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Decisione

52.2005.13

manifesto abuso da parte di una cittadina straniera nell'invocare il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno ottenuto

7 febbraio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RI 1 si sono separati di fatto già

dopo poco più di 8 mesi di matrimonio. È incontestato infatti che essi hanno

cessato di vivere insieme a partire dal 9 aprile 2004 dopo un violento litigio.

Sapere se la disunione sia imputabile al marito è irrilevante ai fini del

giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti

(STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Il 15 luglio 2004 l'insorgente è andata a

vivere in un appartamento di un locale e mezzo a, sottoscrivendo un contratto

di locazione di durata indeterminata con prossima scadenza per la disdetta per il

30 giugno 2005. La separazione dura ormai da una decina di mesi e nessun

elemento agli atti permette di ritenere che si tratti di una situazione

provvisoria. Non sono certo delle semplici telefonate tra i coniugi, peraltro caratterizzate

a volte da una certa tensione, che permettono di ritenere il contrario (v.

verbale d'interrogatorio 2 settembre 2004 della ricorrente, pag. 5).

5.2. Da quanto precede risulta in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'aprile 2004, al fine di ottenere

il rinnovo del suo permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito.

Allo scopo di confutare le intenzioni di

divorzio ventilate durante l'interrogatorio di polizia da __________ poco dopo

il litigio del 9 aprile 2004 e per dimostrare che una loro riconciliazione non

sarebbe da escludere in futuro e a determinate condizioni, la ricorrente chiede

di procedere all'audizione del marito. Sennonché, tenuto conto di tutte le

circostanze del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione

dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per potersi pronunciare con la dovuta

cognizione di causa in merito alla possibile ripresa della vita coniugale,

senza dover necessariamente sentire il marito dell'insorgente.

Avvalendosi della facoltà di procedere

all'apprezzamento anticipato delle prove, questo Tribunale non ritiene pertanto

necessario raccogliere la testimonianza di __________.

Inoltre l'insorgente non può pretendere che

l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà di

ricomporre la comunione coniugale non appena il marito cambierà il proprio

atteggiamento nei suoi confronti.

Considerandi

A torto poi la ricorrente sostiene che la

decisione impugnata sarebbe incompatibile con lo spirito del nuovo diritto del

divorzio che prevede, in caso di disaccordo, che lo scioglimento dell'unione

coniugale può essere richiesto dopo un periodo di separazione di due anni al

fine di concedere ai coniugi un lasso di tempo sufficiente per poter

eventualmente riconciliarsi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di

considerare come le autorità amministrative responsabili dell'applicazione

delle norme in materia di diritto degli stranieri siano sostanzialmente tenute

a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere

vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e

soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid.

2.2

STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2).

In questo senso, l'esistenza o meno di una

procedura di separazione o di divorzio pendente è ininfluente per il presente

giudizio per i motivi addotti in precedenza.

6.

Resta da

verificare la proporzionalità della decisione della Sezione dei permessi e

dell'immigrazione.

__________ risiede da circa un anno e mezzo nel

nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella

ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali nella Repubblica Dominicana,

dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 28

anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone assolutamente

alcun problema di riadattamento. Nella Repubblica Dominicana vivono peraltro i

suoi tre figli nati da precedenti relazioni

Il semplice fatto che ella si senta ben

integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una

conclusione a lei più favorevole.

Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe

nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8

CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a

questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare.

Ne consegue che la risoluzione impugnata non

risulta lesiva del principio della proporzionalità.

7.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, non rinnovando il permesso di soggiorno all'interessata.

8.

Stando

così le cose, il ricorso va respinto, così come la domanda di assistenza giudiziaria

e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, dal momento che il gravame

era destinato all'insuccesso sin dall'inizio.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm e la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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