52.2005.135
Divieto di guidare in Svizzera annullato in sede ricorsuale dopo che l'interessato è stato prosciolto in ambito penale per inapplicabilità della LCStr
26 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.135
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, TRAM
Titolo:
Divieto di guidare in Svizzera annullato in sede ricorsuale dopo che l'interessato è stato prosciolto in ambito penale per inapplicabilità della LCStr
GIUDIZIO PENALE
art. 1 LCSTR
Incarto n.
52.2005.135
Lugano
26 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 aprile 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 12 aprile 2005 (n. 1743) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 10 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha
vietato di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per un mese;
vista la risposta 3 maggio
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1,
classe 1963, è un cittadino italiano frontaliero (permesso G) residente a __________.
Titolare di una licenza di condurre italiana dal 1983, in Ticino dirige un'impresa
di costruzioni e, fra le sue mansioni, v'è quella di visitare i cantieri nei
quali opera la ditta per cui lavora.
B. Verso le
ore 13.45 del 19 novembre 2004 RI 1 era alla guida di una VW Polo di proprietà
del datore di lavoro, allorquando ha investito un pedone e il suo cane. Il sinistro
è avvenuto nel nucleo di __________, mentre stava effettuando una manovra di
svolta verso destra per imboccare l'entrata di un cantiere costituita da un
passaggio sterrato. La passante investita ha riportato contusioni alla mano
destra e al ginocchio sinistro, come pure la distorsione della caviglia
sinistra con abrasione ed è stata trasportata al pronto soccorso, dal quale è
stata dimessa il giorno stesso. Il cane è stato invece abbattuto a causa della
gravità delle ferite subite.
C. A seguito
di questi accadimenti, il 4 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- e il 10 marzo 2005 gli ha vietato di
condurre veicoli a motore sul territorio svizzero dall'11 aprile al 10 maggio
2005, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei mezzi delle categorie
speciali F, G e M. La misura amministrativa è stata resa sulla base degli art.
16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a vLCStr, nonché 34 cpv. 1 e 45 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 12 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di
divieto, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
L'autorità
di ricorso di prime cure ha accertato innanzi tutto che la fattispecie era retta
dalla LCStr, dato che la multa inflitta al ricorrente in applicazione di tale
legge era ormai cresciuta in giudicato con effetti vincolanti - quanto ai suoi
contenuti - per l'autorità amministrativa.
Posta
questa premessa, il Governo ha reputato in sostanza che la gravità dell'infrazione
commessa imponesse l'adozione del controverso provvedimento, limitato al minimo
di un mese previsto dalla legge e quindi ampiamente proporzionato.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento siccome fondato su
presupposti di fatto e di diritto crassamente errati.
Dopo aver sottolineato che la procedura
contravvenzionale era ancora pendente a seguito di un ricorso inoltrato alla
Pretura penale, il ricorrente ha riproposto essenzialmente le tesi invano sollevate
innanzi all'autorità inferiore, ribadendo in particolare che essa non poteva
applicare la legge sulla circolazione stradale poiché l'investimento è avvenuto
all'interno di un'area privata e non su una strada pubblica ai sensi dell'art.
1 cpv. 2 LCStr.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
G. Con
sentenza 12 settembre 2005 pervenuta a questo tribunale unicamente il 13
gennaio scorso, il Presidente della Pretura penale ha accolto il ricorso
inoltratogli a suo tempo da RI 1 e annullato la risoluzione di multa 4 marzo
2005 della Sezione della circolazione. Il giudice penale ha accreditato in
pratica la tesi ricorsuale secondo cui la LCStr non trova applicazione in
concreto, dal momento che l'incidente si è verificato all'interno di una proprietà
privata, qualificabile come tale in funzione della segnaletica apposta e della
cerchia determinata di veicoli di cantiere autorizzati ad accedervi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla sentenza
della Pretura penale prodotta pendente causa dall'insorgente (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti o dalla qualifica giuridica del
comportamento litigioso contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 123 II 104 consid. 3c/aa; 121 II 217 consid. 3a). In
particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale
anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sulle
risultanze di un semplice rapporto di polizia (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.
6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 217, consid. 3a).
2.2
In
concreto, a seguito degli eventi occorsi il 19 novembre 2004 la Sezione della
circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, ritenendo che gli
fossero imputabili diverse infrazioni alle norme della LCStr.
Adito
dall'interessato, il Presidente della Pretura penale ha tuttavia annullato la
risoluzione dipartimentale, dopo esser giunto al convincimento che la LCStr non
era applicabile alla fattispecie poiché il sinistro era avvenuto al di fuori di
una strada pubblica così come definita dalla legge stessa (art. 1 cpv. 2).
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, le autorità amministrative
non possono rimettere in discussione questa valutazione operata dal giudice
penale, che ha ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in
giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio e di sicurezza del diritto,
questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti
vincolato al sostanziale proscioglimento dalle accuse fondate sulla LCStr
pronunciato dal Pretore posteriormente all'apertura del procedimento
amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che le verifiche e le
considerazioni svolte in ambito penale siano errate al punto da imporre
apprezzamenti del tutto divergenti a questo stadio procedurale. Certo, nel
proprio giudizio il Pretore si è basato essenzialmente sulle risultanze del
rapporto di polizia e sulle fotografie prodotte dall'insorgente, omettendo di
accertare con precisione il punto in cui si è verificato l'investimento e la
situazione presente all'imbocco della strada di cantiere il giorno dell'incidente,
ma le sue deduzioni - per quanto opinabili - non appaiono insostenibili. Le
conclusioni alle quali è pervenuto il Presidente della Pretura sulla scorta
degli elementi fattuali a disposizione e della giurisprudenza resa in materia depongono
con sufficiente affidabilità a favore del fatto che l'infortunio non è successo all'interno di un'area aperta alla pubblica
circolazione e quindi sottoposta alla disciplina della LCStr. Il che esclude
che RI 1 possa essere oggetto di un qualsiasi provvedimento fondato su tale
legge.
3.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio
impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha
tutelato.
Dato l'esito, non si preleva tassa di
giustizia. L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue
ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro,
a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31,
43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
Di
conseguenza sono annullate:
1.1. la
decisione 12 aprile 2005 (no. 1743) del Consiglio di Stato;
1.2. la
risoluzione 10 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazione ha vietato a RI
1 di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per un mese.
2. Non si
prelevano spese, né tasse di giudizio. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 800.-
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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