Lexipedia

Decisione

52.2005.135

Divieto di guidare in Svizzera annullato in sede ricorsuale dopo che l'interessato è stato prosciolto in ambito penale per inapplicabilità della LCStr

26 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1963, è un cittadino italiano frontaliero (permesso G) residente a __________.

Titolare di una licenza di condurre italiana dal 1983, in Ticino dirige un'impresa

di costruzioni e, fra le sue mansioni, v'è quella di visitare i cantieri nei

quali opera la ditta per cui lavora.

B. Verso le

ore 13.45 del 19 novembre 2004 RI 1 era alla guida di una VW Polo di proprietà

del datore di lavoro, allorquando ha investito un pedone e il suo cane. Il sinistro

è avvenuto nel nucleo di __________, mentre stava effettuando una manovra di

svolta verso destra per imboccare l'entrata di un cantiere costituita da un

passaggio sterrato. La passante investita ha riportato contusioni alla mano

destra e al ginocchio sinistro, come pure la distorsione della caviglia

sinistra con abrasione ed è stata trasportata al pronto soccorso, dal quale è

stata dimessa il giorno stesso. Il cane è stato invece abbattuto a causa della

gravità delle ferite subite.

C. A seguito

di questi accadimenti, il 4 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- e il 10 marzo 2005 gli ha vietato di

condurre veicoli a motore sul territorio svizzero dall'11 aprile al 10 maggio

2005, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei mezzi delle categorie

speciali F, G e M. La misura amministrativa è stata resa sulla base degli art.

16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a vLCStr, nonché 34 cpv. 1 e 45 cpv. 1 OAC.

D. Con

giudizio 12 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di

divieto, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

L'autorità

di ricorso di prime cure ha accertato innanzi tutto che la fattispecie era retta

dalla LCStr, dato che la multa inflitta al ricorrente in applicazione di tale

legge era ormai cresciuta in giudicato con effetti vincolanti - quanto ai suoi

contenuti - per l'autorità amministrativa.

Posta

questa premessa, il Governo ha reputato in sostanza che la gravità dell'infrazione

commessa imponesse l'adozione del controverso provvedimento, limitato al minimo

di un mese previsto dalla legge e quindi ampiamente proporzionato.

E. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento siccome fondato su

presupposti di fatto e di diritto crassamente errati.

Dopo aver sottolineato che la procedura

contravvenzionale era ancora pendente a seguito di un ricorso inoltrato alla

Pretura penale, il ricorrente ha riproposto essenzialmente le tesi invano sollevate

innanzi all'autorità inferiore, ribadendo in particolare che essa non poteva

applicare la legge sulla circolazione stradale poiché l'investimento è avvenuto

all'interno di un'area privata e non su una strada pubblica ai sensi dell'art.

1 cpv. 2 LCStr.

F. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle

conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

G. Con

sentenza 12 settembre 2005 pervenuta a questo tribunale unicamente il 13

gennaio scorso, il Presidente della Pretura penale ha accolto il ricorso

inoltratogli a suo tempo da RI 1 e annullato la risoluzione di multa 4 marzo

2005 della Sezione della circolazione. Il giudice penale ha accreditato in

pratica la tesi ricorsuale secondo cui la LCStr non trova applicazione in

concreto, dal momento che l'incidente si è verificato all'interno di una proprietà

privata, qualificabile come tale in funzione della segnaletica apposta e della

cerchia determinata di veicoli di cantiere autorizzati ad accedervi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla sentenza

della Pretura penale prodotta pendente causa dall'insorgente (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non

può di principio scostarsi dagli accertamenti o dalla qualifica giuridica del

comportamento litigioso contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato (DTF 123 II 104 consid. 3c/aa; 121 II 217 consid. 3a). In

particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale

anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura

sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sulle

risultanze di un semplice rapporto di polizia (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.

6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 217, consid. 3a).

2.2

In

concreto, a seguito degli eventi occorsi il 19 novembre 2004 la Sezione della

circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, ritenendo che gli

fossero imputabili diverse infrazioni alle norme della LCStr.

Adito

dall'interessato, il Presidente della Pretura penale ha tuttavia annullato la

risoluzione dipartimentale, dopo esser giunto al convincimento che la LCStr non

era applicabile alla fattispecie poiché il sinistro era avvenuto al di fuori di

una strada pubblica così come definita dalla legge stessa (art. 1 cpv. 2).

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, le autorità amministrative

non possono rimettere in discussione questa valutazione operata dal giudice

penale, che ha ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in

giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio e di sicurezza del diritto,

questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti

vincolato al sostanziale proscioglimento dalle accuse fondate sulla LCStr

pronunciato dal Pretore posteriormente all'apertura del procedimento

amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che le verifiche e le

considerazioni svolte in ambito penale siano errate al punto da imporre

apprezzamenti del tutto divergenti a questo stadio procedurale. Certo, nel

proprio giudizio il Pretore si è basato essenzialmente sulle risultanze del

rapporto di polizia e sulle fotografie prodotte dall'insorgente, omettendo di

accertare con precisione il punto in cui si è verificato l'investimento e la

situazione presente all'imbocco della strada di cantiere il giorno dell'incidente,

ma le sue deduzioni - per quanto opinabili - non appaiono insostenibili. Le

conclusioni alle quali è pervenuto il Presidente della Pretura sulla scorta

degli elementi fattuali a disposizione e della giurisprudenza resa in materia depongono

con sufficiente affidabilità a favore del fatto che l'infortunio non è successo all'interno di un'area aperta alla pubblica

circolazione e quindi sottoposta alla disciplina della LCStr. Il che esclude

che RI 1 possa essere oggetto di un qualsiasi provvedimento fondato su tale

legge.

3.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio

impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha

tutelato.

Dato l'esito, non si preleva tassa di

giustizia. L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue

ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro,

a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ss. LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31,

43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

Di

conseguenza sono annullate:

1.1. la

decisione 12 aprile 2005 (no. 1743) del Consiglio di Stato;

1.2. la

risoluzione 10 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazione ha vietato a RI

1 di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per un mese.

2. Non si

prelevano spese, né tasse di giudizio. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 800.-

a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster