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Decisione

52.2005.134

costruzione di uno stabile d'appartamenti su un terreno sul quale sorge una casa d'abitazione

14 giugno 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti necessari ed avviando le pratiche d'espropriazione.

Le censure fondate sulla legislazione

ambientale sono state parzialmente accolte sulla base delle risultanze delle

verifiche disposte dall'autorità di ricorso attraverso i competenti servizi del

Dipartimento del territorio.

E. Contro il

predetto giudizio governativo RI 2 e RI 1 si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato. In via

subordinata, postulano invece il rinvio degli atti all'istanza inferiore per

nuovo giudizio, o quantomeno la riforma del giudizio su spese e ripetibili.

Con un lungo ed articolato atto di ricorso,

gli insorgenti rimproverano in particolare al Consiglio di Stato:

-

di non aver tenuto conto della perizia

paesaggistica allestita dall'arch. M__________ e da loro prodotta per

dimostrare che la licenza non era conforme al PP;

-

di aver applicato una tassa di giustizia (fr.

2'500.-) eccessiva, ponendone a loro carico una quota esorbitante (fr. 1'000.-

a carico di RI 1; fr. 800.- a carico di RI 2, assieme a tre altri ricorrenti);

-

di aver accordato al comune ripetibili (fr.

1'800.-) ingiustificate perché l'autorità comunale avrebbe potuto difendersi da

sola senza far capo ad un legale;

-

di non aver rilevato la violazione del principio

del contraddittorio posta in essere dalla CBN, di cui non è peraltro nota la

composizione, o da una sua delegazione, che ha ispezionato i luoghi senza

convocarli;

-

di aver violato le disposizioni del CPC che

disciplinano l'allestimento di perizie, incaricando la SPAA di esperire accertamenti

sulle immissioni foniche ed atmosferiche;

-

di aver fondato il proprio giudizio sulle

risultanze di questi accertamenti, che non sarebbero corrette, poiché la zona

non sopporterebbe l'ulteriore carico ambientale derivante dal traffico indotto

dalla nuova costruzione;

-

di non aver coinvolto l'Ufficio promozione e valutazione

sanitaria istituito nel frattempo dal DSS per valutare l'impatto sulla salute;

-

di non aver considerato che la realizzazione

della strada di servizio non sarebbe affatto sicura, per cui l'accesso non sarebbe

adeguatamente garantito;

-

di aver omesso di valutare il rischio che la

nuova costruzione rappresenterebbe per gli alberi protetti esistenti sul loro

fondo lungo il confine con quello dedotto in edificazione.

F. Il ricorso

è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica

conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi degli

insorgenti e facendo presente che il comune ha ritirato la domanda di

espropriazione della strada privata soltanto per ripresentarla dopo aver

corretto l'indennità di espropriazione offerta.

La beneficiaria della licenza dichiara di rinunciare

a presentare particolari osservazioni allo scopo di evitare ulteriori lungaggini.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di

fondi contermini e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm).

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi

emerge chiaramente dai piani ed è perfettamente nota a questo tribunale. Il

sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2. Accesso

2.1.

L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è urbanizzato solo se

dispone, fra l’altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione

(art. 19 cpv. 1 LPT).

L'esigenza

di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico,

sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza

della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire

ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito

è soddisfatto quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. L'accesso

deve pertanto già esistere od essere concretamente realizzato al momento in cui

vengono portati a compimento i lavori di costruzione dell'edificio o

dell'impianto che ne viene servito. Esso deve inoltre essere a disposizione

degli utenti della costruzione, che devono essere legittimati ad utilizzarlo

per accedervi (RDAT 1994 n. 42; STA 3.5.2002 in re D__________, consid. 2.1;

DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; J__________, Commentaire de la LAT,

ad art. 19 n. 18 seg.; Z__________, Das Baugesetz des Kt. Aargau, § 156 n. 8b;

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 77 LALPT, n. 569 seg.).

2.2.

Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la decisione del

consiglio comunale di espropriare la strada privata di cui si è detto in

narrativa per trasformarla nella strada di servizio prevista dal PP garantisse

in modo adeguato l'accesso al fondo dedotto in edificazione. La deduzione

merita di essere confermata. L'approvazione del progetto da parte del

legislativo comunale e lo stanziamento del credito necessario impongono infatti

al municipio di adottare senza indugi i necessari provvedimenti attuativi. La

realizzazione dell'opera viaria prevista dal PP appare sufficientemente certa.

Contrariamente a quanto assumono i

ricorrenti, il recente ritiro, da parte del municipio, della domanda di

espropriazione inoltrata al tribunale competente non permette di accreditare

una diversa conclusione. La desistenza non è in effetti dovuta ad una rinuncia

al progetto approvato, ma all'intenzione di correggere un errore nel calcolo

dell'indennità offerta. È quindi soltanto temporanea. Lo stesso municipio in

sede di risposta al ricorso ha sottolineato che la domanda verrà quanto prima

ripresentata.

La palese intenzione dei ricorrenti di

ostacolare in tutti i modi l'espropriazione per ritardare la realizzazione

dell'opera viaria e quindi di riflesso anche la costruzione dello stabile in esame

non merita protezione alcuna.

3. DLBN

Contrariamente all'indicazione risultante

dal foglio di trasmissione della domanda di costruzione all'autorità cantonale,

il fondo dedotto in edificazione non fa parte né di un sito pittoresco, né di

un paesaggio pittoresco, definiti ai sensi degli art. 2 DLBN e 5 RBN.

Considerata la situazione concreta, i luoghi non appaiono peraltro degni di

particolare protezione da questo profilo.

Superfluo ed irrilevante è quindi il

preavviso espresso dalla CBN, mentre le censure sollevate in proposito dagli

insorgenti cadono nel vuoto.

La conclusione non sarebbe comunque diversa

nemmeno nel caso in cui il fondo fosse incluso in un comprensorio dichiarato

paesaggio pittoresco. Considerate le caratteristiche dell'edificio in

contestazione, non si potrebbe invero ragionevolmente ravvisarvi gli estremi di

un intervento deturpante. Nemmeno i ricorrenti del resto lo sostengono.

4. Perizia

arch. H__________

Davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti

hanno prodotto una perizia dell'arch. M__________, che mette fra l'altro in

evidenza le difficoltà di realizzare il viale alberato previsto dal PP. Il

Governo non le ha attribuito alcun peso. A giusta ragione.

Nella misura in cui i ricorrenti l'hanno

Considerandi

prodotta per contestare la legittimità del piano, le censure erano

manifestamente irricevibili. Essi non sostenevano in effetti che le circostanze

su cui si fonda si fossero nel frattempo modificate. Né eccepivano di non aver

potuto far valere le loro ragioni quando è stato approvato.

Nella misura in cui invece l'hanno prodotta

per rilevare una difformità del progetto per rapporto ai vincoli sanciti dal PP,

in assenza di specifiche censure il Governo non era tenuto a confrontarsi con

essa.

Nemmeno in questa sede i ricorrenti spiegano

chiaramente per qual motivo la perizia gioverebbe alla loro causa.

5.

Consultazione

dell'ufficio promozione e valutazione sanitaria

La censura è destituita di qualsiasi

fondamento. Nemmeno i ricorrenti indicano quale pregiudizio sarebbe derivato

loro dalla mancata consultazione di quest'ufficio e quale difformità della

domanda di costruzione non sarebbe stata rilevata.

6.

Alberi

protetti

I due abeti bianchi situati sul fondo del

ricorrente RI 2 (part. 200) a confine con il fondo della CO 1 non ostano al

rilascio del permesso. Né il piano del paesaggio del PR, né il PP istituiscono

particolari vincoli volti a proteggerli. Il fatto che il vecchio PR li

considerasse meritevoli di protezione è irrilevante, poiché il vecchio PR è

stato abrogato e sostituito dal nuovo, che li ignora. Gli alberi, le cui fronde

invadono parzialmente il fondo della resistente, non verrebbero del resto

toccati dalla controversa edificazione.

7.

Verifiche

della conformità ambientale

7.1

Giusta l’art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è

autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole

i valori di pianificazione nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi

può esigere una valutazione preventiva del rumore. Essa determina o fa

determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di

ritenere che i valori limite d’esposizione determinanti di detti impianti siano

o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF).

7.2

In concreto, i ricorrenti rimproverano

al Consiglio di Stato di aver fatto determinare il rumore derivante dal

controverso edificio senza rispettare le norme del CPC, che regolano

l'allestimento di perizie. La censura è infondata.

In sede di esame della domanda di

costruzione, l'UDC ha ritenuto superfluo esigere una valutazione preventiva del

rumore prodotto da uno stabile ad uso abitativo di 11 appartamenti, dotato di

un'autorimessa sotterranea per 23 auto. Preso atto delle censure sollevate dai

ricorrenti, il Consiglio di Stato ha chiesto ai competenti servizi

dipartimentali di esperire comunque tali accertamenti. Nella richiesta di

verifica, indirizzata alla SPAA del Dipartimento del territorio, non è

ravvisabile il conferimento di un incarico peritale. Si tratta di un semplice

supplemento d'indagine, predisposto dall'autorità di ricorso, che soggiaceva

unicamente al principio del contraddittorio. Principio, che è stato pienamente

rispettato, essendo stata offerta ai ricorrenti la possibilità di far valere le

loro osservazioni al rapporto della SPAA.

7.3

Prive di fondamento sono pure le

censure sollevate dai ricorrenti con riferimento alle risultanze concrete degli

accertamenti supplementari esperiti dai servizi dipartimentali.

·

Il rumore prodotto dai movimenti dei veicoli

diretti o provenienti dall'edificio (42.6 dB di giorno e 37.9 dB di notte) è abbondantemente

contenuto nei valori di pianificazione fissati dall'OIF per le zone con grado

di sensibilità II (55 dB di giorno e 45 dB di notte). Da questo profilo, la

licenza è perfettamente conforme al diritto.

·

Parimenti conforme al diritto appare la licenza

anche dal profilo del traffico indotto dal nuovo edificio.

Secondo l’art. 9

OIF, l’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non

deve:

a)

né comportare il superamento dei valori limite

d’immissio-ne a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il

traffico;

b)

né provocare, a causa della maggiore sollecitazione

di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche

percettibilmente più elevate.

Per essere

considerato percettibilmente più elevato, l'incremento di immissioni foniche

deve essere di almeno 1.0 db(A).

Via san G__________

è un impianto del traffico che deve essere risanato perché supera in misura non

trascurabile i valori limite d'immissione fissati dall'allegato 3 all'OIF per

le zone con GS II (68.2 dB di giorno invece di 60 e 58.8 dB di notte invece di

50; cfr. art. 16 LPAmb e 13

OIF). Torna quindi applicabile l’art. 9 lett. b OIF. Il nuovo impianto è comunque

conforme poiché determinando un incremento di appena 0.1 dB(A) del rumore del

traffico su questa arteria, non provoca immissioni foniche percettibilmente più

elevate.

Invano

contestano i ricorrenti questa deduzione obiettando che dovrebbe far stato

l'incremento riscontrabile sui loro fondi, che sarebbe superiore.

Diffondendosi, il rumore si attenua in proporzione quadratica rispetto alla

distanza. Le leggi della fisica sconfessano quindi platealmente le tesi dei

ricorrenti.

·

Ancor più infondate siccome non sostanziate sono

le censure che i ricorrenti sollevano in relazione all'inquinamento atmosferico

prodotto dallo stabile.

8.

Tassa di

giustizia

8.1

Giusta l’art. 28 cpv. 1 PAmm, il

Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia

variante da fr. 10 a fr. 5'000 nei procedimenti amministrativi di carattere non

pecuniario, rispettivamente a fr. 10'000.- nei procedimenti amministrativi di

natura pecuniaria.

La tassa deve rispettare il principio della

copertura dei costi e quello dell'equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. ad art. 28 PAmm n. 2).

Essa è applicata a carico della parte soccombente. Il comune ne va esente se

non interviene in lite a tutela dei suoi interessi particolari (Borghi/Corti,

loc. cit., n. 3).

La commisurazione della tassa è censurabile

da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il

diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).

8.2

In concreto, il Consiglio di Stato ha

applicato un tassa di giustizia di fr. 2'500.-. L'importo è certamente elevato

se si considerano i parametri usualmente applicati da questa istanza. Esso non

scaturisce tuttavia da un abuso del potere d'apprezzamento che deve essere

riconosciuto al Governo nella commisurazione di questo emolumento. Da un lato,

esso appare ragionevolmente ragguagliato al valore dell'immobile (> 5 mio).

Basti al riguardo considerare che la tassa per la licenza edilizia supera i

5'000.- fr. Dall'altro, l’importo tiene debitamente conto del lavoro che le impugnative

inoltrate dai ricorrenti hanno occasionato all'autorità di ricorso. Certo è che

non copre i costi occasionati.

In quanto volto contro la commisurazione

della tassa il ricorso va quindi respinto.

Infondate sono pure le censure riferite alla

ripartizione della tassa di giustizia fra i ricorrenti. Addebitando la maggior

parte della tassa ai ricorrenti RI 2 e RI 1 (fr. 800.- + 1'000.-), che hanno sollecitato

l’intervento dell'autorità di ricorso con impugnative tanto puntigliose, quanto

infondate, il Governo non ha abusato del margine discrezionale che la legge gli

riserva in ordine alla determinazione del grado di soccombenza dei singoli ricorrenti.

9.

Ripetibili

al comune

9.1

Secondo l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il

Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la

parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte.

L'indennità deve essere adeguatamente

commisurata agli oneri occasionati alla parte vincente per la tutela dei suoi

interessi dalla parte che ha proposto un'impugnativa infondata o che ha resistito

a torto ad un'impugnativa fondata (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm n. 2

seg.).

9.2

In concreto, il Consiglio di Stato ha

riconosciuto al comune un'indennità di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili, che

ha posto a carico dei ricorrenti RI 2 e RI 1 nella misura di fr. 900.-,

rispettivamente 700.-.

Il comune di CO 2 non dispone di un proprio

servizio giuridico. Nulla gli si può dunque rimproverare per essersi rivolto ad

un professionista esterno al fine di tutelare l’interesse generale ad un

riconoscimento giudiziale della correttezza del suo operato.

Né l’ammontare delle ripetibili (fr. 1'800.-),

né la ripartizione fra i singoli ricorrenti prestano d’altro canto il fianco

critiche. Ben si può in effetti ammettere che la preparazione delle risposte ai

ricorsi abbia impegnato il legale incaricato per almeno una giornata di lavoro.

Sostanzialmente corretta appare inoltre la decisione di addebitare la maggior

parte dell’indennità (fr. 1'600.-) ai ricorrenti RI 1 (fr. 900.-) ed RI 2 (fr.

700.

-). La maggior parte dell'attività svolta dal patrocinatore del comune è

stata in effetti occasionata dalle lunghe ed articolate impugnative presentate

da questi ricorrenti, che in sede di giudizio si sono rivelate ampiamente

infondate.

10.

In esito

alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti. La tassa di

giustizia e le ripetibili, commisurate secondo i principi appena illustrati,

sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22 LPT; 11 LPAmb; 9 OIF; 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

fr. 1'000.- al comune a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Farmacia

del Crocefisso SA, 6942 Savosa,

2. municipio

di Savosa, 6942 Savosa,

2 patrocinato da: avv. Nello Bernasconi,

6903 Lugano 3 Stazione Caselle,

3. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

4. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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