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Decisione

52.2005.137

decisione dell'assemblea patriziale di costituire un diritto di superficie per sé stante e permanente su un fondo di proprietà del patriziato

20 ottobre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui

si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale né

partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per

l'approvazione del consuntivo.

In concreto, l'assemblea patriziale di __________

si è riunita in seduta straordinaria il 21 gennaio 2005 alla presenza di 23

membri.

Il principio di costituire un diritto di

superficie per sé stante e permanente sui sub. S e T del fondo n. __________

RFD di proprietà del Patriziato è stato approvato all'unanimità.

Dopodiché, dopo avere eliminato a larga

maggioranza (7 voti favorevoli e 16 contrari, rispettivamente un voto

favorevole, 17 contrari e 5 astenuti) le proposte di fissare la durata della concessione

a 30 o 50 anni, con 16 voti favorevoli e 7 contrari, tra cui quello di RI 1, il

legislativo ha deciso di stabilirla a 99 anni.

Infine, con 18 voti favorevoli, 2 contrari e

3 astenuti, tra i quali il ricorrente, l'assemblea ha fissato l'indennità annua

per la concessione del diritto di superficie in fr. 100.–.

Il verbale è poi stato approvato all'unanimità.

Le decisioni adottate dall'assemblea

patriziale durante la seduta straordinaria del 21 gennaio 2005 meritano di

essere tutelate.

Certo, in base a quanto si può rilevare dai

verbali assembleari e dall'accertamento esperito dal tribunale, nell'ambito

delle diverse votazioni effettuate in merito alla costituzione del diritto di

superficie in parola, ai fini del calcolo della maggioranza qualificata

prevista dall'art. 74 cpv. 2 LOP, il legislativo ha effettivamente computato tra

i patrizi presenti anche i tre membri dell'Ufficio patriziale (il presidente L__________

e i membri D__________ e L__________) e il loro supplente (O__________), disattendendo

in questo modo quanto stabilito dal secondo periodo dell'art. 73 LOP. Contrariamente

a quanto assume il ricorrente, tale vizio non ha però influito in modo decisivo

sull'esito delle diverse votazioni a cui essi hanno legittimamente partecipato

insieme agli altri patrizi presenti.

Difatti, come indicato dal Consiglio di

Stato nella decisione impugnata, ad eccezione dei casi previsti all'art. 77

cpv. 3 LOP (nomina della commissione della gestione e approvazione del consuntivo)

- che non sono dati nella presente vertenza -, ai membri e ai supplenti

dell'esecutivo patriziale non è impedito di partecipare alla discussione e al

Considerandi

voto sugli oggetti sottoposti all'assemblea in quanto essi restano a tutti gli

effetti cittadini patrizi aventi diritto di voto (cfr. anche Rapporto della

Commissione della legislazione sul messaggio 5 dicembre 1989 concernente il disegno

di nuova legge organica patriziale, in: RVGC, sessione ordinaria primaverile

1992, vol. I, pag. 303 ad art. 74). Determinante è unicamente il fatto che al

momento della deliberazione fossero presenti anche altri membri dell'assemblea

patriziale, come impone l'art. 73 LOP.

Inoltre, anche non computando i 3 membri

dell'Ufficio patriziale e il supplente tra i 23 presenti all'assemblea, i quali

hanno sempre votato a favore delle risoluzioni adottate quella sera, le diverse

deliberazioni hanno sempre raccolto il voto affermativo della maggioranza dei restanti

19.

membri presenti, ossia di almeno 10 patrizi.

Considerato pure che l'assemblea patriziale

ha sempre deliberato con la maggioranza dei due terzi dei votanti come prevede

l'art. 74 cpv. 2 LOP, su questo punto, la censura si rivela infondata.

3.2.2

L'art. 75 cpv. 1 LOP dispone che il

patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato

nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione

né al voto.

Il ricorrente sostiene che la deliberazione

sul principio di costituire il diritto di superficie sarebbe da annullare anche

perché viziata da un caso di collisione di interessi. In questo senso, rileva che

al voto ha partecipato anche il patrizio fondatore dell'associazione __________

che aveva richiesto al patriziato la concessione del diritto di superficie

litigioso.

Sennonché, il ricorrente dimentica che l'assemblea

si è limitata a votare sul principio, la durata e canone annuo del diritto di

superficie e non sull'aggiudicatario di tale diritto, come era stato proposto

in un primo frangente dall'ufficio patriziale nel suo messaggio. Spetterà quindi

a quest'ultimo organismo, una volta ottenuta la ratifica di dette risoluzioni

da parte dell'autorità cantonale (art. 9 LOP), decidere se seguire la procedura

del pubblico concorso, come prevede l'art. 12 cpv. 1 LOP, oppure se procedere

alla concessione del diritto di superficie tramite licitazione o trattative private

giusta l'art. 13 LOP, previa autorizzazione da parte del dipartimento competente.

Dovendo ancora raccogliere il nulla osta di tali autorità, non è quindi dato a

vedere come la presenza del presidente dell'associazione __________ alla

deliberazione sul principio della costituzione del diritto di superficie possa

avere generato un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 75 LOP.

3.3

Da quanto precede, non risulta pertanto

che, nel caso di specie, vi siano motivi atti ad annullare la risoluzione

dell'assemblea patriziale impugnata.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giudizio, commisurata al

dispendio lavorativo causato dalla vertenza, è a carico del ricorrente (art. 28

PAmm), il quale rifonderà al CO 1, assistito da un avvocato iscritto

nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 12, 13, 68, 73, 74, 75, 77, 146,

147, 150 LOP; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Tassa e

spese, per complessivi, fr. 900.–, sono a carico dell'insorgente.

3. Il

ricorrente rifonderà al CO 1, l'importo di fr. 700.– a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

,

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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