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Decisione

52.2005.125

realizzazione di un piano di quartiere

1 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. All'inizio

degli anni '90, la Cassa Pensioni dello Stato (CP) ha indetto un concorso d'architettura

per l'edificazione di un ampio fondo, situato a B__________, lungo via D__________,

nella zona residenziale (part. 2582, di 3'677 mq). Il progetto vincitore ha

previsto di costruire due stabili d'appartamenti, che stando alla ricorrente

avrebbero dovuto essere realizzati nell'ambito di un piano di quartiere (PQ).

Prospettiva, questa, che si sarebbe tuttavia potuta concretizzare soltanto dopo

l'entrata in vigore del nuovo PR, a quel momento in via di revisione.

Per non attendere l'approvazione del nuovo

PR, nel corso del 1996, la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire

il primo stabile e soltanto parte del secondo, in modo da rientrare nei limiti

del PR vigente a quel momento. Il 9 ottobre 1996 il municipio le ha rilasciato

la licenza richiesta. Gli edifici sono stati realizzati tra il 1996 ed il 1997.

Il 29 settembre 1999, la CP ha chiesto al

municipio informazioni circa la possibilità di ottenere una deroga ai parametri

edificatori previsti dal nuovo PR. Senza particolari formalità, il 15 novembre

1999 l'esecutivo comunale ha risolto di concederle la deroga di principio

sull'area verde.

B. Nel 2002,

la CP ha chiesto al municipio il permesso di ampliare il secondo stabile,

aggiungendovi ulteriori 7 appartamenti, grazie al supplemento di i.s. (0.15)

previsto per piani di quartiere.

Il 19 dicembre 2002 il municipio ha respinto

la domanda, ritenendo in sostanza che le facilitazioni richieste presupponevano

la preventiva approvazione di un PQ.

C. Il 1.

aprile 2003 la CP ha chiesto al municipio di rilasciarle la licenza edilizia

per un PQ comprendente i due stabili già edificati e la prevista aggiunta al

secondo stabile. Il progetto di PQ riservava a verde il 45% della superficie

edificabile del fondo.

Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,

fra cui i resistenti, rilevando fra l'altro che la superficie verde era

inferiore a quella prescritta dall'art. 14 cpv. 3 NAPR, che per piani di

quartiere impone un supplemento del 10% da aggiungere quella prescritta dalle

norme di zona (45%).

Il 22 aprile 2004 il municipio ha rilasciato

la licenza richiesta, concedendo una deroga fondata sugli art. 10 cpv. 1 e 5

NAPR all'area verde minima.

D. Con

giudizio 9 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza,

accogliendo le impugnative contro di essa inoltrate dagli opponenti.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che non

fossero dati i presupposti per la concessione di una deroga, poiché la

situazione del fondo dell'istante in licenza non presenta alcunché di eccezionale.

E. Contro il

predetto giudizio la CP insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatale

dal municipio.

L'insorgente rileva anzitutto che l'art. 10

cpv. 5 NAPR, disciplinante l'area verde, permette al municipio di scostarsi dai

parametri di PR qualora i fondi siano già edificati.

La deroga, soggiunge, andrebbe comunque

concessa in base all'assicurazione datale nel 1999 ed all'art. 59 NAPR, che

istituisce una riserva generale di deroga, valida per tutte le norme di PR.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

resistenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.

Il municipio si rimette invece al giudizio

del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato, in

diritto

1. La

Considerandi

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva della ricorrente, beneficiaria della licenza annullata, è

certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli

atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente postula in effetti l'assunzione di

ulteriori prove.

2.2.1

Giusta l'art. 14 cpv. 3 NAPR di B__________, i progetti che

rispettano i principi sanciti dal cpv. 1 per i piani di quartiere beneficiano

dell'assegnazione di facilitazioni edificatorie. Queste consistono negli

abbuoni specificati dalle relative prescrizioni di zona, nella deroga sulle

altezze fino ad un piano e nelle distanze fra edifici, che possono essere

definite liberamente. La superficie arredata a verde, precisa la norma, deve

tuttavia essere potenziata di 10 punti percentuali rispetto a quanto

previsto dalle rispettive norme di zona.

Per la zona residenziale semi-intensiva D, l'art.

46.

cpv. 2 NAPR prescrive un'area verde minima del 45% della superficie edificabile.

Per piani di quartiere riguardanti fondi di almeno 3'500 mq, è concesso un bonus

di indice di sfruttamento pari a 0.15.

2.2

L'area verde minima, stando all'art. 10

cpv. 1 NAPR, deve consistere in un'area unitaria arredata e mantenuta a prato o

a giardino che non ricopra nessun manufatto sotterraneo, possibilmente alberata

e che sia direttamente accessibile dagli edifici ai quali è al servizio. Al

fine di ottenere un disegno urbano qualificato, soggiunge questa

disposizione, il municipio può consentire che l'area si attrezzata in parte

o totalmente con elementi di tipo urbano.

Per i fondi già edificati, conclude l'art. 10 cpv. 5 NAPR, il municipio valuterà l'applicazione

delle suddette prescrizioni caso per caso e in funzione dell'intervento edilizio

proposto.

3.3.1

Nel caso concreto, il PQ, presentato a posteriori, prevede di

ampliare uno dei due stabili esistenti facendo capo all'abbuono di indice di

sfruttamento (0.15) concesso dall'art. 46 cpv. 2 NAPR per piani di quartiere.

La superficie verde rimanente ammonterebbe al 45% della superficie edificabile.

Contrariamente al municipio, il Consiglio di

Stato ha ritenuto che non fossero date le premesse per la concessione di una

deroga all'obbligo di aumentare l'area verde del 10% sancito dall'art. 14 cpv.

3.

NAPR in caso di piani di quartiere. A ragione.

3.2

Nella misura in cui si fonda sull'art.

10.

cpv. 1 NAPR, la deroga è del tutto ingiustificata, poiché questa

prescrizione si limita a conferire al municipio la facoltà di autorizzare che l'area

verde venga attrezzata con elementi di tipo urbano, al fine di ottenere un

disegno urbano qualificato. Non lo abilita a concedere deroghe alla superficie

minima, che deve comunque essere destinata ad area verde. Gli permette unicamente

di autorizzarne l'arredo con elementi di tipo urbano.

3.3

Ingiustificata è la deroga anche nella

misura in cui si richiama all'art. 10 cpv. 5 NAPR, che nel caso di fondi già

edificati impone al municipio di valutare caso per caso i limiti dell'applica-bilità

delle disposizioni sull'area verde.

Il fatto che nel 1996 la ricorrente abbia

ottenuto il permesso di realizzare una prima tappa del PQ, che in difetto della

necessaria base legale non poteva ancora essere approvato, non può evidentemente

costituire un valido motivo per non assoggettare il progetto alle prescrizioni

per piani di quartiere, quando queste sono entrate in vigore con il nuovo PR.

Appare manifestamente insostenibile la pretesa della ricorrente di prevalersi

delle opere già realizzate per beneficiare di condizioni più favorevoli di

quelle alle quali avrebbe senz'altro dovuto sottostare se avesse atteso l'entrata

in vigore del nuovo PR.

3.4

Né la licenza edilizia può essere

rilasciata in forza dell'in-cauta assicurazione rilasciata dal municipio nel 1999 in ordine alla concessione di una

deroga alle prescrizioni sull'area verde.

L'assicurazione non può ovviamente

pregiudicare i diritti dei vicini che non sono stati interpellati (Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE, n. 887).

3.5

Tanto meno la deroga può fondarsi sull'art.

59.

NAPR, che abilita il municipio a concedere o imporre deroghe anche

nei casi non previsti dalle norme (cpv. 1), a condizione che sussista una

situazione particolare e siano rispettati gli scopi e lo spirito del PR, nonché

l'interesse pubblico e quello dei vicini (cpv. 2).

Le vicissitudini procedurali attraverso le

quali è passata l'edifi-cazione del fondo non possono di certo integrare gli

estremi del caso eccezionale. Determinante, da questo profilo, è soltanto la

particolarità della situazione del fondo, che in concreto non presenta alcunché

di eccezionale. Le traversie procedurali sono sostanzialmente irrilevanti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,

va quindi respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 10. 14, 46, 59 NAPR di B__________;

3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

5 rappr. da: RA 1

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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