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Decisione

52.2005.126

annullamento concorso per opere di pavimentazione

4 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I suddetti motivi non sono dunque tali da

giustificare l'annullamento della gara.

3.2. Diversa è invece la conclusione per

quel che riguarda il sorpasso del preventivo.

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta

riservava in effetti al committente la facoltà di annullare il concorso qualora,

dopo il controllo formale delle offerte, la prima in graduatoria avesse superato

del 10% il preventivo aggiornato (pos.121.320).

L'offerta

della RI 1, prima in graduatoria, ammonta a fr. 651'746.65.

Il preventivo ammonta invece a fr. 589'980.-.

La differenza è pari a fr. 61'766.60, che corrispondono al 10.47%.

Prevalendosi della clausola summenzionata,

il committente ha deciso di annullare la gara. La decisione non viola il

diritto.

Lo scarto rispetto al limite prestabilito

Considerandi

dal capitolato è invero minimo ed il preventivo non è stato aggiornato od

adeguato alle mutate circostanze. Nemmeno la ricorrente sostiene tuttavia che

un aggiornamento permetterebbe di scendere al di sotto del limite fissato dalla

clausola succitata.

La prescrizione di gara qui in discussione

suscita invero qualche perplessità nella misura in cui permette al committente

di annullare il concorso anche in caso di un sorpasso del preventivo soltanto

del 10%, misura di gran lunga inferiore a quella che la giurisprudenza

elaborata attorno all'art. 34 LCPubb considera sufficiente per giustificare un

annullamento del concorso. La regola era stata tuttavia preannunciata e nessun

concorrente l'ha contestata quando è stato pubblicato il bando di concorso. Non

può quindi essere rimessa in discussione in quanto tale in sede di ricorso contro

l'aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb; 31 cpv. 2 RLCPubb). Contestabile è unicamente

la sua applicazione concreta. Applicazione che le parti, invitate a pronunciarsi

sul preventivo acquisito agli atti, hanno rinunciato ad eccepire rimanendo silenti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al valore

della commessa ed al lavoro occasionato a questo tribunale, è posta a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37, 38 LCPubb; 31, 44 RLCPubb;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.

terzi implicati

1. Consorzio

Depurazione Acque Media e Bassa Blenio, 6713 Malvaglia,

2. Aebicher

SA, 6772 Rodi-Fiesso,

3. Novastrada

SA, 6900 Lugano,

4. Batigroup

SA Ticino, 6934 Bioggio,

5. Franco Rossi

SA, 6600 Locarno,

6. Saisa SA

Impresa stradale e affini, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

7. Cogesa

SA, 6807 Taverne,

8. Pavistra

SA, 6915 Pambio-Noranco,

9. Costra SA

pavimentazioni stradali, 6915 Pambio-Noranco,

10. Trevalbeton

SA, 6703 Osogna,

11. Mutti G.

& Co. SA, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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