a determinati prodotti o marche; per quanto è

dato di vedere, si tratta soltanto di un riferimento indicativo, che non limita

la libertà dei concorrenti di fornire prodotti alternativi equivalenti;

che tali censure possono comunque rimanere

indecise, poiché l'adesione del committente alla domanda di annullamento del

capitolato formulata dalle ricorrenti permette di dare loro adeguata

soddisfazione;

che nella misura in cui chiedono l'annullamento

del capitolato, i ricorsi vanno dunque accolti;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili, commisurate al lavoro

occasionato alle ricorrenti per la tutela dei loro interessi, sono invece messe

a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 36, 37 LCPubb; 9 RLCPubb; 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono parzialmente accolti.

§ Di conseguenza, la documentazione di gara è

annullata.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Lo Stato rifonderà fr. 600.- a ciascuna delle ricorrenti a titolo di

ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento

finanze e economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,

2. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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