52.2005.125
realizzazione di un piano di quartiere
1 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.125
Data decisione, Autorità:
01.06.2005, TRAM
Titolo:
realizzazione di un piano di quartiere
DEROGA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.125
Lugano
1 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 2005 della
Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato, 6501 Bellinzona,
contro
la decisione 9 marzo 2005 del Consiglio di Stato,
(n. 1070) che annulla la licenza edilizia 22 aprile 2004 rilasciata dal municipio
di CO 6 all'insorgente per la realizzazione di un piano di quartiere sulla
part. 2582 RF;
viste le risposte:
- 21 aprile 2005 del
municipio di CO 6;
- 20 aprile 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 26 aprile 2005 di CO 1 e
liteconsorti;
- 26 aprile 2005 di CO 5;
- 3 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. All'inizio
degli anni '90, la Cassa Pensioni dello Stato (CP) ha indetto un concorso d'architettura
per l'edificazione di un ampio fondo, situato a B__________, lungo via D__________,
nella zona residenziale (part. 2582, di 3'677 mq). Il progetto vincitore ha
previsto di costruire due stabili d'appartamenti, che stando alla ricorrente
avrebbero dovuto essere realizzati nell'ambito di un piano di quartiere (PQ).
Prospettiva, questa, che si sarebbe tuttavia potuta concretizzare soltanto dopo
l'entrata in vigore del nuovo PR, a quel momento in via di revisione.
Per non attendere l'approvazione del nuovo
PR, nel corso del 1996, la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire
il primo stabile e soltanto parte del secondo, in modo da rientrare nei limiti
del PR vigente a quel momento. Il 9 ottobre 1996 il municipio le ha rilasciato
la licenza richiesta. Gli edifici sono stati realizzati tra il 1996 ed il 1997.
Il 29 settembre 1999, la CP ha chiesto al
municipio informazioni circa la possibilità di ottenere una deroga ai parametri
edificatori previsti dal nuovo PR. Senza particolari formalità, il 15 novembre
1999 l'esecutivo comunale ha risolto di concederle la deroga di principio
sull'area verde.
B. Nel 2002,
la CP ha chiesto al municipio il permesso di ampliare il secondo stabile,
aggiungendovi ulteriori 7 appartamenti, grazie al supplemento di i.s. (0.15)
previsto per piani di quartiere.
Il 19 dicembre 2002 il municipio ha respinto
la domanda, ritenendo in sostanza che le facilitazioni richieste presupponevano
la preventiva approvazione di un PQ.
C. Il 1.
aprile 2003 la CP ha chiesto al municipio di rilasciarle la licenza edilizia
per un PQ comprendente i due stabili già edificati e la prevista aggiunta al
secondo stabile. Il progetto di PQ riservava a verde il 45% della superficie
edificabile del fondo.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
fra cui i resistenti, rilevando fra l'altro che la superficie verde era
inferiore a quella prescritta dall'art. 14 cpv. 3 NAPR, che per piani di
quartiere impone un supplemento del 10% da aggiungere quella prescritta dalle
norme di zona (45%).
Il 22 aprile 2004 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, concedendo una deroga fondata sugli art. 10 cpv. 1 e 5
NAPR all'area verde minima.
D. Con
giudizio 9 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza,
accogliendo le impugnative contro di essa inoltrate dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che non
fossero dati i presupposti per la concessione di una deroga, poiché la
situazione del fondo dell'istante in licenza non presenta alcunché di eccezionale.
E. Contro il
predetto giudizio la CP insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatale
dal municipio.
L'insorgente rileva anzitutto che l'art. 10
cpv. 5 NAPR, disciplinante l'area verde, permette al municipio di scostarsi dai
parametri di PR qualora i fondi siano già edificati.
La deroga, soggiunge, andrebbe comunque
concessa in base all'assicurazione datale nel 1999 ed all'art. 59 NAPR, che
istituisce una riserva generale di deroga, valida per tutte le norme di PR.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
resistenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Il municipio si rimette invece al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
1. La
Considerandi
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente, beneficiaria della licenza annullata, è
certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente postula in effetti l'assunzione di
ulteriori prove.
2.2.1
Giusta l'art. 14 cpv. 3 NAPR di B__________, i progetti che
rispettano i principi sanciti dal cpv. 1 per i piani di quartiere beneficiano
dell'assegnazione di facilitazioni edificatorie. Queste consistono negli
abbuoni specificati dalle relative prescrizioni di zona, nella deroga sulle
altezze fino ad un piano e nelle distanze fra edifici, che possono essere
definite liberamente. La superficie arredata a verde, precisa la norma, deve
tuttavia essere potenziata di 10 punti percentuali rispetto a quanto
previsto dalle rispettive norme di zona.
Per la zona residenziale semi-intensiva D, l'art.
46.
cpv. 2 NAPR prescrive un'area verde minima del 45% della superficie edificabile.
Per piani di quartiere riguardanti fondi di almeno 3'500 mq, è concesso un bonus
di indice di sfruttamento pari a 0.15.
2.2
L'area verde minima, stando all'art. 10
cpv. 1 NAPR, deve consistere in un'area unitaria arredata e mantenuta a prato o
a giardino che non ricopra nessun manufatto sotterraneo, possibilmente alberata
e che sia direttamente accessibile dagli edifici ai quali è al servizio. Al
fine di ottenere un disegno urbano qualificato, soggiunge questa
disposizione, il municipio può consentire che l'area si attrezzata in parte
o totalmente con elementi di tipo urbano.
Per i fondi già edificati, conclude l'art. 10 cpv. 5 NAPR, il municipio valuterà l'applicazione
delle suddette prescrizioni caso per caso e in funzione dell'intervento edilizio
proposto.
3.3.1
Nel caso concreto, il PQ, presentato a posteriori, prevede di
ampliare uno dei due stabili esistenti facendo capo all'abbuono di indice di
sfruttamento (0.15) concesso dall'art. 46 cpv. 2 NAPR per piani di quartiere.
La superficie verde rimanente ammonterebbe al 45% della superficie edificabile.
Contrariamente al municipio, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che non fossero date le premesse per la concessione di una
deroga all'obbligo di aumentare l'area verde del 10% sancito dall'art. 14 cpv.
3.
NAPR in caso di piani di quartiere. A ragione.
3.2
Nella misura in cui si fonda sull'art.
10.
cpv. 1 NAPR, la deroga è del tutto ingiustificata, poiché questa
prescrizione si limita a conferire al municipio la facoltà di autorizzare che l'area
verde venga attrezzata con elementi di tipo urbano, al fine di ottenere un
disegno urbano qualificato. Non lo abilita a concedere deroghe alla superficie
minima, che deve comunque essere destinata ad area verde. Gli permette unicamente
di autorizzarne l'arredo con elementi di tipo urbano.
3.3
Ingiustificata è la deroga anche nella
misura in cui si richiama all'art. 10 cpv. 5 NAPR, che nel caso di fondi già
edificati impone al municipio di valutare caso per caso i limiti dell'applica-bilità
delle disposizioni sull'area verde.
Il fatto che nel 1996 la ricorrente abbia
ottenuto il permesso di realizzare una prima tappa del PQ, che in difetto della
necessaria base legale non poteva ancora essere approvato, non può evidentemente
costituire un valido motivo per non assoggettare il progetto alle prescrizioni
per piani di quartiere, quando queste sono entrate in vigore con il nuovo PR.
Appare manifestamente insostenibile la pretesa della ricorrente di prevalersi
delle opere già realizzate per beneficiare di condizioni più favorevoli di
quelle alle quali avrebbe senz'altro dovuto sottostare se avesse atteso l'entrata
in vigore del nuovo PR.
3.4
Né la licenza edilizia può essere
rilasciata in forza dell'in-cauta assicurazione rilasciata dal municipio nel 1999 in ordine alla concessione di una
deroga alle prescrizioni sull'area verde.
L'assicurazione non può ovviamente
pregiudicare i diritti dei vicini che non sono stati interpellati (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE, n. 887).
3.5
Tanto meno la deroga può fondarsi sull'art.
59.
NAPR, che abilita il municipio a concedere o imporre deroghe anche
nei casi non previsti dalle norme (cpv. 1), a condizione che sussista una
situazione particolare e siano rispettati gli scopi e lo spirito del PR, nonché
l'interesse pubblico e quello dei vicini (cpv. 2).
Le vicissitudini procedurali attraverso le
quali è passata l'edifi-cazione del fondo non possono di certo integrare gli
estremi del caso eccezionale. Determinante, da questo profilo, è soltanto la
particolarità della situazione del fondo, che in concreto non presenta alcunché
di eccezionale. Le traversie procedurali sono sostanzialmente irrilevanti.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,
va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10. 14, 46, 59 NAPR di B__________;
3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
5 rappr. da: RA 1
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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