52.2005.118
delibera per fornitura e posa di un impianto di ventilazione
28 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.118
Data decisione, Autorità:
28.04.2005, TRAM
Titolo:
delibera per fornitura e posa di un impianto di ventilazione
BANDO
art. 18 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.118
52.2005.119
Lugano
28 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 8 aprile 2005 delle
a.
b.
T__________, 69,
K__________, ,
patrocinate da: avv. PA 1,
contro
il bando del concorso ad invito indetto dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) / Sezione della logistica
per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione del L__________;
viste le risposte 20 aprile
2005 della Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
lettera 25 marzo 2005, inviata per posta semplice, la Sezione della logistica del DFE ha sollecitato
cinque ditte del ramo, fra cui le due qui ricorrenti, ad inoltrare entro l'8
aprile seguente un'offerta per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione
del L__________;
che la lettera d'invito non indicava né i
mezzi né i termini di ricorso per eventualmente impugnare la documentazione di
gara;
che contro tale documentazione, ricevuta il
30 marzo 2005, la T__________ e la K__________ sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa fosse riformulata ai sensi
dei considerandi e che la procedura d'invito fosse riaperta con
un nuovo adeguato termine, rispettivamente annullata;
che le ricorrenti hanno contestato:
-
Fatti
di doversi attenere alle offerte dettagliate già
inoltrate da altre ditte per altre componenti dell'impianto da fornire (pos.
244.0; 244.4; 251.0);
-
la mancata indicazione dei quantitativi delle
parti da fornire, con delega ai concorrenti del compito di desumerli dai piani;
-
la prescrizione di prodotti di determinate marche;
-
l'inadeguatezza del termine per l'inoltro delle
offerte;
-
l'impossibilità di valutare ed indicare i tempi
d'esecuzione;
che, pur contestando buona parte delle tesi
delle ricorrenti, la Sezione
della logistica ha chiesto in via principale di accogliere parzialmente il
ricorso, annullando di conseguenza la procedura ad invito, alla quale -
peraltro - nessuna delle cinque ditte invitate ha dato seguito;
che il committente ha, in particolare,
riconosciuto che il termine per l'inoltro delle offerte è troppo breve e che
talune posizioni del capitolato sono erronee; in via subordinata ha comunque
chiesto il rigetto dell'impugnativa, opponendosi ad una riformulazione del
capitolato;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto invitate a partecipare alla
gara, le ricorrenti sono legittimate a contestarne gli atti che ne definiscono
il quadro (art. 43 PAmm e 37 lett. a LCPubb);
che i ricorsi, inoltrati nel termine di 10
giorni dalla ricezione della documentazione impugnata, sono tempestivi (art. 36
cpv. 1 LCPubb);
che, avendo il medesimo fondamento di fatto,
possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria
(art. 18 PAmm);
che nella definizione della prestazione
Considerandi
messa a concorso il committente fruisce di una vasta libertà di decisione;
che i limiti di tale libertà vanno ricercati
nei principi generali e nelle prescrizioni imperative che disciplinano il
diritto delle commesse pubbliche;
che l'autorità di ricorso, chiamata a
pronunciarsi sulla legittimità di un bando di concorso, deve limitarsi a
rilevare le violazioni del diritto (art. 61 PAmm); essa deve in particolare
evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello del committente;
che un bando di concorso viziato deve di
principio essere annullato; correzioni ed emendamenti sono difficilmente
ipotizzabili, poiché ingenerano disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti
che non l'hanno impugnato;
che, nel caso concreto, le ricorrenti -
contraddittoriamente - postulano, da un lato, la correzione del bando di
concorso impugnato; dall'altro, ne sollecitano invece l'annullamento;
che le censure riferite al termine per l'inoltro
delle offerte sono sicuramente fondate; un termine di appena 8 giorni appare in
effetti chiaramente inadeguato (cfr. art. 18 LCPubb); a maggior ragione si
giustifica questa conclusione se si considera che la documentazione di gara
messa a disposizione dei concorrenti invitati non era nemmeno completa,
mancando le offerte delle ditte terze alle quali essi dovevano attenersi per
allestire la propria offerta;
che lo stesso committente riconosce il buon
fondamento di questa eccezione;
che meno fondate appaiono invece le
ulteriori eccezioni sollevate dalle ricorrenti;
che il rinvio alle offerte di altre ditte,
fornitrici di altre componenti dell'impianto, appare giustificato dalla
necessità di assicurare la congruenza delle varie prestazioni messe a concorso;
non viola dunque il diritto;
che nemmeno nella mancata indicazione dei
quantitativi richiesti è ravvisabile una violazione del diritto; nessuna
disposizione di legge impedisce invero al committente di mettere a concorso una
fornitura a corpo invece che a misura;
che parimenti immune da violazioni del
diritto appare il riferimento a determinati prodotti o marche; per quanto è
dato di vedere, si tratta soltanto di un riferimento indicativo, che non limita
la libertà dei concorrenti di fornire prodotti alternativi equivalenti;
che tali censure possono comunque rimanere
indecise, poiché l'adesione del committente alla domanda di annullamento del
capitolato formulata dalle ricorrenti permette di dare loro adeguata
soddisfazione;
che nella misura in cui chiedono l'annullamento
del capitolato, i ricorsi vanno dunque accolti;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili, commisurate al lavoro
occasionato alle ricorrenti per la tutela dei loro interessi, sono invece messe
a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 36, 37 LCPubb; 9 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§ Di conseguenza, la documentazione di gara è
annullata.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Lo Stato rifonderà fr. 600.- a ciascuna delle ricorrenti a titolo di
ripetibili.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Dipartimento
finanze e economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,
2. Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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